Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01681/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2025, proposto da
Semeraro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AR AR PI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Locorotondo, non costituito in giudizio;
nei confronti
C & C Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio/rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25 c. 4 della L. 241/1990, sull'Istanza di Accesso agli Atti trasmessa, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, a mezzo PEC del 04/06/25, al Comune di Locorotondo (BA), per prendere visione della documentazione nella stessa indicata, motivata dalla sussistenza di interesse e danni subiti dell'odierno Ricorrente;
- della Nota trasmessa, a mezzo Pec del 02/07/25, dal Comune di Locorotondo alla scrivente e alla C.& C. Costruzioni S.r.l., quale soggetto ritenuto controinteressato;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di ulteriori richieste e motivi aggiunti.
nonche' per la declaratoria di accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti oggetto dell'istanza, legittimamente presentata, con conseguente ordine all' Amministrazione intimata di concederne l'esibizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. CE DA e uditi per le parti i difensori AR AR PI per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 30 settembre 2025 e depositato il successivo 28 ottobre, l’istante impugna il silenzio diniego serbato dal Comune di Locorotondo (BA) sulla richiesta di accesso inviata via pec il 4.6.2025, volta a ottenere copia dei seguenti documenti: elenco nominativo e correlata superficie occupata degli Esercizi di Vicinato che commercializzano prodotti "Alimentari e Misti", indicati col numero complessivo di " 84 " e degli E. di V. (Esercizi di Vicinato) che commercializzano prodotti "Non Alimentari" indicati col numero complessivo di " 148 (66 +33+49) ", come risultante nel (Paragr. n. 3, pag. 38) documento strategico del Commercio vigente, redatto ai sensi della L. Reg. Puglia del 16.04.15 n. 24, "Codice del commercio", dal Progettista Dr. Giuseppe Marchinna, approvato dal Consiglio Comunale del 28/02/20 n. 2; elenco (nominativo e rispettiva superficie occupata) delle Medie Strutture (M1, M2, M3) esistenti nel territorio, che commercializzano prodotti "Alimentari e Misti" e "Non Alimentari", indicate nel predetto documento strategico.
La ricorrente espone che in data 2.7.2025, il Comune di Locorotondo avrebbe comunicato di aver chiesto al soggetto individuato come "Controinteressato", amministratore della C & C. Costruzioni S.r.l., di indicare eventuali motivi ostativi all'Accesso agli Atti richiesto dalla Semeraro S.r.l., entro 10 giorni.
Con nota del 24.7.2025, la C. & C. Costruzioni S.r.l., si è opposta all'accesso, affermando che esso riguarderebbe informazioni commerciali tutelate dal diritto alla riservatezza.
Con nota, trasmessa a mezzo Pec del 28.7.2025, avente ad oggetto "Richiesta Rigetto Opposizione Accesso agli Atti", la Semeraro S.r.l. ha insistito sulla richiesta con istanza di riesame in autotutela.
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 1 e 2, l. 241/90. violazione dei principi di celerità', efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;
2) violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione; eccesso di potere
3) violazione degli art. 24 e 113 cost. violazione e falsa applicazione dell'art 22, l. 241/1990. violazione del diritto di difesa ed effettività' della tutela giurisdizionale.
Il Comune di Locorotondo non si è costituito in giudizio. Allo stesso modo non si è costituita in giudizio la controinteressata C.& C. Costruzioni S.r.l..
Alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso è fondato.
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell’attività amministrativa”, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22 comma 2, della legge n. 241/90).
Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1 lett. d).
Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 comma 1 lett. b), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24 comma 3).
2. Ciò premesso il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione intimata alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dal ricorrente ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della legge n.241 del 1990 appare ingiustificato e quindi illegittimo.
Ai fini dell'esibizione di atti amministrativi è sufficiente che l'accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell'istante.
