CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 23 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3188/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Ferrari (C.F. ) e Procolo Arciprete (C.F. ) C.F._2 C.F._3 del Foro di Napoli, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pozzuoli, al viale Bognar, n. 1 (gli esponenti difensori dichiarano di voler ricevere le eventuali comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_2
-APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Appellati
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 4643/2024 pubbl. il 25/10/2024 emessa dal Tribunale di Napoli NORD in funzione di Giudice del Lavoro
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/2/2024, l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentò la mancata erogazione per l'anno scolastico 2023/2024 della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Precisò di aver svolto i seguenti periodi di insegnamento: in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di sostegno psicofisico su tipologia di posto interno con decorrenza dall'11.09.2023 e cessazione al 30.06.2024.
L'Amministrazione resistente si costituì, insistendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito rigettò il ricorso, rilevando che “l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Parte ricorrente non ha dedotto e provato di aver presentato richiesta per l'a.s. in oggetto e che essa sia stata respinta”.
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 ha proposto appello la docente, rilevando l'erroneità della decisione con riguardo all'applicazione dell'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 cit..
L'appellante ha concluso come in atti affinché, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta la domanda proposta, vinte le spese.
Notificato l'atto di gravame, parte resistente – già contumace in primo grado - non si è costituita.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito di camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Per un corretto inquadramento della questione deve farsi riferimento al recente intervento della Suprema Corte nella decisione n.29961/23 con motivazione già condivisa da questo collegio in recente decisione (sent. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024), cui si intende dare continuità.
La Corte di legittimità – premesso che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici – ha statuito che
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”.
2 Ad avviso del Supremo Collegio “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
“….16…. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre- ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. .. la nozione di cessazione va adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resta altro percorso che quello risarcitorio. Così non è e lo dimostra il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
3 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…….
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame…
………….17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice……
………la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
…19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.”.
La Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che “17.1 è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza CP_1 di un loro diritto in proposito”.
Alla luce dei principi esposti dalla Corte Suprema, appare evidente che la domanda della ricorrente meriti di essere accolta nella sua totalità, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) anche per l'anno scolastico 2023/2024, risultando allegato e non
4 contestato che la ricorrente sia inserita nell'organizzazione scolastica anche per l'a.s. 2024/2025 e 2025/2026 (v. contratti allegati da ultimo alle note T.S. per l'odierna udienza).
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che si conferma nel resto, condanna il all'assegnazione in favore di CP_1 Parte_1 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'anno scolastico 2023/2024;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro 321,00 per il primo grado ed in euro 337,00 per il presente grado, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti Francesca Ferrari e Procolo Arciprete.
Così deciso in Napoli il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 23 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3188/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Ferrari (C.F. ) e Procolo Arciprete (C.F. ) C.F._2 C.F._3 del Foro di Napoli, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pozzuoli, al viale Bognar, n. 1 (gli esponenti difensori dichiarano di voler ricevere le eventuali comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_2
-APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Appellati
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 4643/2024 pubbl. il 25/10/2024 emessa dal Tribunale di Napoli NORD in funzione di Giudice del Lavoro
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/2/2024, l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentò la mancata erogazione per l'anno scolastico 2023/2024 della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Precisò di aver svolto i seguenti periodi di insegnamento: in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di sostegno psicofisico su tipologia di posto interno con decorrenza dall'11.09.2023 e cessazione al 30.06.2024.
L'Amministrazione resistente si costituì, insistendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito rigettò il ricorso, rilevando che “l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Parte ricorrente non ha dedotto e provato di aver presentato richiesta per l'a.s. in oggetto e che essa sia stata respinta”.
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 ha proposto appello la docente, rilevando l'erroneità della decisione con riguardo all'applicazione dell'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 cit..
L'appellante ha concluso come in atti affinché, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta la domanda proposta, vinte le spese.
Notificato l'atto di gravame, parte resistente – già contumace in primo grado - non si è costituita.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito di camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Per un corretto inquadramento della questione deve farsi riferimento al recente intervento della Suprema Corte nella decisione n.29961/23 con motivazione già condivisa da questo collegio in recente decisione (sent. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024), cui si intende dare continuità.
La Corte di legittimità – premesso che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici – ha statuito che
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”.
2 Ad avviso del Supremo Collegio “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
“….16…. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre- ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. .. la nozione di cessazione va adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resta altro percorso che quello risarcitorio. Così non è e lo dimostra il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
3 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…….
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame…
………….17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice……
………la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
…19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.”.
La Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che “17.1 è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza CP_1 di un loro diritto in proposito”.
Alla luce dei principi esposti dalla Corte Suprema, appare evidente che la domanda della ricorrente meriti di essere accolta nella sua totalità, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) anche per l'anno scolastico 2023/2024, risultando allegato e non
4 contestato che la ricorrente sia inserita nell'organizzazione scolastica anche per l'a.s. 2024/2025 e 2025/2026 (v. contratti allegati da ultimo alle note T.S. per l'odierna udienza).
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che si conferma nel resto, condanna il all'assegnazione in favore di CP_1 Parte_1 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'anno scolastico 2023/2024;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro 321,00 per il primo grado ed in euro 337,00 per il presente grado, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti Francesca Ferrari e Procolo Arciprete.
Così deciso in Napoli il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5