Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/03/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2026, proposto da LD OR AR RG, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento: i) dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi n. 46/2025 emessa dal Comune di Positano in data 12 dicembre 2025 e successivamente notificata, con cui il Responsabile dell’Area tecnica comunale ha evidenziato che le attività istruttorie eseguite sulla CILA presentata dal ricorrente ed inerente a lavori di manutenzione straordinaria con rettifica della disposizione degli ambienti interni relativi all’immobile sito in via G. Marconi n. 300, catastalmente identificato al foglio 4, p.lla 259 sub 6 del Comune di Positano (SA) avrebbero restituito che “1. L’immobile è del tutto dissimile da quello assentito con la richiamata licenza edilizia del 1962 (assistita dal visto di approvazione della Soprintendenza ai Monumenti della Campania prot. 6164 del 21/06/1961) e lo stesso ha subito negli anni notevoli ampliamenti di superficie e di volume utile, con conseguente modifica anche dell’aspetto esteriore, nello specifico si rileva: - creazione di una cucina e di un bagno in ampliamento, posti al lato monte per circa mq 11,75 (mt 4,50 x mt 1,50) + mq (mt 2,50 x mt 2,00); - ampliamento al lato Ovest con creazione di un bagno, cassa scale e ampliamento dei vani residenziali per circa mq 28,60 (mt 10,00 x mt 2,00) + mq (mt 1,00 x mt 8,60); - ampliamento al lato Est con creazione di maggiore superficie della camera ampliamento dei vani residenziali per circa mq 7,20 (mt. 4,5 x mt1,60); - minore superficie lato monte per circa mq 1,50; 2) è dato rilevare, inoltre, l’eliminazione della muratura portante posta nei locali a monte dell’edificio, sostituita da una tramezzatura, in assenza di autorizzazione sismica; 3) presenza di un ulteriore livello, posto al piano superiore a quello interessato da lavori, di circa mq 38,40 (mt 4,80 x mt 8,00)”, con conseguente necessità di loro demolizione; (ii) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. ER AR e udito per la parte il difensore come specificato nel verbale;
Sentite la stessa parte costituita e presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n.46/2025 con la quale il Comune di Positano ha disposto la demolizione delle opere così descritte: “ 1. l’immobile è del tutto dissimile da quello assentito con la richiamata licenza edilizia del 1962 (assistita dal visto di approvazione della Soprintendenza ai Monumenti della Campania prot. 6164 del 21/06/1961) e lo stesso ha subito negli anni notevoli ampliamenti di superficie e di volume utile, con conseguente modifica anche dell’aspetto esteriore, nello specifico si rileva: - creazione di una cucina e di un bagno in ampliamento, posti al lato monte per circa mq 11,75 (mt 4,50 x mt 1,50) + mq (mt 2,50 x mt 2,00); - ampliamento al lato Ovest con creazione di un bagno, cassa scale e ampliamento dei vani residenziali per circa mq 28,60 (mt 10,00 x mt 2,00) + mq (mt 1,00 x mt 8,60); - ampliamento al lato Est con creazione di maggiore superficie della camera ampliamento dei vani residenziali per circa mq 7,20 (mt. 4,5 x mt1,60); - minore superficie lato monte per circa mq 1,50; 2) è dato rilevare, inoltre, l’eliminazione della muratura portante posta nei locali a monte dell’edificio, sostituita da una tramezzatura, in assenza di autorizzazione sismica; 3) presenza di un ulteriore livello, posto al piano superiore a quello interessato da lavori, di circa mq 38,40 (mt 4,80 x mt 8,00)”.
2. A fondamento del gravame il RG ha posto complessivamente otto motivi; nel primo e nel terzo motivo ha lamentato illegittimità ex sé potenzialmente dirimenti: i) l’insussistenza dei presupposti per emettere l’ordinanza contestando sia l’abusività delle opere (a suo dire realizzate come tali fin dal 1962); ii) per una parte di esse (quelle poste al piano) l’insussistenza della legittimazione passiva non avendo né la proprietà né altro diritto reale sulle stesse; iii) infine, sempre come censura ex sé potenzialmente autosufficiente ha rilevato che per le opere de quibus sarebbe stata a suo tempo presentata istanza di condono. Per il resto, negli ulteriori mezzi di censura, ha contestato in via subordinata ulteriori aspetti dell’ordinanza concentrandosi su censure formali (difetto di motivazione e d’istruttoria, mancanza di avviso di avvio del procedimento).
2.1 Le suesposte doglianze sono state articolate nei motivi come di seguito rubricati: “I. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, 31 D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004; artt. 38 e 44 L. 47/1985) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto); II. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, 31 D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto); IIIa. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, 31, 32, 34 bis, 34 ter D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto); IIIb. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, 31, 32, 34 bis D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004; artt. 38 e 44 L. 47/1985) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto); IIIc. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, 31, 32, 34 bis D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004; artt. 38 e 44 L. 47/1985) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto); IV. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, 31, 32, 34, 34 bis D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004; artt. 38 e 44 L. 47/1985) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto); V. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto); VI. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, 94 D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto); VIII. Violazione di legge (art. 3, 4, 7, 21 octies L. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 3, 6, 9 bis, 10, 31, 94 D.P.R. 380/2001, art. 146 del D.lgs. 42/2004) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria; abnormità; travisamento; contraddittorietà; difetto del presupposto).
