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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. GI TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. NC HE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1522 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOVANNI GUERCIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
attore nei confronti di
MINISTERO CP_1
intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
1) stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine,
egli intende sostituire dal proprio prenome con quello di Parte_1
”. Parte_2
2) autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n.2):
- dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/03/2025, , Parte_1
premettendo che seppure anagraficamente di sesso maschile sin da tenera età aveva evidenziato una psicosessualità nettamente femminile e una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili, manifestando di riconoscersi nel nome di
[...]
; che in ragione della disforia di genere era seguita dalla dott.ssa Pt_2 Persona_1
con la quale aveva effettuato un percorso psicodiagnostico, oltre a effettuare un
[...]
percorso ormonale femminilizzante con il dott. della AOU di Cagliari;
Persona_2
di condurre la sua esistenza totalmente al femminile, e di vivere con profonda sofferenza la marcata incongruenza tra il genere espresso e quello assegnato;
tanto premesso, ha chiesto che il Tribunale disponga la rettificazione anagrafica con l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e la sostituzione del prenome Parte_1
con , autorizzando il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei Parte_2
caratteri sessuali, ovvero, in via subordinata, considerata la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024, si dichiari che nulla osta al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
La parte ricorrente, personalmente comparsa, ha confermato il ricorso.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Deve rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta (in particolare, la relazione psicologica giurata della Dott.ssa del 3/07/2024, e dal certificato Persona_1
endocrinologico dott. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Persona_2
Cagliari del 15/07/2024), risulta che la paziente fin dall'infanzia ha manifestato una
“varianza di genere” proseguita durante l'adolescenza e strutturatasi in una condizione di incongruenza di genere soprattutto in seguito ai cambiamenti legati alla pubertà. Intorno ai 15 anni, infatti, è riuscita a inquadrare e comprendere appieno il proprio disagio e di rivolgersi al MOS (movimento omosessuale) di Sassari.
L'incongruenza di genere e l'identificazione nel genere femminile, si legge nella relazione psicodiagnostica, perdurano in modo esplicito, persistente, inequivocabile, ed irreversibile da circa 6 anni, e sono soddisfatti i criteri DSM5 relativi alla Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti. Dal mese di febbraio 2023 prosegue il percorso psicoterapeutico finalizzato alla transizione di genere da maschile a femminile, e dal mese di giugno 2023 la paziente di
è sottoposta a terapia ormonale femminilizzante sulla base della diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, in assenza di altra patologia psichiatrica in atto.
A seguito della terapia ormonale, tuttora in corso, si sarebbero già evidenziate modificazioni fisiche in senso femminilizzante, in buona parte irreversibili, con un rilevato miglioramento dell'accettazione di sé e risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte ricorrente e una netta riduzione della sua sofferenza psichica.
Dalla relazione citata emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da compromettere la qualità di vita della paziente, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica maschile.
La relazione dà quindi atto e conclude che, sulla base della storia anche clinica della ricorrente, dello status attuale e delle modificazioni fisiche attuate con la terapia ormonale in corso, la rettificazione dei dati anagrafici e la possibilità di fare gli interventi chirurgici che riterrà necessari, rappresentano la procedura più idonea per consentire a Parte_2
di vivere completamente nella sua identità di genere, garantendole una migliore qualità di vita e aprendo alla possibilità di una piena autorealizzazione personale, relazionale e professionale.
Da quanto emerso, non vi paiono quindi sussistere elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione male to female avviato dalla parte ricorrente possa considerarsi reversibile.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato Parte_1
a CAGLIARI il 20/03/2003, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, nel senso che laddove è scritto “di sesso maschile” si intenda invece scritto
“di sesso femminile”, e laddove è indicato in il prenome debba Parte_1
intendersi invece scritto il prenome ”; Parte_2
2. non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili;
3. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
4. nulla sulle spese.
Cagliari, il 9/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
NC HE GI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. GI TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. NC HE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1522 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOVANNI GUERCIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
attore nei confronti di
MINISTERO CP_1
intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia il Tribunale adito:
1) stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine,
egli intende sostituire dal proprio prenome con quello di Parte_1
”. Parte_2
2) autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n.2):
- dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/03/2025, , Parte_1
premettendo che seppure anagraficamente di sesso maschile sin da tenera età aveva evidenziato una psicosessualità nettamente femminile e una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili, manifestando di riconoscersi nel nome di
[...]
; che in ragione della disforia di genere era seguita dalla dott.ssa Pt_2 Persona_1
con la quale aveva effettuato un percorso psicodiagnostico, oltre a effettuare un
[...]
percorso ormonale femminilizzante con il dott. della AOU di Cagliari;
Persona_2
di condurre la sua esistenza totalmente al femminile, e di vivere con profonda sofferenza la marcata incongruenza tra il genere espresso e quello assegnato;
tanto premesso, ha chiesto che il Tribunale disponga la rettificazione anagrafica con l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e la sostituzione del prenome Parte_1
con , autorizzando il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei Parte_2
caratteri sessuali, ovvero, in via subordinata, considerata la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024, si dichiari che nulla osta al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
La parte ricorrente, personalmente comparsa, ha confermato il ricorso.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Deve rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta (in particolare, la relazione psicologica giurata della Dott.ssa del 3/07/2024, e dal certificato Persona_1
endocrinologico dott. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Persona_2
Cagliari del 15/07/2024), risulta che la paziente fin dall'infanzia ha manifestato una
“varianza di genere” proseguita durante l'adolescenza e strutturatasi in una condizione di incongruenza di genere soprattutto in seguito ai cambiamenti legati alla pubertà. Intorno ai 15 anni, infatti, è riuscita a inquadrare e comprendere appieno il proprio disagio e di rivolgersi al MOS (movimento omosessuale) di Sassari.
L'incongruenza di genere e l'identificazione nel genere femminile, si legge nella relazione psicodiagnostica, perdurano in modo esplicito, persistente, inequivocabile, ed irreversibile da circa 6 anni, e sono soddisfatti i criteri DSM5 relativi alla Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti. Dal mese di febbraio 2023 prosegue il percorso psicoterapeutico finalizzato alla transizione di genere da maschile a femminile, e dal mese di giugno 2023 la paziente di
è sottoposta a terapia ormonale femminilizzante sulla base della diagnosi di “Disturbo dell'Identità di genere”, in assenza di altra patologia psichiatrica in atto.
A seguito della terapia ormonale, tuttora in corso, si sarebbero già evidenziate modificazioni fisiche in senso femminilizzante, in buona parte irreversibili, con un rilevato miglioramento dell'accettazione di sé e risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali della vita di parte ricorrente e una netta riduzione della sua sofferenza psichica.
Dalla relazione citata emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da compromettere la qualità di vita della paziente, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica maschile.
La relazione dà quindi atto e conclude che, sulla base della storia anche clinica della ricorrente, dello status attuale e delle modificazioni fisiche attuate con la terapia ormonale in corso, la rettificazione dei dati anagrafici e la possibilità di fare gli interventi chirurgici che riterrà necessari, rappresentano la procedura più idonea per consentire a Parte_2
di vivere completamente nella sua identità di genere, garantendole una migliore qualità di vita e aprendo alla possibilità di una piena autorealizzazione personale, relazionale e professionale.
Da quanto emerso, non vi paiono quindi sussistere elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione male to female avviato dalla parte ricorrente possa considerarsi reversibile.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nato Parte_1
a CAGLIARI il 20/03/2003, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, nel senso che laddove è scritto “di sesso maschile” si intenda invece scritto
“di sesso femminile”, e laddove è indicato in il prenome debba Parte_1
intendersi invece scritto il prenome ”; Parte_2
2. non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili;
3. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
4. nulla sulle spese.
Cagliari, il 9/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
NC HE GI TT