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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17582 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 17460/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 15.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc. e vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Graziano Calogero Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
E
, con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Tuccini CP_1
APPELLATA
NONCHE'
e Controparte_2
, , e , quali eredi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 di (deceduta 15.8.2018) Persona_1
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16527/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 Nel giudizio di primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la ed il sig. Parte_3
, con due distinti atti di citazione, hanno agito, rispettivamente nella qualità di proprietaria Parte_2
e conducente del veicolo Fiat Fiorino targato EP420FX, nei confronti dei proprietari del veicolo Opel
Adam targato ET360WD, sigg.ri e , e della compagnia Controparte_2 Persona_2
in regime di ND , chiedendo la condanna della compagnia assicurativa al CP_1 CP_6
1 risarcimento, rispettivamente, del danno materiale, pari ad Euro 850,00, e del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di Euro 2.026,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Nei due giudizi, poi riuniti già in primo grado, gli attori hanno dedotto che:
- il sinistro, verificatosi il giorno 12 settembre 2016 in Roma, sull'Autostrada A1 Roma–Napoli, all'altezza della diramazione Tuscolana del GRA, era stato determinato in via esclusiva dal conducente del veicolo Opel Adam targato ET360Wd, il quale aveva tamponato il veicolo Fiat
Fiorino targato EP420FX che stazionava in coda con le altre autovetture;
- sul veicolo attoreo viaggiava in qualità di terzo trasportato il sig. che non aveva Controparte_7 subito lesioni personali in conseguenza del sinistro;
- il sig. , invece, aveva riportato lesioni personali a fronte delle quali l'Ospedale di Frascati, Pt_2 presso il quale egli si era recato il giorno successivo, aveva formulato la diagnosi di “cervico- dorsalgia post traumatica”, con una prognosi di gg. 4;
- in conseguenza dell'urto il veicolo Fiat Fiorino aveva riportato danni che erano stati quantificati dalla compagnia in Euro 1.700,00; CP_1
- la compagnia convenuta aveva liquidato il danno materiale, corrispondendo alla società attrice la somma di Euro 850,00, adducendo il paritetico concorso di colpa delle parti nella determinazione dell'incidente;
- il sig. aveva riportato in esito al sinistro lesioni personali, e segnatamente: IP 1%, ITA Parte_2 gg. 4, ITP al 75% gg. 10, ITP al 50% gg. 10, ITP al 25% gg. 15, spese mediche documentate Euro
523,20, oltre al danno morale computato in Euro 523,20;
- la aveva liquidato al predetto danneggiato la minor somma di Euro 842,00 sul CP_1 presupposto che gli fosse ascrivibile una responsabilità nella determinazione del sinistro pari al 50%.
1.2 Rimasti contumaci i sigg.ri e , la ha Controparte_2 Persona_2 CP_1 chiesto di respingere la domanda, evidenziando che:
- la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva al conducente della Fiat Fiorino il quale, procedendo nella stessa direzione e non avvedendosi che il veicolo si era spostato CP_8 sulla corsia di sinistra per effettuare una manovra di sorpasso, aveva iniziato a propria volta una manovra di cambio di corsia, spostandosi improvvisamente sulla corsia di sinistra, senza aver azionato l'indicatore di direzione ed intercettando la traiettoria del veicolo attoreo che stava regolarmente transitando;
- il conducente del veicolo Opel Adam, pur provando ad effettuare una manovra di deviazione verso la propria sinistra, non era riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo antagonista, impatto che si era concretizzato tra la parte anteriore destra del veicolo del convenuto e la parte posteriore del furgone
Fiat Fiorino;
2 - solo al fine di tentare una composizione bonaria della vertenza, la compagnia assicuratrice aveva applicato al caso la presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. liquidando le somme indicate da parte attrice, da ritenersi integralmente satisfattive.
1.3 All'esito delle prove orali, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 16527/2022 ha statuito che “… il quadro istruttorio acquisito non consente di superare la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c…. visti atti e documenti, il presente giudicante ritiene che parte attrice non abbia assolto pienamente al proprio onere probatorio e da quanto emerge ritiene sussistere un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro, e congrue le somme già offerte dall'assicurazione, sia per quanto riguarda i danni materiali (vedi fattura in atti) sia per i lievi danni fisici, considerato che il certificato di P.S. riporta solo: “cervico dorsalgia post traumatica, prognosi 4 gg.” su mera sintomatologia riferita dall'attore. Spese di lite compensate in quanto la causa poteva avere esito dubbio…”.
1.4. La ed il sig. hanno proposto appello avverso la sentenza, Parte_3 Parte_2 deducendo i seguenti motivi:
a) “mancata ed errata valutazione delle prove”. Sotto tale profilo, ha evidenziato che il giudice aveva basato il proprio convincimento esclusivamente sulla testimonianza resa dalla Sig.ra , Testimone_1 teste di parte convenuta, moglie in comunione dei beni del conducente e responsabile civile della vettura Opel Adam targata ET 360 WD, non tenendo invece minimamente in considerazione la testimonianza resa dal teste delle parti attrici, Sig. Hanno aggiunto che la sig.ra Controparte_7
vantava un interesse economico concreto ed attuale nella causa, avendo incrementato Testimone_1 il patrimonio comune, sicché la teste non avrebbe potuto essere sentita;
b) “contraddittorietà ed illogicità della motivazione”, attesa la piena attendibilità delle dichiarazioni del teste e vista la contraddittorietà/illogicità della motivazione, ove si leggeva che era stato CP_7 il a tamponare la Opel, mentre risultava in modo unico il contrario. Per_3
In ragione di tali motivi, gli appellanti hanno dedotto che doveva ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cpc, ed hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
Sig. , comproprietario e conducente della vettura Opel Adam targata ET 360 Controparte_2
WD, assicurata nella causazione del sinistro avvenuto in data 22.09.2016, in solido CP_1 alla Sig.ra , comproprietaria della suddetta vettura e, per l'effetto, a) Persona_2 condannare la compagnia in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dagli appellanti, e precisamente: € 850,00 per la società ed € 2.026,96 per il Sig. , o nella misura ritenuta di giustizia, anche Parte_3 Parte_2 in via equitativa, oltre gli interessi legali e rivalutazione economica fino all'effettivo soddisfo. In ogni
3 caso con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.5 La si è costituita ed ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
1.6 Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della sig.ra , deceduta nelle more del giudizio, e dichiarata la contumacia Persona_1 del signor e dei menzionati eredi, la causa è stata trattenuta in decisione. Controparte_2
2. Sui motivi di appello
2.1 Con il primo motivo d'appello la parte si duole del capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha attribuito rilevanza alla dichiarazione testimoniale resa dalla sig.ra coniuge Testimone_1 in comunione dei beni del sig. , fondando sulla stessa la statuizione circa la paritetica CP_2 responsabilità dei due conducenti nella causazione dell'incidente.
L'appellante ha sostenuto, nel gravame, l'inutilizzabilità della testimonianza (senza peraltro svolegre uno specifico e chiaro motivo di appello avente ad oggetto la nullità della testimonianza resa), stante l'interesse patrimoniale della teste, coniuge in comunione dei beni del sig. , Controparte_2 proprietario del veicolo.
In particolare, la contestazione è stata formulata, per la prima volta, in primo grado, successivamente all'assunzione della prova testimoniale (cfr. verbale di prova delegata del 28.03.22), per poi essere riproposta in sede di precisazione delle conclusioni avanti al GdP di Roma.
In entrambe le occasioni l'appellante ha eccepito la inutilizzabilità della prova testimoniale, chiedendo lo stralcio del relativo contenuto.
Orbene, deve rilevarsi che (cfr. (Cass. Sez. Un. 9456/23):
a) l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova;
b) qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità;
c) la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
4 Nel caso di specie, gli appellanti non hanno formulato l'eccezione prima dell'ammissione del mezzo di prova.
Solo successivamente all'assunzione della testimonianza, poi, la difesa dell'odierna appellante ha così verbalizzato “L'avvocato Calogero chiede che la testimonianza non venga presa in considerazione in quanto ci sono evidenti incompatibilità della teste sia perché moglie in comunione dei beni ed evidentemente interessata sia perché trasportata”. Difficilmente può ritenersi che tale verbalizzazione sia iscrivibile ad una formale e rituale eccezione di nullità.
Ugualmente, in sede di precisazione delle conclusioni, difetta una puntuale eccezione di nullità.
Peraltro, deve aggiungersi che:
a) “In tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza”
(cfr. Cass.Civ.Sez. I, 9.2.2005 n. 2621);
b) nel caso di specie, l'appellante assume che la testimone Sig.ra vanti “un interesse Testimone_1 economico concreto ed attuale, che ha incrementato il patrimonio comune”. Premesso che non si vede come la sig.ra in ragione del presente procedimento, possa aver incrementato il proprio Tes_1 patrimonio, deve comunque aggiungersi che una sua eventuale incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., è ipotizzabile solo ove dovesse risultare che il veicolo, in quanto acquistato, con atto a titolo derivativo, in data successiva al matrimonio, sia entrato nella comunione legale dei beni, ma tanto non risulta (ed anzi, la circostanza che il veicolo era in comproprietà con la madre porterebbe a ritenere che il medesimo fosse di provenienza ereditaria Persona_1 paterna, e come tale, non sia quindi caduto nella comunione legale);
c) la mera circostanza che la sig.ra fosse trasportata nel veicolo, non la rende Testimone_1 incapace, non avendo riportato lesioni (peraltro, la posizione è identica a quella dell'altro teste anche lui trasportato, ma nel veicolo di parte appellante, e sentito quale teste per non aver CP_7 riportato alcun danno).
Il motivo d'appello è, dunque, infondato e deve essere respinto, rimandandosi, quanto al vaglio relativo alle dichiarazioni del teste a quanto si dirà in ordine al secondo motivo di Controparte_7 appello.
2.2 Con il secondo motivo d'appello, la parte si duole del malgoverno che il giudice di Pace avrebbe fatto del materiale istruttorio a disposizione, adducendo altresì la contraddittorietà della motivazione
5 Va premesso che il vizio che parte appellante sostiene ascrivibile alla contraddittorietà/illogicità della motivazione costituisce, in realtà, un mero refuso.
Ed, infatti, il giudice di Pace, dopo aver richiamato le dichiarazioni dei testi e Tes_1 CP_7 afferma: “Pertanto risulta confermato l'impatto tra la Opel e la Fiat Fiorino attorea, avvenuto sull'autostrada A1 Roma-Napoli direzione Civitavecchia, mentre entrambi effettuavano manovra di sorpasso in presenza di traffico intenso e code. In particolare, l'impatto è avvenuto sulla corsia di sx all'esito di manovra di sorpasso, all'esito della quale il si è trovato la davanti ed è Per_3 CP_8 avvenuto il tamponamento”, mentre è pacifico che fu la trovarsi davanti il . CP_8 Per_3
Tanto premesso, parte appellante afferma che il materiale istruttorio avrebbe consentito di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c.
Con tale valutazione non può concordarsi.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che:
- da un lato gli odierni appellanti affermano che il sinistro era stato determinato in via esclusiva dal conducente del veicolo Opel Adam targato ET360Wd, il quale aveva tamponato il veicolo Fiat
Fiorino targato EP420FX che stazionava in coda con le altre autovetture;
- dall'altro, l'assicurazione assume che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva al conducente della Fiat Fiorino il quale, procedendo nella stessa direzione e non avvedendosi che il veicolo Opel si era spostato sulla corsia di sinistra per effettuare una CP_8 manovra di sorpasso, aveva iniziato a propria volta una manovra di cambio di corsia, spostandosi improvvisamente sulla corsia di sinistra, senza aver azionato l'indicatore di direzione ed intercettando la traiettoria del veicolo attoreo che stava regolarmente transitando;
- in sede testimoniale la sig.ra ha riferito che: “Ho assistito al sinistro per cui è causa che si Tes_1
è verificato nel 2016 di sera, poiché ero in macchina con mio marito sul sedile passeggero e percorrevamo l'autostrada Napoli – Roma ed avevamo superato da poco il casello dirigendoci verso
Civitavecchia. Percorrevamo la corsia di sinistra allorquando un furgone di colore bianco ci sorpassava sulla destra e poi occupava repentinamente la corsia di sinistra tagliandoci la strada, nel senso che mio marito non è riuscito a frenare ed a evitare l'impatto con il furgone. L'impatto è avvenuto nella nostra autovettura Opel e la parte posteriore del furgone. Dopo l'impatto siamo scesi sia noi che il conducente del furgone per constatare l'accaduto e preciso che nessuno riportò lesioni”;
- l'altro teste, sig. (trasportato sul veicolo condotto dal sig. ) ha confermato la dinamica, CP_7 Pt_2 siccome argomentata dagli odierni appellanti;
- a fronte della contraddittorietà della prova, considerato che le due dichiarazioni presentano contenuti oggettivamente contrastanti, consegnando una descrizione della dinamica dell'evento diametralmente
6 opposta e non rinvenendosi ragioni per ritenere che l'un teste sia maggiormente credibile dell'altro, non può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Ed infatti “quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto ed alla univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro ad uno dei conducenti coinvolti nello scontro, il Giudice deve fare ricorso alla presunzione legale di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c...." (cfr. Cass. 8885/2020).
Alla luce delle emergenze istruttorie in atti, dunque, deve respingersi anche il secondo motivo di gravame e confermarsi la decisione impugnata.
3. Sul regime delle spese
Le spese del grado d'appello, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni.
Spese irripetibili nei rapporti con i responsabili civili, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza n. 16527/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma,
2) condanna la ed il sig. , in solido, al rimborso delle spese legali del Parte_3 Parte_2 presente grado di giudizio in favore della , che liquida in euro 1.700,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali, Iva e Cassa;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con gi appellati rimasti contumaci.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 12.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 17460/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 15.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 cpc. e vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Graziano Calogero Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
E
, con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Tuccini CP_1
APPELLATA
NONCHE'
e Controparte_2
, , e , quali eredi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 di (deceduta 15.8.2018) Persona_1
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16527/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 Nel giudizio di primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la ed il sig. Parte_3
, con due distinti atti di citazione, hanno agito, rispettivamente nella qualità di proprietaria Parte_2
e conducente del veicolo Fiat Fiorino targato EP420FX, nei confronti dei proprietari del veicolo Opel
Adam targato ET360WD, sigg.ri e , e della compagnia Controparte_2 Persona_2
in regime di ND , chiedendo la condanna della compagnia assicurativa al CP_1 CP_6
1 risarcimento, rispettivamente, del danno materiale, pari ad Euro 850,00, e del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di Euro 2.026,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Nei due giudizi, poi riuniti già in primo grado, gli attori hanno dedotto che:
- il sinistro, verificatosi il giorno 12 settembre 2016 in Roma, sull'Autostrada A1 Roma–Napoli, all'altezza della diramazione Tuscolana del GRA, era stato determinato in via esclusiva dal conducente del veicolo Opel Adam targato ET360Wd, il quale aveva tamponato il veicolo Fiat
Fiorino targato EP420FX che stazionava in coda con le altre autovetture;
- sul veicolo attoreo viaggiava in qualità di terzo trasportato il sig. che non aveva Controparte_7 subito lesioni personali in conseguenza del sinistro;
- il sig. , invece, aveva riportato lesioni personali a fronte delle quali l'Ospedale di Frascati, Pt_2 presso il quale egli si era recato il giorno successivo, aveva formulato la diagnosi di “cervico- dorsalgia post traumatica”, con una prognosi di gg. 4;
- in conseguenza dell'urto il veicolo Fiat Fiorino aveva riportato danni che erano stati quantificati dalla compagnia in Euro 1.700,00; CP_1
- la compagnia convenuta aveva liquidato il danno materiale, corrispondendo alla società attrice la somma di Euro 850,00, adducendo il paritetico concorso di colpa delle parti nella determinazione dell'incidente;
- il sig. aveva riportato in esito al sinistro lesioni personali, e segnatamente: IP 1%, ITA Parte_2 gg. 4, ITP al 75% gg. 10, ITP al 50% gg. 10, ITP al 25% gg. 15, spese mediche documentate Euro
523,20, oltre al danno morale computato in Euro 523,20;
- la aveva liquidato al predetto danneggiato la minor somma di Euro 842,00 sul CP_1 presupposto che gli fosse ascrivibile una responsabilità nella determinazione del sinistro pari al 50%.
1.2 Rimasti contumaci i sigg.ri e , la ha Controparte_2 Persona_2 CP_1 chiesto di respingere la domanda, evidenziando che:
- la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva al conducente della Fiat Fiorino il quale, procedendo nella stessa direzione e non avvedendosi che il veicolo si era spostato CP_8 sulla corsia di sinistra per effettuare una manovra di sorpasso, aveva iniziato a propria volta una manovra di cambio di corsia, spostandosi improvvisamente sulla corsia di sinistra, senza aver azionato l'indicatore di direzione ed intercettando la traiettoria del veicolo attoreo che stava regolarmente transitando;
- il conducente del veicolo Opel Adam, pur provando ad effettuare una manovra di deviazione verso la propria sinistra, non era riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo antagonista, impatto che si era concretizzato tra la parte anteriore destra del veicolo del convenuto e la parte posteriore del furgone
Fiat Fiorino;
2 - solo al fine di tentare una composizione bonaria della vertenza, la compagnia assicuratrice aveva applicato al caso la presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. liquidando le somme indicate da parte attrice, da ritenersi integralmente satisfattive.
1.3 All'esito delle prove orali, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 16527/2022 ha statuito che “… il quadro istruttorio acquisito non consente di superare la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c…. visti atti e documenti, il presente giudicante ritiene che parte attrice non abbia assolto pienamente al proprio onere probatorio e da quanto emerge ritiene sussistere un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro, e congrue le somme già offerte dall'assicurazione, sia per quanto riguarda i danni materiali (vedi fattura in atti) sia per i lievi danni fisici, considerato che il certificato di P.S. riporta solo: “cervico dorsalgia post traumatica, prognosi 4 gg.” su mera sintomatologia riferita dall'attore. Spese di lite compensate in quanto la causa poteva avere esito dubbio…”.
1.4. La ed il sig. hanno proposto appello avverso la sentenza, Parte_3 Parte_2 deducendo i seguenti motivi:
a) “mancata ed errata valutazione delle prove”. Sotto tale profilo, ha evidenziato che il giudice aveva basato il proprio convincimento esclusivamente sulla testimonianza resa dalla Sig.ra , Testimone_1 teste di parte convenuta, moglie in comunione dei beni del conducente e responsabile civile della vettura Opel Adam targata ET 360 WD, non tenendo invece minimamente in considerazione la testimonianza resa dal teste delle parti attrici, Sig. Hanno aggiunto che la sig.ra Controparte_7
vantava un interesse economico concreto ed attuale nella causa, avendo incrementato Testimone_1 il patrimonio comune, sicché la teste non avrebbe potuto essere sentita;
b) “contraddittorietà ed illogicità della motivazione”, attesa la piena attendibilità delle dichiarazioni del teste e vista la contraddittorietà/illogicità della motivazione, ove si leggeva che era stato CP_7 il a tamponare la Opel, mentre risultava in modo unico il contrario. Per_3
In ragione di tali motivi, gli appellanti hanno dedotto che doveva ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cpc, ed hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del
Sig. , comproprietario e conducente della vettura Opel Adam targata ET 360 Controparte_2
WD, assicurata nella causazione del sinistro avvenuto in data 22.09.2016, in solido CP_1 alla Sig.ra , comproprietaria della suddetta vettura e, per l'effetto, a) Persona_2 condannare la compagnia in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dagli appellanti, e precisamente: € 850,00 per la società ed € 2.026,96 per il Sig. , o nella misura ritenuta di giustizia, anche Parte_3 Parte_2 in via equitativa, oltre gli interessi legali e rivalutazione economica fino all'effettivo soddisfo. In ogni
3 caso con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.5 La si è costituita ed ha chiesto di respingere l'appello. CP_1
1.6 Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della sig.ra , deceduta nelle more del giudizio, e dichiarata la contumacia Persona_1 del signor e dei menzionati eredi, la causa è stata trattenuta in decisione. Controparte_2
2. Sui motivi di appello
2.1 Con il primo motivo d'appello la parte si duole del capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha attribuito rilevanza alla dichiarazione testimoniale resa dalla sig.ra coniuge Testimone_1 in comunione dei beni del sig. , fondando sulla stessa la statuizione circa la paritetica CP_2 responsabilità dei due conducenti nella causazione dell'incidente.
L'appellante ha sostenuto, nel gravame, l'inutilizzabilità della testimonianza (senza peraltro svolegre uno specifico e chiaro motivo di appello avente ad oggetto la nullità della testimonianza resa), stante l'interesse patrimoniale della teste, coniuge in comunione dei beni del sig. , Controparte_2 proprietario del veicolo.
In particolare, la contestazione è stata formulata, per la prima volta, in primo grado, successivamente all'assunzione della prova testimoniale (cfr. verbale di prova delegata del 28.03.22), per poi essere riproposta in sede di precisazione delle conclusioni avanti al GdP di Roma.
In entrambe le occasioni l'appellante ha eccepito la inutilizzabilità della prova testimoniale, chiedendo lo stralcio del relativo contenuto.
Orbene, deve rilevarsi che (cfr. (Cass. Sez. Un. 9456/23):
a) l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova;
b) qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità;
c) la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
4 Nel caso di specie, gli appellanti non hanno formulato l'eccezione prima dell'ammissione del mezzo di prova.
Solo successivamente all'assunzione della testimonianza, poi, la difesa dell'odierna appellante ha così verbalizzato “L'avvocato Calogero chiede che la testimonianza non venga presa in considerazione in quanto ci sono evidenti incompatibilità della teste sia perché moglie in comunione dei beni ed evidentemente interessata sia perché trasportata”. Difficilmente può ritenersi che tale verbalizzazione sia iscrivibile ad una formale e rituale eccezione di nullità.
Ugualmente, in sede di precisazione delle conclusioni, difetta una puntuale eccezione di nullità.
Peraltro, deve aggiungersi che:
a) “In tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza”
(cfr. Cass.Civ.Sez. I, 9.2.2005 n. 2621);
b) nel caso di specie, l'appellante assume che la testimone Sig.ra vanti “un interesse Testimone_1 economico concreto ed attuale, che ha incrementato il patrimonio comune”. Premesso che non si vede come la sig.ra in ragione del presente procedimento, possa aver incrementato il proprio Tes_1 patrimonio, deve comunque aggiungersi che una sua eventuale incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., è ipotizzabile solo ove dovesse risultare che il veicolo, in quanto acquistato, con atto a titolo derivativo, in data successiva al matrimonio, sia entrato nella comunione legale dei beni, ma tanto non risulta (ed anzi, la circostanza che il veicolo era in comproprietà con la madre porterebbe a ritenere che il medesimo fosse di provenienza ereditaria Persona_1 paterna, e come tale, non sia quindi caduto nella comunione legale);
c) la mera circostanza che la sig.ra fosse trasportata nel veicolo, non la rende Testimone_1 incapace, non avendo riportato lesioni (peraltro, la posizione è identica a quella dell'altro teste anche lui trasportato, ma nel veicolo di parte appellante, e sentito quale teste per non aver CP_7 riportato alcun danno).
Il motivo d'appello è, dunque, infondato e deve essere respinto, rimandandosi, quanto al vaglio relativo alle dichiarazioni del teste a quanto si dirà in ordine al secondo motivo di Controparte_7 appello.
2.2 Con il secondo motivo d'appello, la parte si duole del malgoverno che il giudice di Pace avrebbe fatto del materiale istruttorio a disposizione, adducendo altresì la contraddittorietà della motivazione
5 Va premesso che il vizio che parte appellante sostiene ascrivibile alla contraddittorietà/illogicità della motivazione costituisce, in realtà, un mero refuso.
Ed, infatti, il giudice di Pace, dopo aver richiamato le dichiarazioni dei testi e Tes_1 CP_7 afferma: “Pertanto risulta confermato l'impatto tra la Opel e la Fiat Fiorino attorea, avvenuto sull'autostrada A1 Roma-Napoli direzione Civitavecchia, mentre entrambi effettuavano manovra di sorpasso in presenza di traffico intenso e code. In particolare, l'impatto è avvenuto sulla corsia di sx all'esito di manovra di sorpasso, all'esito della quale il si è trovato la davanti ed è Per_3 CP_8 avvenuto il tamponamento”, mentre è pacifico che fu la trovarsi davanti il . CP_8 Per_3
Tanto premesso, parte appellante afferma che il materiale istruttorio avrebbe consentito di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c.
Con tale valutazione non può concordarsi.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che:
- da un lato gli odierni appellanti affermano che il sinistro era stato determinato in via esclusiva dal conducente del veicolo Opel Adam targato ET360Wd, il quale aveva tamponato il veicolo Fiat
Fiorino targato EP420FX che stazionava in coda con le altre autovetture;
- dall'altro, l'assicurazione assume che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva al conducente della Fiat Fiorino il quale, procedendo nella stessa direzione e non avvedendosi che il veicolo Opel si era spostato sulla corsia di sinistra per effettuare una CP_8 manovra di sorpasso, aveva iniziato a propria volta una manovra di cambio di corsia, spostandosi improvvisamente sulla corsia di sinistra, senza aver azionato l'indicatore di direzione ed intercettando la traiettoria del veicolo attoreo che stava regolarmente transitando;
- in sede testimoniale la sig.ra ha riferito che: “Ho assistito al sinistro per cui è causa che si Tes_1
è verificato nel 2016 di sera, poiché ero in macchina con mio marito sul sedile passeggero e percorrevamo l'autostrada Napoli – Roma ed avevamo superato da poco il casello dirigendoci verso
Civitavecchia. Percorrevamo la corsia di sinistra allorquando un furgone di colore bianco ci sorpassava sulla destra e poi occupava repentinamente la corsia di sinistra tagliandoci la strada, nel senso che mio marito non è riuscito a frenare ed a evitare l'impatto con il furgone. L'impatto è avvenuto nella nostra autovettura Opel e la parte posteriore del furgone. Dopo l'impatto siamo scesi sia noi che il conducente del furgone per constatare l'accaduto e preciso che nessuno riportò lesioni”;
- l'altro teste, sig. (trasportato sul veicolo condotto dal sig. ) ha confermato la dinamica, CP_7 Pt_2 siccome argomentata dagli odierni appellanti;
- a fronte della contraddittorietà della prova, considerato che le due dichiarazioni presentano contenuti oggettivamente contrastanti, consegnando una descrizione della dinamica dell'evento diametralmente
6 opposta e non rinvenendosi ragioni per ritenere che l'un teste sia maggiormente credibile dell'altro, non può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Ed infatti “quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto ed alla univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro ad uno dei conducenti coinvolti nello scontro, il Giudice deve fare ricorso alla presunzione legale di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c...." (cfr. Cass. 8885/2020).
Alla luce delle emergenze istruttorie in atti, dunque, deve respingersi anche il secondo motivo di gravame e confermarsi la decisione impugnata.
3. Sul regime delle spese
Le spese del grado d'appello, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni.
Spese irripetibili nei rapporti con i responsabili civili, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza n. 16527/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma,
2) condanna la ed il sig. , in solido, al rimborso delle spese legali del Parte_3 Parte_2 presente grado di giudizio in favore della , che liquida in euro 1.700,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali, Iva e Cassa;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con gi appellati rimasti contumaci.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 12.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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