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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
ABATE AGOSTINO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM001067 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM001067 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM001067 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2017
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Turate - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21233455 TARI 2020
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259002247580000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259002247580000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di tardività, essendo oggettivo il deposito del ricorso presso questa A.G. oltre il termine previsto.
Parte ricorrente in data 20 novembre 2024 segnalava tale situazione e giustificandola come conseguenza degli adempimenti del sistema telematico chiedeva che venisse concessa la rimessione in termini con la conseguente sanatoria della tardività.
Parte resistente, non forniva alcun elemento contrario a smentire l'avvenuta complicanza telematica.
Lo scrivente ritiene che la difficoltà indicata e dimostrata dalla ricorrente, in assenza di smentite, debba essere considerata come causa giustificante la tardività e ciò comporta l'ammissibilità del ricorso.
Anche l'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancanza di sottoscrizione dell'atto impugnato deve essere rigettata.
Non vi è alcun dubbio sulla provenienza dell'atto e sulla redazione dello stesso, attraverso sistemi meccanografici, da parte di persone in possesso dei requisiti e del potere necessari a tal fine.
Parte ricorrente ha eccepito la decadenza della contestazione affermando:
“Com'è noto, il DL 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67) e delle cartelle ed ingiunzioni fiscali (art. 68).
L'art. 67 D.L. n. 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli avvisi di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ed il Dipartimento delle Finanze, (Risoluzione n. 6/DF del
15 giugno 2020), aveva previsto esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel corso del periodo di sospensione.
Ora, secondo l'art. 67, i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati di ottantacinque giorni (8 marzo - 31 maggio). Ciò implica che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, Legge 296/2006, devono essere aggiunti ottantacinque giorni.
Considerato che alla data dell'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento relativi al periodo 2015/2019, il termine per l'accertamento decorre dalla data dell'omesso versamento a saldo dell'imu, ovverosia dal giorno successivo in cui si considera omessa la comunicazione ed il pagamento con l'aggiunta di 86 giorni.”
L'Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni nulla dice e nulla produce sul punto, e l'Agenzia della
Riscossione si proclama del tutto estranea alla contesa.
La ricostruzione temporale di parte ricorrente risulta così confermata, in quanto non contraddetta, e le conseguenze di diritto invocate risultano coerenti e accoglibili.
Ciò rende superfluo ogni altra valutazione in fatto e di diritto, con la sola aggiunta che il motivo puramente procedurale dell'accoglimento comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
ABATE AGOSTINO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM001067 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM001067 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM001067 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2017
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Turate - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21233455 TARI 2020
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259002247580000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259002247580000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di tardività, essendo oggettivo il deposito del ricorso presso questa A.G. oltre il termine previsto.
Parte ricorrente in data 20 novembre 2024 segnalava tale situazione e giustificandola come conseguenza degli adempimenti del sistema telematico chiedeva che venisse concessa la rimessione in termini con la conseguente sanatoria della tardività.
Parte resistente, non forniva alcun elemento contrario a smentire l'avvenuta complicanza telematica.
Lo scrivente ritiene che la difficoltà indicata e dimostrata dalla ricorrente, in assenza di smentite, debba essere considerata come causa giustificante la tardività e ciò comporta l'ammissibilità del ricorso.
Anche l'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancanza di sottoscrizione dell'atto impugnato deve essere rigettata.
Non vi è alcun dubbio sulla provenienza dell'atto e sulla redazione dello stesso, attraverso sistemi meccanografici, da parte di persone in possesso dei requisiti e del potere necessari a tal fine.
Parte ricorrente ha eccepito la decadenza della contestazione affermando:
“Com'è noto, il DL 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67) e delle cartelle ed ingiunzioni fiscali (art. 68).
L'art. 67 D.L. n. 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli avvisi di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ed il Dipartimento delle Finanze, (Risoluzione n. 6/DF del
15 giugno 2020), aveva previsto esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel corso del periodo di sospensione.
Ora, secondo l'art. 67, i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati di ottantacinque giorni (8 marzo - 31 maggio). Ciò implica che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, Legge 296/2006, devono essere aggiunti ottantacinque giorni.
Considerato che alla data dell'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento relativi al periodo 2015/2019, il termine per l'accertamento decorre dalla data dell'omesso versamento a saldo dell'imu, ovverosia dal giorno successivo in cui si considera omessa la comunicazione ed il pagamento con l'aggiunta di 86 giorni.”
L'Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni nulla dice e nulla produce sul punto, e l'Agenzia della
Riscossione si proclama del tutto estranea alla contesa.
La ricostruzione temporale di parte ricorrente risulta così confermata, in quanto non contraddetta, e le conseguenze di diritto invocate risultano coerenti e accoglibili.
Ciò rende superfluo ogni altra valutazione in fatto e di diritto, con la sola aggiunta che il motivo puramente procedurale dell'accoglimento comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese