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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1308/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28.5.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Monte, Parte_1 giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in
Pescara, Viale G. D'Annunzio n.61 presso lo studio del predetto avvocato
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pilone, Controparte_1
giusta procura separata e allegata al ricorso ex art 702 bis cpc, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Trento n.122 presso lo studio del predetto avvocato
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, così decidere: in via principale: in accoglimento del primo motivo, ovvero subordinatamente, del secondo motivo, rigettare la domanda avversaria;
in via subordinata: in accoglimento in via gradata dei motivi terzo e quarto, rigettare la domanda avversaria, volendo anche considerare ampiamente satisfattiva la somma erogata dal all'udienza del 29.9.2022, pari ad Parte_1
€.=2.500= sotto forma di obbligazione naturale ovvero come pagamento da intendersi effettuato in via conciliativa allo scopo di evitare un futuro contenzioso con la ditta appaltatrice. Con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio ivi incluse quelle della mediazione”.
l'appellata: “Nel merito: rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 1361/2023. Ordinare all'appellante, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel proprio scritto difensivo. Condannare il sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.1361/2023 pubblicata il 17.10.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha accertato e dichiarato Parte_1
tenuto al pagamento, in via concorrenziale con gli altri proprietari, delle
[...]
spese relative ai lavori, ritenuti urgenti, relativi al ripristino del tetto di copertura della palazzina sita in Pescara alla Strada Colle Pineta n.737Angolo Via Terra Vergine 22, danneggiato a seguito di una grandinata di notevole potenza verificatasi nel luglio del
2019, determinati nella misura di Euro 5.227,20 Iva compresa, con condanna dello stesso al rimborso in favore di sua condomina, della somma di Controparte_1
Euro 5.227,20 Iva compresa, da questa anticipata all'impresa, nonché alla refusione delle spese e competenze, sempre in favore della predetta attrice, liquidate in Euro
3.500,00 (compresa la fase di mediazione) per competenze oltre 15% per rimborso forfettario, Cap e Iva ed Euro 271,32+252,50 per esborsi.
2. Nel proporre appello, ha contestato la decisione per avere il Parte_1
giudice di primo grado omesso sia di esaminare le diverse eccezioni sollevate da esso appellante che di prendere in considerazione alcuni fatti rilevanti allegati e debitamente provati, oltre ad aver interpretato non correttamente le prove acquisite e mal applicato il diritto.
pag. 2/12 2.1 In particolare, ha dedotto l'appellante che il Tribunale: a) “ha omesso del tutto di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sotto il profilo dell'assenza del diritto fatto valere così come dell'azione processuale ordinaria intentata per errore sotto forma di surrogazione della nei diritti del creditore appaltatore”, CP_1 invece che, nella forma corretta dell'ingiustificato arricchimento;
b) “ ha errato nel considerare avvenuto e provato il pagamento della fattura della e, quindi, ha Pt_2 conseguentemente errato nel ritenere sussistente la legittimazione attiva della , Pt_2 nonché c) “ha travisato i fatti in modo evidente” omettendo, altresì di valutare il contegno delle parti ai sensi dell'art 116 c.p.c. e, in particolare, la condotta della
[...]
che avrebbe “mentito in più occasioni” in relazione alla presenza della CP_1 moglie del all'atto dell'approvazione del preventivo da parte dei condomini o Parte_1 al montaggio dell'impalcatura nel giardino dell'odierno appellante, oltre che in merito ai pagamenti effettuati in contanti dalla stessa o ai bonifici con causale non riconducibile alla fattura relativa alla quota a lui spettante.
2.2. Infine, l'appellante ha contestato che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla validità del preventivo quale documento contrattuale, nonché sulla sua congruità e sul quantum, attesa la contestazione da egli stesso compiuta dell'importo richiestogli.
3.Nel costituirsi in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda avversa per violazione dell'art 345 1 comma c.p.c. in quanto del tutto nuova, diversa ed incompatibile con quella precisata nel corso del giudizio, di accertamento della satisfattività della somma erogata con l'offerta banco judicis del 29/9/2022, entro la quale deve intendersi limitato l'oggetto del contendere.
Allo stesso modo, l'appellata contesta l'inammissibilità anche della nuova qualificazione giuridica che viene data al pagamento della somma corrisposta in corso di causa quale obbligazione naturale o avente fini conciliativi, in quanto del tutto incompatibile con le finalità espresse in sede di offerta banco iudicis, ovvero a saldo di sorte capitale e spese. Nel merito, l'appellata ha insistito per il rigetto del gravame chiedendo disporsi nei confronti dell'appellante l'ordine di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute del proprio scritto difensivo, ai sensi dell'art 89 c.p.c.
pag. 3/12 4. Va preliminarmente condivisa l'eccezione di inammissibilità del primo motivo l'appello, ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c., sollevata dalla difesa della
[...]
per asserita novità della pretesa avanzata dall'appellante nel presente grado CP_1
di giudizio, che si assumerebbe incompatibile con la posizione assunta nel corso del giudizio di primo grado anche in relazione all'offerta effettuata banco iudicis dall'appellante stesso.
4.1 L'eccezione merita accoglimento.
4.2 Com'é noto, ai sensi dell'art 345 comma 1 c.p.c., il divieto di proporre domande nuove in appello riguarda esclusivamente quelle che introducono un nuovo oggetto del contendere o una nuova causa petendi, non essendo consentito all'appellante precisare, circoscrivere o rimodulare la propria pretesa laddove tale attività comporti una radicale alterazione del thema decidendum già delineato in primo grado. ( Cass.Civ. sez.II n.
22669 del 27 settembre 2017 e Cass.Civ. sez.II ordinanza n.20347 del 24 agosto 2017).
