Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
Nel rito del lavoro, il corretto esercizio del potere officioso conferito al giudice dalla norma di cui all'art. 421 cod. proc. civ. in tema di ricerca di prove suppletive od integrative a supporto della domanda postula l'esistenza, in seno al processo, tanto di taluni elementi positivi, quanto l'assenza di altri, ed opposti, elementi ostativi, onde non travalicare l'ambito della disposizione "de qua" (trasmodando nell'arbitrio scaturente dalla sovrapposizione della volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi), e non oltrepassare, così, il limite obbligato della terzietà che, comunque, deve sorreggere l'attività del giudicante (e sulla quale i detti, ampliati poteri, pur applicati in senso lato, non possono prevalere). Elementi positivi devono, pertanto, essere considerati la circostanza che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti - o dall'assunzione degli altri mezzi di prova offerti dalle stesse - siano dedotti, pur se implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere (sia pur non compiutamente) le rispettive ragioni con profili di decisività della controversia; il fatto che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riferimento alla qualificata integrazione sopradescritta; la impossibilità, soggettiva od oggettiva, di reperire o dedurre la prova carente, ovvero di integrare, ad opera della parte, quella lacunosa o polivalente, pur nella sua acclarata idoneità a sorreggere le ragioni dedotte; gli elementi negativi afferiscono, invece, ai limiti che l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio incontra, e concernono il rispetto del principio della domanda; l'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi od estintivi del diritto controverso; il rispetto del divieto di utilizzazione della conoscenza privata da parte del giudice; l'eventuale inerzia probatoria, ovvero l'eventuale rinuncia, esplicita o "per facta concludentia", della parte, cui il giudice non può ovviare con il suo potere officioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI LU, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VANO VINCENZO, GAETANI PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI IT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato PANSINI GUSTAVO, rappresentata e difesa dall'avvocato ,LEONE GIUSEPPE, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2827/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 07/07/98 R.G.N. 47679/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.1995 il Pretore di Napoli rigettava la domanda di AL SA, volta ad ottenere la condanna di OL IT al pagamento in proprio favore di differenze retributive, con riferimento ad un pregresso, asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso tra dette parti, secondo l'adito giudice non ricorrente nella fattispecie sottoposta al suo esame per carenza di prove sugli elementi essenziali di siffatta prestazione. All'esito dell'appello della soccombente, il Tribunale del luogo confermava tale decisione con pronuncia del 7 luglio 1998. Ritenevano i giudici di merito, rigettate talune eccezioni preliminari, che correttamente in prime cure l'adito giudice avesse disciplinato la fase istruttoria, sia in relazione ai limiti dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale, sia con riferimento alla attività difensiva svolta dalle parti nel corso del giudizio, sia avuto riguardo al mancato esercizio d'ufficio dei poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 Cod. Proc. Civile. Evidenziavano, altresì, la inconsistenza del rilievo circa la omessa valutazione dell'argomento correlato alla mancata comparizione personale di parte convenuta, convocata al fine di rendere l'interrogatorio libero, e dunque non formale, con le connesse conseguenze probatorie. Osservavano, infine, che fondatamente il Pretore aveva escluso in fatto la ricorrenza della subordinazione alla stregua delle testimonianze acquisite, atteso che, nel bilanciamento delle versioni fornite dai testi escussi, validamente e con congrua motivazione era stata privilegiata quella accolta, favorevole all'assunto della OL, in quanto più precisa e particolareggiata, a fronte della incertezza e della inconferenza di quella contraria.
