Ordinanza cautelare 6 maggio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 25/02/2026, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4411 del 2025, proposto da Società Rigel S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Settimj, Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/576 - prot. CA/43673 dell’11 marzo 2025, notificata il 12 marzo 2025 e avente ad oggetto «Divieto di prosecuzione e, per l’effetto, contestuale cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente esercitata sulla superficie eccedente mq. 9,33 a carico della SOC. RIGEL Srls e p.e. il legale rappresentante AL Riccardo – locale sito in Vicolo de’ Cinque 17» (doc. n. 7), nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;
NONCHÉ, OVE OCCORRER POSSA, PER ANNULLAMENTO IN PARTE QUA
dell’art. 18, comma 2°, lettera a), del Regolamento per l''esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di OM TA n. 35 del 16 marzo 2010 (doc. n. 9);
NONCHÉ PER RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ INFRA ILLUSTRATA OVVERO PREVIO RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL QUESITO PREGIUDIZIALE INFRA ILLUSTRATO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa CA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente – autorizzata ex artt. 68 e 70 TULPS ad attività di trattenimento e svago (spettacoli musicali) nel locale di Vicolo de’ Cinque n. 17, con contestuale attività subordinata di somministrazione, ai sensi dell’art. 18 della DCC n. 35/2010 – ha impugnato la Determinazione Dirigenziale in epigrafe con la quale, a conclusione di apposito procedimento, è stata vietata la prosecuzione dell’attività di somministrazione per la parte eccedente i 9,33 mq. già considerati come superficie massima per l’attività di somministrazione in via subordinata.
2. In particolare, il provvedimento è stato adottato sulla base di sopralluoghi svolti dalla Polizia Locale di OM TA, la quale – come si legge nella motivazione della D.D. – ha accertato che la società “ di fatto, svolgeva la somministrazione su tutta la superficie utile. Infatti, il locale si presenta con sedie e tavolinetti dove la clientela è accomodata per la consumazione delle bevande ” (sopralluogo del 16.11.2024), che “ il locale si presenta con sedute e tavolinetti su tutta la superficie utile.. .[omissis]... dove i clienti sono seduti per la consumazione di bevande. Inoltre, all’interno dello stesso ci sono cartelli con scritto in lingua italiana ed inglese che non viene svolto servizio ai tavoli ” (sopralluogo del 25.01.2025), nonché che “ di fatto, la somministrazione veniva esercitata su tutta la superficie che risultava totalmente occupata da tavoli e sedie, adeguatamente apparecchiati per la somministrazione ” (sopralluogo 8.02.2025).
Agli atti risultano inoltre allegate fotografie dello stato dei luoghi, come da nota Prot. VA/2025/16129/RHADC del 1.02.2025.
3. Avverso la descritta Determinazione la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sulla base di tre connesse censure per: “ VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 41 COST.;-DELL’ART. 41 COST.; -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 78 L.R.L. 22/2019; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 18 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ADOTTATO CON D.C.C. N. 35/2010; - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 21 NONIES L. 241/1990; - VIOLAZIONE ARTT. 49 E 56 TFUE;-VIOLAZIONE ARTT. 9, 10, 14E 15 DIRETTIVA 2006/123/CE;-VIOLAZIONE ART. 31, COMMA 2°, D.L. N. 201/2011 CONV. IN LEGGE N. 214/2011; -VIOLAZIONE ART. 3 D.L. N. 138/2011 CONV. IN LEGGE N. 148/2011; -VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 1/2012 CONV. IN LEGGE N. 27/2012 ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE; -ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀE INGIUSTIZIA MANIFESTE, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ”.
In particolare, sotto il primo motivo, richiamando anche pertinente giurisprudenza di questo Tribunale, la ricorrente ha contestato la lettura della normativa data da OM TA, perché l’autorizzazione alla somministrazione da svolgersi in via subordinata rispetto ad altra attività prevalente (nella specie, di intrattenimento musicale), pur essendo riservata al 25% della superficie del locale (ove infatti è posto il bancone), non comporta il divieto degli avventori di accomodarsi anche negli altri spazi per consumare le bevande; ciò pure tenuto conto del fatto che le sedute distribuite nel locale sono previste nell’autorizzazione di pubblico spettacolo e non sono quindi state predisposte per l’attività di somministrazione.
Sotto il secondo motivo di ricorso, la società ha invece più specificamente lamentato la violazione del termine di 60 giorni previsto dalla normativa per l’attività di verifica e controllo sulle segnalazioni certificate (nello specifico, sulla IA presentata per l’avvio dell’attività di somministrazione in forma subordinata), deducendo di aver sempre esercitato l’attività con le stesse modalità.
Infine, sotto il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto che l’interpretazione della normativa prospettata da OM TA (secondo cui, in sostanza, la consumazione di alimenti e bevande dovrebbe avvenire nel ristretto perimetro in cui essi vengono serviti), oltre che illogica e irragionevole, si porrebbe in contrasto con i principi in tema di concorrenza desumibili dalle fonti costituzionali, statali e eurounitarie.
Al riguardo dunque la ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale sull’art. 78, comma 2, della Legge regionale n. 22/2019, insistendo anche per la proposizione di un quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla compatibilità delle prescrizioni di cui si discute con le norme della Direttiva 2006/123/CE che escludono regimi di autorizzazioni discriminatori che non siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale.
4. OM TA si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso sulla base delle motivazioni espresse nel provvedimento impugnato, anche alla luce della pubblica fede che assiste i verbali di accertamento.
5. Con ordinanza n. 2443/2025, rimasta inappellata, il Tar ha accolto l’istanza cautelare “ non risultando negli atti depositati chiari indici di violazione dei limiti del titolo da parte della società ricorrente; ”. Nell’occasione è stato infatti ritenuto che “– essendo la società pacificamente autorizzata alla somministrazione, sebbene in forma accessoria rispetto alla prevalente attività – la mera circostanza per cui gli avventori del locale possano trasportare e consumare le bevande (previamente acquistate nell’area autorizzata) sulla intera superficie del locale, eventualmente anche accomodandosi, non dimostra che l’attività accessoria sia esercitata in spregio dei limiti del titolo, in quanto appare piuttosto corrispondere alle più comuni e diffuse modalità di frequentazione dei locali, come quello della ricorrente, ove si svolgono spettacoli musicali; ”.
6. In vista della discussione nel merito del ricorso le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle tesi prospettate e, alla pubblica udienza del 4.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è complessivamente fondato e deve dunque essere accolto, considerato che, sulla base degli accertamenti effettuati, non risulta in atti la violazione dei limiti del titolo rispetto alla normativa speciale applicabile (art. 18 della D.C.C. 35/2010 nonché art. 78 T.U. commercio regionale).
7.1. Preliminarmente si ricorda che la ricorrente ha dichiarato di svolgere attività di intrattenimento musicale, per la quale è stata debitamente autorizzata ai sensi degli articoli 68 e 70 TULPS.
La società ha inoltre dichiarato di svolgere, a fianco di detta attività, anche l’attività di somministrazione subordinata ai sensi dell’art. 18 della D.C.C. 35/2010, per la quale ha invero presentato apposita (mera) IA (invece che la usuale istanza di autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività di somministrazione nelle zone soggette a tutela, come è quella di cui si discute – Trastevere).
7.2. A quest’ultimo riguardo, è opportuno rammentare brevemente che l’attività di somministrazione ai sensi dell’art. 18 D.C.C. n. 35/2010 costituisce un’attività in deroga ai criteri quantitativi e qualitativi fissati dalla normativa in materia di commercio.
Come noto, infatti, il TU regionale sul commercio (Legge regionale Lazio n. 22/2019), richiamato nel provvedimento, stabilisce le regole e procedure per prevedere, dapprima a livello regionale (art. 77, “ Indirizzi regionali di sviluppo ”) e poi a livello comunale (art. 78, “ Criteri comunali ”), le possibili limitazioni (quantitative o qualitative) allo sviluppo sul territorio delle attività economiche private di somministrazione, effettuando il giusto bilanciamento con i “ motivi imperativi di interesse generale ” di cui all’art. 2 dello stesso TU regionale (che possono tradursi, ad esempio, nella necessità di salvaguardia e di qualificazione di aree di interesse storico e culturale, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità ovvero di valorizzazione di prodotti tipici).
Nello specifico, l’art. 78 (inserito nel Capo VI, dedicato alla Somministrazione di alimenti e bevande e, in particolare, nella Sezione II, relativa allo “ Sviluppo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ”) al primo comma è dedicato ai criteri di sviluppo che – in vista dei detti motivi di interesse generale – i comuni possono adottare per limitare l’apertura, l’ampliamento e le modifiche delle attività di cui si discute.
Il secondo comma, invece, individua, indicandoli puntualmente nelle lettere da a) a q), i casi in cui tali criteri limitativi non trovano applicazione; in particolare, per quanto ora di interesse, è stabilito che “ I criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione che sono svolte: a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, compresi cinema, teatri, musei, gallerie d’arte, librerie, e i luoghi di cui all’articolo 101 del d.lgs. 42/2004, aventi carattere non occasionale o stagionale (…)”.
La norma di tale secondo comma, quindi, in sostanza “liberalizza” una serie di tipologie di attività di somministrazione che, in ragione del loro specifico atteggiarsi (in quanto svolte, come nella specie, in abbinamento ad altre attività di pubblico intrattenimento, ovvero ad esempio nelle mense aziendali, nelle strutture ricettive alberghiere, presso il domicilio del consumatore, nelle scuole, negli ospedali, ecc..) non incidono sul complessivo sviluppo territoriale delle attività (né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello qualitativo) e quindi, corrispettivamente, non sono incise dai relativi criteri limitativi.
Ciò chiarito, si consideri che norme identiche a quelle ora riportate erano già presenti anche nella Legge regionale Lazio n. 21/2006, recante la Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (in particolare, agli articoli 4, 5 e 6), oggi abrogata con l’adozione del TU regionale citato, e che, sulla base delle norme all’epoca vigenti, l’Amministrazione capitolina ha nel tempo adottato la Deliberazione 35/2010 (richiamata nel provvedimento, in quanto ancora oggi applicata), con la quale, per ciò che qui rileva, è stato previsto che: - l’attività di somministrazione è soggetta ad autorizzazione (dunque a tipico provvedimento ampliativo), salvo specifici casi individuati (in linea con quanto all’epoca stabilito dall’art. 11 della legge regionale 21/2006); - ai fini dell’autorizzazione devono essere rispettati determinati requisiti strutturali e di qualità, in relazione alle diverse zone del territorio (con la tecnica della “zonizzazione”); - inoltre, in specifici “ Ambiti territoriali ”, caratterizzati dalla presenza di particolari condizioni di concentrazione antropica ovvero soggetti a vincoli in materia ambientale, archeologia, culturale, monumentale, storico artistica, paesaggistico territoriale, non è possibile il rilascio di nuove autorizzazioni e vigono ulteriori specifiche regole limitative.
Inoltre, con la stessa Deliberazione 35/2010, l’Amministrazione ha individuato – in linea con le esclusioni dai criteri di cui alla citata Legge Regionale 21/2006 e, oggi, 22/2019 – le “ Attività di somministrazione non sottoposte ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità ” (articoli 18 e ss della DCC 35/2010), “ soggette a dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ”, tra le quali appunto vi è l’attività di somministrazione svolta “ congiuntamente ad altra attività prevalente ”, con la precisazione che “ l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. (…)” e che “ Le attività di somministrazione di cui al presente comma 2 sono considerate attività accessorie e/o integrative della attività principale. La cessazione dell’attività principale comporta la cessazione dell’attività di somministrazione. (…)”.
7.3. Ora, nella fattispecie, OM TA ha contestato la violazione delle norme sopra illustrate per il solo fatto che, nel locale in cui la ricorrente ha dichiarato di effettuare intrattenimenti musicali, gli avventori possono accomodarsi con le bibite non soltanto vicino al bancone (il cui ingombro e posizionamento evidentemente rispetta il rapporto di 1/3 della superficie del locale, che secondo la lettura di OM TA è necessario e sufficiente per considerare l’attività di somministrazione subordinata rispetto all’attività prevalente di intrattenimento musicale), bensì anche ai tavolini più distanti (nel verbale è descritto che “ il locale si presenta con sedute e tavolinetti su tutta la superficie utile. ..[omissis]... dove i clienti sono seduti per la consumazione di bevande ”).
Tuttavia – come correttamente denunciato sotto il primo e terzo motivo di ricorso e come già rilevato in sede cautelare – tale circostanza fattuale non può essere ritenuta sufficiente ad integrare la violazione delle norme sui limiti della somministrazione svolta ai sensi dell’art. 18 D.C.C. n. 35/2010, in quanto esprime, piuttosto, una normale modalità di consumo delle bevande in un locale in cui si svolgono intrattenimenti musicali (in fattispecie analoga il Tribunale ha infatti già affermato che “ Il banco per la somministrazione di alimenti e bevande è poi circoscritto nell’ambito del 25% della superficie del locale ma non si può certo pretendere che, al fine del rispetto del predetto limite, gli avventori siano costretti a consumare in quello spazio delimitato senza possibilità di occupare la restante superficie per ascoltare musica ovvero svolgere attività di svago con i giochi da tavolo disponibili; (…)” cfr. sentenza Tar Lazio n. 6632/2008).
In altri termini, dunque, le norme richiamate non possono certamente essere lette nel senso di imporre ai titolari degli esercizi di confinare gli avventori in un determinato spazio fisico per le consumazioni; esse, piuttosto, servono a fornire degli indici (di orario, superficie, accesso, ecc..) per scrutinare il rapporto di proporzione tra le due attività che si svolgono nel locale, affinché l’attività di somministrazione sia effettivamente strumentale e accessoria rispetto all’altra attività realmente prevalente, poiché tale natura meramente ancillare (che nella specie non è oggetto di contestazione) costituisce il presupposto unico ed essenziale affinché si possa derogare ai criteri limitativi che i Comuni hanno facoltà di prevedere nelle zone tutelate.
Sotto questi profili, pertanto, avendo OM TA basato il proprio intervento sulla mera circostanza per cui le bevande erano consumate anche oltre i 9 mq ritenuti conformi, le censure sono fondate.
10. Fermo quanto sopra, risulta fondato, altresì, il secondo motivo di ricorso, in punto di tardività delle verifiche sulle Segnalazione Certificata, avendo la ricorrente, sin dall’avvio dell’attività, disposto gli arredi ai fini della somministrazione con le stesse modalità (debitamente graficizzate), che sono state soltanto ora oggetto di contestazione.
Sul punto, per motivi di economia processuale, si rinvia a quanto già deciso dal Tribunale con la sentenza n. 1974/2026, resa su fattispecie del tutto analoga decisa nella stessa pubblica udienza.
11. In conclusione, per tutto quanto detto il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
12. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO