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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1372/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2863/2023 depositato il 29/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 295/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000450 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000450 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000450 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa gli Avvisi di accertamento parziale (art. 41 - bis DPR n. 600/1973) n. 250TYNM000776 (anno 2015) e n.
250TYNM000450 (anno 2016) con i quali la locale Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione redditi da lavoro dipendente e canoni di locazione non dichiarati (cfr. provvedimenti in atti).
Con espresso riguardo all'Avviso n. 250TYNM000450 (anno 2016), che qui ci occupa, la Contribuente deduceva (in breve) che “ … l'originario contratto prevedeva, dall'anno 2016, un aumento del canone ad
€ 32.400 … detto aumento però non è mai stato applicato perché, in data 05.01.2015, le parti contraenti hanno deciso di mantenere l'importo del canone di locazione ad € 30.000 … per questo motivo, correttamente, la ricorrente ha dichiarato, come reddito di locazione, l'importo di € 30.000,00…”. (cfr. ricorso introduttivo).
Con riguardo alla pretesa riferita a “redditi da lavoro dipendente” deduceva - inoltre - che “ … il datore di lavoro della ricorrente è il marito della stessa e, quindi, ai sensi dell'art.60 TUIR così come il costo non costituisce componente di reddito negativo per il marito, allo stesso modo la retribuzione non costituisce reddito tassabile per la percipiente …” (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Concludeva per l'annullamento.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva chiedendo il rigetto.
Il primo Giudice, con sentenza n. 295/01/2023, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 3756 del 12 febbraio 2021) ha ritenuto che la riduzione del corrispettivo contrattuale ha effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dal momento in cui l'accordo tra le parti acquista data certa ai sensi dell'articolo 2704 c.c.
Il medesimo articolo 2704 c.c. dispone (in breve) che la data della scrittura è certa e computabile nei confronti dei terzi soltanto dal giorno in cui la scrittura è registrata;
dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta;
dal giorno in cui il contenuto della scrittura è stato riprodotto in atti pubblici;
dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Il Giudice di vertice (Ordinanza n. 2628/2019 e sentenza n. 7621/2017) ha, inoltre, ritenuto che “… l'unico modo per fornire adeguata prova documentale di una convenzione scritta è quello di attestarne la data certa, la quale costituisce pertanto l'elemento indispensabile per rendere la convenzione opponibile ai terzi, fra i quali va ricompresa anche l'Agenzia delle entrate …”.
La contribuente ha registrato l'accordo di riduzione del canone per l'anno 2016 in data 28/10/2019: tre anni dopo (cfr. documentazione in atti).
La relativa registrazione non può ritenersi idonea ad attribuire “certezza” all' “accordo di riduzione” del canone il 2016: “ … in caso di registrazione della scrittura e in difetto di certezza, opponibile al terzo, della pretesa data anteriore in cui essa sarebbe stata sottoscritta, deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione (Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 29451 del 17/12/2008).
2.- A mente di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 5 c. 4, 8 e 60 TUIR i redditi delle imprese familiari (art. 230 bis c.c.), limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, vengono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La disposizione di che trattasi trova applicazione purchè (in sintesi) i familiari partecipanti all'impresa vengano individuati anche con il grado di parentela o affinità che li lega all'imprenditore a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata (anteriore al periodo d'imposta) a firma dell'imprenditore; la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore indichi le relative quote di partecipazione agli utili dei familiari e l'attestazione che le quote sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro prestato;
ciascun familiare attesti - nella propria dichiarazione dei redditi - di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in maniera continuativa e prevalente.
Nella fattispecie nessuna delle sopra richiamate prescrizioni è stata assolta.
Sul tema qui in esame, la Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 9506/2020) ha ritenuto che “ … in tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti dall'esercizio di un'impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a condizione che sussistano i presupposti giuridici indicato dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, articolo 5, comma 4, per la qualifica di questi ultimi come collaboratori familiari, ossia l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, le quote loro attribuite nonché'
l'attestazione, nella dichiarazione annuale di ciascuno dei partecipanti, di aver lavorato per l'impresa familiare
…”. (conforme: Cassazione, Sez. VI, 28 marzo 2017, n. 7995).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la contribuente alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), in favore dell'Agenzia appellante, di cui euro 500,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2863/2023 depositato il 29/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 295/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000450 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000450 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000450 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa gli Avvisi di accertamento parziale (art. 41 - bis DPR n. 600/1973) n. 250TYNM000776 (anno 2015) e n.
250TYNM000450 (anno 2016) con i quali la locale Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione redditi da lavoro dipendente e canoni di locazione non dichiarati (cfr. provvedimenti in atti).
Con espresso riguardo all'Avviso n. 250TYNM000450 (anno 2016), che qui ci occupa, la Contribuente deduceva (in breve) che “ … l'originario contratto prevedeva, dall'anno 2016, un aumento del canone ad
€ 32.400 … detto aumento però non è mai stato applicato perché, in data 05.01.2015, le parti contraenti hanno deciso di mantenere l'importo del canone di locazione ad € 30.000 … per questo motivo, correttamente, la ricorrente ha dichiarato, come reddito di locazione, l'importo di € 30.000,00…”. (cfr. ricorso introduttivo).
Con riguardo alla pretesa riferita a “redditi da lavoro dipendente” deduceva - inoltre - che “ … il datore di lavoro della ricorrente è il marito della stessa e, quindi, ai sensi dell'art.60 TUIR così come il costo non costituisce componente di reddito negativo per il marito, allo stesso modo la retribuzione non costituisce reddito tassabile per la percipiente …” (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Concludeva per l'annullamento.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva chiedendo il rigetto.
Il primo Giudice, con sentenza n. 295/01/2023, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 3756 del 12 febbraio 2021) ha ritenuto che la riduzione del corrispettivo contrattuale ha effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dal momento in cui l'accordo tra le parti acquista data certa ai sensi dell'articolo 2704 c.c.
Il medesimo articolo 2704 c.c. dispone (in breve) che la data della scrittura è certa e computabile nei confronti dei terzi soltanto dal giorno in cui la scrittura è registrata;
dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta;
dal giorno in cui il contenuto della scrittura è stato riprodotto in atti pubblici;
dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Il Giudice di vertice (Ordinanza n. 2628/2019 e sentenza n. 7621/2017) ha, inoltre, ritenuto che “… l'unico modo per fornire adeguata prova documentale di una convenzione scritta è quello di attestarne la data certa, la quale costituisce pertanto l'elemento indispensabile per rendere la convenzione opponibile ai terzi, fra i quali va ricompresa anche l'Agenzia delle entrate …”.
La contribuente ha registrato l'accordo di riduzione del canone per l'anno 2016 in data 28/10/2019: tre anni dopo (cfr. documentazione in atti).
La relativa registrazione non può ritenersi idonea ad attribuire “certezza” all' “accordo di riduzione” del canone il 2016: “ … in caso di registrazione della scrittura e in difetto di certezza, opponibile al terzo, della pretesa data anteriore in cui essa sarebbe stata sottoscritta, deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione (Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 29451 del 17/12/2008).
2.- A mente di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 5 c. 4, 8 e 60 TUIR i redditi delle imprese familiari (art. 230 bis c.c.), limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, vengono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La disposizione di che trattasi trova applicazione purchè (in sintesi) i familiari partecipanti all'impresa vengano individuati anche con il grado di parentela o affinità che li lega all'imprenditore a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata (anteriore al periodo d'imposta) a firma dell'imprenditore; la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore indichi le relative quote di partecipazione agli utili dei familiari e l'attestazione che le quote sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro prestato;
ciascun familiare attesti - nella propria dichiarazione dei redditi - di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in maniera continuativa e prevalente.
Nella fattispecie nessuna delle sopra richiamate prescrizioni è stata assolta.
Sul tema qui in esame, la Giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 9506/2020) ha ritenuto che “ … in tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti dall'esercizio di un'impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a condizione che sussistano i presupposti giuridici indicato dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, articolo 5, comma 4, per la qualifica di questi ultimi come collaboratori familiari, ossia l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, le quote loro attribuite nonché'
l'attestazione, nella dichiarazione annuale di ciascuno dei partecipanti, di aver lavorato per l'impresa familiare
…”. (conforme: Cassazione, Sez. VI, 28 marzo 2017, n. 7995).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la contribuente alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), in favore dell'Agenzia appellante, di cui euro 500,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE