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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/08/2025, n. 6576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6576 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29692 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
VESCO EDOARDO, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. MAINIERI CATERINA MARIA Controparte_2 P.IVA_2
VITTORIA e DE STEFANO GIUSEPPINA, indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_2
; Email_3
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 21 marzo 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere da lui ricevuto in subappalto l'incarico di compiere opere civili presso lo stabilimento NI di Ravenna, per un corrispettivo fissato, a seguito di talune revisione contrattuali, nella somma di € 1.909.000,00.
L'attore ha dedotto di non avere potuto negoziare le condizioni contrattuali, in quanto imposte dal convenuto, che non inserì nel subappalto il divieto di ulteriore subappalto e che tuttavia non consentì all'attore di affidare a terzi talune opere specialistiche, costringendolo a ricorrere all'istituto giuslavoristico del distacco;
ha dedotto di avere potuto compiere l'opera in ritardo a causa di
«lungaggini burocratiche» e della ritardata messa a disposizione dell'area; di avere ricevuto acconti
1 per € 1.425.752,05 e di avere compiuto buona parte delle opere concordate, seppure l'andamento del contratto fu condizionato in negativo dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19 e alla guerra fra Russia e Ucraina;
di avere così riscontrato l'impossibilità a proseguire nell'adempimento del contratto alle condizioni concordate, se non a costo di subire perdite tali da «compromettere la vita stessa della società»; di avere così aderito ante causam alla risoluzione del contratto intimatagli dal convenuto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per l'avvenuta sospensione del compimento dell'opera, domandando il pagamento di tutte le opere compiute e non ancora retribuite.
Su tali basi l'attore ha domandato la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e, in subordine per il caso si ritenesse il contratto già risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c., la condanna del convenuto al pagamento dei lavori già eseguiti oltre al valore delle opere extracontrattuali.
L'attore ha inoltre domandato che si dichiari l'inefficacia della clausola vessatoria prevista al n. 19 del contratto, non specificamente sottoscritta, e che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno conseguente al rifiuto del convenuto di accettare la richiesta di revisione del prezzo d'appalto, danni indicati in € 75.836,37 per interessi dovuti ed € 995.543,48 per incremento del costo dei lavori.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse domande, allegando come il contratto si risolse di diritto per inadempimento dell'attore per effetto di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., trasmessa a seguito dell'«abbandono» del cantiere da parte del subappaltatore.
Il convenuto ha contestato l'applicabilità, al caso di specie, degli art. 1467 e 1664 c.c. e tutte le domande di condanna avanzate dall'attore. In via riconvenzionale, il convenuto ha domandato l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e la condanna dell'attore al pagamento a suo favore: della somma di € 276.142,00 quale restituzione di acconti di corrispettivo pagati in accesso rispetto al valore delle opere compiute;
al risarcimento di danni causati in corso d'opera, anche per penale da ritardo e maggior danno da ritardo, e per maggior costo del completamento dell'opera a mezzo di diversi subappaltatori.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure dell'Ing. e giunge in decisione CP_3 sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 21 marzo 2025, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 19 giugno 2025.
*
2. Sul contratto in essere fra le parti e sulla sua risoluzione.
È pacifico fra le parti che fra di loro intercorse un contratto, qualificabile come subappalto, con il quale l'attore fu incaricato di compiere talune opere (fondazioni e cabina elettrica) strumentali
2 all'installazione di una nuova caldaia a fuoco presso il sito NI in Ravenna. Il regolamento contrattuale consta di due testi, l'uno dedicato ai “lavori”, l'altro alle “carpenterie” (doc. 6, 7 e 11 convenuto).
È altresì pacifico che l'opera subappaltata non fu completata dall'attore.
In questo contesto si situano le domande di risoluzione reciprocamente formulate.
L'attore domanda che il contratto sia risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.. Il convenuto domanda invece l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c..
Agli atti è presente la diffida ad adempiere datata 3 ottobre 2022, scritta e inviata dal convenuto (doc.
16 attore), con la quale questi, a mezzo del proprio procuratore, preso atto della totale e prolungata sospensione nel compimento dell'opera (inadempimento certo grave), intimò la ripresa dei lavori entro quindici giorni, sotto pena di risoluzione automatica del contratto.
Seguì la risposta dell'attore (doc. 17 attore), che, trascorso vanamente il termine fissato senza che i lavori fossero ripresi, significò l'adesione alla risoluzione del contratto così come intimata.
Si riscontra dunque l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, ciò che determina l'infondatezza della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta formulata dall'attore.
*
3. Sulle domande di condanna avanzate dall'attore.
Sulla base dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore possono essere esaminate le domande di condanna da lui formulate.
In primo luogo, l'attore ha domandato la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato per opere contrattuali (€ 774.817,05) ed extra contrattuali (€ 278.374,67).
Quanto alle opere contrattuali, è documentato che le parti procedettero, in data 4 ottobre 2022, a una ricognizione condivisa della parte di opere compiute (doc. 14 attore). A mezzo di CTU, in giudizio, è stato computato il valore della parte di opera compiuta, quale quota del prezzo pattuito a corpo. Il
CTU, a seguito del proficuo contraddittorio con i tecnici nominati dalle parti, ha rilevato che l'attore compì, in cantiere, opere per una quota pari al 72-74% della totalità delle opere subappaltate, corrispondenti alla somma di circa € 1.400.000,00 oltre IVA. Di fatto, è dunque risultato che l'attore compì opere parziali per un valore corrispondente a quello degli acconti pagati (€ 1.425.752,00 oltre
IVA). La domanda dell'attore di condanna del convenuto al pagamento di somme a titolo di corrispettivo ulteriore per le opere contrattuali è dunque infondata.
Quanto alle opere extracontrattuali, l'attore ha mancato di allegare, prima ancora di dimostrare, quali siano le opere aggiuntive che a suo dire meriterebbero una specifica remunerazione. Il credito di circa
3 € 200.000,00, invocato già ante causam (doc. 17 attore), riguarda opere aggiuntive indicate in un elenco allegato alla lettera che non è stato prodotto in causa. Né in citazione né nella prima memoria sono allegate la qualità e la quantità delle opere extra che l'attore sostiene di avere compiuto.
La circostanza che siano compiute opere aggiuntive è recisamente contestata dal convenuto;
il regolamento contrattuale fra le parti prevede poi che eventuali opere aggiuntive dovessero essere pattuite per iscritto (clausole 2 e 5 del doc. 1 attore), ciò che chiaramente difetta nel caso di specie.
Nulla è dunque dovuto a favore dell'attore a tale titolo.
È poi documentato che le parti derogarono alla disciplina dell'art. 1664 c.c., prevedendo prezzi fissi e invariabili (clausola n. 5.1, ultimo paragrafo). Trattasi di deroga certamente valida, che non richiede l'uso di alcuna formula sacramentale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5267 del 06/03/2018). La disposizione in deroga risulta, ex ante, ugualmente gravosa sia per il committente sia per l'appaltatore, posto che se quest'ultimo è impedito di chiedere una revisione al rialzo del prezzo, il primo è specularmente privato del diritto alla revisione al ribasso, anch'essa prevista dall'art. 1664 c.c.. La deroga all'art. 1664 c.c. non costituisce una clausola vessatoria ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e pertanto non necessita di alcuna specifica approvazione per iscritto. Sono dunque infondate anche le domande volte al riconoscimento di compensi aggiuntivi per le opere compiute e di un risarcimento per il rifiuto di revisione del prezzo pattuito.
In definitiva, le domande avanzate dall'attore devono essere tutte respinte.
*
4. Sulle domande riconvenzionali del convenuto.
Si giunge dunque a trattare delle domande riconvenzionali del convenuto.
Nulla gli è dovuto a titolo di restituzione del corrispettivo, posto che, come accertato in corso di CTU, il valore delle opere in parte eseguite è in sostanza pari agli acconti complessivamente pagati in corso d'opera in favore dell'attore.
Quanto ai danni da “danneggiamento della cabina Yara”, l'attore ha dimostrato, tramite produzione dei documenti a supporto (doc. 31 attore), che il danno dipese dalle erronee informazioni dategli dal convenuto e dal suo committente NI. È evidente, a parere del Tribunale, come non fosse onere dell'attore di compiere costose e complesse indagini per indagare la veridicità delle informazioni fornitegli dal proprio committente e dal proprietario dell'impianto in merito all'ubicazione dei c.d. sottoservizi. Il risarcimento non è quindi dovuto.
Quanto alla spesa che si afferma fu sostenuta per rimediare a taluni errori commessi nel posizionamento dei “tirafondi”, non vi è alcuna prova dell'esborso di circa € 8.000,00 allegato dal convenuto. Il rimborso, quindi, non è dovuto.
Quanto al compenso del safety engineer, esso non è una conseguenza immediata e diretta
4 dell'inadempimento lamentato e dunque non può essere addebitato all'attore.
Quanto al ritardo, la risoluzione del contratto per inadempimento impedisce l'applicazione delle penali concordate per il caso di ritardo. Il convenuto invoca il “maggior danno” da ritardo, affermando che il proprio committente gli applicò una penale di circa € 500.000,00: non vi è tuttavia prova del fatto che tale penale sia stata effettivamente applicata nei rapporti fra il convenuto e il proprio committente, non avendo il convenuto provato l'esborso.
Il convenuto ha poi domandato il risarcimento del danno consistente nel c.d. “maggior costo di riappalto” a seguito della risoluzione del contratto. La risoluzione imputabile al subappaltatore-attore abilita il convenuto alla formulazione di tale domanda. Nel merito, il convenuto deduce di avere concluso due contratti (doc. da 49 a 51), produce le fatture dei subappaltatori terzi (doc. 52) e afferma di avere speso € 385.755,90 in aggiunta rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare all'attore se questi fosse stato adempiente. L'attore non contesta l'avvenuto maggiore esborso per il completamento dell'opera, se non il fatto che le cifre andrebbero computate secondo l'imponibile effettivamente indicato nelle fatture prodotte come doc. 52.
In effetti, le fatture prodotte come doc. 52 convenuto recano un imponibile complessivo di €
662.764,20. Il maggior esborso sostenuto dal convenuto ammonta dunque a € 270.539,10 (€
662.764,20 meno € 392.225,10, pari alla somma imponibile che avrebbe dovuto corrispondere all'attore ove l'opera fosse stata da lui completata).
Nulla è, infine, dovuto al convenuto per rimborso di costi sostenuti per “accelerazioni” da parte di altri subappaltatori, posto che la pretesa è specificamente contestata e, a fronte di ciò, il convenuto non dimostra che i contratti e le fatture prodotti riguardino effettivamente tale causale (doc. 53 e s. convenuto).
In definitiva, trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma di € 270.539,10 deve essere portata all'attualità tramite applicazione officiosa della rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dal mese di ottobre 2023 (data dell'ultima delle scadenze di pagamento delle fatture prodotte come doc. 52 convenuto) sino alla data odierna, secondo il dictum di Cass., S.U., 1712/1995; e così per € 276.490,96. Il convenuto non ha nemmeno dedotto di aver subito una perdita di guadagno conseguente alla mancata disponibilità della somma, e non ha allegato che avrebbe potuto impiegarla in maniera più profittevole rispetto alla rivalutazione applicata d'ufficio: non sussistono dunque i presupposti per l'applicazione di interessi c.d. compensativi sulla somma via via rivalutata.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, deve essere accertata l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti in essere fra l'attore e il convenuto, per inadempimento dell'attore, contratti denominati PO20210046 Lavori e PO20210172 (doc. 6, 7 e 11 convenuto). Parte_1
5 L'attore deve essere condannato a pagare a favore del convenuto la somma di € 276.490,96, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento.
Le altre domande devono essere tutte respinte.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'attore, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo analogo criterio, le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 2 agosto 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento dell'attore, dei contratti di subappalto in essere fra l'attore e il convenuto, per inadempimento dell'attore, contratti denominati PO20210046 Lavori e PO20210172 ; Parte_1
2) condanna l'attore a pagare in favore del convenuto la somma di € 276.490,96, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento;
3) pone a carico dell'attore le spese della CTU;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
1.686,00 per spese esenti ed € 17.252,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 20 agosto 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
VESCO EDOARDO, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. MAINIERI CATERINA MARIA Controparte_2 P.IVA_2
VITTORIA e DE STEFANO GIUSEPPINA, indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_2
; Email_3
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 21 marzo 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere da lui ricevuto in subappalto l'incarico di compiere opere civili presso lo stabilimento NI di Ravenna, per un corrispettivo fissato, a seguito di talune revisione contrattuali, nella somma di € 1.909.000,00.
L'attore ha dedotto di non avere potuto negoziare le condizioni contrattuali, in quanto imposte dal convenuto, che non inserì nel subappalto il divieto di ulteriore subappalto e che tuttavia non consentì all'attore di affidare a terzi talune opere specialistiche, costringendolo a ricorrere all'istituto giuslavoristico del distacco;
ha dedotto di avere potuto compiere l'opera in ritardo a causa di
«lungaggini burocratiche» e della ritardata messa a disposizione dell'area; di avere ricevuto acconti
1 per € 1.425.752,05 e di avere compiuto buona parte delle opere concordate, seppure l'andamento del contratto fu condizionato in negativo dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19 e alla guerra fra Russia e Ucraina;
di avere così riscontrato l'impossibilità a proseguire nell'adempimento del contratto alle condizioni concordate, se non a costo di subire perdite tali da «compromettere la vita stessa della società»; di avere così aderito ante causam alla risoluzione del contratto intimatagli dal convenuto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per l'avvenuta sospensione del compimento dell'opera, domandando il pagamento di tutte le opere compiute e non ancora retribuite.
Su tali basi l'attore ha domandato la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e, in subordine per il caso si ritenesse il contratto già risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c., la condanna del convenuto al pagamento dei lavori già eseguiti oltre al valore delle opere extracontrattuali.
L'attore ha inoltre domandato che si dichiari l'inefficacia della clausola vessatoria prevista al n. 19 del contratto, non specificamente sottoscritta, e che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno conseguente al rifiuto del convenuto di accettare la richiesta di revisione del prezzo d'appalto, danni indicati in € 75.836,37 per interessi dovuti ed € 995.543,48 per incremento del costo dei lavori.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse domande, allegando come il contratto si risolse di diritto per inadempimento dell'attore per effetto di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., trasmessa a seguito dell'«abbandono» del cantiere da parte del subappaltatore.
Il convenuto ha contestato l'applicabilità, al caso di specie, degli art. 1467 e 1664 c.c. e tutte le domande di condanna avanzate dall'attore. In via riconvenzionale, il convenuto ha domandato l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e la condanna dell'attore al pagamento a suo favore: della somma di € 276.142,00 quale restituzione di acconti di corrispettivo pagati in accesso rispetto al valore delle opere compiute;
al risarcimento di danni causati in corso d'opera, anche per penale da ritardo e maggior danno da ritardo, e per maggior costo del completamento dell'opera a mezzo di diversi subappaltatori.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure dell'Ing. e giunge in decisione CP_3 sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 21 marzo 2025, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 19 giugno 2025.
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2. Sul contratto in essere fra le parti e sulla sua risoluzione.
È pacifico fra le parti che fra di loro intercorse un contratto, qualificabile come subappalto, con il quale l'attore fu incaricato di compiere talune opere (fondazioni e cabina elettrica) strumentali
2 all'installazione di una nuova caldaia a fuoco presso il sito NI in Ravenna. Il regolamento contrattuale consta di due testi, l'uno dedicato ai “lavori”, l'altro alle “carpenterie” (doc. 6, 7 e 11 convenuto).
È altresì pacifico che l'opera subappaltata non fu completata dall'attore.
In questo contesto si situano le domande di risoluzione reciprocamente formulate.
L'attore domanda che il contratto sia risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.. Il convenuto domanda invece l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c..
Agli atti è presente la diffida ad adempiere datata 3 ottobre 2022, scritta e inviata dal convenuto (doc.
16 attore), con la quale questi, a mezzo del proprio procuratore, preso atto della totale e prolungata sospensione nel compimento dell'opera (inadempimento certo grave), intimò la ripresa dei lavori entro quindici giorni, sotto pena di risoluzione automatica del contratto.
Seguì la risposta dell'attore (doc. 17 attore), che, trascorso vanamente il termine fissato senza che i lavori fossero ripresi, significò l'adesione alla risoluzione del contratto così come intimata.
Si riscontra dunque l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, ciò che determina l'infondatezza della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta formulata dall'attore.
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3. Sulle domande di condanna avanzate dall'attore.
Sulla base dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore possono essere esaminate le domande di condanna da lui formulate.
In primo luogo, l'attore ha domandato la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato per opere contrattuali (€ 774.817,05) ed extra contrattuali (€ 278.374,67).
Quanto alle opere contrattuali, è documentato che le parti procedettero, in data 4 ottobre 2022, a una ricognizione condivisa della parte di opere compiute (doc. 14 attore). A mezzo di CTU, in giudizio, è stato computato il valore della parte di opera compiuta, quale quota del prezzo pattuito a corpo. Il
CTU, a seguito del proficuo contraddittorio con i tecnici nominati dalle parti, ha rilevato che l'attore compì, in cantiere, opere per una quota pari al 72-74% della totalità delle opere subappaltate, corrispondenti alla somma di circa € 1.400.000,00 oltre IVA. Di fatto, è dunque risultato che l'attore compì opere parziali per un valore corrispondente a quello degli acconti pagati (€ 1.425.752,00 oltre
IVA). La domanda dell'attore di condanna del convenuto al pagamento di somme a titolo di corrispettivo ulteriore per le opere contrattuali è dunque infondata.
Quanto alle opere extracontrattuali, l'attore ha mancato di allegare, prima ancora di dimostrare, quali siano le opere aggiuntive che a suo dire meriterebbero una specifica remunerazione. Il credito di circa
3 € 200.000,00, invocato già ante causam (doc. 17 attore), riguarda opere aggiuntive indicate in un elenco allegato alla lettera che non è stato prodotto in causa. Né in citazione né nella prima memoria sono allegate la qualità e la quantità delle opere extra che l'attore sostiene di avere compiuto.
La circostanza che siano compiute opere aggiuntive è recisamente contestata dal convenuto;
il regolamento contrattuale fra le parti prevede poi che eventuali opere aggiuntive dovessero essere pattuite per iscritto (clausole 2 e 5 del doc. 1 attore), ciò che chiaramente difetta nel caso di specie.
Nulla è dunque dovuto a favore dell'attore a tale titolo.
È poi documentato che le parti derogarono alla disciplina dell'art. 1664 c.c., prevedendo prezzi fissi e invariabili (clausola n. 5.1, ultimo paragrafo). Trattasi di deroga certamente valida, che non richiede l'uso di alcuna formula sacramentale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5267 del 06/03/2018). La disposizione in deroga risulta, ex ante, ugualmente gravosa sia per il committente sia per l'appaltatore, posto che se quest'ultimo è impedito di chiedere una revisione al rialzo del prezzo, il primo è specularmente privato del diritto alla revisione al ribasso, anch'essa prevista dall'art. 1664 c.c.. La deroga all'art. 1664 c.c. non costituisce una clausola vessatoria ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e pertanto non necessita di alcuna specifica approvazione per iscritto. Sono dunque infondate anche le domande volte al riconoscimento di compensi aggiuntivi per le opere compiute e di un risarcimento per il rifiuto di revisione del prezzo pattuito.
In definitiva, le domande avanzate dall'attore devono essere tutte respinte.
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4. Sulle domande riconvenzionali del convenuto.
Si giunge dunque a trattare delle domande riconvenzionali del convenuto.
Nulla gli è dovuto a titolo di restituzione del corrispettivo, posto che, come accertato in corso di CTU, il valore delle opere in parte eseguite è in sostanza pari agli acconti complessivamente pagati in corso d'opera in favore dell'attore.
Quanto ai danni da “danneggiamento della cabina Yara”, l'attore ha dimostrato, tramite produzione dei documenti a supporto (doc. 31 attore), che il danno dipese dalle erronee informazioni dategli dal convenuto e dal suo committente NI. È evidente, a parere del Tribunale, come non fosse onere dell'attore di compiere costose e complesse indagini per indagare la veridicità delle informazioni fornitegli dal proprio committente e dal proprietario dell'impianto in merito all'ubicazione dei c.d. sottoservizi. Il risarcimento non è quindi dovuto.
Quanto alla spesa che si afferma fu sostenuta per rimediare a taluni errori commessi nel posizionamento dei “tirafondi”, non vi è alcuna prova dell'esborso di circa € 8.000,00 allegato dal convenuto. Il rimborso, quindi, non è dovuto.
Quanto al compenso del safety engineer, esso non è una conseguenza immediata e diretta
4 dell'inadempimento lamentato e dunque non può essere addebitato all'attore.
Quanto al ritardo, la risoluzione del contratto per inadempimento impedisce l'applicazione delle penali concordate per il caso di ritardo. Il convenuto invoca il “maggior danno” da ritardo, affermando che il proprio committente gli applicò una penale di circa € 500.000,00: non vi è tuttavia prova del fatto che tale penale sia stata effettivamente applicata nei rapporti fra il convenuto e il proprio committente, non avendo il convenuto provato l'esborso.
Il convenuto ha poi domandato il risarcimento del danno consistente nel c.d. “maggior costo di riappalto” a seguito della risoluzione del contratto. La risoluzione imputabile al subappaltatore-attore abilita il convenuto alla formulazione di tale domanda. Nel merito, il convenuto deduce di avere concluso due contratti (doc. da 49 a 51), produce le fatture dei subappaltatori terzi (doc. 52) e afferma di avere speso € 385.755,90 in aggiunta rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare all'attore se questi fosse stato adempiente. L'attore non contesta l'avvenuto maggiore esborso per il completamento dell'opera, se non il fatto che le cifre andrebbero computate secondo l'imponibile effettivamente indicato nelle fatture prodotte come doc. 52.
In effetti, le fatture prodotte come doc. 52 convenuto recano un imponibile complessivo di €
662.764,20. Il maggior esborso sostenuto dal convenuto ammonta dunque a € 270.539,10 (€
662.764,20 meno € 392.225,10, pari alla somma imponibile che avrebbe dovuto corrispondere all'attore ove l'opera fosse stata da lui completata).
Nulla è, infine, dovuto al convenuto per rimborso di costi sostenuti per “accelerazioni” da parte di altri subappaltatori, posto che la pretesa è specificamente contestata e, a fronte di ciò, il convenuto non dimostra che i contratti e le fatture prodotti riguardino effettivamente tale causale (doc. 53 e s. convenuto).
In definitiva, trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma di € 270.539,10 deve essere portata all'attualità tramite applicazione officiosa della rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dal mese di ottobre 2023 (data dell'ultima delle scadenze di pagamento delle fatture prodotte come doc. 52 convenuto) sino alla data odierna, secondo il dictum di Cass., S.U., 1712/1995; e così per € 276.490,96. Il convenuto non ha nemmeno dedotto di aver subito una perdita di guadagno conseguente alla mancata disponibilità della somma, e non ha allegato che avrebbe potuto impiegarla in maniera più profittevole rispetto alla rivalutazione applicata d'ufficio: non sussistono dunque i presupposti per l'applicazione di interessi c.d. compensativi sulla somma via via rivalutata.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, deve essere accertata l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti in essere fra l'attore e il convenuto, per inadempimento dell'attore, contratti denominati PO20210046 Lavori e PO20210172 (doc. 6, 7 e 11 convenuto). Parte_1
5 L'attore deve essere condannato a pagare a favore del convenuto la somma di € 276.490,96, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento.
Le altre domande devono essere tutte respinte.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'attore, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo analogo criterio, le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 2 agosto 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento dell'attore, dei contratti di subappalto in essere fra l'attore e il convenuto, per inadempimento dell'attore, contratti denominati PO20210046 Lavori e PO20210172 ; Parte_1
2) condanna l'attore a pagare in favore del convenuto la somma di € 276.490,96, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della presente sentenza sino al pagamento;
3) pone a carico dell'attore le spese della CTU;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
1.686,00 per spese esenti ed € 17.252,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 20 agosto 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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