TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 27.5.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3391/2023 R.G. vertente
TRA
Avv. Maurizio Di Micco, nato a [...] il [...], quale procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio in Caserta, alla Via N. Piombino n.
1
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall' avv. Caterina Santanoceto e dall'avv.
Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell' , in CP_1
Caserta, via Arena n. 2, Loc. San Benedetto, come in atti
RESISTENTE
Nonché
in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante p.t.
CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 31.5.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 00083433 16 000 notificato il 25.5.2023 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 543,40 a titolo di
1 contributi dovuti alla gestione separata ex art. 2 comma 26 l. 335/1995 per l'anno 2012 nonché a titolo di sanzioni per omesso versamento ed interessi maturati sulle somme dovute.
Premetteva che in data 6.10.2018 con lettera raccomandata a/r n. 63030660404-8 l' le CP_1 comunicava l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, avendo prodotto per l'anno 2012 redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale, non assoggettati a contribuzione della . Parte_1
Parte ricorrente eccepiva, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del credito azionato nonché l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26
L. 335/1995.
Per tali motivi chiedeva dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito, con conseguente annullamento del titolo, e l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme dovute alla gestione separata, con vittoria di spese di lite.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Non si costituiva di cui in ogni caso va dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, non rientrando i crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto in quelli oggetto di cessione.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La presente controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto
2016).
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione è fondata e ha carattere assorbente.
In tema, come noto, di recente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il dies a quo del decorso del termine quinquennale di prescrizione va individuato dal momento in cui la contribuzione alla gestione separata è dovuta, ovvero dal
2 momento in cui scadono i termini previsti ai fini del versamento del saldo dei contributi.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato, in particolare, quanto segue: “In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…; ( cfr.: Cass.
27950/2018).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito che “la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (cfr. Cass. ord. del 16/09/19 n. 23040).
Dunque, i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in due fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Per tutti gli anni dal 2011 in poi un
DPCM ha prorogato anno per anno e per tutte le categorie di contribuenti la scadenza del versamento del saldo UNICO.
Nel caso di specie, con la proroga il saldo dei contributi dovuti per l'anno 2012 è fissato alla CP_ data del 08.07.2013 (cfr. in tal senso anche la data di versamento indicata dall' nell'avviso di iscrizione alla gestione separata notificato mediante lettera racc.).
Pertanto, tenuto conto della scadenza per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata fissata nel giorno 8.7.2013, deve affermarsi che al momento della notifica dell'avviso di iscrizione alla gestione separata e della prima richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2012, formato il 12 settembre 2018, spedito a mezzo lettera raccomandata e ricevuto il 6.10.2018, il termine di prescrizione quinquennale, pacificamente applicabile al caso di specie, era irrimediabilmente decorso. Pertanto, al momento della
3 notifica dell'avviso di addebito opposto, compiuta in data 25.5.2023, i crediti per contributi dovuti alla gestione separata risultavano già prescritti.
A questo punto va rilevato che deve altresì escludersi nel caso di specie la operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. in tema di occultamento doloso da parte del debitore.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha sottolineato la possibilità della rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi, sotto il profilo dell'omessa compilazione del c.d. quadro RR relativo all'indicazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo, al fine di verificare la configurabilità di un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 c.c.).
I giudici di legittimità hanno precisato che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire,
e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione" (Cass., Sez. 4, 13/10/2014, n. 21567), "con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli"
(Cass., Sez. 4, 17/04/2007, n. 9113 e conf. Cassazione civile sez. VI, 13/12/2017 n.29990).
Di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n.6677 del 07/03/2019, ha affermato che, nel caso di omessa denuncia e omesso versamento da parte del professionista della contribuzione nella gestione separata, è ravvisabile l'ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione per occultamento doloso, prevista e disciplinata dal n. 8 dell'art. 2941 c.c. quando il professionista non compila, nella dichiarazione dei redditi, il modello RR necessario per la determinazione dei contributi.
