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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in
Addì ______________ persona del Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8794 del 2022 R.G.L. promossa Rilasciata spedizione in DA forma esecutiva all'Avv.
1. C.F. ; Controparte_1 C.F._1 ______________________
2. C.F. ; Controparte_2 C.F._2 ______________________
3. C.F.
CP_3 C.F._3 per ___________________
4. C.F ; Controparte_4 C.F._4
______________________
5. C.F. ; Controparte_5 C.F._5
6. C.F. ; CP_6 C.F._6 ______________________
7. ; Controparte_7 C.F._7 ______________________
8. C.F. ;
Parte_1 C.F._8 ______________________
9. C.F. ;
CP_8 C.F._9
Il Cancelliere 10. C.F. Controparte_9 C.F._10
11 C.F. ; Controparte_10 C.F._11
12. C.F. Controparte_11 C.F._12
13. C.F. ; CP_12 C.F._13
14. C.F. ; Parte_2 C.F._14
15. C.F. ; CP_13 C.F._15
16. C.F. ; CP_14 C.F._16
17. C.F. ; CP_15 C.F._17
18. C.F. ; Controparte_16 C.F._18
19. C.F. ; Parte_3 C.F._19
20. C.F. ; CP_17 C.F._20
21. ; Controparte_18 C.F._21
22. C.F. ; Parte_4 C.F._22
23. C.F. ; Controparte_19 C.F._23
24. ; Controparte_20 CodiceFiscale_24
25. C.F. ; Controparte_21 C.F._25
1 26. C.F. Controparte_22 C.F._26
27. C.F. ; Controparte_23 C.F._27
28. C.F. ; CP_24 C.F._28
29. C.F. ; CP_25 C.F._29
30. C.F. ; CP_26 C.F._30
31. C.F. ; Controparte_27 C.F._31
32. C.F. ; Controparte_28 C.F._32
33. C.F. ; CP_29 C.F._33
34. C.F. Controparte_30 C.F._34
35. C.F. ; Parte_5 C.F._35 rappresentati e difesi dall'Avv. SPALLITTA NADIA, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_31 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MAINI LO CASTO LUIGI
- resistente
E CONTRO
, Controparte_32 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ADRIANO RUOCCO e dall'Avv. LUIGI
FRANCESCHINI
Avente ad oggetto: somministrazione di lavoro
All'udienza di trattazione scritta del 15/09/2025 ha pronunziato
SENTENZA mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di diritto e di fatto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai seguenti ricorrenti: , , Controparte_5 CP_6 Parte_1
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , ,
[...] CP_13 CP_14 CP_15 [...]
, , Parte_3 CP_17 Controparte_18 Parte_4
, ,
[...] Controparte_19 Controparte_20 [...]
, , , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_25
, , , CP_26 Controparte_28 CP_29 CP_30
2 , CP_28 Parte_5 CP_24
Controparte_7 rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per onorario, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti resistenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che con ricorso depositato il 12/09/2022 e acquisito nel fascicolo telematico in data 13/09/2022 i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere stati tutti assunti, con contratto di somministrazione a tempo determinato, oggetto di reiterate proroghe, dalla , al fine di essere Controparte_32 utilizzati presso la società con la mansione di operatore Controparte_31
d'esercizio e, precisamente, di Autista di autobus, con inquadramento livello par 140 per il vigente CCNL degli dell'impresa utilizzatrice e Controparte_33 gruppo C ai sensi dell'art. 27 del CCNL di categoria delle Agenzie di somministrazione del 15/10/2019.
Rappresentavano, inoltre, di avere lavorato complessivamente nel periodo che va da giugno 2021 per alcuni, e da luglio, agosto o settembre 2021 per altri, fino al 28/02/2022 e che alla scadenza dell'ultima proroga la aveva CP_32 ritenuto cessato l'intercorso contratto di somministrazione.
Esponevano di aver formalmente impugnato, con lettera spedita all'indirizzo delle società resistenti, il licenziamento/cessazione del contratto di somministrazione “per carenza dei presupposti normativi nonché dei requisiti formali di apposizione del termine …… e ciò con ogni conseguenza di legge anche di tipo risarcitorio per mancanza di giusta causa e giustificato motivo”.
Affermavano, quindi, la illegittimità della cessazione del contratto di somministrazione per la mancata informativa sui rischi ex art. 33 del d.lgs.vo
81/2015, omessa o incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 81/2015 e per il mancato rispetto del numero massimo di proroghe contrattuali in violazione dell'art. 21 comma 1 del d.lgs.vo 81/2015.
Concludevano, pertanto, nei termini seguenti: “In via principale, ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro in somministrazione, intercorso tra i ricorrenti,
e l' è Controparte_32 Controparte_34 avvenuto in violazione dell'art. 32 comma 1 lett. d) del d.lgs.vo 81/2015 e degli obblighi di informativa sui rischi ai lavoratori.
Conseguentemente condannare o in subordine Controparte_31 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, all'assunzione Controparte_32
a tempo indeterminato dei ricorrenti con effetto dalla data di inizio delle rispettive assunzioni in somministrazione, ai sensi dell'art. 38 comma 2 d.lgs.vo 81/2015, nonché al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, ex art. 39 comma 2 del d.lgs.vo
81/2015, di un'indennità onnicomprensiva, a titolo di risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o comunque nella misura che il Tribunale vorrà riconoscere.
3 In via subordinata, ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro in somministrazione, intercorso tra i ricorrenti, e l' Controparte_32 [...]
ha violato il limite di proroghe previsto dall'art. 21 Controparte_34 comma 1 del d.lgs.vo 81/2015.
Conseguentemente condannare o in subordine Controparte_31 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, all'assunzione Controparte_32
a tempo indeterminato dei ricorrenti con effetto dalla data di decorrenza della quinta proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 38 comma 2 d.lgs.vo 81/2015, nonché al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, ex art. 39 comma 2 del d.lgs.vo 81/2015, di un'indennità onnicomprensiva, a titolo di risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o comunque nella misura che il Tribunale vorrà riconoscere.
In subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda di assunzione, condannare e l' CP_32 Controparte_32 Controparte_34 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, anche in solido,
[...] al risarcimento dei danni nella misura di 12 mensilità globali annue all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010, o in altra misura ritenuta idonea ad indennizzare ciascuno dei ricorrenti”;
-premesso che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_34 che in via preliminare eccepiva la nullità delle procure rilasciate dai
[...] ricorrenti, prive della specificazione dell'oggetto del giudizio;
la inammissibilità della domanda per coloro che nelle more erano stati assunti;
l'intervenuta decadenza dalla possibilità di proporre l'impugnazione. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva parimenti in giudizio che in via preliminare CP_32 eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza, nonché l'intervenuta decadenza ed affermava comunque la infondatezza del ricorso, chiedendo altresì la condanna per la temerarietà della lite;
-premesso che, disposti plurimi rinvii su richiesta delle parti per tentare la conciliazione, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. del 15/09/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che con riferimento alle eccezioni preliminari, occorre affermare l'infondatezza della eccezione di nullità delle procure rilasciate dai ricorrenti.
Infatti, il requisito della specialità della procura di cui all'art. 83 cpc deve intendersi integrato dalla congiunzione (cd collocazione topografica) realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c. , tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere (cfr. in termini Cass. 8334/2024 e anche Cass. n.
5610/2025);
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di nullità del ricorso, dovendosi ritenere sufficientemente determinati sia il petitum che la causa petendi;
4 - rilevato che infondata è l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso risulta essere stato depositato in data 12.09.2022, così rendendo tempestive le impugnazioni di cui alle lettere del 15 e 16 marzo 2022;
- rilevato che infondata è l'eccezione di decadenza con riferimento a CP
, atteso che è stata prodotta in atti la copia integrale della missiva avente
[...] ad oggetto l'impugnativa, sottoscritta dal ricorrente;
-rilevato, sempre in via preliminare, che occorre evidenziare che, nelle more del procedimento de quo, molti ricorrenti hanno rinunciato al ricorso (cfr. memoria del 12.01.2024 e 10.02.2025), avendo proceduto alla loro assunzione CP_34
a tempo indeterminato. Per detti soggetti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con rinvio – per ciò che concerne la disciplina delle spese di lite, a quanto infra, atteso che la rinuncia non risulta essere stata accettata;
- rilevato, dunque, che il ricorso prosegue su istanza di: , Parte_2 [...]
, , , CP_4 Controparte_27 Controparte_1 Controparte_16 [...]
CP_2 CP_8
- rilevato che, quanto al merito, deve evidenziarsi che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, che riguardano gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento del lavoratore, nonché di formazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi gravanti sull'utilizzatore, non sono meritevoli di accoglimento.
Infatti, l'art. 20, d.lgs. 81/2015, così dispone: “1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Pertanto, il divieto di cui all'art. 20, d.lgs. 81/2015 riguarda esclusivamente i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ovvero, in virtù di una interpretazione estensiva della norma, quelli che non hanno provveduto ad aggiornare tale valutazione in presenza di significativi mutamenti dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 16835/2019) e non certo coloro che abbiano commesso una qualsiasi violazione (magari anche soltanto formale) della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- rilevato che nel caso de quo la somministratrice ha allegato ai contratti di lavoro sottoscritti digitalmente con la sia il Modello A di CP_32
Informazione sui rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate (cfr. contratti versati nelle cartelle zip di ogni lavoratore presenti nel fasc. della resistente), sia l'opuscolo “Tutto quello che devi sapere…
Vademecum per il lavoratore WinTime – Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (cfr. doc. 38 della memoria difensiva della stessa) e che la parte utilizzatrice ha dimostrato di avere effettuato la suddetta valutazione anche rispetto al rischio tipico del Covid-19 (cfr. memoria di costituzione, doc. da 36 a 40);
5 - rilevato, dunque, che risultano rispettati gli obblighi di informazione. D'altro lato, il DVR in atti deve ritenersi sufficientemente dettagliato, con riferimento a tutte le tipologie di rischio;
-rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la censura relativa alla violazione dell'art. 21 comma 1 del d.lgs.vo 81/2015 comma 1 per mancato rispetto del numero massimo di proroghe contrattuali.
- rilevato che ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 81/2015 il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il lavoro a tempo determinato, con esclusione dei soli articoli 21, comma 2 (contenente la sanzione per il caso in cui un lavoratore venga riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi), 23 (riguardante il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulabili da un soggetto) e 24 (riguardante i diritti di precedenza) del d.lgs.
81/2015.
L'art. 34 del d.lgs. 81/2015 stabilisce poi espressamente che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere in ogni caso prorogato nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Nel caso di specie, il contratto collettivo applicato per le Agenzie di somministrazione del 15/10/2019, all'articolo 21, stabilisce che nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima dei contratti a tempo determinato è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore ovvero, in caso di mancanza di detta disciplina, è fissata in 24 mesi;
all'art. 22, invece, stabilisce che “il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in un numero massimo di
6 proroghe per ogni singolo contratto, nell'arco del limite legale di 24 mesi”, ma che,
“in caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2,
d.lgs. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8”;
- rilevato che, nella fattispecie de qua, il numero di proroghe non è stato superato, con conseguente infondatezza del ricorso sul punto;
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la prospettazione fondata sul combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Invero, l'art. 19, d.lgs. 81/2015 consente l'apposizione al contratto di lavoro subordinato di un termine di durata non superiore a dodici mesi senza alcuna giustificazione causale.
Ebbene, i rapporti di lavoro di cui si discute non sono durati più di dodici mesi,
e pertanto la condotta datoriale deve ritenersi conforme alla legge;
- rilevato, dunque, che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tutti i ricorrenti che hanno formulato – per il tramite del procuratore – la rinuncia agli atti, mentre per il resto il ricorso deve essere respinto. In assenza di accordo sulla disciplina delle spese dei rinuncianti, trova applicazione il generale principio della soccombenza.
Le spese di lite si liquidano, conseguentemente, come in dispositivo, a carico di
6 tutti i ricorrenti in solido.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria, in assenza di prova dei necessari requisiti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 15/09/2022
La Giudice
Cinzia Soffientini
7
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in
Addì ______________ persona del Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8794 del 2022 R.G.L. promossa Rilasciata spedizione in DA forma esecutiva all'Avv.
1. C.F. ; Controparte_1 C.F._1 ______________________
2. C.F. ; Controparte_2 C.F._2 ______________________
3. C.F.
CP_3 C.F._3 per ___________________
4. C.F ; Controparte_4 C.F._4
______________________
5. C.F. ; Controparte_5 C.F._5
6. C.F. ; CP_6 C.F._6 ______________________
7. ; Controparte_7 C.F._7 ______________________
8. C.F. ;
Parte_1 C.F._8 ______________________
9. C.F. ;
CP_8 C.F._9
Il Cancelliere 10. C.F. Controparte_9 C.F._10
11 C.F. ; Controparte_10 C.F._11
12. C.F. Controparte_11 C.F._12
13. C.F. ; CP_12 C.F._13
14. C.F. ; Parte_2 C.F._14
15. C.F. ; CP_13 C.F._15
16. C.F. ; CP_14 C.F._16
17. C.F. ; CP_15 C.F._17
18. C.F. ; Controparte_16 C.F._18
19. C.F. ; Parte_3 C.F._19
20. C.F. ; CP_17 C.F._20
21. ; Controparte_18 C.F._21
22. C.F. ; Parte_4 C.F._22
23. C.F. ; Controparte_19 C.F._23
24. ; Controparte_20 CodiceFiscale_24
25. C.F. ; Controparte_21 C.F._25
1 26. C.F. Controparte_22 C.F._26
27. C.F. ; Controparte_23 C.F._27
28. C.F. ; CP_24 C.F._28
29. C.F. ; CP_25 C.F._29
30. C.F. ; CP_26 C.F._30
31. C.F. ; Controparte_27 C.F._31
32. C.F. ; Controparte_28 C.F._32
33. C.F. ; CP_29 C.F._33
34. C.F. Controparte_30 C.F._34
35. C.F. ; Parte_5 C.F._35 rappresentati e difesi dall'Avv. SPALLITTA NADIA, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_31 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MAINI LO CASTO LUIGI
- resistente
E CONTRO
, Controparte_32 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ADRIANO RUOCCO e dall'Avv. LUIGI
FRANCESCHINI
Avente ad oggetto: somministrazione di lavoro
All'udienza di trattazione scritta del 15/09/2025 ha pronunziato
SENTENZA mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di diritto e di fatto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai seguenti ricorrenti: , , Controparte_5 CP_6 Parte_1
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , ,
[...] CP_13 CP_14 CP_15 [...]
, , Parte_3 CP_17 Controparte_18 Parte_4
, ,
[...] Controparte_19 Controparte_20 [...]
, , , , CP_21 Controparte_22 Controparte_23 CP_25
, , , CP_26 Controparte_28 CP_29 CP_30
2 , CP_28 Parte_5 CP_24
Controparte_7 rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per onorario, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti resistenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che con ricorso depositato il 12/09/2022 e acquisito nel fascicolo telematico in data 13/09/2022 i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere stati tutti assunti, con contratto di somministrazione a tempo determinato, oggetto di reiterate proroghe, dalla , al fine di essere Controparte_32 utilizzati presso la società con la mansione di operatore Controparte_31
d'esercizio e, precisamente, di Autista di autobus, con inquadramento livello par 140 per il vigente CCNL degli dell'impresa utilizzatrice e Controparte_33 gruppo C ai sensi dell'art. 27 del CCNL di categoria delle Agenzie di somministrazione del 15/10/2019.
Rappresentavano, inoltre, di avere lavorato complessivamente nel periodo che va da giugno 2021 per alcuni, e da luglio, agosto o settembre 2021 per altri, fino al 28/02/2022 e che alla scadenza dell'ultima proroga la aveva CP_32 ritenuto cessato l'intercorso contratto di somministrazione.
Esponevano di aver formalmente impugnato, con lettera spedita all'indirizzo delle società resistenti, il licenziamento/cessazione del contratto di somministrazione “per carenza dei presupposti normativi nonché dei requisiti formali di apposizione del termine …… e ciò con ogni conseguenza di legge anche di tipo risarcitorio per mancanza di giusta causa e giustificato motivo”.
Affermavano, quindi, la illegittimità della cessazione del contratto di somministrazione per la mancata informativa sui rischi ex art. 33 del d.lgs.vo
81/2015, omessa o incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 81/2015 e per il mancato rispetto del numero massimo di proroghe contrattuali in violazione dell'art. 21 comma 1 del d.lgs.vo 81/2015.
Concludevano, pertanto, nei termini seguenti: “In via principale, ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro in somministrazione, intercorso tra i ricorrenti,
e l' è Controparte_32 Controparte_34 avvenuto in violazione dell'art. 32 comma 1 lett. d) del d.lgs.vo 81/2015 e degli obblighi di informativa sui rischi ai lavoratori.
Conseguentemente condannare o in subordine Controparte_31 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, all'assunzione Controparte_32
a tempo indeterminato dei ricorrenti con effetto dalla data di inizio delle rispettive assunzioni in somministrazione, ai sensi dell'art. 38 comma 2 d.lgs.vo 81/2015, nonché al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, ex art. 39 comma 2 del d.lgs.vo
81/2015, di un'indennità onnicomprensiva, a titolo di risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o comunque nella misura che il Tribunale vorrà riconoscere.
3 In via subordinata, ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro in somministrazione, intercorso tra i ricorrenti, e l' Controparte_32 [...]
ha violato il limite di proroghe previsto dall'art. 21 Controparte_34 comma 1 del d.lgs.vo 81/2015.
Conseguentemente condannare o in subordine Controparte_31 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, all'assunzione Controparte_32
a tempo indeterminato dei ricorrenti con effetto dalla data di decorrenza della quinta proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 38 comma 2 d.lgs.vo 81/2015, nonché al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, ex art. 39 comma 2 del d.lgs.vo 81/2015, di un'indennità onnicomprensiva, a titolo di risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o comunque nella misura che il Tribunale vorrà riconoscere.
In subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda di assunzione, condannare e l' CP_32 Controparte_32 Controparte_34 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, anche in solido,
[...] al risarcimento dei danni nella misura di 12 mensilità globali annue all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010, o in altra misura ritenuta idonea ad indennizzare ciascuno dei ricorrenti”;
-premesso che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_34 che in via preliminare eccepiva la nullità delle procure rilasciate dai
[...] ricorrenti, prive della specificazione dell'oggetto del giudizio;
la inammissibilità della domanda per coloro che nelle more erano stati assunti;
l'intervenuta decadenza dalla possibilità di proporre l'impugnazione. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva parimenti in giudizio che in via preliminare CP_32 eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza, nonché l'intervenuta decadenza ed affermava comunque la infondatezza del ricorso, chiedendo altresì la condanna per la temerarietà della lite;
-premesso che, disposti plurimi rinvii su richiesta delle parti per tentare la conciliazione, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. del 15/09/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che con riferimento alle eccezioni preliminari, occorre affermare l'infondatezza della eccezione di nullità delle procure rilasciate dai ricorrenti.
Infatti, il requisito della specialità della procura di cui all'art. 83 cpc deve intendersi integrato dalla congiunzione (cd collocazione topografica) realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c. , tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere (cfr. in termini Cass. 8334/2024 e anche Cass. n.
5610/2025);
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di nullità del ricorso, dovendosi ritenere sufficientemente determinati sia il petitum che la causa petendi;
4 - rilevato che infondata è l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso risulta essere stato depositato in data 12.09.2022, così rendendo tempestive le impugnazioni di cui alle lettere del 15 e 16 marzo 2022;
- rilevato che infondata è l'eccezione di decadenza con riferimento a CP
, atteso che è stata prodotta in atti la copia integrale della missiva avente
[...] ad oggetto l'impugnativa, sottoscritta dal ricorrente;
-rilevato, sempre in via preliminare, che occorre evidenziare che, nelle more del procedimento de quo, molti ricorrenti hanno rinunciato al ricorso (cfr. memoria del 12.01.2024 e 10.02.2025), avendo proceduto alla loro assunzione CP_34
a tempo indeterminato. Per detti soggetti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con rinvio – per ciò che concerne la disciplina delle spese di lite, a quanto infra, atteso che la rinuncia non risulta essere stata accettata;
- rilevato, dunque, che il ricorso prosegue su istanza di: , Parte_2 [...]
, , , CP_4 Controparte_27 Controparte_1 Controparte_16 [...]
CP_2 CP_8
- rilevato che, quanto al merito, deve evidenziarsi che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, che riguardano gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento del lavoratore, nonché di formazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi gravanti sull'utilizzatore, non sono meritevoli di accoglimento.
Infatti, l'art. 20, d.lgs. 81/2015, così dispone: “1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Pertanto, il divieto di cui all'art. 20, d.lgs. 81/2015 riguarda esclusivamente i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ovvero, in virtù di una interpretazione estensiva della norma, quelli che non hanno provveduto ad aggiornare tale valutazione in presenza di significativi mutamenti dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 16835/2019) e non certo coloro che abbiano commesso una qualsiasi violazione (magari anche soltanto formale) della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- rilevato che nel caso de quo la somministratrice ha allegato ai contratti di lavoro sottoscritti digitalmente con la sia il Modello A di CP_32
Informazione sui rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate (cfr. contratti versati nelle cartelle zip di ogni lavoratore presenti nel fasc. della resistente), sia l'opuscolo “Tutto quello che devi sapere…
Vademecum per il lavoratore WinTime – Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (cfr. doc. 38 della memoria difensiva della stessa) e che la parte utilizzatrice ha dimostrato di avere effettuato la suddetta valutazione anche rispetto al rischio tipico del Covid-19 (cfr. memoria di costituzione, doc. da 36 a 40);
5 - rilevato, dunque, che risultano rispettati gli obblighi di informazione. D'altro lato, il DVR in atti deve ritenersi sufficientemente dettagliato, con riferimento a tutte le tipologie di rischio;
-rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la censura relativa alla violazione dell'art. 21 comma 1 del d.lgs.vo 81/2015 comma 1 per mancato rispetto del numero massimo di proroghe contrattuali.
- rilevato che ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 81/2015 il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il lavoro a tempo determinato, con esclusione dei soli articoli 21, comma 2 (contenente la sanzione per il caso in cui un lavoratore venga riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi), 23 (riguardante il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulabili da un soggetto) e 24 (riguardante i diritti di precedenza) del d.lgs.
81/2015.
L'art. 34 del d.lgs. 81/2015 stabilisce poi espressamente che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere in ogni caso prorogato nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Nel caso di specie, il contratto collettivo applicato per le Agenzie di somministrazione del 15/10/2019, all'articolo 21, stabilisce che nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima dei contratti a tempo determinato è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore ovvero, in caso di mancanza di detta disciplina, è fissata in 24 mesi;
all'art. 22, invece, stabilisce che “il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in un numero massimo di
6 proroghe per ogni singolo contratto, nell'arco del limite legale di 24 mesi”, ma che,
“in caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2,
d.lgs. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8”;
- rilevato che, nella fattispecie de qua, il numero di proroghe non è stato superato, con conseguente infondatezza del ricorso sul punto;
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la prospettazione fondata sul combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Invero, l'art. 19, d.lgs. 81/2015 consente l'apposizione al contratto di lavoro subordinato di un termine di durata non superiore a dodici mesi senza alcuna giustificazione causale.
Ebbene, i rapporti di lavoro di cui si discute non sono durati più di dodici mesi,
e pertanto la condotta datoriale deve ritenersi conforme alla legge;
- rilevato, dunque, che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tutti i ricorrenti che hanno formulato – per il tramite del procuratore – la rinuncia agli atti, mentre per il resto il ricorso deve essere respinto. In assenza di accordo sulla disciplina delle spese dei rinuncianti, trova applicazione il generale principio della soccombenza.
Le spese di lite si liquidano, conseguentemente, come in dispositivo, a carico di
6 tutti i ricorrenti in solido.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria, in assenza di prova dei necessari requisiti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 15/09/2022
La Giudice
Cinzia Soffientini
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