Decreto presidenziale 15 marzo 2022
Decreto presidenziale 15 marzo 2022
Decreto presidenziale 15 marzo 2022
Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2022, proposto da
TA MA ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Faragasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.D.S.U.-Azienda per il Diritto Agli Studi Universitari dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Morena Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Universita' degli Studi L'Aquila, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
PP Di DO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli idonei per la borsa di studio degli studenti iscritti all'Università degli studi dell'Aquila dell'anno accademico 2021/22, resa pubblica in data 14.12.2021, emessa dall'ADSU – Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L'Aquila, nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dall'istante sia esso connesso, presupposto, intermedio, consequenziale e/o applicativo, anche sconosciuto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.D.S.U.-Azienda per il Diritto Agli Studi Universitari dell'Aquila e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. IA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. La ricorrente impugna l’esclusione dalla graduatoria (pubblicata il 14.12.2021) A.D.S.U. (Azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila), delle borse di studio per gli studenti fuori sede per l’a.a. 2021-2022.
2. L’esclusione si basava essenzialmente sul fatto che la studentessa risultava risiedere in sede e non risultava iscritta all’a.a. in corso alla data del 31 ottobre 2021, termine previsto dall’art. 3 del Bando di conferimento delle borse di studio.
3. Con la presente impugnazione, la ricorrente sostiene da un lato di risiedere a Roma che dista circa 120 chilometri dalla sede universitaria e, dall’altro, di essere regolarmente iscritta all’anno accademico 2021/2022 ( VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 2 E 3 DEL BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO E ALLOGGI INDETTO DALL’ADSU L’AQUILA L – MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI TT – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – MANIFESTA ILLOGICITÀ – SVIAMENTO ED ECCESSO DI POTERE – INGIUSTIZIA MANIFESTA ).
4. Si sono costituiti il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’A.D.S.U. che hanno respinto le doglianze avversarie sostenendo che al 31 ottobre del 2021, termine ultimo di iscrizione all’anno accademico per poter fruire del contributo economico, la ricorrente non avesse ultimato la procedura di iscrizione, avvenuta solo il 17 dicembre 2021, addirittura dopo la pubblicazione della graduatoria impugnata.
5. Alla camera di consiglio del 27.04.2022, il codesto Tribunale, con ordinanza n. 79/2022 ha respinto la richiesta cautelare per difetto del fumus boni iuris .
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17.04.2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
7. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni:
- l'art. 3 del Bando stabiliva che avrebbero potuto presentare domanda esclusivamente gli studenti iscritti all'Università per l'a.a. 2021/2022 entro il termine del 31.10.2021;
- dalle risultanze documentali in atti risulta che la ricorrente ha perfezionato l'immatricolazione/iscrizione solo in data 17.12.2021, ben tre giorni dopo la pubblicazione della graduatoria impugnata;
- l’art. 16, lett. c ), del Bando prevedeva la decadenza dalla graduatoria per lo studente non regolarmente iscritto entro il termine del 31 ottobre 2021;
- la ricorrente ha impugnato unicamente la graduatoria che l’ha esclusa dalla borsa di studio ma non la clausola del bando che prevedeva la delimitazione temporale del 31 ottobre 2021 per poter presentare la domanda;
- alla luce di questo il Tribunale adito non può sindacare la legittimità di una clausola non tempestivamente impugnata, né operare una disapplicazione pur se detta clausola sia ritenuta irragionevole, posto che risulta in maniera inequivoca la mancata iscrizione della ricorrente entro il termine previsto dalla lex specialis della procedura.
8. Per le ragioni anzidette il ricorso va respinto in quanto infondato.
9. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI Di Vita, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
IA AP, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA AP | GI Di Vita |
IL SEGRETARIO