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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 11/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 510 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to DI FILIPPO ELIO, Parte_1 P.IVA_1 con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec giusta Email_1 procura in atti;
- RECLAMANTE -
e
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- RECLAMATO –
OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art.630 c.p.c.
CONCLUSIONI. Per parte reclamante: “revocare l'ordinanza reclamata, emessa il 3 giugno scorso ma comunicata il successivo 4 con la quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al numero 351/2024 e per l'effetto, rimettere le parti davanti al Giudice dell'esecuzione al fine di proseguire la procedura con nuovi esperimenti di vendita”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della Parte_1 procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. r.g. Es. 351/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 532
c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione, esponendo: di essere creditrice della società CP_2
con sede in Termoli, della somma di euro 12.430,50, in forza di decreto ingiuntivo
[...] immediatamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto il 26.07.2024, non opposto;
che, persistendo l'inadempimento, l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Larino sottoponeva a pignoramento i beni mobili di proprietà della debitrice, per un valore stimato di Part
€ 200.000,00 e, su richiesta dell'istante, il G.E. disponeva la vendita delegando l' ; che in data 14 maggio 2025 l'IVG comunicava che il terzo ed ultimo esperimento autorizzato, fissato in pari data ed al prezzo base di € 80.000,00, era andato deserto;
che la avendo Parte_1 interesse alla prosecuzione della procedura, chiedeva al Giudice che venissero disposti ulteriori incanti al prezzo con ribasso, di volta in volta, del 25% o con diverse modalità ritenute congrue e opportune;
che, invece, il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva azionata, con lo svincolo dei beni sottoposti a vincolo, secondo quanto previsto dall'art. 532
c.p.c., “senza tuttavia avvedersi della circostanza che nel caso di specie l'utile prosecuzione della procedura avrebbe potuto sicuramente determinare la coattiva soddisfazione del creditore, cui l'esecuzione tende”.
Tanto premesso, il reclamante, nel ritenere erronea la decisione del G.E., ha sostenuto che il provvedimento sarebbe stato assunto come “presa d'atto dell'esito negativo dei tre esperimenti di vendita”, di talché, secondo il reclamante, “l'errore compiuto dal GE discende dal fatto che non s'è avveduto della decisiva circostanza, pur dedotta nella richiesta di fissazione di nuovi esperimenti di vendita, che il compendio pignorato è stato stimato in euro
200.000,00 e, conseguentemente, è stato posto in vendita al primo esperimento per tale prezzo, al secondo per euro 120.000,00 (prezzo ridotto del 40%) ed al terzo per euro
80.000,00 (prezzo ridotto del 30 %), nel mentre il credito della procedente è di euro 12.430,50
e, conseguentemente, i nuovi esperimenti di vendita avrebbero con molta probabilità consentito la piena soddisfazione del creditore procedente, avvenendo a valore comunque superiore al credito ed alle spese di procedura”. Infine, il reclamante ha osservato altresì che il
G.E. avrebbe erroneamente disposto la vendita ai sensi dell'art. 532 c.p.c., norma che non si attaglierebbe al caso di specie, nel quale il valore del bene è di euro 200.000,00, “né alla concreta disciplina applicata, nella quale la vendita è avvenuta con meri ribassi e per importo significativamente superiore al valore complessivo atteso anche per il pagamento integrale pagina 2 di 4 delle spese”, con compenso esattamente pari al credito intimato.
Pertanto, il reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza reclamata, con rimessione delle parti davanti al Giudice dell'esecuzione “al fine di proseguire la procedura con nuovi esperimenti di vendita”.
2. Il reclamo è manifestamente infondato.
Premesso che esorbita dal perimetro di cognizione del presente reclamo ogni doglianza relativa alle modalità di vendita assunte dal Giudice dell'Esecuzione, non constando, peraltro, opposizioni promosse dal reclamante sul punto, osserva il Collegio che la richiesta della parte reclamate è palesemente contraria al chiaro disposto normativo dell'art. 532, co. 2 c.p.c., come riscritto dal d.l. n. 59/2016, conv. in L. n. 118/2016, a mente del quale “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.
Difatti, il legislatore, in un'ottica evidentemente acceleratoria dello svolgimento delle procedure esecutive mobiliari, ha previsto che il numero complessivo degli esperimenti di vendita non può essere superiore a tre (mentre, in precedenza, dovevano essere almeno tre) e che il termine entro il quale il commissionario deve concludere le operazioni di vendita e rimettere il fascicolo al giudice non deve essere superiore a sei mesi. Nel caso in cui non si sia riusciti a vendere i beni mobili pignorati, salvo che il creditore procedente (ovvero un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo) chieda l'integrazione del pignoramento ex art. 540 bis su altri beni del medesimo debitore, verrà disposta la chiusura anticipata della procedura esecutiva, anche in difetto dei presupposti di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Nel caso di specie, la richiesta della parte, tesa ad ottenere nuovi esperimenti di vendita oltre ai tre già effettuati, argomentata sull'utile prosecuzione della procedura stante la ragionevole previsione di soddisfacimento delle sue ragioni, così, nella sostanza, richiamando i presupposti dell'art. 164 bis disp att. c.p.c., altro non è se non quanto espressamente vietato dalla norma sopra richiamata, di talché del tutto correttamente il G.E., non accogliendo l'istanza della creditrice, ha proceduto, in osservanza dell'art. 532 c.p.c., a disporre la chiusura anticipata della procedura, non avendo il creditore avanzato istanza di integrazione del pignoramento. pagina 3 di 4 3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata costituzione del convenuto.
Il rigetto integrale dell'impugnazione impone, invece, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul reclamo proposta da ei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta il reclamo;
− nulla per le spese di lite;
− visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002, dichiara la reclamante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Larino, alla camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Vacca Dott. Michele Russo
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 510 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to DI FILIPPO ELIO, Parte_1 P.IVA_1 con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec giusta Email_1 procura in atti;
- RECLAMANTE -
e
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- RECLAMATO –
OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art.630 c.p.c.
CONCLUSIONI. Per parte reclamante: “revocare l'ordinanza reclamata, emessa il 3 giugno scorso ma comunicata il successivo 4 con la quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al numero 351/2024 e per l'effetto, rimettere le parti davanti al Giudice dell'esecuzione al fine di proseguire la procedura con nuovi esperimenti di vendita”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della Parte_1 procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. r.g. Es. 351/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 532
c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione, esponendo: di essere creditrice della società CP_2
con sede in Termoli, della somma di euro 12.430,50, in forza di decreto ingiuntivo
[...] immediatamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto il 26.07.2024, non opposto;
che, persistendo l'inadempimento, l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Larino sottoponeva a pignoramento i beni mobili di proprietà della debitrice, per un valore stimato di Part
€ 200.000,00 e, su richiesta dell'istante, il G.E. disponeva la vendita delegando l' ; che in data 14 maggio 2025 l'IVG comunicava che il terzo ed ultimo esperimento autorizzato, fissato in pari data ed al prezzo base di € 80.000,00, era andato deserto;
che la avendo Parte_1 interesse alla prosecuzione della procedura, chiedeva al Giudice che venissero disposti ulteriori incanti al prezzo con ribasso, di volta in volta, del 25% o con diverse modalità ritenute congrue e opportune;
che, invece, il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva azionata, con lo svincolo dei beni sottoposti a vincolo, secondo quanto previsto dall'art. 532
c.p.c., “senza tuttavia avvedersi della circostanza che nel caso di specie l'utile prosecuzione della procedura avrebbe potuto sicuramente determinare la coattiva soddisfazione del creditore, cui l'esecuzione tende”.
Tanto premesso, il reclamante, nel ritenere erronea la decisione del G.E., ha sostenuto che il provvedimento sarebbe stato assunto come “presa d'atto dell'esito negativo dei tre esperimenti di vendita”, di talché, secondo il reclamante, “l'errore compiuto dal GE discende dal fatto che non s'è avveduto della decisiva circostanza, pur dedotta nella richiesta di fissazione di nuovi esperimenti di vendita, che il compendio pignorato è stato stimato in euro
200.000,00 e, conseguentemente, è stato posto in vendita al primo esperimento per tale prezzo, al secondo per euro 120.000,00 (prezzo ridotto del 40%) ed al terzo per euro
80.000,00 (prezzo ridotto del 30 %), nel mentre il credito della procedente è di euro 12.430,50
e, conseguentemente, i nuovi esperimenti di vendita avrebbero con molta probabilità consentito la piena soddisfazione del creditore procedente, avvenendo a valore comunque superiore al credito ed alle spese di procedura”. Infine, il reclamante ha osservato altresì che il
G.E. avrebbe erroneamente disposto la vendita ai sensi dell'art. 532 c.p.c., norma che non si attaglierebbe al caso di specie, nel quale il valore del bene è di euro 200.000,00, “né alla concreta disciplina applicata, nella quale la vendita è avvenuta con meri ribassi e per importo significativamente superiore al valore complessivo atteso anche per il pagamento integrale pagina 2 di 4 delle spese”, con compenso esattamente pari al credito intimato.
Pertanto, il reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza reclamata, con rimessione delle parti davanti al Giudice dell'esecuzione “al fine di proseguire la procedura con nuovi esperimenti di vendita”.
2. Il reclamo è manifestamente infondato.
Premesso che esorbita dal perimetro di cognizione del presente reclamo ogni doglianza relativa alle modalità di vendita assunte dal Giudice dell'Esecuzione, non constando, peraltro, opposizioni promosse dal reclamante sul punto, osserva il Collegio che la richiesta della parte reclamate è palesemente contraria al chiaro disposto normativo dell'art. 532, co. 2 c.p.c., come riscritto dal d.l. n. 59/2016, conv. in L. n. 118/2016, a mente del quale “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.
Difatti, il legislatore, in un'ottica evidentemente acceleratoria dello svolgimento delle procedure esecutive mobiliari, ha previsto che il numero complessivo degli esperimenti di vendita non può essere superiore a tre (mentre, in precedenza, dovevano essere almeno tre) e che il termine entro il quale il commissionario deve concludere le operazioni di vendita e rimettere il fascicolo al giudice non deve essere superiore a sei mesi. Nel caso in cui non si sia riusciti a vendere i beni mobili pignorati, salvo che il creditore procedente (ovvero un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo) chieda l'integrazione del pignoramento ex art. 540 bis su altri beni del medesimo debitore, verrà disposta la chiusura anticipata della procedura esecutiva, anche in difetto dei presupposti di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Nel caso di specie, la richiesta della parte, tesa ad ottenere nuovi esperimenti di vendita oltre ai tre già effettuati, argomentata sull'utile prosecuzione della procedura stante la ragionevole previsione di soddisfacimento delle sue ragioni, così, nella sostanza, richiamando i presupposti dell'art. 164 bis disp att. c.p.c., altro non è se non quanto espressamente vietato dalla norma sopra richiamata, di talché del tutto correttamente il G.E., non accogliendo l'istanza della creditrice, ha proceduto, in osservanza dell'art. 532 c.p.c., a disporre la chiusura anticipata della procedura, non avendo il creditore avanzato istanza di integrazione del pignoramento. pagina 3 di 4 3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata costituzione del convenuto.
Il rigetto integrale dell'impugnazione impone, invece, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul reclamo proposta da ei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta il reclamo;
− nulla per le spese di lite;
− visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002, dichiara la reclamante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Larino, alla camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Vacca Dott. Michele Russo
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