Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2005, n. 39209
CASS
Sentenza 27 settembre 2005

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Massime1

Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare l'aver disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di altri imputati dello stesso reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (v. Corte Cost. ord. n. 367 del 2002) (fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

Commentario1

  • 1Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2022

    Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2005, n. 39209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39209
Data del deposito : 27 settembre 2005

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