Ebbene, nel caso di specie la dedotta causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. non opera in quanto l' nulla ha dedotto e non si rinvengono in atti CP_1
elementi tali per poter rilevare una eventuale causa di sospensione del termine di prescrizione.
Infatti, pur non risultando compilato il riquadro RR della dichiarazione dei redditi, deve tenersi in debito conto che la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi compilando
4 il riquadro CM, indicando il reddito prodotto tramite l'esercizio dell'attività professionale svolta ed indicando il codice dell'attività riferibile all'attività legale.
L'ipotesi dell'occultamento doloso del fatto costitutivo di un'obbligazione è integrata, secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, da una condotta decettiva intenzionalmente rivolta a celare i dati necessari per la tutela del credito, quali nella specie la produzione del reddito, di modo tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire non superabile mediante i controlli ordinari.
Ancora, sul punto va rimarcato che non assume rilievo che la compilazione del quadro CM non è sufficiente ad escludere il doloso occultamento, non essendo relativo all'obbligo contributivo. Ciò in quanto l'obbligo contributivo discende della produzione del reddito che risulta pacificamente dichiarato e lo stesso ha dedotto di aver provveduto ad CP_1
effettuare gli accertamenti a seguito della compilazione del quadro CM, con la conseguenza che la dichiarazione resa non ha affatto impedito all'ente creditore di agire con gli ordinari controlli.
Tali elementi depongono nel senso che non può ravvisarsi alcun comportamento doloso e fraudolento finalizzato all'evasione.
Pertanto, non sussistendo cause di sospensione della prescrizione, deve affermarsi che alcuna somma per contributi alla gestione separata per l'anno 2012 è dovuta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti.
L'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della controvertibilità degli esiti dell'accertamento relativo all'operatività nel caso di specie della causa di sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. e delle ragioni della pronuncia fondata sull'intervenuta prescrizione del credito.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2019 00083433 16 000 per intervenuta prescrizione;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite.
5 Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 27.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 27.5.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3391/2023 R.G. vertente
TRA
Avv. Maurizio Di Micco, nato a [...] il [...], quale procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio in Caserta, alla Via N. Piombino n.
1
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall' avv. Caterina Santanoceto e dall'avv.
Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell' , in CP_1
Caserta, via Arena n. 2, Loc. San Benedetto, come in atti
RESISTENTE
Nonché
in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante p.t.
CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 31.5.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 00083433 16 000 notificato il 25.5.2023 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 543,40 a titolo di
1 contributi dovuti alla gestione separata ex art. 2 comma 26 l. 335/1995 per l'anno 2012 nonché a titolo di sanzioni per omesso versamento ed interessi maturati sulle somme dovute.
Premetteva che in data 6.10.2018 con lettera raccomandata a/r n. 63030660404-8 l' le CP_1 comunicava l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, avendo prodotto per l'anno 2012 redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale, non assoggettati a contribuzione della . Parte_1
Parte ricorrente eccepiva, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del credito azionato nonché l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26
L. 335/1995.
Per tali motivi chiedeva dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito, con conseguente annullamento del titolo, e l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme dovute alla gestione separata, con vittoria di spese di lite.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Non si costituiva di cui in ogni caso va dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, non rientrando i crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto in quelli oggetto di cessione.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La presente controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto
2016).
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione è fondata e ha carattere assorbente.
In tema, come noto, di recente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il dies a quo del decorso del termine quinquennale di prescrizione va individuato dal momento in cui la contribuzione alla gestione separata è dovuta, ovvero dal
2 momento in cui scadono i termini previsti ai fini del versamento del saldo dei contributi.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato, in particolare, quanto segue: “In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…; ( cfr.: Cass.
27950/2018).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito che “la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (cfr. Cass. ord. del 16/09/19 n. 23040).
Dunque, i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in due fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Per tutti gli anni dal 2011 in poi un
DPCM ha prorogato anno per anno e per tutte le categorie di contribuenti la scadenza del versamento del saldo UNICO.
