Articolo 11 della Legge 30 novembre 1998, n. 413
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 dicembre 1998
Art. 11. 1. Al fini del risanamento del sistema idroviario padanoveneto di cui all' articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380 , e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Con uno o piu' decreti il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, previa intesa con le regioni interessate, alla definizione e localizzazione degli interventi nonche' alla ripartizione delle relative risorse sentiti gli enti locali interessati. Le regioni, nei limiti delle risorse attribuite, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 3, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1990, n. 294, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva i progetti esecutivi e li trasmette alla competente autorita' di bacino di cui all' art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , nonche' alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali.
2. Qualora l'attivazione del piano di interventi richieda l'azione integrata di amministrazioni statali, di enti o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. Il Ministro dei trasporti convoca una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, enti ed organi di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti esecutivi nel rispetto delle disposizioni vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, approvando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.
4. L'approvazione del progetto esecutivo, assunta all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e le concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.
5. Tutte le opere da eseguire in conformita' dei progetti esecutivi approvati per l'attuazione della presente legge, comprese le opere accessorie, le zone portuali, i collegamenti ed i raccordi, nonche' la costruzione delle zone di interscambio e delle strade laterali di servizio, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
6. I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padanoveneto e i progetti relativi alle opere di cui all'art. 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilita' ambientale di cui all' art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e successive norme di attuazione".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1998