Sentenza 23 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14937 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione. SEZIONE TERZA CIVILE 1 49 37/02 Impossibilità sopravvenul. Recesso Composta dagli R.G.N. 315/99 Dott. Vito DUSTINIANI Presidente 317/99 320/99 Dot . Roberto PREDEN Rel. Consigliere Cron. 34352 Dott. Francesco CRIFONE Consigliere 3874 Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Ud. 21/06/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio ble dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 155 il. COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Sindaco pr-tempore, 20CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA F. IAZZA RECINA MARGHERITA N.27 presso 'Avvocato MIELE NAZZARENO, difeso dall'avvocato SENESE FRANCESCO, giusta delega in atti, - ricorrente
contro
DI ME, elettivamente domicil ata in ROMA LGO MESSICO difesa dall'avvocato BENEDETTI VALENTINO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 1404 a sul 2 ricorso n° 00317/99 proposto da: COMUNE DT AFRAGOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA MARCHERITA N.27 presso L'Avvocato MIELE NAZZARENO, difeso dall'avvocato SENESE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GU NA, elettivamente domiciliata in ROMA LGO MESSICO 7, difesa dall'avvocato BENEDETTI VALENTINO, giusta delega in atti;
controricorrente - e sul 3° ricorso n° 00320/99 proposto da: COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA REGINA MARGHER presso NAZZARENO MIELE, difeso dall'avvocato SENESE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GU NA, elet ivamente domiciliata in ROMA LGO MESSICO 7, presso l'Avvocato BENEDETTI VALENTINO che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 6687/98 del Tribunale di NAPOLI, terza civile emessa 1'1/7/1998, depositata 11 22/07/98; RG. 1863/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 21/06/02 daì Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generalo Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 11 Comune di Afragola, conductore, in virtù di con- tratto del 7.6.1990, di alcune unità immobiliari adibi- te a sede dell' ufficio di collocamento, di proprietà di NN RA ed IN DI, conveniva cor. di- stinti atti di citazione le predette davanti al Pretore di Afragola proponendo opposizione avverso decreti in- giuntivi di pagamento di canoni insoluti. A sostegno dell'opposizione deduceva che il manca- to pagamento era giustificato dalla inutilizzabilità degli immobili, che erano stati sottoposti a sequestro preventivo dal G.I.P. prosso la Fretura per violazioni delie norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene di cui ai d.P.R. n. 54 del 1955 e n. 503 del 1956, e comunque necessitavano di opere di adeguamento idonee a renderli conformi alle prescrizioni della log- 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti e del ge n. d.lgs. n. 626 de 1994 sulla tutela della salute e del- la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Chiedeva quindi la revoca de decreto e, in via 3 riconvenzionale, la risoluzione del contratto per im- possibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi degli artt. 1256 白 1463 C.C., ovvero lo scioglimento per recesso del conduttore per gravi motivi, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1918. Le opposte resistevano. NN RA eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, perché tardivamente proposta. Il pretore, con sentenze rese nei distinti giudizi, rigettava le opposizioni e le domande riccnvenzionali. Avverso le sentenze proponeva appelio, con distin- ti atti di citazione, il Comune di Afragola, chiedendo i'accoglimento dell'opposizione e della riconvenziona- le. La RA a sua volta proponeva appello incidenta- le, dolendosi del mancato esame dell'eccezione pregiu- diziale di inammissibilità dell'opposizione. Gli appel- li venivano riuniti. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22.7.1998, accoglieva l'appello incidentale della Guez- ra € rigettava gli appelli del Comune di Afragola. Considerava: in relazione all'eccepita tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo per i canoni in- soluti, che l'opposizione era stata proposta con alto depositato oitre il termine di quaranta giorni dalla notifica, ed era quindi inammissibile;
- in relazione alla domanda di risoluzione per so- pravver.uta impossibilità della prestazione ai sensi de- gli artt. 1256 e 1463 c.c., che né le carenze che aveva- no motivato il sequestro degli immobili per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al d. P. R. n. 547 del 1955 e n. 503 del 1956, ré quelle correlate alle После dal d.lgs. n. 626 del 1994 sulla sicurezza dei luoghi di Lavdio erano tali da de- terminare 1' impossibilità assolula della prestazione del locatore di consentire il godimento della cosa, trattandosi di carenze suscettive di essere eliminate con interventi di manutenzione straordinaria, esigibili dal conduttore وم بهم a carico del locatore, arche per espressa previsione contrattuale;
gulla domanda di recesso ex art. 27 della legge n. 392 del 1978, giustificata dal conculLore con il ri- fiuto del locatore di adeguare l'immobile alla scprav- venuta normativa dettata dal d.lgs. n. 626 de 1994, che il Locatore aveva manifestato dissenso solo sulla installazione, а Sue spese, dell'impianto di climatiz- zazione, 근 che tale limitato dissenso non integrava i gravi motivi ai quali il citato art. 27 subordina il recesso, dovendo questi essere tali da rendere oltremo- do gravosa la prosecuzione del rapporto. 5 Avverso la sentenza il Comune di Afragola ha propo- sto tre distinti ricorsi per cassazione, contrassegnati con numeri di ruolo generale 315/99, 317/99 e 320/99, ai quali hanno resistico, Соп singoli contro ricorsi, illustrati con menoria, la RA e la DI. MOTIVI DELLA DECISIONE I tre ricorsi, proposti avverso la medesima sen- vanno riunititi (art. 335 c.p.c.). tenza, 2. Con il primo motivo del ricorso n. 317/99, de nunciando violazione dell'art. 325 c.p.c., il ricorren- te assumo che il tribunale avrebbe erroneamente esami- nato ed accolto 1'appello incidentale della RA, poiché il gravame non era stato tempestivamente propo- sto. Sostiene che la RA, avendo notificato la sen- tenza al Comune di Afragola il 20.1.1998, avrebbe dovu- to proporre impugnazione incidentale a partire da della data nel rispetto del termine di cui all'art. 325, av- verso il capo di pronuncia a sé sfavorevole, mentre ha mozificato atto di appello solo il 17.4.1998. 2.1. Il motivo non è fondato. E' decisiva la considerazione che la RA, vitto- riosa in primo grado, sia sull'opposizione a decreto ingiuntivo sia sulla riconvenzionale, mel resistere all' appello del Comune di Afragola non era Lenuta 己 6 proporre appello incidentale, ΠΕ solc a riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ]'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiun- tivo proposta in primo grado, e rimasta assorbita dal rigetto dell'opposizione. Ed a tale regola si è attenu- ta, Fur avendo impropriamente dichiarato di proporre appello incidentale.
3. Con il primo motivo dei ricorsi n. 315/99 320/99, e con il secondo motivo del ricorso n. 317/99 è denunciata violazione degli artt. 1256, 1463 e 1575 c.c., in riferimento all'art.. 360, Π. 3, e difetto di motivazione, in riferimento all'art. 360, n.
5. Deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha rige tato la domanda di risoluzione del contratto di locazione per sopravvenuta impossibilità della presta- zione. Sostiene che l'immobile nor. necess tava, onde OV- viare alle carenze che ne avevano determinato il seque stro preventivo in sede penale, per violazione deile norme dei d.P.R. Π. 547 del 1955 e 1. 503 del 1956, ed a quelle correlate alla normativa di cui al d.lgs. n. 626 del 1994, di opere di manutenzione straordinaria, esigibili dal conduttore ed a carico del locatore, ben- sl di radicali interventi di ristrutturazione dell'immobile, alla cui esecuzione il locatore поп era 7 obbligato ed in assenza dei quali era ravvisabile im- possibilità della prestazione di assicurare il godimen- to dell'immobile, 3.1. I motivo non è fondato. La censura, formalmente enunciaca соп riferimento alla violazione di norme di diritto, è in realtà indi- I_ZZALA alla motivazione adottata dal tribunale circa la non configurabilità, nella specie, della impossibi- lità assoluta della prestazione del locatore. Ma la mo- tivazione sul punto (riassunta in narrativa) è comple- ta, congrua e logica.
4. Con il secondo motivo è denunciata violazione dogli artt. 4 e 27 della legge n. 392 del 1978, in ri- P ferimento all'art. 360, г. 3, e difetto di motivazione, in riferimento all'art. 360, 1.5. Deduce il ricorrente che erroneamente il tribunale ha escluso la sussistenza dei gravi motivi legittimanti i l recesso del conduttore.
4.1. Il motivo non è fondato. Anche tale censur reca denuncia di violazione di norme di diritto, ma in realtà si incentra sul vizio di motivazione. Vizio non sussistente, poiché la motiva- zione del tribunale (riassunta in narrativa) circa la valutazione della gravità dei motivi legittimanti il recesso del conduttore è completa, congrua e logica. 8 5. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati, 6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della RA, in Eu- To 181.00 oltre Euro 1.750,00 per onorari, ed in 154,00€ favore della Diviezo in Euro oltre Euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la te za sezione civile della Corte di cassazione, 11 21.6.2002. IL CONSIGLIERE IST. IL PRESIDENTE ট Mapientimini IL CANCELLIERE C1 innocente altista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 OTT/2002 Oggi IL CANCE HERE 01 Innoconád Battista 13 1969 1097 128.4 456T 30,99 160,10