Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10770 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B RE P UB B L ICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano107 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORODAVORO ogg.lavoroA A Z Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat President R.G.5635/00 Dott. Bruno D'Angelo Rec Putaturo Donati V. Consigliere " Mario 11 Rep. " Pietro Cuoco "1 Cron.28376 " Giancarlo D'Agostino " Ud. 23/5/2002" Maura La Terza ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CO DE IA,elett.dom.in Roma,via Grazioli Lante n.15 A, presso lo studio dell'avv. Camillo Sigismondi che, unitamente all'avv. Ferdinando De Giosa, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.p.a. HI DI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom. in Roma, via S.Tommaso D'Aquino n.75, presso lo studio dell'avv.Mario 2343 Lacagnina, rappresentata e difesa dall'avv.Gerardo Di Ciommo, per يت procura speciale a margine del controricorso;
1 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Melfi in data 13 marzo 1999, n.134 (R.G.N.326/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23/5/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Bruno Porcu Porese per delega dell'avv. Sigismondi nonché l'avv.Mario Lagagnino per delega dell'avv.Di Ciommo;
udito il Pubblico Ministero,nella persona del Sost Proc.Gen.Dr. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 13 marzo 1999 il Tribunale di Con Melfi, rigettando l'appello proposto da FR De ND contro la s.p.a. Monticchio Gaudianello, confermava la decisione dell'11 febbraio 1998 con cui il locale Pretore del lavoro aveva rigettato la domanda dell'ex dipendente, volta al riconoscimento di differenze retributive per diverso inquadramento professionale e decorrenza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato. Il De ND ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso la società. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione о falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art.360 n.3 2 avere riconosciuto lac.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per qualifica di procacciatore di affari al ricorrente ascrivendo l'attività da questi svolta all'ambito dei compiti degli impiegati di II livello,invece che del "quadro" di cui al 1° livello super lettera A del CCNL di settore, così come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio. Con il secondo motivo, denunciandosi ed erronea motivazione, aiomessa, insufficiente, contraddittoria sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel confermare la pronuncia pretorile,ha indagato soltanto su parte delle mansioni che il ricorrente assumeva di avere svolto, trascurando del tutto l'affidamento nella zona-Lombardia dell'incarico di costituire le rete vendite, con indirizzo sulle direttive aziendali dei nuovi clienti,e l'assegnazione a quei fini di un appartamento in fitto, di un auto, di un telefono cellulare,di una tessera viacard e di biglietti da visita con la dicitura di Capo Area. Per di più il Tribunale, oltre a non avere ammesso i capi del di prova articolati su tali fatti, ha desunto, a sostegno dallo stipulato contratto di lavoro giudizio espresso, argomenti che il ND aveva dichiarato di non avere mai sottoscritto e soprattutto non ha valutato il comportamento della datrice di lavoro che, nella memoria di costituzione in primo grado, non solo non aveva contestato specificamente le effettive mansioni svolte dal dipendente ma aveva anzi affermato che questi aveva percepito più di quanto sarebbe spettato ad un "quadro". R 3 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove O risultanze di prove ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass., 7 novembre 2000,n. 14472;10 maggio 2000,n.6023). qualora, con il ricorso per Dall'altro si ricorda che cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di necessario,al fine di consentire alrisultanze processuali, è giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (od insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi -ove ricorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che,per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla èbase delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non possibile sopperire con indagini integrative (tra le tante, Cass.,1 febbraio 1995,n. 1161). Tanto premesso, l'impugnata sentenza ha accertato che:le superiori mansioni, che l'appellante assumeva di avere svolto, riguardanti la costituzione e/o ricostituzione della rete di vendita di acqua minerale, l'acquisizione di nuova clientela e riforma dei rapporti con quella già esistente, erano in realtà riconducibili a quelle di impiegato di II livello;
il profilo professionale era stato individuato dal contratto collettivo,vigente per il settore, nella figura del viaggiatore o piazzista di 1° - e cioè di impiegato di categoria stabilmente, con l'incarico di viaggiare per la concetto, assunto trattazione con la clientela e la ricerca della stessa per il assegnati collocamento degli articoli - in linea quindi con l'inquadramento professionale operato dalla datrice di lavoro all'atto della costituzione di tale rapporto, risalente al 3 maggio 1993,e con le stesse deduzioni del ricorrente onde l'irrilevanza sul punto dei mezzi istruttori richiesti;
era del pari infondata la pretesa di retrodatazione della decorrenza di tale rapporto di lavoro subordinato al settembre del 1992 poiché, dal contratto in copia prodotto riguardante quel periodo, era emersa l'esistenza di un precedente rapporto intercorso tra le parti di procacciatore d'affari,basato però sulla collaborazione autonoma, che aveva avuto termine proprio nel maggio 1993 allorchè la società aveva deciso di procedere all'assunzione dell'appellante come impiegato addetto dei prodotti inserendolo nellaalla commercializzazione organizzazione produttiva;
del resto proprio il De ND aveva sostenuto di avere nel suddetto periodo costituito e/o ricostituito la rete vendite in Lombardia delineando così mansioni perfettamente riconducibili allo schema in oggetto. Trattasi di giudizio, congruamente motivato nell'esercizio del potere sovrano di apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite, esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale 5 incensurabile in questa sede. D'altro canto le censure del ricorrente,le quali postulano l'unicità del rapporto intercorso, a fronte di un accertamento fondato sulla ricostruzione della vicenda nella sua realtà fattuale e sulla diversa natura delle prestazioni rese nei periodi in questione (prima di collaborazione autonoma, poi di lavoro subordinato), finiscono col tradursi in una inammissibile richiesta di riesame delle prove.E' invece inammissibile la doglianza riguardante la mancata ammissione dei capitoli di prova articolati,la cui mancata trascrizione nel ricorso per cassazione non consente il controllo sulla decisività. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in EURO f , oltre EURO 2.000,00 (duemila/0) per onorari. Roma, 23 maggio 2002 Il Presidente Il Consigliere est. Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 LUG. 2002 IL CANCELLIERE 6