Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 1
Nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sè, manifestazione inequivoche di una rinuncia implicita all'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 602 - Dibattimento di appellohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2016, n. 29859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29859 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
Testo completo
29 85 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 1852 Sent. N. PU - 23/06/2016 Reg. Gen. N. 29875/2015 Composta da: Dott. Piercamillo Davigo - Presidente Dott. Geppino Rago - Consigliere Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Ignazio Pardo - Consigliere Dott. Giuseppe Sgadari - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA OS nato a [...] il [...] . avverso la sentenza del 06/10/2014 della Corte di Appello di Roma;
. PARTE CIVILE: PE UR visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Renato Archidiacono del foro di Latina, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/10/2014 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione assolutoria del Tribunale di Latina del 02/10/2009 emessa nei confronti di MA OS ed appellata dalla parte civile RA UR, dichiarava l'imputato responsabile del fatto di usura contestato ai soli fini civili e lo condannava al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore del RA.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MA, tramite difensore di fiducia eccependo l'inosservanza dell'art. 602 comma 4 cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto dell'art. 523 comma 2 cod. proc. pen. e dell'art. 82 comma 2 cod. proc. pen. nonché dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. la proc. pen;
vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. b) cod. proc. pen. Ha sostenuto a riguardo che l'appello doveva essere dichiarato improcedibile per la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile, unica parte appellante, non comparsa all'udienza di discussione, non potendo a tal fine considerarsi rituale il deposito all'udienza dell'11 maggio 2012 della nuova nomina del difensore e delle conclusioni, atteso il rinvio del processo, all'esito di quella stessa udienza, a nuovo ruolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di diritto devoluta a questa Corte di cassazione è se sia legittimo dichiarare l'ammissibilità dell'appello ritualmente proposto dalla parte civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 576 c.p.p., nel caso in cui la stessa parte civile appellante non sia presente all'udienza di discussione e non reiteri in quella sede le conclusioni già formulate all'inizio del processo di secondo grado. Secondo la sentenza impugnata, il fatto che la parte civile abbia comunque deposito all'udienza dell'11/05/2012 le conclusioni, partecipando in seguito al processo, esclude la possibilità di ravvisare la rinuncia implicita all'impugnazione o la revoca tacita della costituzione di parte civile.
2. Non considera il ricorrente che la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non è prevista tra le cause di inammissibilità . dell'impugnazione; costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato • infatti che l'assenza della parte civile al processo di appello non determina alcuna revoca tacita o implicita della sua costituzione, in ciò concretizzandosi il principio di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell'art. 76 cod. proc. pen., secondo il quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (Sez. 4, sent. 24360 del 28.5 16.6.08 in proc. Rago e altri;
Sez. 5, sent.25723 del 6.5 - 12.6.03 in proc. Manfredi). La revoca della parte civile si determina infatti solamente a seguito di una dichiarazione espressa fatta secondo le forme ed i contesti procedimentali indicati dal primo comma dell'art. 82 cod. proc. pen. ovvero a seguito di uno dei due "comportamenti concludenti" specificamente disciplinati dal comma 2, medesimo articolo: la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p. (e consolidato è l'insegnamento di questa Corte sul riferimento della norma al solo processo di primo grado: Sez. 2, sent. 24063 del 20.5 - 12.6.08 in proc. Quintile e altro;
Sez. 5, sent. 12959 del 8.2 - 12.4.06 in proc. Lio ed altro) ovvero il promuovere l'azione davanti al giudice civile. 2 ва 3. La situazione procedimentale della revoca della costituzione di parte civile (espressa o tacita, secondo la disciplina dell'art. 82 c.p.p. e l'interpretazione di legittimità sull'art. 76 c.p.p., comma 2) va tuttavia tenuta distinta dalla situazione procedimentale della rinuncia all'impugnazione, che è influenzata dalla prima quando l'impugnazione sia stata proposta in via autonoma dalla parte - civile - ma non si risolve in essa, trovando disciplina propria nell'art. 589 c.p.p., stabilisce che le forme specifiche. sue Nel nostro caso non vi è stata alcuna rinuncia esplicita, nelle forme appunto previste pen. dall'art. 589 cod. proc.
3.1 Il quesito se sia configurabile in genere una rinuncia implicita all'impugnazione ha trovato secondo i dati giurisprudenziali disponibili - una sola risposta positiva in termini, con Sez. 1, Sent. 1416 del 23.03-30.04.94, in proc. Polifroni, secondo cui la rinuncia all'impugnazione può avvenire anche implicitamente, purché in modo univoco (la fattispecie riguardava la richiesta di un imputato che passasse in giudicato la sentenza pronunciata nei suoi confronti e da lui in precedenza impugnata). La giurisprudenza di legittimità ha negato che costituissero rinuncia implicita all'impugnazione la richiesta di conferma di sentenza impugnata dalla parte pubblica, proposta nelle conclusioni del giudizio di appello dal procuratore generale di udienza (per tutte, Sez. 5, sent. 43363 del 5.10 30.11.05 in proc. Aragona) ovvero il pagamento di pena pecuniaria e - spese processuali da parte di soggetto destinatario di decreto penale (per tutte, . Sez. 1^, sent. 26278 del 19.5 10.6.04 in proc. De Angelis). Per affermare la configurabilità e rilevanza di una rinuncia implicita all'impugnazione, è comunque necessaria la palese univocità della condotta procedimentale tenuta dalla parte che ha proposto in precedenza rituale impugnazione. Così non è però nel caso di specie. Infatti l'assenza alla sola udienza di discussione della parte cha abbia proposto appello, presentando le proprie conclusioni e sollecitando la rinnovazione dell'attività istruttoria impedisce di dare a tale mancanza un significato procedimentale di inequivoca volontà di rinuncia, in virtù anche del richiamato principio di immanenza. Deve quindi concludersi che la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non può essere per sè considerata manifestazione inequivoca di una rinuncia implicita all'impugnazione (cfr. Cass. sez. 6 sent. n. 12165 del 11/03/2009 - dep. 19/03/2009 - Rv. 242931). la 4. In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dei consolidati principi in materia non considerati dal ricorrente. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Luigi Agostinacchio Dr. Piercamillo Davigo Mouths DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 LUG 2016 IL CANCELLIERE CAS Claudia Pianelli Z N I O A C N * 4