Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 3463
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Sentenza 16 novembre 2006

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La sentenza di condanna per il reato di diserzione di cui all'art. 148 c.p.m.p. n. 2 (nell'ipotesi del militare che legittimamente assente non si presenti senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissato) divenuta irrevocabile non può essere oggetto di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. in quanto la L. 23 agosto 2004 n. 226, che dispone la sospensione dell'obbligo di prestare il servizio di leva, non ha abrogato l'ipotesi delittuosa sopra indicata, ma ha determinato una semplice successione di leggi lasciando inalterata la menzionata fattispecie criminosa, che continua ad applicarsi a speciali situazione e in determinate ipotesi: ne consegue che, qualora il fatto sia stato commesso prima della modifica legislativa di cui alla citata L. n. 226 del 2004, deve ritenersi applicabile il quarto comma dell'art. 2 cod. pen. e non il secondo comma che disciplina il caso dell'"abolitio criminis".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 3463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3463
    Data del deposito : 16 novembre 2006

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