Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare l'aver disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di altri imputati dello stesso reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (v. Corte Cost. ord. n. 367 del 2002) (fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
Commentario • 1
- 1. Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2005, n. 39209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39209 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 27/09/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1519
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 42412/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto, contro l'ordinanza 17 settembre 2004 della Corte d'appello di Catania, da:
1. VI BU, nato in [...] il [...];
2. RI LG, nata in [...] il [...];
3. SE MA LG, nato in [...] il [...];
4. SE LL, nato in [...] il [...];
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano;
Lette le conclusioni formulate dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. VI BU, RI LG, SE MA LG e SE LL propongono ricorso contro la ordinanza 17 settembre 2004 con la quale la Corte d'appello di Catania ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti 9 del giudice per l'udienza preliminare dr. Francesco D'Arrigo, ritenendo non configurarle la fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. g) c.p.p. e l'incompatibilità del Dr. D'Arrigo solo perché in un separato procedimento ha disposto il rinvio a giudizio di altri imputati concorrenti nel medesimo fatto.
2. Ad avviso dei ricorrenti, l'ordinanza impugnata ha violato la norma processuale in tema di incompatibilità, poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato, il giudice il quale abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità sia stata comunque valutata.
In virtù della evocata dichiarazione d'illegittimità costituzionale, rilevano i ricorrenti, sussiste la causa d'incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio tutte le volte in cui il capo d'imputazione sia formulato in modo che la responsabilità di un imputato sia strettamene collegata a quella di un concorrente, senza la cui azione, come in concreto prevista, il reato non si sarebbe realizzato, poiché in tal caso è evidente che la pronuncia su uno dei concorrenti comporta, anche se non vi è menzione del correo, un giudizio incidentale sull'operato di quest'ultimo.
Secondo i ricorrenti, in applicazione di tale principio, nella fattispecie concreta è stata violata la disposizione di cui all'art. 36, comma 1, lett. g) c.p.p., avendo il dr. D'Arrigo già effettuato una valutazione in concreto anche sulla condotta degli imputati 5 nei confronti dei quali è stato, dopo la prima pronuncia di rinvio a giudizio a carico di altri concorrenti nel medesimo reato, chiamato a compiere altra valutazione della medesima condotta.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, anzitutto rilevando il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme sulla ricusazione le quali non ammettono l'assimilazione di interessi emergenti dal caso concreto - non espressamente considerati dall'ordinamento - a quelli oggetto di specifica regolamentazione.
L'avere lo stesso magistrato, rileva il Procuratore generale, disposto il rinvio a giudizio di altri coimputati del medesimo fatto non può configurare causa di incompatibilità nel presente procedimento a carico dei soggetti ricorrenti, tenuto conto che difettano sia la condizione che il giudice si sia pronunciato in ordine al medesimo fatto, nei confronti del medesimo soggetto, sia l'altra condizione che comunque il giudice, pur nell'ambito del separato procedimento a carico dei coimputati, abbia valutato nel merito la condotta degli attuali ricorrenti.
Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1. 1. Occorre, anzitutto, precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2002, ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n, 479 e poi dalla legge 397 del 2000 hanno determinato profonde trasformazioni dell'udienza preliminare per le valutazioni di merito e contenuti delle decisioni che il giudice è chiamato a compiere sul complessivo quadro probatorio, tenuto conto che le valutazioni di merito non sono più caratterizzate dalla originaria sommarietà e i contenuti delle pronunce hanno assunto una diversa e maggiore pregnanza ex art. 425 c.p.p.. Le decisioni rese all'esito dell'udienza preliminare devono considerarsi "giudizi idonei a pregiudicarne altri e ulteriori e a essere a loro volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che l'udienza preliminare deve essere compresa nel raggio d'azione dell'istituto dell'incompatibilità disciplinato dall'art. 34 c.p.p. anche al di là della limitata previsione del comma 2 bis del medesimo art. 34 (C.cost. n. 335 del 2002). L'udienza preliminare è, dunque, da considerare funzione pregiudicante e pregiudicata al pari di quelle svolta nel giudizio di merito, nonostante il Giudice delle leggi abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. ritenendo sufficiente affermare che l'udienza stessa, in quanto momento del giudizio, rientra pienamente nelle previsioni dell'art. 34 che dispongono l'inompatibilità a giudicare del giudice che abbia disposto sulla medesima res iudicanda (C.cost. n. 335 del 2002 e n. 367 del 2002).
1.2. Nonostante l'udienza preliminare sia da annoverare tra le funzioni "pregiudicanti" per un ulteriore "giudizio" e "pregiudicate" da un precedente "giudizio" per tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 34 c.p.p., il ricorso è in ogni caso infondato perché l'operatività della regola introdotta dalla sentenza additiva n. 371 del 1996 invocata dai ricorrenti non è nel senso prospettato con il ricorso.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non esclude dalla partecipazione al "giudizio" a carico di un imputato il giudice che, pronunciandosi nei confronti di altri soggetti, abbia già valutato la posizione di tale imputato in ordine alla sua responsabilità (C. cost n. 371 del 1996), va riferita ad ipotesi di concorso necessario nel medesimo reato e comunque ad ipotesi assolutamente estreme non anche a tutte le ipotesi di concorso eventuale per le quali la valutazione deve essere compiuta "caso per caso".
Il Giudice delle leggi, in particolare, ha chiarito che si deve escludere che il pregiudizio, nelle ipotesi di assoggettamento dei concorrenti a procedimenti distinti dinanzi allo stesso giudice, ricorra sempre e necessariamente (C. cost. n. 113 del 2000) ed è poi pervenuto, con sentenza n. 283 del 2000, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 37 comma 1 c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. E Allora, in presenza di procedimenti distinti a carico di concorrenti nel medesimo reato, non si configura per lo stesso giudice un divieto di partecipare ai diversi "giudizi", perché trattasi di ipotesi non ricompresa tra le fattispecie di incompatibilità prevedibili in astratto, bensì tra quelle da annoverare tra i casi di astensione e ricusazione del giudice in ordine alle quali è imprescindibile un indagine in concreto "caso per caso".
I ricorrenti deducono l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare, dr. D'Arrigo, soltanto perché ha in precedenza disposto il rinvio a giudizio di altri correi per i delitto di associazioni finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico delle stesse sostanze, senza però porre in rilievo le circostanze che nel singolo caso concreto abbiano potuto determinare un'anticipazione di "giudizio" anche sulla loro posizione e affidando le ragioni della ricusazione al generico e neutro rilievo che lo stesso giudice ha "in tal caso già effettuato una valutazione sulla condotta degli imputati in un arco di tempo assai vicino riguardante comunque, lo stesso tipo di reato per fatti accaduti in un arco temporale assai ristretto.
Pertanto, di regola ad una mera "comunanza di imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti tali da formare oggetto di autonomo valutazioni, scindibili l'una dall'altra" (C. cost. n. 367 del 2002). A tale conclusione la Corte costituzionale è giunta - in tal modo escludendo l'operatività del regola introdotta con la pronuncia additiva n. 371 del 1996 - proprio in una fattispecie in cui la questione di costituzionalità era prospettata con riferimento all'udienza preliminare ed aveva ad oggetto l'ipotesi di imputati, in concorso con altri già in precedenza giudicati nel giudizio abbreviato dallo stesso giudice, del reato di traffico illecito e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2005