Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12142
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di compenso per le festività infrasettimanali, l'art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, prevede che il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa facendo specifico riferimento alle festività nazionali, restando esclusa l'estensione di tale trattamento (non contemplata neppure dalla disciplina contrattuale) in relazione alle ricorrenze festive e semifestive ulteriori, istituite contrattualmente, atteso che l'applicabilità del trattamento suddetto - in forza degli artt. 2 lett. E) e 3 della legge n. 90 del 1954 - ad ogni giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono del luogo in cui si svolge il lavoro, è prevista limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore di lavoro compiute.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12142
    Data del deposito : 19 agosto 2003

    Testo completo