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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/11/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 97/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 97/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta alla via Rampolla n. 5 presso lo studio dell'Avv. Valentina
XI (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano alla via Ugo Betti n. 161/E presso lo studio dell'Avv. Pier Paolo
PI (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
pagina 1 di 11 -RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero che ha depositato le proprie conclusioni in data 17.3.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 17.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 14.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio a Centuripe (EN), in data 29.10.2005.
La ricorrente ha rappresentato che dal matrimonio sono nati quattro figli: , nata a [...] Persona_1
il 10.03.2005; nata a [...] il [...]; i gemelli e , nati a Catania il Per_2 Per_3 Per_4
17.09.2009.
La ricorrente ha riferito che i coniugi “non hanno più, da tempo, un'unione affettiva e sentimentale, per effetto degli atteggiamenti violenti, prepotenti e prevaricatori messi in atto dal marito nei confronti della moglie anche alla presenza dei figli minori”; ella ha documentato l'esistenza di un procedimento penale (1446/2022 R.G.N.R. – 1233/2022 R.G. G.I.P. – Tribunale di Enna) a carico del coniuge per reiterate condotte di aggressione fisica e verbale alla moglie, anche in presenza dei figli minori e . Per_3 Per_4
La ricorrente ha rappresentato che, a seguito della denuncia, ella e i figli sono stati inizialmente inseriti presso una struttura con indirizzo segreto, rientrando presso la casa familiare a seguito dell'adozione, a luglio 2022, del provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento del alla moglie, ai prossimi congiunti della stessa e ai figli. CP_1
In relazione alle richieste di natura economica, la ricorrente ha riferito di svolgere un lavoro part-time, con entrate pari a circa € 9.000,00 annui;
che il coniuge lavora in Emilia-Romagna e non contribuisce al mantenimento dei figli.
La ricorrente ha quindi chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e in proprio favore;
di assegnare alla Per_3 Per_4
stessa la casa coniugale per continuare ad abitarla insieme ai figli;
di porre a carico del marito un assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento per tutti i quattro figli, oltre al contributo per le pagina 2 di 11 spese straordinarie nella misura del 50%; di autorizzarla a percepire l'intero ammontare dell'assegno unico I.N.P.S.
In data 24 marzo 2023, si è costituito in giudizio il sig. negando i comportamenti aggressivi, CP_1
prevaricatori e violenti riferiti dalla moglie.
Il resistente ha rappresentato di essere molto legato ai figli minori ma di non vederli più da maggio
2022, atteso che, mentre si trovava fuori regione, lavorando come operaio per una ditta edile, la moglie
“non ha più dato notizie di sé e dei suoi figli, da un giorno all'altro, interrompendo qualsiasi comunicazione con il marito”.
Il resistente ha riferito che fosse la moglie a insultare il marito, spinta da gelosia.
Ha quindi chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, rigettando la richiesta di addebito;
ha svolto domanda di affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente con la madre presso la casa familiare, alla cui richiesta di assegnazione non si è, quindi, opposto, rilevando la necessità di procedere alle volture delle relative utenze a nome della moglie.
Sulle richieste di natura economica, il resistente ha evidenziato di percepire circa € 15.000,00 annui;
di voler contribuire al mantenimento dei figli minori e in misura non superiore a € 300,00 Per_3 Per_4
mensili; ha altresì rilevato che nessun mantenimento è dovuto per le due figlie maggiorenni, atteso che convive con il proprio compagno in Lussemburgo e convive con il proprio compagno a Per_1 Per_2
Paternò.
All'udienza di comparizione del 04.04.2023, tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza, la ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa € 800,00, di vivere presso la casa familiare, alloggio popolare in affitto, di percepire l'assegno unico I.N.P.S. di circa € 600,00 e che “I figli sono tutti studenti, ad eccezione di che convive con altra persona”. Per_1
Il resistente ha riferito di lavorare vicino Milano come manovale, percependo uno stipendio di circa €
1.600,00 mensili, in forza di contratti di lavoro mensilmente rinnovati.
In occasione della predetta udienza è emersa la pendenza di un procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del sig. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, iscritto al n. CP_1
224/2022 V.G.
Con ordinanza del 17.04.2023, il Presidente del Tribunale ha disposto l'acquisizione del richiamato fascicolo afferente il procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, nonché disposto l'ascolto dei figli minorenni e . Per_3 Per_4
pagina 3 di 11 All'udienza del 07.06.2023, entrambi i minori, ascoltati separatamente, hanno riferito che, prima della separazione, il padre aveva condotte minacciose nei confronti della madre, narrando entrambi di episodi in cui il padre “si arrabbiava quando trovava il pane raffermo a casa, lo gettava fuori dalla finestra e si arrabbiava con la mamma”, nonché di un'occasione in cui il padre “stava soffocando la mamma mettendole sopra la testa un cuscino”, fermandosi solo a seguito dell'intervento della loro sorella maggiore.
Entrambi i ragazzi hanno riferito che il padre picchiava spesso la madre con calci e schiaffi;
“la minacciava anche col coltello. Le mandava foto di pistole sul telefonino”; “Tutto questo anche in presenza di noi figli”.
Entrambi hanno espresso il desiderio di rimanere con la madre e di non volere incontrare il padre.
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre cui conseguentemente ha assegnato la casa coniugale.
In ragione della misura cautelare all'epoca in atto, nulla ha disposto in ordine agli incontri tra il padre e i figli, limitandosi ad autorizzare chiamate telefoniche o videochiamate tra il padre e i figli, ma solo con il consenso di questi ultimi, confermando l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Centuripe di svolgere adeguata attività di sostegno dei minori e di adottare quanto opportuno per favorire il recupero del rapporto di costoro con il padre.
In ordine ai rapporti economici, in mancanza di ogni documentazione sul punto e prendendo a riferimento quanto dichiarato dalle parti e confermato dai figli, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del “quale contributo al mantenimento dei tre figli, di cui uno maggiorenne ma non CP_1
economicamente autosufficiente, un assegno mensile di 450 euro, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per i figli”.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 04.10.2023, poi differita al 07.11.2023.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., la ricorrente ha insistito nelle proprie domande.
Il resistente, in seno alla comparsa di costituzione depositata il 23.09.2023, ha reiterato le richieste avanzate con la memoria difensiva ex art. 706 c.p.c.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.11.2021, sostituita dal deposito di note scritte, lo scrivente relatore ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., richiesti da entrambe le parti.
Nessuna delle parti ha depositato memorie istruttorie.
pagina 4 di 11 All'esito dell'udienza del 09.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte, lo scrivente estensore ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2025.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
La ricorrente ha allegato dispositivo della sentenza di condanna, resa all'esito del 1446/2022 R.G.N.R.
– 1233/2022 R.G. G.I.P. – Tribunale di Enna, del sig. per i reati ascrittigli, ovvero CP_1
maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
Lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da entrambe le parti e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai pagina 5 di 11 doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Nella fattispecie a mani, la ricorrente e i figli minori, in sede di audizione, hanno riferito di episodi di violenza e minaccia, anche risalenti nel tempo, perpetrati dal marito nei confronti della moglie, in presenza dei figli;
a causa di tali comportamenti, nel 2022 la sig.ra ha sporto denuncia e la stessa Pt_1
insieme ai figli con lei conviventi sono stati accolti presso una struttura con indirizzo segreto, facendo poi rientro presso la casa familiare solo a seguito dell'ordinanza cautelare che ha disposto il divieto di avvicinamento del CP_1
Occorre, sul punto, rilevare che la Suprema Corte ha precisato che le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. VI - 1, 14.1.2016, n. 433;
Cass. civ., sez. I, ord., 27.2.2024, n. 5171; Cass. civ., sez. I, ord., 18.12.2023, n. 35249; Cass. civ., sez.
I, 8.6.2023, n. 16262).
La parte che promuove la domanda di addebito è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Segnatamente, la ricorrente ha allegato verbale di comunicazione dell'ordinanza, resa il 23.07.2022 dal
G.I.P. presso il Tribunale di Enna, dr. Ravelli, di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento del alla moglie, ai figli e ai prossimi congiunti CP_1 della stessa;
decreto di giudizio immediato del 29.08.2022 e dispositivo di condanna dell'01.10.2024 per i reati ascritti al CP_1
Risulta in atti anche il fascicolo del procedimento n. 242/2022 V.G. introdotto, precedentemente rispetto al presente giudizio, nei confronti del sig. a tutela dei minori, dalla Procura della Repubblica CP_1
presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta per la decadenza dalla responsabilità genitoriale in ipotesi di violenza domestica e/o di genere, dal quale si evince l'avvenuta sospensione della responsabilità genitoriale in data 17-31.01.2023.
pagina 6 di 11 Nell'ambito del predetto procedimento, la relazione clinica dell'U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile di
Enna, risalente al 21.03.2023, riferiva, tra l'altro, l'assenza di rapporti del padre con i minori.
Alla luce della documentazione allegata, può dirsi raggiunta la prova del comportamento posto in essere dal volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, CP_1
nonché del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Invero, sono riconducibili alla violazione dell'obbligo di assistenza e di collaborazione tutti quei comportamenti che comportino offesa della personalità del coniuge, dei quali la documentazione sopra elencata costituisce prova documentale.
Inoltre, quanto emerso dagli atti allegati nonché dalle dichiarazioni dei figli minori in sede di audizione innanzi al Presidente del Tribunale consente di ritenere raggiunta la prova sull'idoneità delle condotte del marito a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente addebito della separazione allo stesso.
Sulla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Nel caso di specie, la casa familiare è un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
la ricorrente si è allontanata dalla casa familiare, insieme ai figli, solo per un brevissimo periodo, per ragioni di sicurezza, facendovi rientro solo a seguito dell'ordinanza cautelare che ha disposto il divieto di avvicinamento del CP_1
Alla luce di quanto sopra, considerato peraltro che in punto di assegnazione della casa familiare non v'è contrasto tra le parti, avendo anche il resistente chiesto che la stessa venga assegnata alla ricorrente, questo Collegio ritiene di assegnare alla ricorrente la casa familiare, sita in Centuripe alla via Anapo.
In ordine all'affidamento dei figli minori, la domanda di affidamento esclusivo è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi
pagina 7 di 11 momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma
l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Alla luce degli atti relativi al procedimento penale n. 1446/2022 R.G.N.R. – 1233/2022 R.G. G.I.P. –
Tribunale di Enna e delle dichiarazioni rese dai minori in sede di audizione, ricorrono i presupposti di legge per disporre l'affidamento superesclusivo alla madre dei minori e , entrambi di Per_3 Per_4
anni 16, nell'interesse degli stessi, stabilendo che la madre possa assumere da sola tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, ossia, esemplificativamente, quelle inerenti la salute, l'educazione,
l'istruzione, la fissazione della residenza abituale dei medesimi, nonché rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli.
pagina 8 di 11 In ordine al diritto di visita del padre, considerata l'età dei ragazzi e la concreta assenza dei rapporti con il padre, nulla va disposto, atteso che una graduale ripresa dei rapporti è all'evidenza subordinata al consenso dei minori.
In ordine al mantenimento della figlia oggi ventunenne, parte ricorrente ha dedotto che la figlia Per_2
non è mai stata economicamente autosufficiente.
Il resistente ha allegato certificato di residenza risalente a maggio 2025 ove la figlia risultava Per_2
residente a [...]. Di contro, la ricorrente ha allegato ulteriore certificato di residenza della figlia, risalente a giugno 2025, ove la figlia risulta essere residente a [...]con il nucleo familiare di origine.
Ebbene, prescindendo dalla residenza anagrafica, la ragazza non risulta aver proseguito gli studi né che si sia adoperata effettivamente per rendersi autonoma economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione.
È noto, in linea di principio, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025
e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Pur tuttavia, l'assegno corrisposto per il mantenimento per il figlio non può costituire una rendita sine die che esoneri il figlio dall'impegno per la ricerca di attività lavorativa ed il raggiungimento di un'autosufficienza economica.
Invero, se, da un lato, il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che gli consenta di inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altro, a fortiori, quando il percorso formativo non sia stato nemmeno intrapreso, il figlio non può fare affidamento sull'obbligo di mantenimento dei genitori senza attivarsi per il raggiungimento della propria autonomia, in virtù di un principio di autoresponsabilità.
Si richiama, sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità che questo Collegio ritiene condivisibile: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui
pagina 9 di 11 realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andar avanti per sempre [ma] deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 07/10/2022, n. 29264).
E, ancora sul punto, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 23/01/2024, n. 2259).
Sicché, a parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, non si ritengono sussistenti i presupposti per continuare ad onerare il padre di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia Per_2
maggiorenne ma che non risulta essere studentessa o comunque in cerca di occupazione.
In relazione ai figli minori e , occorre premettere che risultano immutate le condizioni Per_3 Per_4
economiche dei coniugi: secondo quanto dalle stesse parti dichiarato, la sig.ra percepisce una Pt_1
retribuzione di circa € 800,00 mensili, nonché l'assegno unico I.N.P.S. (sebbene debba ritenersi venuta meno la quota relativa alla figlia avendo ella aggiunto l'età di ventuno anni); il sig. Per_2 CP_1 percepisce una retribuzione di circa € 1.600,00 mensili.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover disporre un assegno di mantenimento a carico del sig. nei confronti dei figli minori nell'importo complessivo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per CP_1
ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta, oltre il 60% delle spese straordinarie, nonché di assegnare integralmente alla madre l'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, considerando assorbita e disattesa ogni altra domanda ed eccezione, definendo il giudizio, così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30.08.1986 (C.F.: , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
05.06.1986 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi;
- ADDEBITA la separazione a;
Controparte_1
- ASSEGNA a la casa familiare, sita in Centuripe alla via Anapo;
Parte_1
- DISPONE l'affidamento superesclusivo dei minori e alla madre, Persona_5 Persona_6
precisando che la madre possa assumere da sola tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, come esemplificativamente indicate in parte motiva;
Co
- PONE a carico di Presti l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 300,00 Per_3 Per_4
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 60% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 97/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta alla via Rampolla n. 5 presso lo studio dell'Avv. Valentina
XI (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano alla via Ugo Betti n. 161/E presso lo studio dell'Avv. Pier Paolo
PI (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
pagina 1 di 11 -RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero che ha depositato le proprie conclusioni in data 17.3.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 17.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 14.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio a Centuripe (EN), in data 29.10.2005.
La ricorrente ha rappresentato che dal matrimonio sono nati quattro figli: , nata a [...] Persona_1
il 10.03.2005; nata a [...] il [...]; i gemelli e , nati a Catania il Per_2 Per_3 Per_4
17.09.2009.
La ricorrente ha riferito che i coniugi “non hanno più, da tempo, un'unione affettiva e sentimentale, per effetto degli atteggiamenti violenti, prepotenti e prevaricatori messi in atto dal marito nei confronti della moglie anche alla presenza dei figli minori”; ella ha documentato l'esistenza di un procedimento penale (1446/2022 R.G.N.R. – 1233/2022 R.G. G.I.P. – Tribunale di Enna) a carico del coniuge per reiterate condotte di aggressione fisica e verbale alla moglie, anche in presenza dei figli minori e . Per_3 Per_4
La ricorrente ha rappresentato che, a seguito della denuncia, ella e i figli sono stati inizialmente inseriti presso una struttura con indirizzo segreto, rientrando presso la casa familiare a seguito dell'adozione, a luglio 2022, del provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento del alla moglie, ai prossimi congiunti della stessa e ai figli. CP_1
In relazione alle richieste di natura economica, la ricorrente ha riferito di svolgere un lavoro part-time, con entrate pari a circa € 9.000,00 annui;
che il coniuge lavora in Emilia-Romagna e non contribuisce al mantenimento dei figli.
La ricorrente ha quindi chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e in proprio favore;
di assegnare alla Per_3 Per_4
stessa la casa coniugale per continuare ad abitarla insieme ai figli;
di porre a carico del marito un assegno mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento per tutti i quattro figli, oltre al contributo per le pagina 2 di 11 spese straordinarie nella misura del 50%; di autorizzarla a percepire l'intero ammontare dell'assegno unico I.N.P.S.
In data 24 marzo 2023, si è costituito in giudizio il sig. negando i comportamenti aggressivi, CP_1
prevaricatori e violenti riferiti dalla moglie.
Il resistente ha rappresentato di essere molto legato ai figli minori ma di non vederli più da maggio
2022, atteso che, mentre si trovava fuori regione, lavorando come operaio per una ditta edile, la moglie
“non ha più dato notizie di sé e dei suoi figli, da un giorno all'altro, interrompendo qualsiasi comunicazione con il marito”.
Il resistente ha riferito che fosse la moglie a insultare il marito, spinta da gelosia.
Ha quindi chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, rigettando la richiesta di addebito;
ha svolto domanda di affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente con la madre presso la casa familiare, alla cui richiesta di assegnazione non si è, quindi, opposto, rilevando la necessità di procedere alle volture delle relative utenze a nome della moglie.
Sulle richieste di natura economica, il resistente ha evidenziato di percepire circa € 15.000,00 annui;
di voler contribuire al mantenimento dei figli minori e in misura non superiore a € 300,00 Per_3 Per_4
mensili; ha altresì rilevato che nessun mantenimento è dovuto per le due figlie maggiorenni, atteso che convive con il proprio compagno in Lussemburgo e convive con il proprio compagno a Per_1 Per_2
Paternò.
All'udienza di comparizione del 04.04.2023, tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza, la ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa € 800,00, di vivere presso la casa familiare, alloggio popolare in affitto, di percepire l'assegno unico I.N.P.S. di circa € 600,00 e che “I figli sono tutti studenti, ad eccezione di che convive con altra persona”. Per_1
Il resistente ha riferito di lavorare vicino Milano come manovale, percependo uno stipendio di circa €
1.600,00 mensili, in forza di contratti di lavoro mensilmente rinnovati.
In occasione della predetta udienza è emersa la pendenza di un procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del sig. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, iscritto al n. CP_1
224/2022 V.G.
Con ordinanza del 17.04.2023, il Presidente del Tribunale ha disposto l'acquisizione del richiamato fascicolo afferente il procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, nonché disposto l'ascolto dei figli minorenni e . Per_3 Per_4
pagina 3 di 11 All'udienza del 07.06.2023, entrambi i minori, ascoltati separatamente, hanno riferito che, prima della separazione, il padre aveva condotte minacciose nei confronti della madre, narrando entrambi di episodi in cui il padre “si arrabbiava quando trovava il pane raffermo a casa, lo gettava fuori dalla finestra e si arrabbiava con la mamma”, nonché di un'occasione in cui il padre “stava soffocando la mamma mettendole sopra la testa un cuscino”, fermandosi solo a seguito dell'intervento della loro sorella maggiore.
Entrambi i ragazzi hanno riferito che il padre picchiava spesso la madre con calci e schiaffi;
“la minacciava anche col coltello. Le mandava foto di pistole sul telefonino”; “Tutto questo anche in presenza di noi figli”.
Entrambi hanno espresso il desiderio di rimanere con la madre e di non volere incontrare il padre.
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre cui conseguentemente ha assegnato la casa coniugale.
In ragione della misura cautelare all'epoca in atto, nulla ha disposto in ordine agli incontri tra il padre e i figli, limitandosi ad autorizzare chiamate telefoniche o videochiamate tra il padre e i figli, ma solo con il consenso di questi ultimi, confermando l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Centuripe di svolgere adeguata attività di sostegno dei minori e di adottare quanto opportuno per favorire il recupero del rapporto di costoro con il padre.
In ordine ai rapporti economici, in mancanza di ogni documentazione sul punto e prendendo a riferimento quanto dichiarato dalle parti e confermato dai figli, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del “quale contributo al mantenimento dei tre figli, di cui uno maggiorenne ma non CP_1
economicamente autosufficiente, un assegno mensile di 450 euro, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per i figli”.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 04.10.2023, poi differita al 07.11.2023.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., la ricorrente ha insistito nelle proprie domande.
Il resistente, in seno alla comparsa di costituzione depositata il 23.09.2023, ha reiterato le richieste avanzate con la memoria difensiva ex art. 706 c.p.c.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.11.2021, sostituita dal deposito di note scritte, lo scrivente relatore ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., richiesti da entrambe le parti.
Nessuna delle parti ha depositato memorie istruttorie.
pagina 4 di 11 All'esito dell'udienza del 09.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte, lo scrivente estensore ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.01.2025.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
La ricorrente ha allegato dispositivo della sentenza di condanna, resa all'esito del 1446/2022 R.G.N.R.
– 1233/2022 R.G. G.I.P. – Tribunale di Enna, del sig. per i reati ascrittigli, ovvero CP_1
maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
Lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da entrambe le parti e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai pagina 5 di 11 doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Nella fattispecie a mani, la ricorrente e i figli minori, in sede di audizione, hanno riferito di episodi di violenza e minaccia, anche risalenti nel tempo, perpetrati dal marito nei confronti della moglie, in presenza dei figli;
a causa di tali comportamenti, nel 2022 la sig.ra ha sporto denuncia e la stessa Pt_1
insieme ai figli con lei conviventi sono stati accolti presso una struttura con indirizzo segreto, facendo poi rientro presso la casa familiare solo a seguito dell'ordinanza cautelare che ha disposto il divieto di avvicinamento del CP_1
Occorre, sul punto, rilevare che la Suprema Corte ha precisato che le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. VI - 1, 14.1.2016, n. 433;
Cass. civ., sez. I, ord., 27.2.2024, n. 5171; Cass. civ., sez. I, ord., 18.12.2023, n. 35249; Cass. civ., sez.
I, 8.6.2023, n. 16262).
La parte che promuove la domanda di addebito è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Segnatamente, la ricorrente ha allegato verbale di comunicazione dell'ordinanza, resa il 23.07.2022 dal
G.I.P. presso il Tribunale di Enna, dr. Ravelli, di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento del alla moglie, ai figli e ai prossimi congiunti CP_1 della stessa;
decreto di giudizio immediato del 29.08.2022 e dispositivo di condanna dell'01.10.2024 per i reati ascritti al CP_1
Risulta in atti anche il fascicolo del procedimento n. 242/2022 V.G. introdotto, precedentemente rispetto al presente giudizio, nei confronti del sig. a tutela dei minori, dalla Procura della Repubblica CP_1
presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta per la decadenza dalla responsabilità genitoriale in ipotesi di violenza domestica e/o di genere, dal quale si evince l'avvenuta sospensione della responsabilità genitoriale in data 17-31.01.2023.
pagina 6 di 11 Nell'ambito del predetto procedimento, la relazione clinica dell'U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile di
Enna, risalente al 21.03.2023, riferiva, tra l'altro, l'assenza di rapporti del padre con i minori.
Alla luce della documentazione allegata, può dirsi raggiunta la prova del comportamento posto in essere dal volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, CP_1
nonché del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Invero, sono riconducibili alla violazione dell'obbligo di assistenza e di collaborazione tutti quei comportamenti che comportino offesa della personalità del coniuge, dei quali la documentazione sopra elencata costituisce prova documentale.
Inoltre, quanto emerso dagli atti allegati nonché dalle dichiarazioni dei figli minori in sede di audizione innanzi al Presidente del Tribunale consente di ritenere raggiunta la prova sull'idoneità delle condotte del marito a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente addebito della separazione allo stesso.
Sulla domanda di assegnazione della casa familiare, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Nel caso di specie, la casa familiare è un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
la ricorrente si è allontanata dalla casa familiare, insieme ai figli, solo per un brevissimo periodo, per ragioni di sicurezza, facendovi rientro solo a seguito dell'ordinanza cautelare che ha disposto il divieto di avvicinamento del CP_1
Alla luce di quanto sopra, considerato peraltro che in punto di assegnazione della casa familiare non v'è contrasto tra le parti, avendo anche il resistente chiesto che la stessa venga assegnata alla ricorrente, questo Collegio ritiene di assegnare alla ricorrente la casa familiare, sita in Centuripe alla via Anapo.
In ordine all'affidamento dei figli minori, la domanda di affidamento esclusivo è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi
pagina 7 di 11 momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma
l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Alla luce degli atti relativi al procedimento penale n. 1446/2022 R.G.N.R. – 1233/2022 R.G. G.I.P. –
Tribunale di Enna e delle dichiarazioni rese dai minori in sede di audizione, ricorrono i presupposti di legge per disporre l'affidamento superesclusivo alla madre dei minori e , entrambi di Per_3 Per_4
anni 16, nell'interesse degli stessi, stabilendo che la madre possa assumere da sola tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, ossia, esemplificativamente, quelle inerenti la salute, l'educazione,
l'istruzione, la fissazione della residenza abituale dei medesimi, nonché rivolgere istanze alla P.A. nell'interesse dei figli.
pagina 8 di 11 In ordine al diritto di visita del padre, considerata l'età dei ragazzi e la concreta assenza dei rapporti con il padre, nulla va disposto, atteso che una graduale ripresa dei rapporti è all'evidenza subordinata al consenso dei minori.
In ordine al mantenimento della figlia oggi ventunenne, parte ricorrente ha dedotto che la figlia Per_2
non è mai stata economicamente autosufficiente.
Il resistente ha allegato certificato di residenza risalente a maggio 2025 ove la figlia risultava Per_2
residente a [...]. Di contro, la ricorrente ha allegato ulteriore certificato di residenza della figlia, risalente a giugno 2025, ove la figlia risulta essere residente a [...]con il nucleo familiare di origine.
Ebbene, prescindendo dalla residenza anagrafica, la ragazza non risulta aver proseguito gli studi né che si sia adoperata effettivamente per rendersi autonoma economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione.
È noto, in linea di principio, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025
e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Pur tuttavia, l'assegno corrisposto per il mantenimento per il figlio non può costituire una rendita sine die che esoneri il figlio dall'impegno per la ricerca di attività lavorativa ed il raggiungimento di un'autosufficienza economica.
Invero, se, da un lato, il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che gli consenta di inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altro, a fortiori, quando il percorso formativo non sia stato nemmeno intrapreso, il figlio non può fare affidamento sull'obbligo di mantenimento dei genitori senza attivarsi per il raggiungimento della propria autonomia, in virtù di un principio di autoresponsabilità.
Si richiama, sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità che questo Collegio ritiene condivisibile: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui
pagina 9 di 11 realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andar avanti per sempre [ma] deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 07/10/2022, n. 29264).
E, ancora sul punto, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 23/01/2024, n. 2259).
Sicché, a parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, non si ritengono sussistenti i presupposti per continuare ad onerare il padre di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia Per_2
maggiorenne ma che non risulta essere studentessa o comunque in cerca di occupazione.
In relazione ai figli minori e , occorre premettere che risultano immutate le condizioni Per_3 Per_4
economiche dei coniugi: secondo quanto dalle stesse parti dichiarato, la sig.ra percepisce una Pt_1
retribuzione di circa € 800,00 mensili, nonché l'assegno unico I.N.P.S. (sebbene debba ritenersi venuta meno la quota relativa alla figlia avendo ella aggiunto l'età di ventuno anni); il sig. Per_2 CP_1 percepisce una retribuzione di circa € 1.600,00 mensili.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover disporre un assegno di mantenimento a carico del sig. nei confronti dei figli minori nell'importo complessivo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per CP_1
ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta, oltre il 60% delle spese straordinarie, nonché di assegnare integralmente alla madre l'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, considerando assorbita e disattesa ogni altra domanda ed eccezione, definendo il giudizio, così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30.08.1986 (C.F.: , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
05.06.1986 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi;
- ADDEBITA la separazione a;
Controparte_1
- ASSEGNA a la casa familiare, sita in Centuripe alla via Anapo;
Parte_1
- DISPONE l'affidamento superesclusivo dei minori e alla madre, Persona_5 Persona_6
precisando che la madre possa assumere da sola tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, come esemplificativamente indicate in parte motiva;
Co
- PONE a carico di Presti l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 300,00 Per_3 Per_4
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 60% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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