Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
L'operatività della successione nel possesso (di cui all'art. 1146, comma primo, cod. civ.) presuppone l'esistenza in capo al "de cuius" del possesso della "res", il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Ne consegue che ove la "successio possesionis" sia negata da colui nei cui confronti essa sia fatta valere è onere dell'erede dimostrare l'esistenza in capo al "de cuius" del suddetto rapporto di fatto con il bene in contestazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidonee a fornire la necessaria prova del possesso del "de cuius" le cartelle esattoriali a questo intestate concernenti il pagamento di un tributo immobiliare sul bene in contestazione, sul principale rilievo che tali documenti potevano al più costituire elementi indiziari della situazione possessoria apprezzabili ai fini della positiva valutazione di altre e più qualificanti risultanze probatorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE AN AR, AT TU, AT FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINO 18, presso lo STUDIO LUDINI, difeso dall'avvocato MARINO JR NINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE ZI RE, AU FI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ADRAGNA, difesi dall'avvocato PIACENTINI MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 459/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 30/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Pietro ADRAGNA, per delega dell'Avv. M. PIACENTINI, dep. in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 1987 EN De EN e IL RI - premesso di essere proprietari, per acquisto fattone nel 1981, da UN VA, di una casa di abitazione sita in Marettimo occupata senza titolo da IN PA - lo convennero in giudizio, dinnanzi al tribunale di Trapani, perché fosse condannato al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta illecita. Lo PA, costituitosi nel giudizio, e la moglie, NA IA TO, intervenuta nel processo, chiesero il rigetto della domanda avendo essi, eredi di NG e FR VA, sorelle del dante causa del De EN e della RI, UN VA, usucapito la proprietà dell'immobile "de quo" all'esito della "sommatoria" del loro possesso continuo con quello delle VA medesime, e riconvennero, pertanto, gli attori perché si accertasse questo loro acquisto.
Deceduto nelle more lo PA, si costituirono nel giudizio i suoi eredi, i figli EN e FR nonché "pro quota" il coniuge superstite NA IA TO.
Successivamente, avendo il De EN e la RI ottenuto la disponibilità dell'immobile conteso e rinunziato alla domanda risarcitoria, il tribunale adito, con sentenza dell'11 dicembre 1995, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande principali, rigettò quella riconvenzionale avendo ritenuto che gli PA e la TO non avessero fornito la prova della usucapione del diritto dominicale sul immobile in questione.
Adita con il gravame dei soccombenti, cui resistettero il De EN e la RI, in persona del loro procuratore speciale Giuseppe Agrizzi, la corte d'appello di Palermo, con sentenza del 30 maggio 1998, ha rigettato l'impugnazione. Per quel che in questa sede rileva, la corte territoriale ha ritenuto correttamente disattesa la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile conteso poiché gli appellanti non avevano dato prova di un loro possesso ventennale mediante unione di questo a quello, preteso, di NG e FR VA.
Le "cartelle esattoriali" intestate a costoro non erano univoche trattandosi di sorelle del dante causa degli appellati, UN VA nei cui confronti quelle avevano iniziato un giudizio poi abbandonato. In particolare, quei documenti non solo non consentivano la identificazione dell'immobile cui si riferivano i tributi, ma, soprattutto, si rivelavano "ex se" inidonei a fornire la necessaria prova del possesso delle VA;
inoltre si riferivano ad un arco temporale compreso fra il 1969 ed il 1977, ad un periodo inferiore al ventennio utile all'usucapione, mentre risultava "per tabulas" aver gli appellati acquistato nel 1981 la casa di abitazione contesa da UN VA.
Queste considerazioni rendevano inconferente l'espletamento della richiesta consulenza tecnica diretta alla identificazione dell'immobile oggetto dell'imposizione tributaria. Inutilmente, avuto riguardo alla preclusione posta dall'art. 345 c.p.c., gli appellanti avevano chiesto l'ammissione di quello stesso mezzo di prova testimoniale, diretto a far acquisire il possesso delle VA, che il loro dante causa aveva sollecitato nella sua prima difesa, poi rinunziandovi perché non ulteriormente chiesto in sede di precisazione delle conclusioni definitive in prime cure: il che poteva evincersi dal verbale dell'udienza del 19 marzo 1985. Per la cassazione di detta pronunzia ricorrono, esponendo due motivi di doglianza, NA IA TO nonché EN e FR PA;
resistono con controricorso EN De EN e IL DO, in persona del loro procuratore speciale Giuseppe Agrizzi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 1158 c.c.
nonché il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. La corte territoriale - sostengono la TO e gli PA - ha ritenuto equivoche le "cartelle esattoriali" intestate ad NG e FR VA perché sorelle del dante causa del De EN e della DO, senza considerare che dette "cartelle" fornivano non un indizio ma la prova del possesso delle loro danti causa.. Inoltre, quel giudice ha ritenuto che quelle cartelle riguardassero un tempo compreso fra il 1969 ed il 1977 inferiore al tempo utile all'usucapione dell'immobile sebbene quelle si riferissero al più ampio arco temporale fra il 1969 ed il 1985. Pertanto la corte territoriale non avrebbe potuto ritenere inconferente l'espletamento di una c.t.u. diretta alla identificazione, in quello conteso, dell'immobile oggetto dell'imposizione tributaria.
Con il secondo motivo la TO e gli PA, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., denunziano la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 345 c.p.c.. "Quanto alla mancanza del requisito della novità della prova testimoniale" - assumono i ricorrenti - "la decisione dei giudici dell'appello confligge con principii altre volte affermati da questa Corte.
Questi motivi, poiché investono la questione, risolutiva della controversia, della successione nel possesso utile all'usucapione del diritto dominicale, esigono una trattazione congiunta, all'esito della quale vanno disattesi.
L'art. 1146, I comma, c.c. sancendo il principio della successione nel possesso del "de cuius" da parte dell'erede, esclude una soluzione di continuità nelle posizioni possessorie così che il possesso dell'erede può essere unito a quello dell'originario possessore ai fini dell'acquisto per usucapione del diritto reale:
ciò in virtù dell'efficacia retroattiva dell'accettazione dell'eredità (art. 459, II inciso, c.c.).
Postulando l'operatività della "successio possessionis" l'esistenza in capo al "de cuius" del possesso della "res", il quale secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 c.c. si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla "cosa" corrispondente all'esercizio di un diritto reale, ne consegue che, ove detta successione nel possesso sia (come nella specie) negata da chi nei cui confronti questa sia stata fatta valere, incombe all'erede la prova del possesso del suo dante causa.
Da questi principii non si e certamente discostata la corte territoriale che ne ha fatto corretta applicazione rendendone adeguata ragione.
Esaustiva è in proposito l'osservazione del giudice del merito che l'intestazione ed il pagamento della cartelle esattoriali, concernenti un "tributo immobiliare", si rivelavano di per sè assolutamente inidonei a fornire la necessaria prova del possesso, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 c.c., delle danti causa degli odierni ricorrenti potendo al più costituire elementi indiziari di una situazione possessoria apprezzabili ai fini della positiva valutazione di altre e più qualificanti risultanze probatorie.
Il che, secondo il giudice del merito, doveva in concreto escludersi, poiché l'art. 345 c.p.c. preclude l'ammissione in appello di un mezzo di prova al quale la parte aveva rinunziato in primo grado.
La doglianza sul punto non può essere assolutamente accolta. Inutilmente i ricorrenti censurano in proposito la pronunzia del giudice del merito non potendosi infatti - secondo la prevalente giurisprudenza di questa corte - considerare "prova nuova", ammissibile in appello, il mezzo di prova testimoniale richiesto in prime cure ma successivamente, nello stesso grado, rinunciato. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato;
pertanto i ricorrenti debbono essere condannati in solido a pagare ai resistenti le spese del giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 315.000=, oltre L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001