TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 395
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 1 e 2, L. 241/90

    Il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione appare ingiustificato e illegittimo, in quanto il diritto di accesso è principio generale dell'attività amministrativa volto a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare trasparenza ed imparzialità. La ricorrente ha esposto chiaramente le ragioni della richiesta e la controinteressata non ha fornito motivi ostativi validi.

  • Accolto
    Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione

    Il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione appare ingiustificato e illegittimo, in quanto il diritto di accesso è principio generale dell'attività amministrativa volto a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare trasparenza ed imparzialità. La ricorrente ha esposto chiaramente le ragioni della richiesta e la controinteressata non ha fornito motivi ostativi validi.

  • Accolto
    Violazione degli art. 24 e 113 Cost.

    Il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione appare ingiustificato e illegittimo, in quanto il diritto di accesso è principio generale dell'attività amministrativa volto a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare trasparenza ed imparzialità. La ricorrente ha esposto chiaramente le ragioni della richiesta e la controinteressata non ha fornito motivi ostativi validi.

  • Accolto
    Diritto di accesso agli atti

    Il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione appare ingiustificato e illegittimo, in quanto il diritto di accesso è principio generale dell'attività amministrativa volto a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare trasparenza ed imparzialità. La ricorrente ha esposto chiaramente le ragioni della richiesta e la controinteressata non ha fornito motivi ostativi validi. Pertanto, il Comune di Locorotondo deve essere condannato a esibire e rilasciare copia degli atti richiesti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 395
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 395
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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