4.3 Nel caso in esame, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata per aver omesso il giudice di prima istanza di valutare l'azione proposta da parte attrice come azione di ingiustificato arricchimento nonché di esaminare la questione relativa alla carenza del diritto di surrogazione della rispetto alla società CP_1 Pt_2
4.4. In particolare, la difesa del , facendo riferimento alla disciplina di cui Parte_1 all'art 1180 c.c in tema di adempimento del terzo e sottolineando che “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art 1180 c.c. determina
l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore” sostiene doversi applicare all'ipotesi in esame la disciplina dell'ingiustificato arricchimento, la cui relativa specifica azione avrebbe dovuto essere intrapresa dalla
[...]
venendo in considerazione un'ipotesi di pagamento da parte di un terzo nella CP_1
consapevolezza di non essere debitore.
4.5. La doglianza è infondata poiché relativa ad una eccezione in senso stretto soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. non avendo, l'odierno appellante, nel costituirsi in primo grado a seguito – si badi – di ricorso proposto dalla controparte ex art. 702 cpc, assolutamente posto in discussione il diritto della di richiedere il rimborso CP_1
pag. 4/12 delle somme dalla stessa anticipate, né la scelta dell'azione proposta (azione ordinaria e non per ingiustificato arricchimento).
4.6.Tanto ha fatto solo dopo che è stato disposto il mutamento del rito e sono stati dati i termini di cui all'art. 183 cpc, e dunque tardivamente, nella prima memoria ex art. 183
c.p.c. che abilita le parti al “deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni della domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” e non ad introdurre eccezioni nuove e contrarie ed incompatibili con quelle già rassegnate.
4.7. Infatti, nel costituirsi, il convenuto, lungi dal contrastare la legittimazione attiva dell'attrice, ha immediatamente affrontato il merito della pretesa, confutandola
1)perché questa non avrebbe fornito adeguata prova del pagamento della somma a lui richiesta dall'impresa; 2) per essere stato estromesso “da ogni concertazione in merito alle iniziative da intraprendere” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione - primo grado) per il ripristino del tetto e dalla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori;
3) per l'esorbitanza del costo di ripristino del tetto ed erronea sua ripartizione in ragione dell'arbitraria, quanto inesistente, qualificazione del tetto quale lastrico solare di proprietà esclusiva dell'attrice; 4) per l'assenza del carattere di urgenza delle opere ex art. 1134 c.c
4.8.Peraltro, proprio la natura del rito azionato (ricorso ex art. 702bis c.p.c.) rende ancor più cogente la disciplina dei termini decadenziali imposta dal legislatore sicché il thema decidendum si cristallizza, per il convenuto, nell'atto di costituzione.
4.9. In ogni caso e come rilevato in prime cure, una siffatta eccezione, anche a volerla ritenere tempestivamente proposta – e non lo è - risulta superata dalla condotta osservata dal in sede di deliberazione ed esecuzione dei lavori e anche dalla Parte_3
stessa condotta processuale osservata, evidentemente incompatibile con la negazione della titolarità del diritto azionato dalla visto che l'offerta banco judicis è CP_1 stata formulata a titolo di “ristoro per sorte capitale e spese”, così riconoscendole la titolarità del diritto fatto valere.
5. E' il caso di nuovamente sottolineare come il convenuto abbia preso posizione nei confronti delle pretese della parte attrice deducendo in ordine alle modalità di selezione pag. 5/12 dell'impresa e di esecuzione delle opere, al costo delle stesse, al loro riparto e soprattutto riguardo alla prova dell'avvenuto pagamento da parte della CP_1 delle somme richiestegli e circa la ricorrenza del requisito dell'urgenza delle opere, abilitante il condomino che ne abbia sopportato le spese a chiederne il rimborso: deduzioni che, in uno con il pagamento parziale banco judicis - la cui valenza confessoria è stata altresì riconosciuta nella sentenza gravata, fanno ritenere riconosciuti da parte del , oltre che la legittimazione dell'attrice, anche il proprio obbligo Parte_1
di compartecipazione alle spese di manutenzione del tetto che egli aveva contribuito a deliberare indicando una delle imprese da considerare.
5.1.Tanto non richiede neppure il richiamo all'art. 1110 cc, relativo alla anticipazione, da parte di uno dei comunisti, delle spese per la conservazione della cosa comune in caso di inerzia degli altri comunisti, pure effettuato in prime cure nell'assunto che nella specie non era stato costituito un condominio e che riconosce il diritto al rimborso all'anticipatario delle stesse.
5.2. Ad ogni buon conto e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2195/2016, si rileva che le suddette eccezioni risultano superate dall'intervenuto riconoscimento da parte del resistente del debito nei confronti della ricorrente attraverso l'avvenuto pagamento parziale, a mezzo offerta banco judicis
(accettata dalla ricorrente quale mero acconto sulla maggior somma vantata), specificando che la stessa è stata formulata “a saldo di sorte capitale e spese” dell'obbligazione per come dedotta in giudizio (cfr. verbale ud. 29/09/2022), sconfessando in tal modo che la stessa sia intervenuta quale adempimento di una obbligazione naturale (o morale). Tanto ciò è vero che, a seguito dell'accettazione (in acconto) offerta da parte della ricorrente, parte convenuta ha provveduto a precisare la domanda chiedendo l'accertamento della satisfattività della somma corrisposta e il rigetto della domanda per il residuo.
