Articolo 39 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 38Articolo 40
Versione
2 febbraio 2013
Art. 39. Congresso nazionale forense 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense e' la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonche' le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente