CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2023, n. 18493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18493 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AL, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da ST AL avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18493 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 22/03/2023 Tribunale di Macerata gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in riferimento al reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per non aver proceduto il pubblico ministero nelle forme del giudizio direttissimo, nonostante il reato contestato sia tra quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio, chiedendo la convalida dell'arresto al G.i.p. invece che al Tribunale senza rispettare i termini di cui all'art. 449 comma 1 c.p.p. Sotto altro profilo il ricorrente censura il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., posto che la refurtiva è stata restituita all'avente diritto. Lamenta inoltre l'erronea qualificazione del fatto sotto il titolo del furto anziché sotto quello della truffa. Infine eccepisce il difetto di motivazione in merito all'attualità del ritenuto pericolo di reiterazione del reato. 3. Il difensore dell'indagato ha depositato memoria (formalmente qualificata come "motivi nuovi") con la quale ha ribadito ed ulteriormente argomentato i motivi di ricorso, insistendo nel loro accoglimento. 1. Il ricorso è inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Anzitutto è manifestamente infondata l'eccezione processuale relativa al mancato rispetto dei termini per la convalida dell'arresto. Anche dopo le modifiche apportate dalla I. n. 125 del 2008, infatti, né l'art. 449 comma 1 c.p.p., né l'art. 558 comma 4 dello stesso codice impongono al pubblico ministero di procedere obbligatoriamente nelle forme del rito direttissimo in caso di arresto in flagranza, anche se eventualmente sussistano i presupposti di legge per l'attivazione del rito speciale (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/02/2010. Neccia, Rv. 246281; Sez. 4, Sentenza n. 11701 del 01/12/2016, dep. 2017, D'Agostino, Rv. 269849). Del tutto ritualmente, dunque, il pubblico ministero presso il giudice poi dichiaratosi incompetente ha scelto di attivare la procedura ordinaria di convalida, rispettandone i termini, anziché avviare il giudizio direttissimo. 3. Generici o manifestamente infondati sono le obiezioni relative alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed alla qualificazione giuridica del fatto. Quanto all'invocata attenuante deve infatti ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte, per cui la stessa non è configurabile se la restituzione del bene illecitamente sottratto non è spontanea, ma consegue, come nel caso di specie, 2 all'autonomo recupero dello stesso da parte delle forze dell'ordine che hanno proceduto all'arresto (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 29715 del 21/06/2022, Ndoy, Rv. 283684). Con riguardo invece alla qualificazione giuridica, correttamente il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non già quello di truffa, posto che lo spossessamento, sulla base di quanto esposto nell'ordinanza e non contestato dal ricorrente, è avvenuto invito domino, atteso che l'indagato ed il suo complice si sono direttamente impossessati della merce sottratta, simulando di essere gli incaricati al suo ritiro per vincere le resistenze del personale dell'esercizio in cui è avvenuto il furto (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019). 4. Generiche sono infine le censure del ricorrente relative alle esigenze cautelari, che non si confrontano effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha infatti desunto logicamente l'attualità del pericolo di reiterazione dall'arresto nella flagranza del reato, le cui modalità, altrettanto logicamente, sono state ritenute sintomatiche, congiuntamente ai precedenti da cui è gravato, della dedizione dell'indagato ad attività criminose della stessa specie. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/3/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da ST AL avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18493 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 22/03/2023 Tribunale di Macerata gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in riferimento al reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per non aver proceduto il pubblico ministero nelle forme del giudizio direttissimo, nonostante il reato contestato sia tra quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio, chiedendo la convalida dell'arresto al G.i.p. invece che al Tribunale senza rispettare i termini di cui all'art. 449 comma 1 c.p.p. Sotto altro profilo il ricorrente censura il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., posto che la refurtiva è stata restituita all'avente diritto. Lamenta inoltre l'erronea qualificazione del fatto sotto il titolo del furto anziché sotto quello della truffa. Infine eccepisce il difetto di motivazione in merito all'attualità del ritenuto pericolo di reiterazione del reato. 3. Il difensore dell'indagato ha depositato memoria (formalmente qualificata come "motivi nuovi") con la quale ha ribadito ed ulteriormente argomentato i motivi di ricorso, insistendo nel loro accoglimento. 1. Il ricorso è inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Anzitutto è manifestamente infondata l'eccezione processuale relativa al mancato rispetto dei termini per la convalida dell'arresto. Anche dopo le modifiche apportate dalla I. n. 125 del 2008, infatti, né l'art. 449 comma 1 c.p.p., né l'art. 558 comma 4 dello stesso codice impongono al pubblico ministero di procedere obbligatoriamente nelle forme del rito direttissimo in caso di arresto in flagranza, anche se eventualmente sussistano i presupposti di legge per l'attivazione del rito speciale (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/02/2010. Neccia, Rv. 246281; Sez. 4, Sentenza n. 11701 del 01/12/2016, dep. 2017, D'Agostino, Rv. 269849). Del tutto ritualmente, dunque, il pubblico ministero presso il giudice poi dichiaratosi incompetente ha scelto di attivare la procedura ordinaria di convalida, rispettandone i termini, anziché avviare il giudizio direttissimo. 3. Generici o manifestamente infondati sono le obiezioni relative alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed alla qualificazione giuridica del fatto. Quanto all'invocata attenuante deve infatti ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte, per cui la stessa non è configurabile se la restituzione del bene illecitamente sottratto non è spontanea, ma consegue, come nel caso di specie, 2 all'autonomo recupero dello stesso da parte delle forze dell'ordine che hanno proceduto all'arresto (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 29715 del 21/06/2022, Ndoy, Rv. 283684). Con riguardo invece alla qualificazione giuridica, correttamente il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non già quello di truffa, posto che lo spossessamento, sulla base di quanto esposto nell'ordinanza e non contestato dal ricorrente, è avvenuto invito domino, atteso che l'indagato ed il suo complice si sono direttamente impossessati della merce sottratta, simulando di essere gli incaricati al suo ritiro per vincere le resistenze del personale dell'esercizio in cui è avvenuto il furto (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019). 4. Generiche sono infine le censure del ricorrente relative alle esigenze cautelari, che non si confrontano effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha infatti desunto logicamente l'attualità del pericolo di reiterazione dall'arresto nella flagranza del reato, le cui modalità, altrettanto logicamente, sono state ritenute sintomatiche, congiuntamente ai precedenti da cui è gravato, della dedizione dell'indagato ad attività criminose della stessa specie. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/3/2023