CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20357 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT ER, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di TE del 19/2/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AO TE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Di Nardo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 19.2.2026, il Magistrato di sorveglianza di TE ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva applicata a ER TT con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma del 23.10.2024 – che lo condannava a due anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione per reati commessi dal 2022 a luglio 2024 – e conseguentemente ha convertito la pena residua in reclusione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20357 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 29/05/2026 2 Il provvedimento premette che l'esecuzione della misura è iniziata a gennaio 2025 e che TT ha subito, tra marzo e luglio di quello stesso anno, due diffide per violazione delle prescrizioni, tra le quali una relativa al ritrovamento di cocaina nella sua disponibilità; aggiunge che il 25.6.2025 è stata accertata la sua indebita assenza dall’abitazione e che nella notte tra il 3 e il 4.2.2026 egli è stato denunciato per evasione dai Carabinieri di Poggio Mirteto, i quali, intervenuti per due volte su richiesta di un vicino di casa, lo avevano trovato fuori dall'abitazione nell'atto di minacciare il vicino stesso. Il giudice ha ritenuto che il condannato abbia dimostrato nel corso dell'esecuzione della misura di non essere in grado di rispettare le prescrizioni impostegli, commettendo reati e continuando ad assumere stupefacenti nonostante le reiterate diffide, e, in presenza di gravi reiterate violazioni degli obblighi imposti, ha disposto la revoca della pena sostitutiva. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ER TT, avv. Domenico Candelletta, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce la nullità dell’ordinanza per mancata notifica dell’avviso di udienza a uno dei difensori di fiducia. All'udienza del 19.2.2026 l'avvocato Patrizio Mercadante, difensore di fiducia di TT, eccepiva l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza al codifensore di fiducia, avvocato Domenico Candelletta, nominato nel procedimento esecutivo senza che la sua nomina fosse mai stata revocata. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l'eccezione sulla base del rilievo che la nomina per l'esecuzione non rilevasse nel procedimento in corso, nel quale peraltro non risultava nominato alcun difensore. La motivazione è intrinsecamente illogica e contraddittoria. L'avviso dell'udienza è stato notificato all'avvocato Mercadante proprio perché difensore di fiducia nominato nella fase esecutiva, circostanza che dimostra che l'ufficio abbia fatto riferimento alla nomina risultante nel procedimento esecutivo, non avendo TT nominato ulteriori difensori di fiducia. Senonché, anche l'avvocato Candelletta era stato nominato dall'inizio del procedimento esecutivo e, infatti, è stato costantemente destinatario di tutte le comunicazioni e le notificazioni successive. Il procedimento di revoca della pena sostitutiva è a tutti gli effetti una fase del medesimo procedimento esecutivo, con la conseguenza che la nomina già intervenuta continua a spiegare i propri effetti anche nelle fasi successive relative all'esecuzione della pena. 3 2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per mancata valutazione della memoria depositata all'udienza del 19.2.2026. All'udienza del 19.2.2026, l'avvocato Mercadante depositava un'articolata memoria difensiva, nella quale venivano ricostruite le circostanze relative agli episodi contestati e si illustrava il percorso trattamentale complessivo svolto dal condannato. L'ordinanza impugnata non contiene alcuna valutazione di tali deduzioni difensive, limitandosi a un generico riferimento alla conflittualità del condannato con il vicino di casa e affermando in modo apodittico che TT avrebbe dimostrato inosservanza delle prescrizioni durante tutta l'esecuzione della misura, senza confrontarsi con la valutazione precedente del Magistrato di sorveglianza di Roma che aveva tenuto conto di una condotta complessivamente corretta tenuta da TT. 2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla gravità degli episodi contestati. L'ordinanza impugnata, pur affermando una grave violazione degli obblighi imposti, non ha svolto alcuna effettiva verifica in ordine alla entità delle condotte contestate, mentre invece la decisione sulla revoca richiede una valutazione concreta e individualizzata delle stesse e del complessivo percorso trattamentale del condannato. Il Magistrato di sorveglianza ha fondato la sua decisione su due presupposti fattuali non rilevanti: in primo luogo, il consumo di stupefacenti, che ha desunto però dal rinvenimento di cocaina in un unico caso isolato e risalente nel tempo;
in secondo luogo, le denunce per evasione in relazione agli episodi del 25.1.2026 e del 4.2.2026, ritenendo erroneamente che tali fatti integrino la commissione del reato di cui all’art. 385 cod. pen. laddove invece l'allontanamento dal domicilio della pena sostitutiva configura evasione solo quando si protragga per più di dodici ore, ciò che non si è verificato nei due episodi contestati. 2.4 Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione per l'omessa valutazione della richiesta subordinata di applicazione della semilibertà. Nella memoria difensiva era stato chiesto in subordine di considerare la conversione della pena residua nella pena sostitutiva della semilibertà. Tuttavia, l'ordinanza impugnata non prende in considerazione tale richiesta, senza spiegare per quali ragioni non è stata ritenuta praticabile la prosecuzione dell'esecuzione della pena attraverso una diversa modalità sostitutiva. 3. Con requisitoria scritta delll’11.5.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto la nullità a regime intermedio derivante 4 dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dell'imputato è stata tempestivamente eccepita in udienza dal codifensore presente ed è stata rigettata dal magistrato di sorveglianza con l’osservazione che la nomina per l'esecuzione non ha rilievo nel procedimento di cui si tratta, laddove l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato all'avvocato Mercadante proprio come difensore di fiducia nominato nella fase esecutiva unitamente all'avvocato Candeletta e, dunque, l'ufficio stesso aveva fatto riferimento alla nomina difensiva risultante nel procedimento esecutivo previamente instaurato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri motivi. 1. Dagli atti allegati al ricorso, risulta che il Magistrato di sorveglianza di Roma (nel cui territorio di competenza era in quel momento domiciliato il ricorrente) aveva già precedentemente rigettato in data 16.9.2025 una proposta di revoca della pena sostitutiva e che in quell’occasione l’ordinanza di rigetto era stata notificata sia all’avv. Mercadante che all’avv. Candelletta in qualità di difensori di fiducia di TT. Questa circostanza contraddice il provvedimento di rigetto dell’eccezione sollevata all’udienza del 19.2.2026 dall’avv. Mercadante nella parte in cui il Magistrato di sorveglianza di TE aveva escluso che il condannato avesse nominato difensori di fiducia. Risulta, altresì, che l’avviso di fissazione della successiva udienza del 4.2.2026 era stato notificato dall’Ufficio di sorveglianza di TE all’avv. Mercadante in qualità di “difensore di fiducia” di TT. Si tratta di un ulteriore elemento di smentita delle ragioni per cui è stata rigettata l’eccezione, ovvero che il condannato fosse privo di difensore di fiducia, eventualità in presenza della quale l’Ufficio di sorveglianza avrebbe dovuto semmai procedere, in base al combinato disposto degli artt. 66, comma 3, L. n. 689 del 1981, e 666, comma 3, cod. proc. pen., alla nomina di un difensore di ufficio all’interessato e alla notifica al difensore così individuato dell’avviso di fissazione dell’udienza. 2. Di conseguenza, anche a ritenere – in applicazione del principio di autonomia dei vari ambiti procedimentali quanto agli effetti della nomina difensiva fiduciaria – che nel procedimento innanzi alla magistratura di sorveglianza per la 5 revoca della pena sostitutiva non spieghi effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta in altra fase del procedimento, resta il fatto che nel caso di specie il procedimento di revoca della pena sostitutiva di iniziativa del magistrato di sorveglianza era già stato precedentemente instaurato. Risultava ab initio all’ufficio procedente che l’avv. Candelletta fosse il difensore di fiducia di TT, tanto è vero che la prima ordinanza di rigetto della proposta di revoca della pena sostitutiva – emessa il 15.9.2025 e depositata il 16.9.2025 – gli era stata notificata “tramite SNT”, come del resto al codifensore avv. Mercadante. Pertanto, l’avv. Candelletta avrebbe dovuto ricevere avviso anche della fissazione dell’udienza del 19.2.2026, che peraltro fu notificato all’avv. Mercadante, la cui nomina l’autorità giudiziaria diede mostra di ritenere valida e produttiva di effetti in quella fase, tanto da astenersi dal procedere alla nomina di un difensore d’ufficio. Egualmente valida e produttiva di effetti, quindi, avrebbe dovuto essere considerata la nomina dell’avv. Candeletta, con la conseguenza che anche costui avrebbe dovuto ricevere l’avviso dell’udienza fissata per la eventuale revoca della detenzione domiciliare. 3. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto nel procedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio, che rimane sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., solo ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 11232 del 18/2/2020, Iannetti, Rv. 278815 – 01; Sez. 1, n. 12059 del 4/3/2015, Schiavone, Rv. 263183 – 01). Tanto esime il Collegio dal prendere in considerazione gli ulteriori motivi, il cui vaglio presupporrebbe il rigetto della preliminare questione di tipo processuale rispetto alla quale si trovano in rapporto di subordinazione. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di TE per un nuovo esame, da effettuarsi, inalterata ogni autonomia valutativa, previa regolare instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di TE. Così deciso il 29.5.2026 6 Il Consigliere estensore Il Presidente AO TE US De RZ
udita la relazione svolta dal consigliere AO TE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Di Nardo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 19.2.2026, il Magistrato di sorveglianza di TE ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva applicata a ER TT con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma del 23.10.2024 – che lo condannava a due anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione per reati commessi dal 2022 a luglio 2024 – e conseguentemente ha convertito la pena residua in reclusione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20357 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 29/05/2026 2 Il provvedimento premette che l'esecuzione della misura è iniziata a gennaio 2025 e che TT ha subito, tra marzo e luglio di quello stesso anno, due diffide per violazione delle prescrizioni, tra le quali una relativa al ritrovamento di cocaina nella sua disponibilità; aggiunge che il 25.6.2025 è stata accertata la sua indebita assenza dall’abitazione e che nella notte tra il 3 e il 4.2.2026 egli è stato denunciato per evasione dai Carabinieri di Poggio Mirteto, i quali, intervenuti per due volte su richiesta di un vicino di casa, lo avevano trovato fuori dall'abitazione nell'atto di minacciare il vicino stesso. Il giudice ha ritenuto che il condannato abbia dimostrato nel corso dell'esecuzione della misura di non essere in grado di rispettare le prescrizioni impostegli, commettendo reati e continuando ad assumere stupefacenti nonostante le reiterate diffide, e, in presenza di gravi reiterate violazioni degli obblighi imposti, ha disposto la revoca della pena sostitutiva. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ER TT, avv. Domenico Candelletta, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce la nullità dell’ordinanza per mancata notifica dell’avviso di udienza a uno dei difensori di fiducia. All'udienza del 19.2.2026 l'avvocato Patrizio Mercadante, difensore di fiducia di TT, eccepiva l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza al codifensore di fiducia, avvocato Domenico Candelletta, nominato nel procedimento esecutivo senza che la sua nomina fosse mai stata revocata. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l'eccezione sulla base del rilievo che la nomina per l'esecuzione non rilevasse nel procedimento in corso, nel quale peraltro non risultava nominato alcun difensore. La motivazione è intrinsecamente illogica e contraddittoria. L'avviso dell'udienza è stato notificato all'avvocato Mercadante proprio perché difensore di fiducia nominato nella fase esecutiva, circostanza che dimostra che l'ufficio abbia fatto riferimento alla nomina risultante nel procedimento esecutivo, non avendo TT nominato ulteriori difensori di fiducia. Senonché, anche l'avvocato Candelletta era stato nominato dall'inizio del procedimento esecutivo e, infatti, è stato costantemente destinatario di tutte le comunicazioni e le notificazioni successive. Il procedimento di revoca della pena sostitutiva è a tutti gli effetti una fase del medesimo procedimento esecutivo, con la conseguenza che la nomina già intervenuta continua a spiegare i propri effetti anche nelle fasi successive relative all'esecuzione della pena. 3 2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per mancata valutazione della memoria depositata all'udienza del 19.2.2026. All'udienza del 19.2.2026, l'avvocato Mercadante depositava un'articolata memoria difensiva, nella quale venivano ricostruite le circostanze relative agli episodi contestati e si illustrava il percorso trattamentale complessivo svolto dal condannato. L'ordinanza impugnata non contiene alcuna valutazione di tali deduzioni difensive, limitandosi a un generico riferimento alla conflittualità del condannato con il vicino di casa e affermando in modo apodittico che TT avrebbe dimostrato inosservanza delle prescrizioni durante tutta l'esecuzione della misura, senza confrontarsi con la valutazione precedente del Magistrato di sorveglianza di Roma che aveva tenuto conto di una condotta complessivamente corretta tenuta da TT. 2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla gravità degli episodi contestati. L'ordinanza impugnata, pur affermando una grave violazione degli obblighi imposti, non ha svolto alcuna effettiva verifica in ordine alla entità delle condotte contestate, mentre invece la decisione sulla revoca richiede una valutazione concreta e individualizzata delle stesse e del complessivo percorso trattamentale del condannato. Il Magistrato di sorveglianza ha fondato la sua decisione su due presupposti fattuali non rilevanti: in primo luogo, il consumo di stupefacenti, che ha desunto però dal rinvenimento di cocaina in un unico caso isolato e risalente nel tempo;
in secondo luogo, le denunce per evasione in relazione agli episodi del 25.1.2026 e del 4.2.2026, ritenendo erroneamente che tali fatti integrino la commissione del reato di cui all’art. 385 cod. pen. laddove invece l'allontanamento dal domicilio della pena sostitutiva configura evasione solo quando si protragga per più di dodici ore, ciò che non si è verificato nei due episodi contestati. 2.4 Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione per l'omessa valutazione della richiesta subordinata di applicazione della semilibertà. Nella memoria difensiva era stato chiesto in subordine di considerare la conversione della pena residua nella pena sostitutiva della semilibertà. Tuttavia, l'ordinanza impugnata non prende in considerazione tale richiesta, senza spiegare per quali ragioni non è stata ritenuta praticabile la prosecuzione dell'esecuzione della pena attraverso una diversa modalità sostitutiva. 3. Con requisitoria scritta delll’11.5.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto la nullità a regime intermedio derivante 4 dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dell'imputato è stata tempestivamente eccepita in udienza dal codifensore presente ed è stata rigettata dal magistrato di sorveglianza con l’osservazione che la nomina per l'esecuzione non ha rilievo nel procedimento di cui si tratta, laddove l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato all'avvocato Mercadante proprio come difensore di fiducia nominato nella fase esecutiva unitamente all'avvocato Candeletta e, dunque, l'ufficio stesso aveva fatto riferimento alla nomina difensiva risultante nel procedimento esecutivo previamente instaurato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri motivi. 1. Dagli atti allegati al ricorso, risulta che il Magistrato di sorveglianza di Roma (nel cui territorio di competenza era in quel momento domiciliato il ricorrente) aveva già precedentemente rigettato in data 16.9.2025 una proposta di revoca della pena sostitutiva e che in quell’occasione l’ordinanza di rigetto era stata notificata sia all’avv. Mercadante che all’avv. Candelletta in qualità di difensori di fiducia di TT. Questa circostanza contraddice il provvedimento di rigetto dell’eccezione sollevata all’udienza del 19.2.2026 dall’avv. Mercadante nella parte in cui il Magistrato di sorveglianza di TE aveva escluso che il condannato avesse nominato difensori di fiducia. Risulta, altresì, che l’avviso di fissazione della successiva udienza del 4.2.2026 era stato notificato dall’Ufficio di sorveglianza di TE all’avv. Mercadante in qualità di “difensore di fiducia” di TT. Si tratta di un ulteriore elemento di smentita delle ragioni per cui è stata rigettata l’eccezione, ovvero che il condannato fosse privo di difensore di fiducia, eventualità in presenza della quale l’Ufficio di sorveglianza avrebbe dovuto semmai procedere, in base al combinato disposto degli artt. 66, comma 3, L. n. 689 del 1981, e 666, comma 3, cod. proc. pen., alla nomina di un difensore di ufficio all’interessato e alla notifica al difensore così individuato dell’avviso di fissazione dell’udienza. 2. Di conseguenza, anche a ritenere – in applicazione del principio di autonomia dei vari ambiti procedimentali quanto agli effetti della nomina difensiva fiduciaria – che nel procedimento innanzi alla magistratura di sorveglianza per la 5 revoca della pena sostitutiva non spieghi effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta in altra fase del procedimento, resta il fatto che nel caso di specie il procedimento di revoca della pena sostitutiva di iniziativa del magistrato di sorveglianza era già stato precedentemente instaurato. Risultava ab initio all’ufficio procedente che l’avv. Candelletta fosse il difensore di fiducia di TT, tanto è vero che la prima ordinanza di rigetto della proposta di revoca della pena sostitutiva – emessa il 15.9.2025 e depositata il 16.9.2025 – gli era stata notificata “tramite SNT”, come del resto al codifensore avv. Mercadante. Pertanto, l’avv. Candelletta avrebbe dovuto ricevere avviso anche della fissazione dell’udienza del 19.2.2026, che peraltro fu notificato all’avv. Mercadante, la cui nomina l’autorità giudiziaria diede mostra di ritenere valida e produttiva di effetti in quella fase, tanto da astenersi dal procedere alla nomina di un difensore d’ufficio. Egualmente valida e produttiva di effetti, quindi, avrebbe dovuto essere considerata la nomina dell’avv. Candeletta, con la conseguenza che anche costui avrebbe dovuto ricevere l’avviso dell’udienza fissata per la eventuale revoca della detenzione domiciliare. 3. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto nel procedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio, che rimane sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., solo ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 11232 del 18/2/2020, Iannetti, Rv. 278815 – 01; Sez. 1, n. 12059 del 4/3/2015, Schiavone, Rv. 263183 – 01). Tanto esime il Collegio dal prendere in considerazione gli ulteriori motivi, il cui vaglio presupporrebbe il rigetto della preliminare questione di tipo processuale rispetto alla quale si trovano in rapporto di subordinazione. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di TE per un nuovo esame, da effettuarsi, inalterata ogni autonomia valutativa, previa regolare instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di TE. Così deciso il 29.5.2026 6 Il Consigliere estensore Il Presidente AO TE US De RZ