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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/03/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARSANTI Parte_1 C.F._1
MAUCERI TT elettivamente domiciliata a Firenze, via Duca D'Aosta 5 o studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliati a Prato, v.le
Borgovalsugana n. 63/B presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente di ruolo presso Prof. le Parte_1 Organizzazione_1
“ di Lucca, ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire CP_2 Pt_2
del beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli anni 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Si è costituito il , eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
1 ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, la correttezza del proprio operato,
conforme alla disciplina vigente in materia.
Rileva, inoltre, che per l'anno 2018-2019, la docente non ha svolto nemmeno un giorno di servizio, con conseguente rigetto della domanda, quanto meno con riferimento a detta annualità.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 19 dicembre 2023 e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
***
La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo
Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta, dal momento che il presente giudizio ha a oggetto la domanda di riconoscimento di una prestazione di natura economica, connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, e il diniego di fruire di quel beneficio rientra tra le determinazioni assunte dal con la CP_1
capacità e i poteri del datore di lavoro privato (e non nell'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale).
Ne consegue, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 3032/2011 e successive conformi).
Venendo al merito della vicenda, deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La
2 somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati
inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A..
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo CP_1
quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in
assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di
3 supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione
della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per
cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc.
1-4 ricorso) consentono di concludere che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Quanto precede, riguarda anche l'anno scolastico 2019/2020, rispetto al quale il ha CP_1
eccepito che la docente ha svolto soltanto supplenze brevi su cattedre di fatto non complete.
In realtà, dallo stato matricolare e dai contratti in atti, risulta che la ricorrente ha prestato servizio dal 18 novembre 2019 all'11 giugno 2020, senza soluzione di continuità, con orario completo fino al 5 dicembre 2019 e poi con orario di dieci ore settimanali, sempre presso il medesimo istituto.
Si tratta di circostanze di fatto che devono essere valorizzate per ritenere una continuità della prestazione lavorativa, che giustifica la concessione del beneficio in parola.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, l'indagine in ordine alla comparabilità o meno tra la prestazione resa tra il docente precario e quello di ruolo,
non può essere condotta sulla base di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, quali, il part-time dei docenti di ruolo, l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato, né sulla base del dato normativo dei 180 giorni considerato da disposizioni riguardanti specifici fenomeni (quale, la ricostruzione della carriera,
la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova) “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una
4 “didattica”“.
Pur non avendo la pronuncia affrontando la tematica qui in rilievo, ha chiaramente evidenziato che la funzione formativa della carta docente è strettamente connessa alla durata annua della prestazione, come confermato dal riferimento all'anno scolastico da parte della disposizione che lo ha istituito e, da ultimo, dall'art. 15 D.L. 69/ 2023 (conv. con mod., in L. n. 103/2023) che ha esteso il beneficio, per l'anno 2023, ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Tuttavia, a fronte della finalità perseguita con la misura, (vale a dire, sostenere la formazione continua dei docenti al fine di valorizzarne le competenze professionali), negarne il beneficio a chi, come nel caso di specie, ha svolto quella attività per la maggior parte dell'anno, per un numero di ore significativo (ossia più del 50% dell'orario pieno) e con continuità, significherebbe effettuare una discriminazione basata soltanto sulla tipologia di contratto che vincola il docente all'amministrazione scolastica, anziché su una oggettiva differenza rispetto al servizio prestato
(del resto, neppure allegata dalla resistente).
Per quanto riguarda, invece, l'anno 2018/2019, deve rilevarsi come non sia stata prodotta documentazione attestante lo svolgimento del servizio, con conseguente rigetto della domanda sul punto.
Infine, rispetto all'anno 2022/2023 (con riferimento al quale il chiede dichiararsi cessata CP_1
la materia del contendere in ragione dell'introduzione dell'art. 15, D.L. n. 69/2013) parte resistente non ha documentato l'adempimento; pertanto, la condanna interessa anche tale annualità.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, il resistente deve essere CP_1
condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per ciascun anno di cui al ricorso, a partire dall'anno 2019/2020 (quattro in tutto) dell'importo nominale di euro 500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve invero escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma,
che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
5 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass.,
n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014 e aumentate ex art. 4, co. 1 bis, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda – escluso il 2018/2019 - per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o CP_1
altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.130,00, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Prato, 8 marzo 2024
Il Giudice
Mariella Galano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARSANTI Parte_1 C.F._1
MAUCERI TT elettivamente domiciliata a Firenze, via Duca D'Aosta 5 o studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliati a Prato, v.le
Borgovalsugana n. 63/B presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente di ruolo presso Prof. le Parte_1 Organizzazione_1
“ di Lucca, ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire CP_2 Pt_2
del beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli anni 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Si è costituito il , eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
1 ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, la correttezza del proprio operato,
conforme alla disciplina vigente in materia.
