TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3197 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Parte_1
Antonio Tota
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.3.2024, e notificato il successivo 22.4.2024,
[...]
CP_
– premesso di aver ricevuto dall' una missiva datata 9.4.2021, con la quale le Parte_1
era stato preannunciato il recupero della complessiva somma di euro 11.956,76, asseritamente erogata in eccedenza sulla pensione d'inabilità in suo godimento n. 07092538 per il periodo dall'1.6.2019 al 30.4.2021 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, denunciando la violazione del principio del legittimo affidamento, stante la facoltà per l'Istituto di ripetere i ratei indebitamente corrisposti solo dal momento dell'accertamento del preteso indebito, e lamentando, in ogni caso, la genericità dell'anzidetta missiva.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall alla sig.ra non CP_1 Parte_1
è ripetibile – e, per l'effetto 2) accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all per CP_1
tutto quanto dedotto nella parte IN DIRITTO ai punti A) – B); 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 26.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema d'indebito previdenziale (ovvero, come nella specie, assistenziale), spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
CP_
2.2. Nel caso di specie, con la missiva del 9.4.2021 (doc. 1) l' si limitava ad informare l'assistita che la pensione cat. Invciv n. 07092538, a lei intestata, era stata ricalcolata a decorrere dall'1.6.2019 e che dal ricalcolo era derivato, fino al 30.4.2021, un debito a suo carico per euro 11.956,76.
2.3. Trattasi, com'è evidente, di motivazione generica, che non reca il minimo accenno alle ragioni sottese al suddetto ricalcolo, non essendo possibile stabilire se l'indebito sia scaturito dal venir meno del requisito sanitario o di quello reddituale.
Neppure nel corso del presente giudizio sono state offerte indicazioni idonee ad evidenziare gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria, essendo l' rimasto contumace. CP_2
2.4. Alla luce di quanto precede, non resta che dichiarare l'irripetibilità della somma di euro
11.956,76, quale pretesa in restituzione dall'Ente con missiva del 9.4.2021, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione introdotta dalla parte ricorrente, in virtù del criterio processuale della ragione più liquida (Cass. n. 2909/2017, Cass. n. 5805/2017 e Cass. n.
12002/2014).
2 3. Le spese processuali – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza CP_ dell' e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3197/2024 R.G.L., disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 11.956,76,
CP_ quale pretesa in restituzione dall' con lettera del 9.4.2021;
b) condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida complessivamente in euro 2.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e
Antonio Tota.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3197 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Parte_1
Antonio Tota
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.3.2024, e notificato il successivo 22.4.2024,
[...]
CP_
– premesso di aver ricevuto dall' una missiva datata 9.4.2021, con la quale le Parte_1
era stato preannunciato il recupero della complessiva somma di euro 11.956,76, asseritamente erogata in eccedenza sulla pensione d'inabilità in suo godimento n. 07092538 per il periodo dall'1.6.2019 al 30.4.2021 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, denunciando la violazione del principio del legittimo affidamento, stante la facoltà per l'Istituto di ripetere i ratei indebitamente corrisposti solo dal momento dell'accertamento del preteso indebito, e lamentando, in ogni caso, la genericità dell'anzidetta missiva.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall alla sig.ra non CP_1 Parte_1
è ripetibile – e, per l'effetto 2) accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all per CP_1
tutto quanto dedotto nella parte IN DIRITTO ai punti A) – B); 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 26.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema d'indebito previdenziale (ovvero, come nella specie, assistenziale), spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
CP_
2.2. Nel caso di specie, con la missiva del 9.4.2021 (doc. 1) l' si limitava ad informare l'assistita che la pensione cat. Invciv n. 07092538, a lei intestata, era stata ricalcolata a decorrere dall'1.6.2019 e che dal ricalcolo era derivato, fino al 30.4.2021, un debito a suo carico per euro 11.956,76.
2.3. Trattasi, com'è evidente, di motivazione generica, che non reca il minimo accenno alle ragioni sottese al suddetto ricalcolo, non essendo possibile stabilire se l'indebito sia scaturito dal venir meno del requisito sanitario o di quello reddituale.
Neppure nel corso del presente giudizio sono state offerte indicazioni idonee ad evidenziare gli elementi costitutivi della pretesa restitutoria, essendo l' rimasto contumace. CP_2
2.4. Alla luce di quanto precede, non resta che dichiarare l'irripetibilità della somma di euro
11.956,76, quale pretesa in restituzione dall'Ente con missiva del 9.4.2021, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione introdotta dalla parte ricorrente, in virtù del criterio processuale della ragione più liquida (Cass. n. 2909/2017, Cass. n. 5805/2017 e Cass. n.
12002/2014).
2 3. Le spese processuali – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate) – seguono la soccombenza CP_ dell' e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3197/2024 R.G.L., disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro 11.956,76,
CP_ quale pretesa in restituzione dall' con lettera del 9.4.2021;
b) condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida complessivamente in euro 2.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e
Antonio Tota.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3