3. Pure regolarmente intimato in giudizio il Comune di Positano non si è costituito.
3.1 All’odierna udienza cautelare, sentita la parte come da verbale in atti alla quale è stato dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. la causa è stata posta in decisione.
4. I motivi di censura sono fondati e il ricorso va dunque accolto.
4.1 Innanzitutto è fondata il vizio, pur parziale, di difetto di legittimazione e comunque di difetto di motivazione con riferimento alle opere di cui al punto 3) dell’ordinanza riferito al primo piano dell’edificio in questione: esso, difatti, risulta di proprietà aliena, né il Comune ha in proposito svolto alcuna considerazione nel provvedimento e tantomeno in giudizio. Ebbene, ai sensi dell’art. 31 TUED comma i destinatari dell’ingiunzione demolitoria sono principalmente i proprietari e solo se specificamente individuati, i responsabili degli abusi. “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”. Nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “ Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'ordine di demolizione, l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta” (Consiglio di Stato sez. VI, n.9511/2022).
4.2 Dal che consegue che nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore individuato dell’abuso edilizio, occorre accertare, preliminarmente, se quest’ultimo (nel caso di specie il RG) sia il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione (sul punto, CGARS Sez. Cons. n. 419/2023).
Quando ricorre questa divaricazione, come nella fattispecie odierna, l’applicazione della sanzione demolitoria, pur tenendo conto del carattere vincolato del procedimento e della sufficiente motivazione attraverso la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività ( ex plurimis , Cgars, sez. riun. del 15 marzo 2022, n. 174/2022), non può quindi prescindere dalla puntuale individuazione ed esplicitazione dei presupposti in fatto e in diritto su cui si fonda e sostanzialmente in ordine alla effettiva responsabilità del soggetto inciso dal provvedimento.
Nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore dell’abuso edilizio occorre dunque accertare, preliminarmente, se il destinatario sia il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione.
4.3 Nella fattispecie odierna l’ordinanza impugnata è stata diretta, con espresso riferimento agli abusi presenti al primo piano, nei confronti del ricorrente senza nemmeno precisare se, ad avviso del Comune, lo stesso fosse da qualificare come proprietario o come responsabile. A dimostrazione della legittimazione passiva il Comune non ha fornito alcun elemento, mentre, per converso, il ricorrente ha diffusamente contestato di non essere il proprietario del primo piano, corroborando la propria affermazione con il riferimento all’indicazione dell’attuale proprietaria (sig.ra AR RG) e riferendo la circostanza per cui, comunque, per le opere ivi eseguite risulterebbe altresì pendente un’istanza di condono.
4.4 Quanto sopra basta a condurre all’accoglimento, in parte qua , della domanda, talchè l’atto va annullato lì dove diretto a ordinare la demolizione anche nei confronti delle opere eseguite al primo piano.
5. Quanto agli altri motivi di gravame, invece, dalla disamina della documentazione depositata è emerso che l’attuale stato dei luoghi, quantomeno rispetto alla struttura dell’immobile si presenta sostanzialmente corrispondente a quella individuata nel 1963.
Del resto il Comune non ha censurato le specifiche discrepanze ricavabili dalla sovrapposizione tra la planimetria d’impianto del 1962 e l’attuale stato dei luoghi, affermando invece che addirittura due vani (bagno e cucina) dell’immobile sarebbero stati aggiunti più di recente.
Ma questo dato non corrisponde alla documentazione versata in atti. Segnatamente, se è vero che a suo tempo erano state realizzate delle attività in aggiunta rispetto alla originaria (allora) licenza edilizia n.114/1962, le stesse già erano state rilevate nel marzo 1963, allorquando dal sopralluogo comunale (cfr. all.to 4.2) era emersa la presenza di un appartamento composto da due vani e tre accessori di cui una cucina e due bagni, così come attualmente risultante.
5. Tanto basta ad accogliere il ricorso tenuto conto che, se è vero che l’ordinanza di demolizione, ai fini della sua legittimità, è sufficiente che contenga il riferimento alle opere abusive, nel contempo, ai fini della sua legittimità, è necessario che il provvedimento indichi con precisione quantomeno le opere abusive, in special modo in presenza di documentazione che, almeno allo stato degli atti, depone nel senso delle affermazioni svolte nel ricorso e dunque dell’insufficienza della motivazione con cui il Comune si è limitato ad affermare, in contrasto con la documentazione in atti, che “l’immobile è del tutto dissimile da quello assentito con la richiamata licenza edilizia del 1962 …”.
Di conseguenza alla fattispecie odierna è applicabile l’orientamento in base al quale “ È illegittimo, poiché generico, l'ordine di demolizione il cui contenuto non consenta di comprendere con la necessaria certezza e precisione l'ambito e l'estensione dell'ordine demolitorio. Infatti, pur non essendo necessario ottemperare ad un particolare onere di motivazione nell'ordinanza di demolizione, occorre che la stessa contenga la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l'individuazione della norma applicata” (Consiglio di Stato sez. II, 15/09/2023, n. 8339).
6. Conclusivamente il ricorso, tenuto conto dello stato degli atti e segnatamente della documentazione prodotta, rimasta incontroversa a causa della mancata costituzione in giudizio del Comune, è fondato quanto alla censura di difetto del presupposto ed erroneità della motivazione con suo conseguente accoglimento del ricorso per le ragioni innanzi esposte.
7. La peculiarità della questione e in particolare la risalenza dei fatti di causa, unitamente alla definizione del giudizio già in sede cautelare, conducono a disporre la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO