CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2023, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 23310-2021 proposto da: ACANFORA CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI ANGELONI N. 4, presso lo studio dell'avvocato CO FALZONE, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
principale - contro Oggetto Licenziamenti dimissioni pubblico impiego R.G.N. 23310/2021 Cron. Rep. Ud. 11/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 3981 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CASCIARO SALVATORE Data pubblicazione: 09/02/2023 2 112 COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato ITALICO PERLINI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro ACANFORA CO;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2969/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2021 R.G.N. 2845/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato CO FALZONE;
udito l'Avvocato LUISA CELANI per delega 3 verbale Avvocato ITALICO PERLINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 da AN FO avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso volto a ottenere, previa dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti intimati al ricorrente in data 4.8.2017 e 22.11.2017, la condanna del Comune di Frosinone alla reintegra nel posto di dirigente del Settore Pianificazione nonché al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso. 2. La Corte territoriale ha premesso che il reclamante, all'esito del primo procedimento disciplinare cominciato con contestazione del 13.6.2017, era stato licenziato in relazione a una pluralità di addebiti, e precisamente: i) essere rimasto inerte sulla proposta di lottizzazione del comprensorio “La Botte” in Frosinone e sulla richiesta di permesso a costruire avanzata dalla Ravenna 80 S.r.l. determinando così effetti pregiudizievoli per l’ente locale;
ii) aver emesso una serie di determine con cui aveva proceduto all’assegnazione di incarichi esterni e indetto gare nell’ambito del Progetto di riqualificazione delle periferie prima ancora che questo venisse finanziato e prima ancora della stipula della relativa convenzione;
iii) aver violato il principio di rotazione previsto dal codice degli appalti pubblici, assegnando incarichi e invitando a gare ripetutamente gli stessi soggetti, anche in assenza della necessaria copertura finanziaria;
iv) avere svolto attività di liquidazione che riguardavano il Settore Lavori Pubblici, quando 4 era ormai divenuto Dirigente del «Settore Ter», precostituendosi la possibilità di farlo con determina n. 394/2016 mediante la quale esso ricorrente – ancora dirigente dei Lavori Pubblici e a conoscenza dell’imminente assegnazione al diverso altro settore – si era autonominato R.U.P. di ben sessanta procedimenti, attribuendosene la responsabilità senza attendere che gli incarichi venissero assegnati dal nuovo dirigente;
v) non aver proceduto, quale Dirigente del Settore LL.PP., al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi che più volte gli era stato richiesto, non evidenziando le relative criticità e non attivandosi per risolverle;
vi) non aver proceduto al recupero di circa 7,6 milioni di euro anticipati dal Comune di Frosinone per lavori pubblici finanziati dalla Regione Lazio. 3. La Corte capitolina ha escluso la fondatezza di tutti i motivi di reclamo e ha rilevato, in sintesi, che: a) il dirigente dell’U.P.D., venuto a conoscenza anche quale dirigente del Settore Risorse, contestualmente alla segnalazione del Segretario generale del Comune di Frosinone, di ulteriori fatti di rilievo disciplinare, era tenuto a comprendere nel procedimento disciplinare l’insieme delle infrazioni;
b) le contestazioni erano state tempestive, e congruenti rispetto a esse era stato il primo provvedimento di licenziamento del 4.8.2017, la cui motivazione non violava il principio di immutabilità della contestazione, limitandosi a chiarire le ragioni per cui non erano state disattese le giustificazioni dell’incolpato; c) nessuna incompatibilità, grave inimicizia o conflitto di interessi era documentata con il dr. NO, dirigente dell’U.P.D., non integrando tale requisito l’essere stato costui attinto da denunce e querele presentate dallo stesso ricorrente;
d) gli addebiti indicati erano tutti rimasti comprovati attraverso la produzione documentale e le confluenti dichiarazioni testimoniali;
e) la violazione degli obblighi di comportamento, di natura disciplinare, restava distinta, e non 5 assorbita, nella responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 165/2001; f) i fatti addebitati, come accertati in termini di sequenza di gravi inadempienze, erano tali da giustificare, anche per la componente di colpevolezza che li caratterizzava, la sanzione espulsiva, in considerazione del particolare legame di fiducia che connota il rapporto dirigenziale, senza che, in senso contrario, potesse valere l’obiezione per cui alcune di tali condotte fossero punite contrattualmente con più tenue sanzione conservativa;
g) inammissibile, infine, per carenza di interesse, era l’impugnativa del secondo licenziamento del 22.11.2017, per fatti di cui alla contestazione del 5.8.2017, stante la legittimità del primo. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AN FO sulla base di undici motivi assistiti da memoria. 5. Il Comune di Frosinone ha resistito con tempestivo controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. 6. La Procura generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento di quello incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima critica si lamenta – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.– il rigetto dell’impugnazione del licenziamento per violazione delle norme disciplinanti il conflitto di interessi (art. 6 bis legge n. 241/90 e artt. 3 e 7 d.P.R. n. 62/2013) nonché delle disposizioni dettate dagli Orientamenti n. 95 del 7.10.2014 e n. 11/2015 dell'Autorità Anticorruzione. Il ricorrente ha esposto che il procedimento disciplinare aveva tratto origine da dissidi personali insorti con il dr. NO, il quale si trovava perciò, quale responsabile U.P.D. nel procedimento disciplinare, in una situazione di inimicizia o di 6 conflitto di interessi, quanto meno potenziale, perché destinatario di «esposti e querele dell’arch. FO» e artefice di «condotte, atti che avevano determinato la quasi totalità delle contestazioni disciplinari». 1.1 Il motivo è inammissibile. Le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;
va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa «...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito» (Cass. n. 6960/2020; Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017). In difetto di istanze di ricusazione verso il dr. NO, il giudice del reclamo, dopo aver ritenuto del tutto generiche le prospettazioni del ricorrente, ha escluso, con apprezzamento frutto di accertamento di fatto, come tale insindacabile in questa sede, l’esistenza del conflitto di interessi alla stregua del rilievo che non fosse peraltro configurabile una “grave inimicizia” in forza della sola circostanza che l’incolpato aveva proposto denunce o querele nei confronti del funzionario investito di potestà disciplinare;
valutazione, questa, coerente con i principi affermati da questa Corte che richiede, in riferimento alla «grave inimicizia», che sia reciproca e nasca da ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali (cfr. Cass. Sez. 3, 13/04/2005, n. 7683; Cass., Sez. 2, 31/10/2018, n. 27923). 2. Con la seconda critica si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 7 7 legge n. 300/1970 e, in particolare, del principio di immutabilità della contestazione disciplinare;
osserva il ricorrente che non era consentito riportare nella lettera di licenziamento del 4.8.2017 fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati il 13.6.2017. 2.1 Il motivo è inammissibile perché i rilievi contenuti nel ricorso avrebbero dovuto essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione, almeno nelle sue parti salienti, della lettera di licenziamento, al fine di consentire a questa Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa e del principio di diritto dianzi richiamato (Cass., Sez. L, 15 novembre 2013 n. 25728). Nella specie, dopo aver riportato le contestazioni disciplinari, il ricorrente, senza trascrivere la lettera di licenziamento del 4.8.2017, si limita a richiamare taluni passaggi dell’atto d’appello (da pag. 57 a pag. 58) ove la relativa motivazione del recesso sarebbe (a suo dire) stata riportata, facendo cenno a nuove circostanze, asseritamente menzionate nel licenziamento, «come i rilievi dell’avv. NO, le note dell’arch. Noce e la testimonianza dell’ing. Petrillo in data 21.6.2016», la cui significativa incidenza, in termini di difformità rispetto agli originari addebiti, ovvero di marginalità o irrilevanza rispetto a essi, non è però scrutinabile in questa sede. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del c.c.n.l. dei Dirigenti Enti Locali del 22.02.2010; sostiene in particolare la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione disciplinare, essendo previste, per gli illeciti contestati, sanzioni conservative, la più grave delle quali (sospensione dal servizio per non più di sei mesi) il Comune avrebbe dovuto qui applicare nell’ipotesi di concorso formale o di illecito continuato. 8 3.1 Il motivo non è fondato. L’art. 5 del c.c.n.l. Dirigenti Enti Locali del 22.2.2010 descrive gli obblighi del dirigente pubblico stabilendo che «Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui». E al successivo art. 6 il c.c.n.l. espressamente prevede che «Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. 5, secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto nell’art. 7, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni: a) Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00; b) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art.7; c) Licenziamento con preavviso;
d) Licenziamento senza preavviso». Sul punto, correttamente i giudici del reclamo hanno ritenuto che «nella vicenda in esame gli addebiti posti a fondamento dei recessi impugnati, considerati in sé, rivestono indubbia gravità e risultano certamente idonei a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro dirigenziale dove il grado di affidamento è massimo». Nessun contrasto, pertanto, con l’art. 7 c.c.n.l., cit., né con l’art. 55 quater, comma 1, d.lgs. n. 165/20021, poiché entrambe le disposizioni tengono «Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo», sulla base della quale la Corte di merito ha ritenuto congrua e adeguata ex art. 2106 cod. civ. la sanzione espulsiva irrogata. E’ poi noto che la necessità della previa conoscenza degli illeciti disciplinari, come tipizzati dalla contrattazione 9 collettiva, trova la sua ratio nella esigenza di impedire che il lavoratore possa essere perseguito in relazione a condotte dallo stesso ritenute lecite, esigenza che certo non ricorre qualora il fatto addebitato contrasti in modo evidente, come nella specie, con i doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro e sia tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario (cfr. Cass. 18.9.2009 n. 20270 e Cass.
3.10.2013 n. 22626). 4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 e 5 e 6 della legge n. 241/90 e 7 del c.c.n.l. 22.02.2010, cit.; secondo il ricorrente, sui fatti contestati il dirigente avrebbe dovuto essere dichiarato esente da addebito in quanto egli aveva assegnato il ruolo di RUP ad altro soggetto, su cui dovevano riversarsi le relative responsabilità civili, penali e amministrative previste per legge. 4.1 Il motivo è inammissibile, poiché il ricorrente intende, in realtà, sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando, contestare la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito, la quale ha accertato (a pag. 25 sentenza) l’inerzia colpevole dell’FO e la mancata adozione da parte sua dei provvedimenti di specifica competenza del dirigente come, in particolare, quello finale emesso ex art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 («Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3») sull’istanza di permesso di costruire della Ravenna 80 S.r.l.. Questa Corte, infatti, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 10 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 11 5. Con il quinto motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 civ. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 7, e 191 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), degli artt. 2, comma 9, legge n. 241/90 e 7 del c.c.n.l. 22.2.2010: sostiene il ricorrente che il Comune, con le determine oggetto di contestazione disciplinare, non aveva mai corso alcun rischio di esposizione debitoria, trattandosi di atti meramente endo-procedimentali improduttivi di effetti, non comportanti spesa, né richiedenti visti di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
inoltre il ricorrente aveva agito in ottemperanza a espressa sollecitazione ricevuta con delibera di giunta municipale n. 122/2017. 5.1 Il motivo è inammissibile perché mira anch’esso sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando, a contestare l’interpretazione del compendio documentale operata dalla Corte di merito, la quale ha accertato (a pag. 26 sentenza) che le determine de quibus, lungi dall’essere «meri atti di individuazione di ditte idonee» erano «veri e propri atti di conferimento di incarico», tant’è che, soggiunge il giudice d’appello, una di tali ditte (i.e., Batimat srl) aveva comunicato all’FO «di aver consegnato il lavoro di cui era stata incaricata con la determina». 6. Con il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 55 bis d.lgs. 165/2001 e 7 legge n. 300/1970 (art. 360 cod. proc. civ., n. 3): in merito al terzo addebito, il ricorrente non aveva violato il principio di rotazione per appalti “sotto soglia” e la stessa Corte d’appello aveva circoscritto la sua analisi a un solo incarico che ben poteva essere affidato in via diretta ex art. 31, comma 8, codice appalti;
era piuttosto il Comune di Frosinone, ad avviso del ricorrente, ad aver violato l'obbligo di immediatezza della contestazione. 12 6.1 Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, non sussiste alcuna violazione del principio di immediatezza della contestazione: anche qui sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando si intende contestare l’interpretazione del compendio documentale operata dalla Corte di merito, la quale ha accertato che la contestazione era tempestiva («si tratta di fatti di cui il dirigente U.P.D. era venuto a conoscenza negli stessi giorni della segnalazione del Segretario Generale», v. punti 7.4 e 7.5 della sentenza impugnata che collocano temporalmente tale segnalazione al 17.5.2017) e «conteneva già tutti gli elementi per individuare il fatto nella sua materialità». Aggiungasi, solo per completezza, che la mera violazione del termine per la trasmissione della notizia al responsabile dell’U.P.D. non comporta l’invalidità della sanzione;
costituisce, infatti, indirizzo consolidato quello secondo cui «in tema di illeciti disciplinali di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, «entro cinque giorni dalla notizia del fatto», gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito» (tra le molte, Cass. n. 17153/2015; quindi anche Cass. n. 32491/2018 e Cass. 9 marzo 2022, n. 7642); d'altra parte il motivo non adduce un concreto pregiudizio per una qualche facoltà difensiva dell’incolpato. 13 Anche il rilievo sull’insussistenza di un principio di rotazione per gli appalti “sotto soglia”, esaminato dal giudice di primo grado (v. pagg. 11-12 della sentenza impugnata) e non affrontato in sede di gravame, si rivela inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038); è infatti evidente che, ove il ricorrente non avesse incentrato uno specifico motivo d’appello sul punto dell’assenza di un obbligo di rotazione per gli appalti sotto soglia, la relativa doglianza, come in questa sede prospettata, sarebbe preclusa. 7. Con il settimo motivo di ricorso controparte denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/200, degli artt. 30, comma 3, 31, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 5 legge n. 241/90, dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 legge n. 300/70, sostenendo la legittima attribuzione della qualifica di RUP nei sessanta procedimenti, da lui effettuata alla vigilia della rotazione degli incarichi dei settori lavori pubblici e urbanistica. 7.1 Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile. 14 Si richiede a questa Corte, anche in questo caso, una ricostruzione della fattispecie concreta diversa da quelle operata dal giudice del merito. Nondimeno, la critica è anche destituita di fondamento. E’ contestato al dirigente di essersi autonominato RUP in sessanta procedimenti in materia di lavori pubblici e ciò alla vigilia della rotazione degli incarichi di direzione dei settori tecnici, mantenendone, in tal guisa, la responsabilità e senza attendere che essa gli venisse eventualmente attribuita dal nuovo dirigente;
così facendo, l’FO rischiava di vanificare, peraltro, le stesse finalità della rotazione. Sullo specifico punto, il giudice d’appello ha rilevato, da un lato, che l’art. 36 comma 6 d.lgs. n. 50/2016, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva che «Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;
ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare», e che tale ultima evenienza non era (invero) riscontrabile nel Comune di Frosinone. A riguardo, le doglianze del ricorrente mirano a rimettere in discussione inammissibilmente l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e si compendiano oltretutto in richiami normativi non conferenti (i.e., artt. 30 comma 3 e 31 comma 8 del Codice degli appalti). Del tutto ripetitive sono, poi, rispetto ai precedenti motivi, le ulteriori considerazioni del ricorrente sulla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, da disattendere per le ragioni già espresse al punto 6.1. 8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e 7 legge n. 300/1970, dell’art. 3 comma 7, d.lgs. n. 118 del 2011 (art. 360 cod. proc. civ., n. 3): ad 15 avviso del ricorrente l'azione disciplinare, sul quinto punto della contestazione disciplinare, sarebbe stata attivata fuori termine, in violazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e, peraltro, la nota contestata non riguarda un accertamento di residui attivi, bensì il recupero di crediti vantati, quindi, già accertati come residui attivi. 8.1 Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile poiché entra nel merito della ricostruzione della fattispecie concreta fatta dal giudice del merito. In punto di tempestività della contestazione, vanno anche in questo caso richiamate le considerazioni espresse al punto 6.1. 9. Con il nono motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e 7 legge n. 300/1970: sarebbe tardiva la contestazione riguardante attività che il ricorrente avrebbe omesso (i.e., non essersi attivato per recuperare alcuni finanziamenti regionali) allorché svolgeva l'incarico di dirigente dei LL.PP. ricoperto fino a fine marzo 2016. 9.1 Il motivo è infondato. Anche qui non si discute della tempestività degli atti del responsabile U.P.D., ma della mera violazione del termine per la trasmissione della notizia a quest’ultimo che non si rifletterebbe in termini di invalidità della sanzione;
valgono perciò, in punto di tempestività della contestazione, i rilievi di cui al punto 6.1. 10. Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4: la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame inerenti al licenziamento intimato in data 22.11.2017. 10.1 Il motivo è inammissibile perché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 16 In realtà, la Corte d’appello ha puntualmente statuito a riguardo, ritenendo inammissibili per carenza di interesse le censure afferenti al secondo recesso, atteso che erano state già respinte le ragioni di doglianza contro il primo licenziamento disciplinare alla cui (in)validità il secondo recesso doveva ritenersi (inevitabilmente) subordinato. Rebus sic stantibus, il ricorrente avrebbe semmai dovuto far valere il vizio in parola non come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, ma con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (Cass. n. 29952/2022). 11. Con l’undicesimo (ed ultimo) motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. art. 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 5 e 7 del c.c.n.l. 22.2.2010: a parere del ricorrente non sarebbe ravvisabile un’oggettiva gravità dei fatti contestati, tali da ledere il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro, sicché risultava violato l'art. 7 c.c.n.l. 22.2.2010, cit., il quale fissa i principi per la valutazione disciplinare delle condotte onde assicurare il rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 11.1 Anche questo motivo va disatteso. Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie ed ha utilizzato, nel considerare la pluralità di distinti e autonomi inadempimenti, la scala valoriale formulata dalle parti sociali come 17 parametro per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ. (Cass. n. 17321/2020; Cass. n. 16784/2020), talché la sentenza impugnata si appalesa nel suo complesso esente da censure. 12. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di Frosinone;
la regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come sostenute ex adverso, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.01.2023.
- ricorrente -
principale - contro Oggetto Licenziamenti dimissioni pubblico impiego R.G.N. 23310/2021 Cron. Rep. Ud. 11/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 3981 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CASCIARO SALVATORE Data pubblicazione: 09/02/2023 2 112 COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato ITALICO PERLINI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro ACANFORA CO;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2969/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2021 R.G.N. 2845/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato CO FALZONE;
udito l'Avvocato LUISA CELANI per delega 3 verbale Avvocato ITALICO PERLINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 da AN FO avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso volto a ottenere, previa dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti intimati al ricorrente in data 4.8.2017 e 22.11.2017, la condanna del Comune di Frosinone alla reintegra nel posto di dirigente del Settore Pianificazione nonché al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso. 2. La Corte territoriale ha premesso che il reclamante, all'esito del primo procedimento disciplinare cominciato con contestazione del 13.6.2017, era stato licenziato in relazione a una pluralità di addebiti, e precisamente: i) essere rimasto inerte sulla proposta di lottizzazione del comprensorio “La Botte” in Frosinone e sulla richiesta di permesso a costruire avanzata dalla Ravenna 80 S.r.l. determinando così effetti pregiudizievoli per l’ente locale;
ii) aver emesso una serie di determine con cui aveva proceduto all’assegnazione di incarichi esterni e indetto gare nell’ambito del Progetto di riqualificazione delle periferie prima ancora che questo venisse finanziato e prima ancora della stipula della relativa convenzione;
iii) aver violato il principio di rotazione previsto dal codice degli appalti pubblici, assegnando incarichi e invitando a gare ripetutamente gli stessi soggetti, anche in assenza della necessaria copertura finanziaria;
iv) avere svolto attività di liquidazione che riguardavano il Settore Lavori Pubblici, quando 4 era ormai divenuto Dirigente del «Settore Ter», precostituendosi la possibilità di farlo con determina n. 394/2016 mediante la quale esso ricorrente – ancora dirigente dei Lavori Pubblici e a conoscenza dell’imminente assegnazione al diverso altro settore – si era autonominato R.U.P. di ben sessanta procedimenti, attribuendosene la responsabilità senza attendere che gli incarichi venissero assegnati dal nuovo dirigente;
v) non aver proceduto, quale Dirigente del Settore LL.PP., al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi che più volte gli era stato richiesto, non evidenziando le relative criticità e non attivandosi per risolverle;
vi) non aver proceduto al recupero di circa 7,6 milioni di euro anticipati dal Comune di Frosinone per lavori pubblici finanziati dalla Regione Lazio. 3. La Corte capitolina ha escluso la fondatezza di tutti i motivi di reclamo e ha rilevato, in sintesi, che: a) il dirigente dell’U.P.D., venuto a conoscenza anche quale dirigente del Settore Risorse, contestualmente alla segnalazione del Segretario generale del Comune di Frosinone, di ulteriori fatti di rilievo disciplinare, era tenuto a comprendere nel procedimento disciplinare l’insieme delle infrazioni;
b) le contestazioni erano state tempestive, e congruenti rispetto a esse era stato il primo provvedimento di licenziamento del 4.8.2017, la cui motivazione non violava il principio di immutabilità della contestazione, limitandosi a chiarire le ragioni per cui non erano state disattese le giustificazioni dell’incolpato; c) nessuna incompatibilità, grave inimicizia o conflitto di interessi era documentata con il dr. NO, dirigente dell’U.P.D., non integrando tale requisito l’essere stato costui attinto da denunce e querele presentate dallo stesso ricorrente;
d) gli addebiti indicati erano tutti rimasti comprovati attraverso la produzione documentale e le confluenti dichiarazioni testimoniali;
e) la violazione degli obblighi di comportamento, di natura disciplinare, restava distinta, e non 5 assorbita, nella responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 165/2001; f) i fatti addebitati, come accertati in termini di sequenza di gravi inadempienze, erano tali da giustificare, anche per la componente di colpevolezza che li caratterizzava, la sanzione espulsiva, in considerazione del particolare legame di fiducia che connota il rapporto dirigenziale, senza che, in senso contrario, potesse valere l’obiezione per cui alcune di tali condotte fossero punite contrattualmente con più tenue sanzione conservativa;
g) inammissibile, infine, per carenza di interesse, era l’impugnativa del secondo licenziamento del 22.11.2017, per fatti di cui alla contestazione del 5.8.2017, stante la legittimità del primo. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AN FO sulla base di undici motivi assistiti da memoria. 5. Il Comune di Frosinone ha resistito con tempestivo controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. 6. La Procura generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento di quello incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima critica si lamenta – in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.– il rigetto dell’impugnazione del licenziamento per violazione delle norme disciplinanti il conflitto di interessi (art. 6 bis legge n. 241/90 e artt. 3 e 7 d.P.R. n. 62/2013) nonché delle disposizioni dettate dagli Orientamenti n. 95 del 7.10.2014 e n. 11/2015 dell'Autorità Anticorruzione. Il ricorrente ha esposto che il procedimento disciplinare aveva tratto origine da dissidi personali insorti con il dr. NO, il quale si trovava perciò, quale responsabile U.P.D. nel procedimento disciplinare, in una situazione di inimicizia o di 6 conflitto di interessi, quanto meno potenziale, perché destinatario di «esposti e querele dell’arch. FO» e artefice di «condotte, atti che avevano determinato la quasi totalità delle contestazioni disciplinari». 1.1 Il motivo è inammissibile. Le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;
va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa «...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito» (Cass. n. 6960/2020; Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017). In difetto di istanze di ricusazione verso il dr. NO, il giudice del reclamo, dopo aver ritenuto del tutto generiche le prospettazioni del ricorrente, ha escluso, con apprezzamento frutto di accertamento di fatto, come tale insindacabile in questa sede, l’esistenza del conflitto di interessi alla stregua del rilievo che non fosse peraltro configurabile una “grave inimicizia” in forza della sola circostanza che l’incolpato aveva proposto denunce o querele nei confronti del funzionario investito di potestà disciplinare;
valutazione, questa, coerente con i principi affermati da questa Corte che richiede, in riferimento alla «grave inimicizia», che sia reciproca e nasca da ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali (cfr. Cass. Sez. 3, 13/04/2005, n. 7683; Cass., Sez. 2, 31/10/2018, n. 27923). 2. Con la seconda critica si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 7 7 legge n. 300/1970 e, in particolare, del principio di immutabilità della contestazione disciplinare;
osserva il ricorrente che non era consentito riportare nella lettera di licenziamento del 4.8.2017 fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati il 13.6.2017. 2.1 Il motivo è inammissibile perché i rilievi contenuti nel ricorso avrebbero dovuto essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione, almeno nelle sue parti salienti, della lettera di licenziamento, al fine di consentire a questa Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa e del principio di diritto dianzi richiamato (Cass., Sez. L, 15 novembre 2013 n. 25728). Nella specie, dopo aver riportato le contestazioni disciplinari, il ricorrente, senza trascrivere la lettera di licenziamento del 4.8.2017, si limita a richiamare taluni passaggi dell’atto d’appello (da pag. 57 a pag. 58) ove la relativa motivazione del recesso sarebbe (a suo dire) stata riportata, facendo cenno a nuove circostanze, asseritamente menzionate nel licenziamento, «come i rilievi dell’avv. NO, le note dell’arch. Noce e la testimonianza dell’ing. Petrillo in data 21.6.2016», la cui significativa incidenza, in termini di difformità rispetto agli originari addebiti, ovvero di marginalità o irrilevanza rispetto a essi, non è però scrutinabile in questa sede. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del c.c.n.l. dei Dirigenti Enti Locali del 22.02.2010; sostiene in particolare la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione disciplinare, essendo previste, per gli illeciti contestati, sanzioni conservative, la più grave delle quali (sospensione dal servizio per non più di sei mesi) il Comune avrebbe dovuto qui applicare nell’ipotesi di concorso formale o di illecito continuato. 8 3.1 Il motivo non è fondato. L’art. 5 del c.c.n.l. Dirigenti Enti Locali del 22.2.2010 descrive gli obblighi del dirigente pubblico stabilendo che «Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui». E al successivo art. 6 il c.c.n.l. espressamente prevede che «Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. 5, secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto nell’art. 7, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni: a) Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00; b) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art.7; c) Licenziamento con preavviso;
d) Licenziamento senza preavviso». Sul punto, correttamente i giudici del reclamo hanno ritenuto che «nella vicenda in esame gli addebiti posti a fondamento dei recessi impugnati, considerati in sé, rivestono indubbia gravità e risultano certamente idonei a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro dirigenziale dove il grado di affidamento è massimo». Nessun contrasto, pertanto, con l’art. 7 c.c.n.l., cit., né con l’art. 55 quater, comma 1, d.lgs. n. 165/20021, poiché entrambe le disposizioni tengono «Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo», sulla base della quale la Corte di merito ha ritenuto congrua e adeguata ex art. 2106 cod. civ. la sanzione espulsiva irrogata. E’ poi noto che la necessità della previa conoscenza degli illeciti disciplinari, come tipizzati dalla contrattazione 9 collettiva, trova la sua ratio nella esigenza di impedire che il lavoratore possa essere perseguito in relazione a condotte dallo stesso ritenute lecite, esigenza che certo non ricorre qualora il fatto addebitato contrasti in modo evidente, come nella specie, con i doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro e sia tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario (cfr. Cass. 18.9.2009 n. 20270 e Cass.
3.10.2013 n. 22626). 4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 e 5 e 6 della legge n. 241/90 e 7 del c.c.n.l. 22.02.2010, cit.; secondo il ricorrente, sui fatti contestati il dirigente avrebbe dovuto essere dichiarato esente da addebito in quanto egli aveva assegnato il ruolo di RUP ad altro soggetto, su cui dovevano riversarsi le relative responsabilità civili, penali e amministrative previste per legge. 4.1 Il motivo è inammissibile, poiché il ricorrente intende, in realtà, sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando, contestare la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito, la quale ha accertato (a pag. 25 sentenza) l’inerzia colpevole dell’FO e la mancata adozione da parte sua dei provvedimenti di specifica competenza del dirigente come, in particolare, quello finale emesso ex art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 («Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3») sull’istanza di permesso di costruire della Ravenna 80 S.r.l.. Questa Corte, infatti, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 10 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 11 5. Con il quinto motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 civ. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 7, e 191 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), degli artt. 2, comma 9, legge n. 241/90 e 7 del c.c.n.l. 22.2.2010: sostiene il ricorrente che il Comune, con le determine oggetto di contestazione disciplinare, non aveva mai corso alcun rischio di esposizione debitoria, trattandosi di atti meramente endo-procedimentali improduttivi di effetti, non comportanti spesa, né richiedenti visti di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
inoltre il ricorrente aveva agito in ottemperanza a espressa sollecitazione ricevuta con delibera di giunta municipale n. 122/2017. 5.1 Il motivo è inammissibile perché mira anch’esso sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando, a contestare l’interpretazione del compendio documentale operata dalla Corte di merito, la quale ha accertato (a pag. 26 sentenza) che le determine de quibus, lungi dall’essere «meri atti di individuazione di ditte idonee» erano «veri e propri atti di conferimento di incarico», tant’è che, soggiunge il giudice d’appello, una di tali ditte (i.e., Batimat srl) aveva comunicato all’FO «di aver consegnato il lavoro di cui era stata incaricata con la determina». 6. Con il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 55 bis d.lgs. 165/2001 e 7 legge n. 300/1970 (art. 360 cod. proc. civ., n. 3): in merito al terzo addebito, il ricorrente non aveva violato il principio di rotazione per appalti “sotto soglia” e la stessa Corte d’appello aveva circoscritto la sua analisi a un solo incarico che ben poteva essere affidato in via diretta ex art. 31, comma 8, codice appalti;
era piuttosto il Comune di Frosinone, ad avviso del ricorrente, ad aver violato l'obbligo di immediatezza della contestazione. 12 6.1 Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, non sussiste alcuna violazione del principio di immediatezza della contestazione: anche qui sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando si intende contestare l’interpretazione del compendio documentale operata dalla Corte di merito, la quale ha accertato che la contestazione era tempestiva («si tratta di fatti di cui il dirigente U.P.D. era venuto a conoscenza negli stessi giorni della segnalazione del Segretario Generale», v. punti 7.4 e 7.5 della sentenza impugnata che collocano temporalmente tale segnalazione al 17.5.2017) e «conteneva già tutti gli elementi per individuare il fatto nella sua materialità». Aggiungasi, solo per completezza, che la mera violazione del termine per la trasmissione della notizia al responsabile dell’U.P.D. non comporta l’invalidità della sanzione;
costituisce, infatti, indirizzo consolidato quello secondo cui «in tema di illeciti disciplinali di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, «entro cinque giorni dalla notizia del fatto», gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito» (tra le molte, Cass. n. 17153/2015; quindi anche Cass. n. 32491/2018 e Cass. 9 marzo 2022, n. 7642); d'altra parte il motivo non adduce un concreto pregiudizio per una qualche facoltà difensiva dell’incolpato. 13 Anche il rilievo sull’insussistenza di un principio di rotazione per gli appalti “sotto soglia”, esaminato dal giudice di primo grado (v. pagg. 11-12 della sentenza impugnata) e non affrontato in sede di gravame, si rivela inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n. 20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038); è infatti evidente che, ove il ricorrente non avesse incentrato uno specifico motivo d’appello sul punto dell’assenza di un obbligo di rotazione per gli appalti sotto soglia, la relativa doglianza, come in questa sede prospettata, sarebbe preclusa. 7. Con il settimo motivo di ricorso controparte denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/200, degli artt. 30, comma 3, 31, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 5 legge n. 241/90, dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 legge n. 300/70, sostenendo la legittima attribuzione della qualifica di RUP nei sessanta procedimenti, da lui effettuata alla vigilia della rotazione degli incarichi dei settori lavori pubblici e urbanistica. 7.1 Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile. 14 Si richiede a questa Corte, anche in questo caso, una ricostruzione della fattispecie concreta diversa da quelle operata dal giudice del merito. Nondimeno, la critica è anche destituita di fondamento. E’ contestato al dirigente di essersi autonominato RUP in sessanta procedimenti in materia di lavori pubblici e ciò alla vigilia della rotazione degli incarichi di direzione dei settori tecnici, mantenendone, in tal guisa, la responsabilità e senza attendere che essa gli venisse eventualmente attribuita dal nuovo dirigente;
così facendo, l’FO rischiava di vanificare, peraltro, le stesse finalità della rotazione. Sullo specifico punto, il giudice d’appello ha rilevato, da un lato, che l’art. 36 comma 6 d.lgs. n. 50/2016, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva che «Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;
ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare», e che tale ultima evenienza non era (invero) riscontrabile nel Comune di Frosinone. A riguardo, le doglianze del ricorrente mirano a rimettere in discussione inammissibilmente l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e si compendiano oltretutto in richiami normativi non conferenti (i.e., artt. 30 comma 3 e 31 comma 8 del Codice degli appalti). Del tutto ripetitive sono, poi, rispetto ai precedenti motivi, le ulteriori considerazioni del ricorrente sulla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, da disattendere per le ragioni già espresse al punto 6.1. 8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e 7 legge n. 300/1970, dell’art. 3 comma 7, d.lgs. n. 118 del 2011 (art. 360 cod. proc. civ., n. 3): ad 15 avviso del ricorrente l'azione disciplinare, sul quinto punto della contestazione disciplinare, sarebbe stata attivata fuori termine, in violazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e, peraltro, la nota contestata non riguarda un accertamento di residui attivi, bensì il recupero di crediti vantati, quindi, già accertati come residui attivi. 8.1 Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile poiché entra nel merito della ricostruzione della fattispecie concreta fatta dal giudice del merito. In punto di tempestività della contestazione, vanno anche in questo caso richiamate le considerazioni espresse al punto 6.1. 9. Con il nono motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e 7 legge n. 300/1970: sarebbe tardiva la contestazione riguardante attività che il ricorrente avrebbe omesso (i.e., non essersi attivato per recuperare alcuni finanziamenti regionali) allorché svolgeva l'incarico di dirigente dei LL.PP. ricoperto fino a fine marzo 2016. 9.1 Il motivo è infondato. Anche qui non si discute della tempestività degli atti del responsabile U.P.D., ma della mera violazione del termine per la trasmissione della notizia a quest’ultimo che non si rifletterebbe in termini di invalidità della sanzione;
valgono perciò, in punto di tempestività della contestazione, i rilievi di cui al punto 6.1. 10. Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4: la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame inerenti al licenziamento intimato in data 22.11.2017. 10.1 Il motivo è inammissibile perché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 16 In realtà, la Corte d’appello ha puntualmente statuito a riguardo, ritenendo inammissibili per carenza di interesse le censure afferenti al secondo recesso, atteso che erano state già respinte le ragioni di doglianza contro il primo licenziamento disciplinare alla cui (in)validità il secondo recesso doveva ritenersi (inevitabilmente) subordinato. Rebus sic stantibus, il ricorrente avrebbe semmai dovuto far valere il vizio in parola non come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, ma con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (Cass. n. 29952/2022). 11. Con l’undicesimo (ed ultimo) motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. art. 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 5 e 7 del c.c.n.l. 22.2.2010: a parere del ricorrente non sarebbe ravvisabile un’oggettiva gravità dei fatti contestati, tali da ledere il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro, sicché risultava violato l'art. 7 c.c.n.l. 22.2.2010, cit., il quale fissa i principi per la valutazione disciplinare delle condotte onde assicurare il rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 11.1 Anche questo motivo va disatteso. Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie ed ha utilizzato, nel considerare la pluralità di distinti e autonomi inadempimenti, la scala valoriale formulata dalle parti sociali come 17 parametro per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ. (Cass. n. 17321/2020; Cass. n. 16784/2020), talché la sentenza impugnata si appalesa nel suo complesso esente da censure. 12. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di Frosinone;
la regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come sostenute ex adverso, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.01.2023.