Rileva, inoltre, che per l'anno 2018-2019, la docente non ha svolto nemmeno un giorno di servizio, con conseguente rigetto della domanda, quanto meno con riferimento a detta annualità.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 19 dicembre 2023 e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
***
La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo
Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta, dal momento che il presente giudizio ha a oggetto la domanda di riconoscimento di una prestazione di natura economica, connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, e il diniego di fruire di quel beneficio rientra tra le determinazioni assunte dal con la CP_1
capacità e i poteri del datore di lavoro privato (e non nell'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale).
Ne consegue, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 3032/2011 e successive conformi).
Venendo al merito della vicenda, deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La
2 somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati
inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A..
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo CP_1
quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in
assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di
3 supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione
della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per
cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc.
1-4 ricorso) consentono di concludere che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Quanto precede, riguarda anche l'anno scolastico 2019/2020, rispetto al quale il ha CP_1
eccepito che la docente ha svolto soltanto supplenze brevi su cattedre di fatto non complete.
In realtà, dallo stato matricolare e dai contratti in atti, risulta che la ricorrente ha prestato servizio dal 18 novembre 2019 all'11 giugno 2020, senza soluzione di continuità, con orario completo fino al 5 dicembre 2019 e poi con orario di dieci ore settimanali, sempre presso il medesimo istituto.
Si tratta di circostanze di fatto che devono essere valorizzate per ritenere una continuità della prestazione lavorativa, che giustifica la concessione del beneficio in parola.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, l'indagine in ordine alla comparabilità o meno tra la prestazione resa tra il docente precario e quello di ruolo,
non può essere condotta sulla base di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, quali, il part-time dei docenti di ruolo, l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato, né sulla base del dato normativo dei 180 giorni considerato da disposizioni riguardanti specifici fenomeni (quale, la ricostruzione della carriera,
la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova) “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una
4 “didattica”“.
Pur non avendo la pronuncia affrontando la tematica qui in rilievo, ha chiaramente evidenziato che la funzione formativa della carta docente è strettamente connessa alla durata annua della prestazione, come confermato dal riferimento all'anno scolastico da parte della disposizione che lo ha istituito e, da ultimo, dall'art. 15 D.L. 69/ 2023 (conv. con mod., in L. n. 103/2023) che ha esteso il beneficio, per l'anno 2023, ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Tuttavia, a fronte della finalità perseguita con la misura, (vale a dire, sostenere la formazione continua dei docenti al fine di valorizzarne le competenze professionali), negarne il beneficio a chi, come nel caso di specie, ha svolto quella attività per la maggior parte dell'anno, per un numero di ore significativo (ossia più del 50% dell'orario pieno) e con continuità, significherebbe effettuare una discriminazione basata soltanto sulla tipologia di contratto che vincola il docente all'amministrazione scolastica, anziché su una oggettiva differenza rispetto al servizio prestato
(del resto, neppure allegata dalla resistente).
Per quanto riguarda, invece, l'anno 2018/2019, deve rilevarsi come non sia stata prodotta documentazione attestante lo svolgimento del servizio, con conseguente rigetto della domanda sul punto.
Infine, rispetto all'anno 2022/2023 (con riferimento al quale il chiede dichiararsi cessata CP_1
la materia del contendere in ragione dell'introduzione dell'art. 15, D.L. n. 69/2013) parte resistente non ha documentato l'adempimento; pertanto, la condanna interessa anche tale annualità.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, il resistente deve essere CP_1
condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per ciascun anno di cui al ricorso, a partire dall'anno 2019/2020 (quattro in tutto) dell'importo nominale di euro 500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve invero escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma,
che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
5 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass.,
n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014 e aumentate ex art. 4, co. 1 bis, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda – escluso il 2018/2019 - per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o CP_1
altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1.130,00, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Prato, 8 marzo 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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