Avverso tale sentenza la AL ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
resiste la OL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente, denunciando genericamente violazione e falsa applicazione di una norma di diritto, in riferimento all'art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civile, ne chiarisce poi il contenuto nel corso della esposizione della censura, e deduce che il Tribunale non ha erroneamente esercitato i poteri istruttori conferitigli nel rito del lavoro dall'art. 421 C.P.C., che gli impone di ricercare la verità con ogni mezzo a sua disposizione, trattandosi di norma che attenua il principio dispositivo vigente nel processo ordinario di cognizione, soprattutto qualora, come nella specie, detti poteri risultano implicitamente sollecitati dalla incertezza della prova raggiunta, suscettibile di essere superata in positivo mediante l'esercizio dei predetti poteri, idonei a fare chiarezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Sicché è da respingere una meccanica e rigorosa applicazione del generale principio dell'onere della prova a carico delle parti, come disciplinato dal Codice Civile ai sensi dell'art. 2697, per poi contraddittoriamente derivarne la conclusione che la domanda non risulta adeguatamente provata.
La censura è infondata.
Il Tribunale, nel respingere l'istanza della AL ritenendola non sufficientemente supportata da inequivoci elementi probatori, non si è limitato a tale assunto senza ulteriori considerazioni, ma ha anche evidenziato la sussistenza di elementi contrari alla tesi sostenuta dalla predetta attrice, posto che le testimonianze addotte sono state analiticamente valutate e ritenute, con giudizio obiettivo in fatto, incerte, non precise e talora inconferenti, laddove quelle addotte ex adverso sono state rigorosamente apprezzate risultando precise e circostanziate, idonee, pertanto, ad avvalorare il giudizio finale negativo trasfuso in sentenza.
Nè, poi, a tal riguardo giova in senso contrario l'argomento correlato al mancato esercizio dei poteri istruttori conferiti al giudice dalla disposizione di cui all'art. 421 Cod. Proc. Civile, in tema di ricerca d'ufficio di prove suppletive od integrative a supporto della domanda.
Ed invero ritiene il Collegio che sul punto siano necessarie alcune precisazioni, volte a stabilire quali siano i margini residuali di intervento del giudice e quali limiti incontri il potere conferito allo stesso dalla norma richiamata, al fine di non travalicare l'ambito di applicazione di tale disposizione e trasmodare nell'arbitrio scaturente dalla sovrapposizione della propria volontà a quella delle parti in conflitto di interessi, e ciò in relazione alla terzietà che comunque deve sorreggere l'attività del giudicante, sulla quale detti ampliati poteri, pur applicati in senso lato a fronte degli interessi in gioco particolarmente protetti, non possono prevalere.
Orbene, in ottemperanza a tali principi e perché il giudice possa correttamente esperire detti poteri, occorre accertare la ricorrenza di taluni elementi positivi ed il difetto della configurabilità di altri dati ostativi.
Tra i primi vanno annoverati la circostanza che, dalla esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova offerti dalle stesse, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere, anche se non compiutamente, le ragioni prospettate dalla parte e con profili di decisività della controversia, e cioè che ne emergano significative piattaforme probatorie scaturenti dagli atti di causa;
il fatto che la esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riferimento alla qualificata integrazione che precede;
la impossibilità, soggettiva od oggettiva, di reperire o dedurre la prova carente o di integrare, ad opera della parte, quella lacunosa o polivalente, pur nella sua acclarata esistenza idonea a sorreggere le ragioni dedotte. I secondi afferiscono ai limiti che l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio incontra, pur nell'ampio margine di discrezionalità conferita dall'art. 421 C.P.C., e concernono il rispetto del principio della domanda;
l'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso;
il rispetto del divieto di utilizzazione della conoscenza privata da parte del giudice;
la eventuale rinuncia, esplicita o per facta concludentia, della parte, cui il giudice non può avviare con il suo potere di imperio in senso contrario, collidendo altrimenti con il menzionato potere dispositivo, pur sempre vigente, anche se attenuato, nel rito delle cause di lavoro;
il fatto che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice del lavoro non può essere diretto a sminuire l'efficacia e la portata di un'attività istruttoria già ritualmente espletata, specialmente nelle ipotesi in cui, come avviene per la prova testimoniale, un corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle parti di espletare la prova in un unico contesto temporale;
il divieto nei confronti del giudice di supplire con l'esercizio di tali poteri istruttori d'ufficio alla eventuale inerzia probatoria della parte interessata. Sicché soltanto nella ricorrenza dei primi (elementi positivi), e della insussistenza dei secondi (elementi ostativi), la norma in esame dispensa la parte dagli oneri probatori generalmente a suo carico, ivi compresi quelli relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ed abilita il giudice a procedere ai sensi dell'art. 421 Cod. Proc. Civile, ritenuta la decisività dell'attività istruttoria da espletare d'ufficio.
Nella specie non solo, per quanto esposto, non si profila la ricorrenza dei delineati elementi positivi per un intervento istruttorio d'ufficio, non avendo la AL fornito significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa ed idonee ad essere validamente sviluppate e corroborate con l'ausilio dei poteri istruttori del giudice, si da assurgere a fattori decisivi per la controversia, ma risultano prospettati addirittura dati negativi, afferenti alla ritenuta inconsistenza - o inconferenza - delle prove fornite a sostegno della domanda (a fronte di quelle ben più valide di parte avversa) e, soprattutto, alla volontà manifestata dalla interessata esplicitamente di non acquisire ulteriore materiale probatorio a suo favore, con la richiesta di decisione della causa allo stato degli atti. Il che, oltre a costituire remora assoluta per una eventuale istruttoria d'ufficio, collide con la riproposizione della attuale istanza, volta a stimolare detti poteri in applicazione dell'art. 421 c.p.c., del quale contraddittoriamente ed erroneamente si denuncia la violazione (Cfr. pag. 6 sentenza).
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n.5 Cod. Proc. Civile, e deduce che il Tribunale ha errato per non aver valorizzato le conseguenze del mancato interrogatorio libero disposto, nonché la volontà negoziale di subordinazione palesata dalle parti e la scarsa valenza delle deposizioni favorevoli alla OL, sottraendosi in tal modo ad un approfondimento di indagine al riguardo.
Il motivo è del pari, infondato.
Il Tribunale, nel contesto della valutazione delle prove offerte dalle parti circa le rispettive posizioni, ha rilevato correttamente che, a differenza di quello formale, l'interrogatorio libero non comporta, ai sensi degli artt. 116 e 117 C.P.C., necessariamente sul piano probatorio l'obbligo di desumerne, ove non reso, l'ammissione dei fatti dedotti, ma soltanto il potere discrezionale del giudice di dedurne argomenti di prova generica e, di per sè sola, insufficiente in ordine al thema decidendum, soprattutto, poi, quando sia contrastata validamente dalle altre testimonianze acquisite;
ed ha evidenziato, altresì, che nessun elemento di obiettivo supporto circa la effettiva volontà negoziale può dedursi dalle risultanze processuali, in favore della tesi della AL di subordinazione, che anzi risulta smentita dagli elementi probatori offerti ex adverso e ben più pregnanti.
D'altronde costituisce ius receptum che la valutazione della valenza delle prove attiene ad un apprezzamento in fatto devoluto al giudice di merito ed insuscettibile di un negativo controllo di legittimità, ove sorretta da motivazione coerente, logica e congrua, come nella specie. Sicché le contrarie prospettazioni di parte si qualificano alla stregua di censura volta unicamente a sovrapporre alla rigorosa valutazione del giudice una interpretazione diversa con mere deduzioni contrarie, come tali inammissibili in sede di legittimità.
Dai rilievi esposti si evince. dunque, che la sentenza del Tribunale non appare inficiata da alcuna delle violazioni di legge lamentate, ne' dai vizi di motivazione dedotti nella impugnazione;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Per il principio della soccombenza le spese relative al presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi dell'art. 91 C.P.C..
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione, liquidate in L. 18.000, oltre all'onorario difensivo, liquidato in L..3.000.000 (tremilioni). Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2001