Nel caso di specie, la ricorrente (a mezzo del suo difensore munito di procura specifica) aveva esposto con chiarezza le ragioni che lo inducevano alla richiesta dell’ “elenco nominativo e correlata superficie occupata degli Esercizi di Vicinato che commercializzano prodotti "Alimentari e Misti", indicati col numero complessivo di " 84 " e degli E. di V. (Esercizi di Vicinato) che commercializzano prodotti "Non Alimentari" indicati col numero complessivo di " 148 (66 +33+49) ", come risultante nel (Paragr. n. 3, pag. 38) documento strategico del Commercio vigente, redatto ai sensi della L. Reg. Puglia del 16.04.15 n. 24, "Codice del commercio", dal Progettista Dr. Giuseppe Marchinna, approvato dal Consiglio Comunale del 28/02/20 n. 2” e dell’ “elenco (nominativo e rispettiva superficie occupata) delle Medie Strutture (M1, M2, M3) esistenti nel territorio, che commercializzano prodotti "Alimentari e Misti" e "Non Alimentari", indicate nel predetto documento strategico…”.
3. In proposito la mancata costituzione dell’Ente locale, pur non consentendo l’applicazione del principio di non contestazione, fornisce certamente un significativo elemento indiziante della insussistenza di ragioni che militano a favore dell’accoglimento della richiesta di accesso.
Allo stesso modo occorre considerare che la controinteressata, pur essendosi opposta all’accesso in sede procedimentale, non ha inteso costituirsi in giudizio per ribadire le ragioni della propria opposizione.
Questa in ogni caso non può essere considerata idonea ad impedire l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Locorotondo. La possibilità di visionare l'elenco nominativo degli esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture) e della superficie dagli stessi occupata nel territorio di Locorotondo, di per sé non appare idonea a recare danno; né del resto la controinteressata chiarisce le ragioni per cui tale richiesta riguarderebbe dati aventi natura sensibile e commerciale. Essa infatti nella citata nota del 24.7.2025 si limita ad affermare che l'elenco nominativo degli operatori economici, associato alla relativa superficie di vendita, costituirebbe “informazione commerciale tutelata dal diritto alla riservatezza ex artt. 24, co. 6, lett. d), della I. 241/1990 ["tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e G" (art. 22, co. 3, L. 241/90)], e dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 2016/ 679 e D. Lgs. 196/2003)”, senza indicarne i motivi atteso che l’istante intende accedere a meri elenchi nominativi di operatori economici e a dati numerici relativi alle superfici occupate.
4. Occorre quindi convenire con la ricorrente nell’affermare che ratio del diritto di accesso è anche quella di consentire all'interessato di conoscere i documenti amministrativi per valutare la legittimità dell'attività della P.A., affinché sia data corretta esecuzione ed eventualmente rimossa una situazione lesiva.
Nel caso di specie tale diritto è frustrato dal diniego implicito e privo di giustificazione manifestato dal Comune in violazione dei principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, imparzialità sanciti dalla L. 241/1990.
Del resto “la tutela generale di legittimità azionabile dinanzi al Giudice amministrativo si estende anche alla cognizione delle ipotesi di inerzia dell'Amministrazione che non esercita la funzione attribuitale. Infatti, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso" e, ai sensi dell'art. 25, comma 3, L. 241/1990 "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati".
5. Il ricorso merita, quindi, accoglimento e, per l'effetto, deve essere ordinato al Comune di Locorotondo di esibire e rilasciare copia degli atti richiesti dalla ricorrente con l'istanza di accesso in data 4.6.2025.
Le spese processuali, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Locorotondo in quanto soccombente, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) annulla il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 4.6.2025;
b) accerta il diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti con la medesima istanza di accesso, nei sensi precisati in motivazione;
Condanna il Comune di Locorotondo al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario AR AR PI; compensa le spese nei confronti della controinteressata C & C Costruzioni S.r.l.-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE DA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE DA |
IL SEGRETARIO