Nel caso di specie, con la proroga il saldo dei contributi dovuti per l'anno 2012 è fissato alla CP_ data del 08.07.2013 (cfr. in tal senso anche la data di versamento indicata dall' nell'avviso di iscrizione alla gestione separata notificato mediante lettera racc.).
Pertanto, tenuto conto della scadenza per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata fissata nel giorno 8.7.2013, deve affermarsi che al momento della notifica dell'avviso di iscrizione alla gestione separata e della prima richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2012, formato il 12 settembre 2018, spedito a mezzo lettera raccomandata e ricevuto il 6.10.2018, il termine di prescrizione quinquennale, pacificamente applicabile al caso di specie, era irrimediabilmente decorso. Pertanto, al momento della
3 notifica dell'avviso di addebito opposto, compiuta in data 25.5.2023, i crediti per contributi dovuti alla gestione separata risultavano già prescritti.
A questo punto va rilevato che deve altresì escludersi nel caso di specie la operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. in tema di occultamento doloso da parte del debitore.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha sottolineato la possibilità della rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi, sotto il profilo dell'omessa compilazione del c.d. quadro RR relativo all'indicazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo, al fine di verificare la configurabilità di un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 c.c.).
I giudici di legittimità hanno precisato che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire,
e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione" (Cass., Sez. 4, 13/10/2014, n. 21567), "con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli"
(Cass., Sez. 4, 17/04/2007, n. 9113 e conf. Cassazione civile sez. VI, 13/12/2017 n.29990).
Di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n.6677 del 07/03/2019, ha affermato che, nel caso di omessa denuncia e omesso versamento da parte del professionista della contribuzione nella gestione separata, è ravvisabile l'ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione per occultamento doloso, prevista e disciplinata dal n. 8 dell'art. 2941 c.c. quando il professionista non compila, nella dichiarazione dei redditi, il modello RR necessario per la determinazione dei contributi.
Ebbene, nel caso di specie la dedotta causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. non opera in quanto l' nulla ha dedotto e non si rinvengono in atti CP_1
elementi tali per poter rilevare una eventuale causa di sospensione del termine di prescrizione.
Infatti, pur non risultando compilato il riquadro RR della dichiarazione dei redditi, deve tenersi in debito conto che la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi compilando
4 il riquadro CM, indicando il reddito prodotto tramite l'esercizio dell'attività professionale svolta ed indicando il codice dell'attività riferibile all'attività legale.
L'ipotesi dell'occultamento doloso del fatto costitutivo di un'obbligazione è integrata, secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, da una condotta decettiva intenzionalmente rivolta a celare i dati necessari per la tutela del credito, quali nella specie la produzione del reddito, di modo tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire non superabile mediante i controlli ordinari.
Ancora, sul punto va rimarcato che non assume rilievo che la compilazione del quadro CM non è sufficiente ad escludere il doloso occultamento, non essendo relativo all'obbligo contributivo. Ciò in quanto l'obbligo contributivo discende della produzione del reddito che risulta pacificamente dichiarato e lo stesso ha dedotto di aver provveduto ad CP_1
effettuare gli accertamenti a seguito della compilazione del quadro CM, con la conseguenza che la dichiarazione resa non ha affatto impedito all'ente creditore di agire con gli ordinari controlli.
Tali elementi depongono nel senso che non può ravvisarsi alcun comportamento doloso e fraudolento finalizzato all'evasione.
Pertanto, non sussistendo cause di sospensione della prescrizione, deve affermarsi che alcuna somma per contributi alla gestione separata per l'anno 2012 è dovuta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti.
L'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della controvertibilità degli esiti dell'accertamento relativo all'operatività nel caso di specie della causa di sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. e delle ragioni della pronuncia fondata sull'intervenuta prescrizione del credito.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2019 00083433 16 000 per intervenuta prescrizione;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite.
5 Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 27.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariarosaria Iovine
6