5.3. Con il secondo motivo, l'impugnante si duole che il Tribunale abbia errato nel considerare come avvenuto e provato il pagamento della fattura inerente i lavori di rifacimento del tetto relativa alla quota parte a lui spettante, nonostante, invece, le pag. 6/12 contraddizioni presenti negli atti processuali in ordine alle modalità di pagamento avvenuto mediante tre bonifici, dalla stessa imputati ad altre poste debitorie o, presumibilmente, effettuati per altri lavori di natura personale antecedentemente commissionati dalla medesima appellata sulla scorta del rapporto esistente con la ditta appaltatrice. Inoltre, deduce ancora l'appellante, che la quietanza apposta sulla fattura oggetto della richiesta di rimborso da parte della rappresenterebbe una CP_1
mera quietanza di comodo costituita da un mero scarabocchio.
5.4. Anche tale doglianza è priva di pregio.
5.5. Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla testimonianza resa da Tes_1
titolare della medesima ditta appaltatrice, si evince chiaramente che la fattura in questione (n.13/2020) è stata regolarmente quietanzata a seguito del pagamento ricevuto, avendo il testimone confermato il capitolo di prova n.15 di cui alla seconda memoria di parte attrice:“ Vero che solo successivamente all'avvenuto saldo della fattura l'amministratore della Barone Costruzioni s.a.s. apponeva la quietanza sulla fattura n. 13/2020”, sconfessando, quindi, la tesi di parte appellante, la quale, mediante un ragionamento fondato su supposizioni e presunzioni delle quali non ha fornito puntuale dimostrazione, sosteneva che i pagamenti effettuati dalla CP_1
riguardassero lavori personali dalla stessa affidati alla predetta ditta del tutto estranei ai lavori condominiali o che la quietanza apposta mediante un mero scarabocchio fosse, in realtà, una quietanza di comodo.
5.6. Con il terzo motivo, il contesta il ragionamento effettuato dal giudice di Parte_1
prime cure, che, errando, aveva ritenuto a) che i lavori dovessero eseguirsi con urgenza e che egli stesso, anche se assente, avrebbe autorizzato la ditta appaltatrice ad entrare nella sua proprietà per eseguire i lavori commissionati b) che la tesi attorea era stata confermata dall'istruttoria espletata e c) che la corresponsione da parte sua della somma di Euro 2.500,00 nelle more del giudizio dovesse ritenersi rilevante sotto il profilo del riconoscimento della necessità dei lavori effettuati.
5.7. Il motivo è infondato.
pag. 7/12 5.8. Il giudice di prima istanza, mediante un ragionamento logico e coerente, dal quale la Corte ritiene di non doversi discostare, ha ritenuto di accogliere la domanda proposta da ricostruendo fedelmente i fatti di causa, seppur in modo Controparte_1 sintetico, sulla base delle risultanze puntuali dell'istruttoria espletata.
5.9. Dagli atti di causa, infatti, come concordemente riferito dai testimoni escussi alle udienze del 9 marzo 2023 e 23 maggio 2023 ( Testimone_2 [...]
ed è emerso che, a seguito di una forte grandinata Testimone_3 Testimone_4 che aveva interessato la città di Pescara in data 10 luglio 2019, il tetto dell'immobile anche di proprietà dell'appellante (proprietario di appartamento al piano terra) aveva subito danni che avevano determinato i comproprietari delle unità immobiliari
(compreso ) a decidere di ripristinare con urgenza le parti ammalorate (vi Parte_1
erano state infiltrazioni nel sottotetto a causa della rottura di numerose tegole) rivolgendosi, tutti, compreso il e ad eccezione di Parte_1 Controparte_2
a diverse ditte per reperire relativi preventivi di spesa.
10. Riferisce in particolare il testimone escusso all'udienza del 23 Testimone_3 maggio 2023: “comunque era d'accordo con la riparazione del tetto. Infatti, Parte_1
anche lui presentò un preventivo della ditta che stava facendo gli stessi lavori ad una palazzina di fronte”.
10.1. Il preventivo presentato dalla Ditta Barone contattata dalla fu, CP_1
quindi, approvato dalla maggioranza dei presenti alla riunione indetta da tutti i comproprietari ed alla quale nè l'appellante né la moglie parteciparono.
10.2. Sul punto, in particolare, l'appellante contesta che il Tribunale non abbia valutato il contegno tenuto dalle parti ai sensi dell'art 116 c.p.c., posto che i restanti comproprietari, prima di approvare il preventivo, avrebbero dovuto assicurarsi della propria presenza.
10.3. La doglianza non coglie nel segno.
10.4. Giova rammentare, come poc'anzi rilevato, che anche in assenza di un condominio formalmente costituito, nei fabbricati composti da più unità immobiliari pag. 8/12 appartenenti a proprietari diversi, come nel caso in esame, si applicano le norme sul condominio degli edifici (art. 1117 e ss. c.c.), in quanto trattasi di comunione necessaria su beni comuni (cfr. Cass. civ. n. 2046/2006;) determinando, pertanto, tale circostanza che le decisioni della maggioranza dei partecipanti alla comunione, assunte secondo criteri di correttezza e con adeguata informazione in ordine alla necessità di effettuare i lavori, vincolano anche i dissenzienti e gli assenti, purché aventi ad oggetto spese necessarie per la conservazione delle parti comuni. (Cass.civ. VI sez. 5465/2022)
10.5. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che i lavori concordati erano urgenti e necessari alla conservazione dell'edificio e che la relativa decisione fu assunta all'unanimità, con successiva approvazione del preventivo di spesa presentato dalla
Ditta Barone mediante il voto favorevole della maggioranza dei comproprietari presenti
(unico assente , rappresentativa della maggior quota dei Parte_1
partecipanti alla comunione.
10.6. L'assenza dell'odierno appellante alla riunione tra i comproprietari, pertanto, non lo esonerava dal partecipare alle spese, non avendo egli contestato tempestivamente né la necessità né l'urgenza degli interventi e, anzi, essendo emersa dagli atti la sua positiva consapevolezza sulla necessità di effettuare le riparazioni, essendosi egli stesso prodigato a reperire un'impresa che potesse effettuare il relativo lavoro, ottenendo apposito preventivo di spesa.
10.7. In ordine, poi, al posizionamento dell'impalcatura per l'effettuazione dei lavori, i testimoni ed escussi, Controparte_2 Testimone_3 Testimone_4 rispettivamente all'udienza del 9 marzo 2023 e del 23 maggio 2023, rispondendo al seguente capitolo di prova ( n.7) della memoria istruttoria di parte attrice “Vero che le opere venivano eseguite ponendo l'impalcatura “leggera” anche nel giardino di proprietà esclusiva del sig. ” riferivano: (Iachini Bellisarii) “La casa non era Parte_1
avvolta da una impalcatura come quelle del super bonus. Non ricordo se era nel giardino del , ma negli altri lati si e veniva spostata per salire sul tetto. Nel Parte_1
tetto principale si può accedere da sopra mentre nelle parti relative ai balconi di mia proprietà e quella di è stato necessario mettere questa impalcatura leggera CP_3
pag. 9/12 per accedervi. Io non ricordo quelle del giardino, ma quelle intorno al piano terra di casa del . Io non ricordo camion con cestelli. Comunque io esco al mattino e Parte_1
torno la sera alle 20:00. Non ho assistito alla maggior parte dei lavori”, ( CP_3
“ADR cap 7: confermo. I tettucci si trovano su tre lati proprio sui lati della proprietà
[...]
” e ( “ADR cap 7: una piccola impalcatura anche nel giardino Pt_1 Tes_4 [...]
. Ricordo che tagliò anche delle piante”. Pt_1
10.8. I lavori, quindi, vennero regolarmente svolti anche utilizzando gli spazi attigui la proprietà del , dal quale non risultano mai effettuate contestazioni ufficiali se Parte_1
non mediante il proprio legale solo nel momento in cui la avanzò richiesta CP_1
di rimborso.
10.9. Infine, l'appellante contesta che il Tribunale avrebbe valutato come rilevante ai fini del riconoscimento della necessità dei lavori effettuati, il versamento della somma di Euro 2.500,00 corrisposta nelle more del giudizio, che, in realtà era stato effettuato solo pro bono pacis al fine di concludere il contenzioso in atti e per mero spirito conciliativo adempiendo un'obbligazione che doveva essere intesa come obbligazione naturale.
11. Tale ricostruzione non può essere condivisa.
11.1 Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il pagamento della somma di denaro oggetto di causa di cui la chiede la restituzione, è stato CP_1
effettuato in riferimento a lavori inerenti la riparazione del tetto comune alle unità immobiliari delle quali era anche proprietario l'appellante e imputati secondo la ripartizione proporzionale prevista dall'art 1123 1 comma c.c., ben individuata anche dal giudice di prima istanza.
11.2 Per tali ragioni, anche tale assunto risulta infondato e va disatteso.
11.3. Con il quarto motivo, infine, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla validità del preventivo quale documento contrattuale, nonché sulla sua congruità e sul quantum avendone egli contestato l'importo in quanto del tutto spropositato.
pag. 10/12 11.4. La doglianza non coglie nel segno.
11.5. Deve premettersi che l'azione proposta dall'attrice riguarda la richiesta di rimborso di quanto dalla stessa versato alla ditta esecutrice dei lavori, in riferimento alla quota di spettanza del comproprietario , che ha contestato la Parte_1 fondatezza nel merito della pretesa della eccependo anche l'asserita CP_1 incongruità dell'importo fatturato dalla ditta per l'esecuzione delle opere e, dunque, la non debenza della somma versata così come determinata in base ad un preventivo non valido.
11.6.- Anche questo motivo è infondato. Innanzitutto, l'appellata non ha mai affermato che vi sia stato un aumento del costo dei lavori in ragione dell'utilizzo di una
“imponente impalcatura” montata sul giardino del , posto che dagli atti di Parte_1
causa si evince, anzi che il preventivo della ditta che era originariamente Pt_2 dell'importo complessivo di € 21.497,00 oltre iva, era stato poi ridotto ad € 13.557,25, oltre iva, e quindi accettato dai proprietari che avevano ritenuto necessario l'utilizzo di un ponteggio metallico fisso ma una impalcatura più leggera con la rinuncia alla sostituzione dei canali di gronda. Si trattava dunque e senza dubbio del preventivo più conveniente, per il quale, peraltro, non sono richiesti particolari requisiti di forma, rispettato da entrambe le parti contraenti, avendo l'impresa svolto i lavori ivi indicati e i condomini, tranne il , provveduto al pagamento del dovuto, minimizzato Parte_1 dall'appellante, in questo contraddetto dagli altri condomini: in particolare, l' Ing.
in sede di escussione ha dichiarato testualmente: “Andai a guardare i danni Per_1
sopra verificatisi dal lucernaio e sul tetto. Preciso di essere docente alla facoltà di
Ingegneria e Architettura qui a Pescara e sono specialista nel settore …da un conteggio da me effettuato erano almeno 300 le tegole rotte dalla grandine. Queste non sono tegole tradizionali ma ad incastro bloccate con la malta. Andando a sollevarle, molte si sono rotte. Alla fine, penso che saranno state almeno 500. Per tale lavoro le ditte fanno sempre riferimento ai metri quadrati totali del tetto perché è necessario smontarle tutte.
Preciso che sulla valutazione dei costi io ho avuto una valutazione dalla mia assicurazione che andava a coincidere quasi con quella esibita dalla ditta Barone”.
pag. 11/12 11.7. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
11.8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al
D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispondente al petitum), delle attività processuali svolte con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
11.9. Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1361/2023 pronunciata dal Tribunale di Pescara, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente giudizio che liquida, in Euro 4.888,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA;
3) dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1308/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28.5.2025 con trattazione scritta
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Monte, Parte_1 giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in
Pescara, Viale G. D'Annunzio n.61 presso lo studio del predetto avvocato
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pilone, Controparte_1
giusta procura separata e allegata al ricorso ex art 702 bis cpc, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Trento n.122 presso lo studio del predetto avvocato
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, così decidere: in via principale: in accoglimento del primo motivo, ovvero subordinatamente, del secondo motivo, rigettare la domanda avversaria;
in via subordinata: in accoglimento in via gradata dei motivi terzo e quarto, rigettare la domanda avversaria, volendo anche considerare ampiamente satisfattiva la somma erogata dal all'udienza del 29.9.2022, pari ad Parte_1
€.=2.500= sotto forma di obbligazione naturale ovvero come pagamento da intendersi effettuato in via conciliativa allo scopo di evitare un futuro contenzioso con la ditta appaltatrice. Con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio ivi incluse quelle della mediazione”.
l'appellata: “Nel merito: rigettare l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 1361/2023. Ordinare all'appellante, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel proprio scritto difensivo. Condannare il sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.1361/2023 pubblicata il 17.10.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha accertato e dichiarato Parte_1
tenuto al pagamento, in via concorrenziale con gli altri proprietari, delle
[...]
spese relative ai lavori, ritenuti urgenti, relativi al ripristino del tetto di copertura della palazzina sita in Pescara alla Strada Colle Pineta n.737Angolo Via Terra Vergine 22, danneggiato a seguito di una grandinata di notevole potenza verificatasi nel luglio del
2019, determinati nella misura di Euro 5.227,20 Iva compresa, con condanna dello stesso al rimborso in favore di sua condomina, della somma di Controparte_1
Euro 5.227,20 Iva compresa, da questa anticipata all'impresa, nonché alla refusione delle spese e competenze, sempre in favore della predetta attrice, liquidate in Euro
3.500,00 (compresa la fase di mediazione) per competenze oltre 15% per rimborso forfettario, Cap e Iva ed Euro 271,32+252,50 per esborsi.
2. Nel proporre appello, ha contestato la decisione per avere il Parte_1
giudice di primo grado omesso sia di esaminare le diverse eccezioni sollevate da esso appellante che di prendere in considerazione alcuni fatti rilevanti allegati e debitamente provati, oltre ad aver interpretato non correttamente le prove acquisite e mal applicato il diritto.
pag. 2/12 2.1 In particolare, ha dedotto l'appellante che il Tribunale: a) “ha omesso del tutto di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sotto il profilo dell'assenza del diritto fatto valere così come dell'azione processuale ordinaria intentata per errore sotto forma di surrogazione della nei diritti del creditore appaltatore”, CP_1 invece che, nella forma corretta dell'ingiustificato arricchimento;
b) “ ha errato nel considerare avvenuto e provato il pagamento della fattura della e, quindi, ha Pt_2 conseguentemente errato nel ritenere sussistente la legittimazione attiva della , Pt_2 nonché c) “ha travisato i fatti in modo evidente” omettendo, altresì di valutare il contegno delle parti ai sensi dell'art 116 c.p.c. e, in particolare, la condotta della
[...]
che avrebbe “mentito in più occasioni” in relazione alla presenza della CP_1 moglie del all'atto dell'approvazione del preventivo da parte dei condomini o Parte_1 al montaggio dell'impalcatura nel giardino dell'odierno appellante, oltre che in merito ai pagamenti effettuati in contanti dalla stessa o ai bonifici con causale non riconducibile alla fattura relativa alla quota a lui spettante.
2.2. Infine, l'appellante ha contestato che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla validità del preventivo quale documento contrattuale, nonché sulla sua congruità e sul quantum, attesa la contestazione da egli stesso compiuta dell'importo richiestogli.
3.Nel costituirsi in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda avversa per violazione dell'art 345 1 comma c.p.c. in quanto del tutto nuova, diversa ed incompatibile con quella precisata nel corso del giudizio, di accertamento della satisfattività della somma erogata con l'offerta banco judicis del 29/9/2022, entro la quale deve intendersi limitato l'oggetto del contendere.
Allo stesso modo, l'appellata contesta l'inammissibilità anche della nuova qualificazione giuridica che viene data al pagamento della somma corrisposta in corso di causa quale obbligazione naturale o avente fini conciliativi, in quanto del tutto incompatibile con le finalità espresse in sede di offerta banco iudicis, ovvero a saldo di sorte capitale e spese. Nel merito, l'appellata ha insistito per il rigetto del gravame chiedendo disporsi nei confronti dell'appellante l'ordine di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute del proprio scritto difensivo, ai sensi dell'art 89 c.p.c.
pag. 3/12 4. Va preliminarmente condivisa l'eccezione di inammissibilità del primo motivo l'appello, ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c., sollevata dalla difesa della
[...]
per asserita novità della pretesa avanzata dall'appellante nel presente grado CP_1
di giudizio, che si assumerebbe incompatibile con la posizione assunta nel corso del giudizio di primo grado anche in relazione all'offerta effettuata banco iudicis dall'appellante stesso.
4.1 L'eccezione merita accoglimento.
4.2 Com'é noto, ai sensi dell'art 345 comma 1 c.p.c., il divieto di proporre domande nuove in appello riguarda esclusivamente quelle che introducono un nuovo oggetto del contendere o una nuova causa petendi, non essendo consentito all'appellante precisare, circoscrivere o rimodulare la propria pretesa laddove tale attività comporti una radicale alterazione del thema decidendum già delineato in primo grado. ( Cass.Civ. sez.II n.
22669 del 27 settembre 2017 e Cass.Civ. sez.II ordinanza n.20347 del 24 agosto 2017).
4.3 Nel caso in esame, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata per aver omesso il giudice di prima istanza di valutare l'azione proposta da parte attrice come azione di ingiustificato arricchimento nonché di esaminare la questione relativa alla carenza del diritto di surrogazione della rispetto alla società CP_1 Pt_2
4.4. In particolare, la difesa del , facendo riferimento alla disciplina di cui Parte_1 all'art 1180 c.c in tema di adempimento del terzo e sottolineando che “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art 1180 c.c. determina
l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore” sostiene doversi applicare all'ipotesi in esame la disciplina dell'ingiustificato arricchimento, la cui relativa specifica azione avrebbe dovuto essere intrapresa dalla
[...]
venendo in considerazione un'ipotesi di pagamento da parte di un terzo nella CP_1
consapevolezza di non essere debitore.
4.5. La doglianza è infondata poiché relativa ad una eccezione in senso stretto soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. non avendo, l'odierno appellante, nel costituirsi in primo grado a seguito – si badi – di ricorso proposto dalla controparte ex art. 702 cpc, assolutamente posto in discussione il diritto della di richiedere il rimborso CP_1
pag. 4/12 delle somme dalla stessa anticipate, né la scelta dell'azione proposta (azione ordinaria e non per ingiustificato arricchimento).
4.6.Tanto ha fatto solo dopo che è stato disposto il mutamento del rito e sono stati dati i termini di cui all'art. 183 cpc, e dunque tardivamente, nella prima memoria ex art. 183
c.p.c. che abilita le parti al “deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni della domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” e non ad introdurre eccezioni nuove e contrarie ed incompatibili con quelle già rassegnate.
4.7. Infatti, nel costituirsi, il convenuto, lungi dal contrastare la legittimazione attiva dell'attrice, ha immediatamente affrontato il merito della pretesa, confutandola
1)perché questa non avrebbe fornito adeguata prova del pagamento della somma a lui richiesta dall'impresa; 2) per essere stato estromesso “da ogni concertazione in merito alle iniziative da intraprendere” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione - primo grado) per il ripristino del tetto e dalla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori;
3) per l'esorbitanza del costo di ripristino del tetto ed erronea sua ripartizione in ragione dell'arbitraria, quanto inesistente, qualificazione del tetto quale lastrico solare di proprietà esclusiva dell'attrice; 4) per l'assenza del carattere di urgenza delle opere ex art. 1134 c.c
4.8.Peraltro, proprio la natura del rito azionato (ricorso ex art. 702bis c.p.c.) rende ancor più cogente la disciplina dei termini decadenziali imposta dal legislatore sicché il thema decidendum si cristallizza, per il convenuto, nell'atto di costituzione.
4.9. In ogni caso e come rilevato in prime cure, una siffatta eccezione, anche a volerla ritenere tempestivamente proposta – e non lo è - risulta superata dalla condotta osservata dal in sede di deliberazione ed esecuzione dei lavori e anche dalla Parte_3
stessa condotta processuale osservata, evidentemente incompatibile con la negazione della titolarità del diritto azionato dalla visto che l'offerta banco judicis è CP_1 stata formulata a titolo di “ristoro per sorte capitale e spese”, così riconoscendole la titolarità del diritto fatto valere.
5. E' il caso di nuovamente sottolineare come il convenuto abbia preso posizione nei confronti delle pretese della parte attrice deducendo in ordine alle modalità di selezione pag. 5/12 dell'impresa e di esecuzione delle opere, al costo delle stesse, al loro riparto e soprattutto riguardo alla prova dell'avvenuto pagamento da parte della CP_1 delle somme richiestegli e circa la ricorrenza del requisito dell'urgenza delle opere, abilitante il condomino che ne abbia sopportato le spese a chiederne il rimborso: deduzioni che, in uno con il pagamento parziale banco judicis - la cui valenza confessoria è stata altresì riconosciuta nella sentenza gravata, fanno ritenere riconosciuti da parte del , oltre che la legittimazione dell'attrice, anche il proprio obbligo Parte_1
di compartecipazione alle spese di manutenzione del tetto che egli aveva contribuito a deliberare indicando una delle imprese da considerare.
5.1.Tanto non richiede neppure il richiamo all'art. 1110 cc, relativo alla anticipazione, da parte di uno dei comunisti, delle spese per la conservazione della cosa comune in caso di inerzia degli altri comunisti, pure effettuato in prime cure nell'assunto che nella specie non era stato costituito un condominio e che riconosce il diritto al rimborso all'anticipatario delle stesse.
5.2. Ad ogni buon conto e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2195/2016, si rileva che le suddette eccezioni risultano superate dall'intervenuto riconoscimento da parte del resistente del debito nei confronti della ricorrente attraverso l'avvenuto pagamento parziale, a mezzo offerta banco judicis
(accettata dalla ricorrente quale mero acconto sulla maggior somma vantata), specificando che la stessa è stata formulata “a saldo di sorte capitale e spese” dell'obbligazione per come dedotta in giudizio (cfr. verbale ud. 29/09/2022), sconfessando in tal modo che la stessa sia intervenuta quale adempimento di una obbligazione naturale (o morale). Tanto ciò è vero che, a seguito dell'accettazione (in acconto) offerta da parte della ricorrente, parte convenuta ha provveduto a precisare la domanda chiedendo l'accertamento della satisfattività della somma corrisposta e il rigetto della domanda per il residuo.
5.3. Con il secondo motivo, l'impugnante si duole che il Tribunale abbia errato nel considerare come avvenuto e provato il pagamento della fattura inerente i lavori di rifacimento del tetto relativa alla quota parte a lui spettante, nonostante, invece, le pag. 6/12 contraddizioni presenti negli atti processuali in ordine alle modalità di pagamento avvenuto mediante tre bonifici, dalla stessa imputati ad altre poste debitorie o, presumibilmente, effettuati per altri lavori di natura personale antecedentemente commissionati dalla medesima appellata sulla scorta del rapporto esistente con la ditta appaltatrice. Inoltre, deduce ancora l'appellante, che la quietanza apposta sulla fattura oggetto della richiesta di rimborso da parte della rappresenterebbe una CP_1
mera quietanza di comodo costituita da un mero scarabocchio.
5.4. Anche tale doglianza è priva di pregio.
5.5. Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla testimonianza resa da Tes_1
titolare della medesima ditta appaltatrice, si evince chiaramente che la fattura in questione (n.13/2020) è stata regolarmente quietanzata a seguito del pagamento ricevuto, avendo il testimone confermato il capitolo di prova n.15 di cui alla seconda memoria di parte attrice:“ Vero che solo successivamente all'avvenuto saldo della fattura l'amministratore della Barone Costruzioni s.a.s. apponeva la quietanza sulla fattura n. 13/2020”, sconfessando, quindi, la tesi di parte appellante, la quale, mediante un ragionamento fondato su supposizioni e presunzioni delle quali non ha fornito puntuale dimostrazione, sosteneva che i pagamenti effettuati dalla CP_1
riguardassero lavori personali dalla stessa affidati alla predetta ditta del tutto estranei ai lavori condominiali o che la quietanza apposta mediante un mero scarabocchio fosse, in realtà, una quietanza di comodo.
5.6. Con il terzo motivo, il contesta il ragionamento effettuato dal giudice di Parte_1
prime cure, che, errando, aveva ritenuto a) che i lavori dovessero eseguirsi con urgenza e che egli stesso, anche se assente, avrebbe autorizzato la ditta appaltatrice ad entrare nella sua proprietà per eseguire i lavori commissionati b) che la tesi attorea era stata confermata dall'istruttoria espletata e c) che la corresponsione da parte sua della somma di Euro 2.500,00 nelle more del giudizio dovesse ritenersi rilevante sotto il profilo del riconoscimento della necessità dei lavori effettuati.
5.7. Il motivo è infondato.
pag. 7/12 5.8. Il giudice di prima istanza, mediante un ragionamento logico e coerente, dal quale la Corte ritiene di non doversi discostare, ha ritenuto di accogliere la domanda proposta da ricostruendo fedelmente i fatti di causa, seppur in modo Controparte_1 sintetico, sulla base delle risultanze puntuali dell'istruttoria espletata.
5.9. Dagli atti di causa, infatti, come concordemente riferito dai testimoni escussi alle udienze del 9 marzo 2023 e 23 maggio 2023 ( Testimone_2 [...]
ed è emerso che, a seguito di una forte grandinata Testimone_3 Testimone_4 che aveva interessato la città di Pescara in data 10 luglio 2019, il tetto dell'immobile anche di proprietà dell'appellante (proprietario di appartamento al piano terra) aveva subito danni che avevano determinato i comproprietari delle unità immobiliari
(compreso ) a decidere di ripristinare con urgenza le parti ammalorate (vi Parte_1
erano state infiltrazioni nel sottotetto a causa della rottura di numerose tegole) rivolgendosi, tutti, compreso il e ad eccezione di Parte_1 Controparte_2
a diverse ditte per reperire relativi preventivi di spesa.
10. Riferisce in particolare il testimone escusso all'udienza del 23 Testimone_3 maggio 2023: “comunque era d'accordo con la riparazione del tetto. Infatti, Parte_1
anche lui presentò un preventivo della ditta che stava facendo gli stessi lavori ad una palazzina di fronte”.
10.1. Il preventivo presentato dalla Ditta Barone contattata dalla fu, CP_1
quindi, approvato dalla maggioranza dei presenti alla riunione indetta da tutti i comproprietari ed alla quale nè l'appellante né la moglie parteciparono.
10.2. Sul punto, in particolare, l'appellante contesta che il Tribunale non abbia valutato il contegno tenuto dalle parti ai sensi dell'art 116 c.p.c., posto che i restanti comproprietari, prima di approvare il preventivo, avrebbero dovuto assicurarsi della propria presenza.
10.3. La doglianza non coglie nel segno.
10.4. Giova rammentare, come poc'anzi rilevato, che anche in assenza di un condominio formalmente costituito, nei fabbricati composti da più unità immobiliari pag. 8/12 appartenenti a proprietari diversi, come nel caso in esame, si applicano le norme sul condominio degli edifici (art. 1117 e ss. c.c.), in quanto trattasi di comunione necessaria su beni comuni (cfr. Cass. civ. n. 2046/2006;) determinando, pertanto, tale circostanza che le decisioni della maggioranza dei partecipanti alla comunione, assunte secondo criteri di correttezza e con adeguata informazione in ordine alla necessità di effettuare i lavori, vincolano anche i dissenzienti e gli assenti, purché aventi ad oggetto spese necessarie per la conservazione delle parti comuni. (Cass.civ. VI sez. 5465/2022)
10.5. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che i lavori concordati erano urgenti e necessari alla conservazione dell'edificio e che la relativa decisione fu assunta all'unanimità, con successiva approvazione del preventivo di spesa presentato dalla
Ditta Barone mediante il voto favorevole della maggioranza dei comproprietari presenti
(unico assente , rappresentativa della maggior quota dei Parte_1
partecipanti alla comunione.
10.6. L'assenza dell'odierno appellante alla riunione tra i comproprietari, pertanto, non lo esonerava dal partecipare alle spese, non avendo egli contestato tempestivamente né la necessità né l'urgenza degli interventi e, anzi, essendo emersa dagli atti la sua positiva consapevolezza sulla necessità di effettuare le riparazioni, essendosi egli stesso prodigato a reperire un'impresa che potesse effettuare il relativo lavoro, ottenendo apposito preventivo di spesa.
10.7. In ordine, poi, al posizionamento dell'impalcatura per l'effettuazione dei lavori, i testimoni ed escussi, Controparte_2 Testimone_3 Testimone_4 rispettivamente all'udienza del 9 marzo 2023 e del 23 maggio 2023, rispondendo al seguente capitolo di prova ( n.7) della memoria istruttoria di parte attrice “Vero che le opere venivano eseguite ponendo l'impalcatura “leggera” anche nel giardino di proprietà esclusiva del sig. ” riferivano: (Iachini Bellisarii) “La casa non era Parte_1
avvolta da una impalcatura come quelle del super bonus. Non ricordo se era nel giardino del , ma negli altri lati si e veniva spostata per salire sul tetto. Nel Parte_1
tetto principale si può accedere da sopra mentre nelle parti relative ai balconi di mia proprietà e quella di è stato necessario mettere questa impalcatura leggera CP_3
pag. 9/12 per accedervi. Io non ricordo quelle del giardino, ma quelle intorno al piano terra di casa del . Io non ricordo camion con cestelli. Comunque io esco al mattino e Parte_1
torno la sera alle 20:00. Non ho assistito alla maggior parte dei lavori”, ( CP_3
“ADR cap 7: confermo. I tettucci si trovano su tre lati proprio sui lati della proprietà
[...]
” e ( “ADR cap 7: una piccola impalcatura anche nel giardino Pt_1 Tes_4 [...]
. Ricordo che tagliò anche delle piante”. Pt_1
10.8. I lavori, quindi, vennero regolarmente svolti anche utilizzando gli spazi attigui la proprietà del , dal quale non risultano mai effettuate contestazioni ufficiali se Parte_1
non mediante il proprio legale solo nel momento in cui la avanzò richiesta CP_1
di rimborso.
10.9. Infine, l'appellante contesta che il Tribunale avrebbe valutato come rilevante ai fini del riconoscimento della necessità dei lavori effettuati, il versamento della somma di Euro 2.500,00 corrisposta nelle more del giudizio, che, in realtà era stato effettuato solo pro bono pacis al fine di concludere il contenzioso in atti e per mero spirito conciliativo adempiendo un'obbligazione che doveva essere intesa come obbligazione naturale.
11. Tale ricostruzione non può essere condivisa.
11.1 Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il pagamento della somma di denaro oggetto di causa di cui la chiede la restituzione, è stato CP_1
effettuato in riferimento a lavori inerenti la riparazione del tetto comune alle unità immobiliari delle quali era anche proprietario l'appellante e imputati secondo la ripartizione proporzionale prevista dall'art 1123 1 comma c.c., ben individuata anche dal giudice di prima istanza.
11.2 Per tali ragioni, anche tale assunto risulta infondato e va disatteso.
11.3. Con il quarto motivo, infine, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla validità del preventivo quale documento contrattuale, nonché sulla sua congruità e sul quantum avendone egli contestato l'importo in quanto del tutto spropositato.
pag. 10/12 11.4. La doglianza non coglie nel segno.
11.5. Deve premettersi che l'azione proposta dall'attrice riguarda la richiesta di rimborso di quanto dalla stessa versato alla ditta esecutrice dei lavori, in riferimento alla quota di spettanza del comproprietario , che ha contestato la Parte_1 fondatezza nel merito della pretesa della eccependo anche l'asserita CP_1 incongruità dell'importo fatturato dalla ditta per l'esecuzione delle opere e, dunque, la non debenza della somma versata così come determinata in base ad un preventivo non valido.
11.6.- Anche questo motivo è infondato. Innanzitutto, l'appellata non ha mai affermato che vi sia stato un aumento del costo dei lavori in ragione dell'utilizzo di una
“imponente impalcatura” montata sul giardino del , posto che dagli atti di Parte_1
causa si evince, anzi che il preventivo della ditta che era originariamente Pt_2 dell'importo complessivo di € 21.497,00 oltre iva, era stato poi ridotto ad € 13.557,25, oltre iva, e quindi accettato dai proprietari che avevano ritenuto necessario l'utilizzo di un ponteggio metallico fisso ma una impalcatura più leggera con la rinuncia alla sostituzione dei canali di gronda. Si trattava dunque e senza dubbio del preventivo più conveniente, per il quale, peraltro, non sono richiesti particolari requisiti di forma, rispettato da entrambe le parti contraenti, avendo l'impresa svolto i lavori ivi indicati e i condomini, tranne il , provveduto al pagamento del dovuto, minimizzato Parte_1 dall'appellante, in questo contraddetto dagli altri condomini: in particolare, l' Ing.
in sede di escussione ha dichiarato testualmente: “Andai a guardare i danni Per_1
sopra verificatisi dal lucernaio e sul tetto. Preciso di essere docente alla facoltà di
Ingegneria e Architettura qui a Pescara e sono specialista nel settore …da un conteggio da me effettuato erano almeno 300 le tegole rotte dalla grandine. Queste non sono tegole tradizionali ma ad incastro bloccate con la malta. Andando a sollevarle, molte si sono rotte. Alla fine, penso che saranno state almeno 500. Per tale lavoro le ditte fanno sempre riferimento ai metri quadrati totali del tetto perché è necessario smontarle tutte.
Preciso che sulla valutazione dei costi io ho avuto una valutazione dalla mia assicurazione che andava a coincidere quasi con quella esibita dalla ditta Barone”.
pag. 11/12 11.7. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
11.8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al
D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispondente al petitum), delle attività processuali svolte con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
11.9. Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1361/2023 pronunciata dal Tribunale di Pescara, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente giudizio che liquida, in Euro 4.888,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA;
3) dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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