Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo avente ad oggetto un decreto ingiuntivo. (Principio affermato con riferimento ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società assicuratrice su ricorso di una impresa assicurata il cui legale rappresentante era indagato per incendio doloso e tentata truffa ai danni della società ingiunta).
Commentario • 1
- 1. Incendio doloso: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 40046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40046 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/07/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2548
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 11310/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 29 gennaio 2013 del Tribunale del riesame di Napoli nel procedimento n. 1181/2012;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
sentito il Pubblico Ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 29 gennaio 2013 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., ha respinto l'appello proposto da AR IO, legale rappresentante dell'impresa Emme Tre s.r.l., con sede in Casandrino (provincia di Napoli), avverso il provvedimento in data 13 giugno 2012 del Giudice per le indagini preliminari della sede, che aveva rigettato la richiesta di revoca del provvedimento emesso il 19 novembre 2009 dallo stesso Giudice, col quale era stato disposto il sequestro preventivo del decreto del Tribunale civile di Napoli, in data 26 febbraio 2009, che ingiungeva alla Generali Assicurazioni S.p.A. il pagamento della somma di un milione di euro a favore dell'impresa assicurata Emme Tre.
Il 29 luglio 2008, infatti, si era verificato un incendio nel capannone della predetta società, produttrice di cassette in legno per la frutta, e, per tale fatto, era stato iscritto procedimento penale a carico di IL NA, all'epoca amministratrice unica della Emme Tre, successivamente deceduta, e di AR RA, AR VA e AR IO, soci della medesima impresa, per i reati di concorso in incendio doloso e in tentativo di truffa, aggravata dal danno patrimoniale di ingente entità, in danno della "Assicurazioni Generali S.p.A.". Nella motivazione del provvedimento di rigetto, il Tribunale ha ricostruito il complesso iter procedimentale: alle richieste di riesame dell'ordinanza genetica, dichiarate inammissibili con ordinanze del 16 dicembre 2009 e del 23 aprile 2010, rispettivamente, per rinuncia della parte ricorrente e per difetto di legittimazione processuale attiva, erano seguiti due procedimenti su altrettante richieste di revoca del decreto di sequestro preventivo, entrambi definiti con ordinanze di rigetto del Giudice per le indagini preliminari in data 8 giugno 2010 e 30 dicembre 2010; gli appelli proposti avverso le predette ordinanze erano stati respinti dal Tribunale distrettuale con provvedimenti, rispettivamente, del 21 ottobre 2010 e del 1 giugno 2011 che non avevano formato oggetto di ricorso per cassazione.
La nuova istanza di revoca del sequestro, proposta da AR IO, nel frattempo divenuto legale rappresentante della Emme Tre, oggetto del terzo provvedimento di rigetto emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 13 giugno 2012, non poteva dunque prescindere, secondo i rilievi del Tribunale dell'appello nell'ordinanza del 29 gennaio 2013 che qui interessa, dal giudicato cautelare formatosi sulla misura patrimoniale in base ai precedenti provvedimenti ed era, perciò, ammissibile nei limiti del novum dedotto dalla parte.
Tale novità si risolveva, secondo il Tribunale distrettuale, nella sopravvenuta perizia disposta in sede di incidente probatorio la quale non avrebbe introdotto elementi idonei a scalfire la ricostruzione accusatoria.
La perizia affidata all'ingegnere Roberto Boccia, conclusasi il 20 gennaio 2012 e seguita dall'esame del perito, in contraddittorio delle parti, nell'udienza del 14 febbraio 2012 davanti al Giudice per le indagini preliminari, aveva rilevato l'inesistenza di elementi tecnici tali da comprovare, a distanza di oltre tre anni dal fatto, la tesi di un incendio doloso, mentre aveva riconosciuto l'esistenza di alcune anomalie sulle etichette individuanti i macchinari danneggiati dall'incendio, che, secondo la tesi accusatoria, sarebbero stati diversi e obsoleti (e, quindi, di valore economico inferiore) rispetto a quelli (di recente produzione e di tecnologia avanzata) indicati come presenti nel capannone e danneggiati dall'incendio, al fine di conseguire un indennizzo assicurativo più elevato.
Resisteva, dunque, ad avviso dei giudici della misura cautelare patrimoniale, il quadro indiziario della dolosità dell'incendio, come delineato nelle precedenti ordinanze di rigetto di analoghe istanze di revoca del sequestro, divenute definitive, tale da giustificare il diniego di revoca della medesima misura.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR IO tramite il difensore, avvocato Filippelli Nicola, il quale deduce i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), degli artt. 121 e 125 c.p.p., determinante la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), per violazione del diritto di difesa. Il Tribunale avrebbe totalmente ignorato la memoria difensiva e gli atti e i documenti con essa prodotti, costituiti dall'elaborato peritale, dall'esame del perito, dalle deduzioni dei consulenti nominati dal AR nel corso dell'incidente probatorio, dai documenti relativi all'effettiva esistenza dei macchinari e agli accertamenti immediati dei vigili del fuoco escludenti la matrice dolosa dell'incendio, nonché la complessa documentazione commerciale, fiscale, assicurativa e fideiussoria concernente i singoli macchinari, con i decreti ingiuntivi subiti dai soci della Emme Tre e dagli altri fideiussori delle macchine oggetto di locazione finanziaria, realmente corrispondenti a quelle indicate come danneggiate dall'incendio.
I predetti documenti, in parte nuovi (tutti quelli afferenti all'espletata perizia in sede di incidente probatorio) e in parte già prodotti, ma dei quali si imponeva un rinnovato esame alla luce degli esiti della valutazione peritale e delle deduzioni dei consulenti di parte, erano stati totalmente ignorati dai giudici della richiesta revoca della misura cautelare, i quali avrebbero così violato l'obbligo motivazionale e il diritto di difesa.
2.2. Un secondo rilievo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 121 e 125 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e artt. 321 e 324 c.p.p., attiene all'apparenza della motivazione laddove attribuisce valore decisivo per sostenere la configurabilità degli ipotizzati reati di incendio doloso e frode assicurativa ad alcune anomalie riscontrate sulle etichette dei macchinari danneggiati, ignorando, al riguardo, il contenuto della perizia dell'ing. Boccia Roberto e le deduzioni tecniche degli esperti di fiducia dell'indagato, dr. Nicola Musto e prof. Bruno Macchiaroli, di cui ai rispettivi elaborati allegati al ricorso insieme al verbale di esame del perito nel corso dell'incidente probatorio.
2.3. Un terzo rilievo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 121 e 125 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e artt. 321, 324 e 392 c.p.p. e segg., deduce che non è
sufficiente per legittimare il vincolo cautelare reale la mera astratta configurabilità di ipotesi delittuose, senza tener conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.
Il fumus commissi delicti sarebbe stato del tutto dissipato, nel caso di specie, dall'esito della perizia sulle cause dell'incendio che avrebbe rilevato, anche per l'irreversibile mutamento dello stato dei luoghi, l'insussistenza di elementi tecnici e di dati oggettivi comprovanti la tesi di un incendio doloso.
Nella prospettiva prognostica sull'epilogo del procedimento penale, legittima e doverosa non solo per le misure cautelari personali ma anche per quelle patrimoniali, risulterebbe dunque evidente la smentita dell'ipotesi accusatoria sulla base di un risultato istruttorio sopravvenuto di indubbia e piena pregnanza probatoria, quale deve ritenersi la perizia tecnica d'ufficio e l'esame del perito in sede di incidente probatorio.
2.4. Un quarto rilievo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 121 e 125 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e artt. 321, 324 e 392 c.p.p. e segg., deduce l'illegittimità del sequestro preventivo del decreto di ingiunzione di pagamento e degli atti di un procedimento civile, in presenza di una controversia in corso.
Il sequestro preventivo penale non può essere finalizzato all'inibitoria di una funzione giurisdizionale: esso può avere per oggetto solo il risultato di un'attività e non l'attività in quanto tale e non può risolversi nell'indebita invasione del giudice penale nella sfera di attività del giudice civile, finendo col determinare, tra l'altro, un'arbitraria sospensione del procedimento giudiziale a quest'ultimo affidato e col disconoscere la pari dignità e rilievo costituzionale da riconoscere alla giustizia civile come a quella penale.
Sul tema l'ordinanza impugnata sarebbe, dunque, illegittima e connotata altresì da motivazione inesistente ovvero meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Procedendo all'esame dei motivi di ricorso secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni proposte, è preliminare l'eccepita insequestrabilità del decreto ingiuntivo di cui al quarto motivo di gravame.
Tale rilievo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "può disporsi il sequestro preventivo, ove ne ricorrano in concreto tutte le condizioni, anche di un decreto ingiuntivo" (Sez. 6^, n. 2698 del 16/12/2005, dep. 23/01/2006, Maiullari, Rv. 233496).
E, nel caso in esame, l'ipotizzato delitto di tentata truffa, aggravata dal danno patrimoniale di ingente entità, che l'impresa assicurata, Emme Tre s.r.l., avrebbe commesso in danno della società assicuratrice, "Assicurazioni Generali", per l'incendio in ipotesi doloso del capannone industriale della prima, hanno legittimato il sequestro preventivo del decreto ingiuntivo emesso il 26 febbraio 2009 dal Tribunale civile di Napoli, su richiesta dell'impresa assicurata, a carico della società assicuratrice, supposta vittima del tentativo di truffa.
1.2. Gli altri tre motivi di ricorso che denunciano vizi di violazione di legge e mancanza della motivazione possono essere esaminati congiuntamente, giacché si risolvono nella dedotta illegittima pretermissione, nell'ordinanza impugnata, del novum che ha reso ammissibile la richiesta di revoca del provvedimento definitivo di sequestro preventivo, rappresentato dagli esiti della perizia disposta in sede di incidente probatorio, dall'esame reso dallo stesso perito e dalle osservazioni dei consulenti della difesa. Tali doglianze -ammissibili nei limiti della denuncia di violazione di legge per totale mancanza ovvero mera apparenza della motivazione, essendo il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 322 bis c.p.p., consentito solo per violazione di legge, come disposto dall'art. 325 c.p.p., comma 1, sono infondate. Dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta l'obliterazione, lamentata dal ricorrente, del contenuto della sopravvenuta perizia e delle consulenze degli esperti di fiducia del AR, ma l'apprezzamento di tali elementi come inidonei a scalfire le altre risultanze investigative suffraganti l'ipotesi accusatoria, così individuate: a) dichiarazioni del collaboratore di giustizia, CA RA, nel frattempo deceduto, sulla matrice dolosa dell'incendio; b) consulenza affidata nell'immediatezza dei fatti dal pubblico ministero all'ingegnere Carbonelli Alfredo, che aveva evidenziato le anomalie delle macchine effigiate in alcune foto (nn. 26, 28, 40, 46 e 53) e la loro obsolescenza tecnica, tali da escluderne la riconducibilità a quelle documentate dalla Emme Tre come recentemente acquistate da imprese produttrici francesi e danneggiate dall'incendio, risultando pertanto avvalorata l'ipotesi della sostituzione truffaldina delle macchine danneggiate per lucrare un maggiore indennizzo assicurativo;
c) nota della Guardia di Finanza del 20 novembre 2010 da cui emergeva che nessun macchinario prodotto dalla Sodeme, pur figurante tra le imprese fornitrici, era stato venduto alla Emme Tre, ad ulteriore riscontro dell'ipotesi accusatoria.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può attribuirsi all'ordinanza impugnata la violazione del principio, secondo cui, in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verifica re la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6^, n. 35786 del 21/06/2012, dep. 18/09/2012, Buttini, Rv. 254394; conformi: n. 1415 del 2004 Rv. 226640, n. 10979 del 2007 Rv. 236193, n. 37695 del 2008 Rv. 241632, n. 18078 del 2010 Rv. 247134).
Nel caso di specie, tale accertamento non è mancato con riguardo al novum dedotto, correttamente esaminato sia nella sua intrinseca consistenza, peraltro ridotta dal tempo trascorso dal fatto rispetto a quello della valutazione peritale, intervenuta oltre tre anni dopo;
sia in relazione agli altri elementi dell'indagine, come sopra indicati, dei quali è stata apprezzata l'idoneità, ancora attuale, a sorreggere la misura cautelare reale.
2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013