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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18239/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18239/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...], il [...], cittadino nigeriano, C.F. Parte_1
, difeso e rappresentato dall'Avv. Susanna Bologna C.F._1
( ); CodiceFiscale_2
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale emesso CP_2
il 25/09/2023 e notificato al ricorrente in data 27/03/2024. Premette il ricorrente di essere cittadino nigeriano;
di essere in Italia dal 2016 e di non avere più legami con il suo paese di origine;
di aver iniziato a lavorare appena arrivato in
Italia; di avere un'abitazione stabile a di aver ottenuto un contratto di lavoro a CP_2
tempo indeterminato con la società DAF s.r.l.
Non si sono costituiti il e la Questura di Controparte_1 CP_2
***
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del , il quale benché Controparte_1
ritualmente notiziato del presente giudizio, non si è costituito in giudizio.
Ancora preliminarmente, deve evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di CP_1 CP_1
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma CP_2
soggettività giuridica.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
LL c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Romania [GC], § 71; OV e Testimone_2
RK c. Montenegro, § 42) o commerciali (NA SS Oy e TA
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia nel 2016 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, egli ha a disposizione un immobile nel quale vive, precisamente a in viale Mazzini 127. CP_2
Inoltre, si è perfettamente integrato nell'ambito lavorativo trovando un impiego regolare stabile e a tempo indeterminato. Infatti, in data 25/09/2021 ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato come addetto alla logistica di magazzino per la società DAF SRL.
Questa circostanza è dimostrata dalla comunicazione Unilav depositata in atti, oltre che dall'estratto contro relativo agli anni 2021, 2022, 2023 e dalle buste paga relative ai CP_4
mesi di dicembre 2023 e di gennaio e febbraio 2024.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Roma, 25/02/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18239/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...], il [...], cittadino nigeriano, C.F. Parte_1
, difeso e rappresentato dall'Avv. Susanna Bologna C.F._1
( ); CodiceFiscale_2
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale emesso CP_2
il 25/09/2023 e notificato al ricorrente in data 27/03/2024. Premette il ricorrente di essere cittadino nigeriano;
di essere in Italia dal 2016 e di non avere più legami con il suo paese di origine;
di aver iniziato a lavorare appena arrivato in
Italia; di avere un'abitazione stabile a di aver ottenuto un contratto di lavoro a CP_2
tempo indeterminato con la società DAF s.r.l.
Non si sono costituiti il e la Questura di Controparte_1 CP_2
***
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del , il quale benché Controparte_1
ritualmente notiziato del presente giudizio, non si è costituito in giudizio.
Ancora preliminarmente, deve evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di CP_1 CP_1
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma CP_2
soggettività giuridica.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
LL c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Romania [GC], § 71; OV e Testimone_2
RK c. Montenegro, § 42) o commerciali (NA SS Oy e TA
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia nel 2016 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, egli ha a disposizione un immobile nel quale vive, precisamente a in viale Mazzini 127. CP_2
Inoltre, si è perfettamente integrato nell'ambito lavorativo trovando un impiego regolare stabile e a tempo indeterminato. Infatti, in data 25/09/2021 ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato come addetto alla logistica di magazzino per la società DAF SRL.
Questa circostanza è dimostrata dalla comunicazione Unilav depositata in atti, oltre che dall'estratto contro relativo agli anni 2021, 2022, 2023 e dalle buste paga relative ai CP_4
mesi di dicembre 2023 e di gennaio e febbraio 2024.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- nulla sulle spese.
Si comunichi.
Roma, 25/02/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni