Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In tema di compenso per le festività infrasettimanali, l'art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, prevede che il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa facendo specifico riferimento alle festività nazionali, restando esclusa l'estensione di tale trattamento (non contemplata neppure dalla disciplina contrattuale) in relazione alle ricorrenze festive e semifestive ulteriori, istituite contrattualmente, atteso che l'applicabilità del trattamento suddetto - in forza degli artt. 2 lett. E) e 3 della legge n. 90 del 1954 - ad ogni giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono del luogo in cui si svolge il lavoro, è prevista limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore di lavoro compiute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12142 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A.S. S.P.A. - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.P.A. -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL AN, IO LB, SI IL, AR RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO CRUGNOLA, VALENTINO IMBERTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4171/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/03/00 R.G.N. 517/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato ROMOLO per delega PELLEGRINI e CRUGNOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Milano confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 13 aprile 1999, che aveva accolto le domande proposte da AN ID ed altri contro la RAS-Riunione adriatica di sigurtà S.p.a. - dalla quale di pendevano in qualità di impiegati ed erano retribuiti in misura fissa - per ottenere, oltre la normale retribuzione globale di fatto, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera - pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile - per le festività legali e contrattuali, coincidenti con la domenica, indipendentemente dalla prestazione lavorativa nelle stesse giornate.
Osservava il giudice d'appello:
- la pretesa retribuzione ulteriore, corrispondente all'aliquota giornaliera, spetta anche agli impiegati - che siano retribuiti in misura fissa - per la sola coincidenza delle festività con la domenica, a prescindere dalla prestazione lavorativa nelle stesse giornate (ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, nel testo attualmente in vigore);
- ne' si tratta, tuttavia, delle sole festività nazionali (di cui al primo comma dello stesso articolo 5), ma anche delle altre festività legali, nonché le "festività e semifestività previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro" in quanto la coincidenza con la domenica di tutte le festività parimenti "determina nell'anno una giornata di lavoro in più, con sacrificio del riposo per il lavoratore e correlativo arricchimento datoriale in caso di mancato compenso";
- per determinare detta aliquota giornaliera, va applicato il divisore 26 alla retribuzione mensile, in coerenza con la previsione del divisore sei (art. 5 della legge n. 260 del 1949, cit.) per ragguagliare, agli stessi fini, la retribuzione giornaliera a quella settimanale.
Avverso la sentenza d'appello, la soccombente RAS-Riunione adriatica di sigurtà S.p.a. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
Gli intimati resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 5, 3 comma, legge n. 260/49, 12 disp. prel. Cod. civ.), nonché vizio di motivazione (art. 360,
n. 3 e 5, c.p.c.) - la RAS-Riunione adriatica di sigurtà S.p.a. censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto delle controparti - propri dipendenti, in qualità di impiegati, retribuiti in misura fissa - ad ottenere, oltre la normale retribuzione globale di fatto, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera - per le festività coincidenti con la domenica - indipendentemente dalla prestazione lavorativa nelle stesse giornate, sebbene questa fosse il presupposto indefettibile del diritto preteso - a norma della disposizione citata (art. 5, 3 comma, legge n. 260/49, cit.) - e, peraltro, il diritto stesso non spettasse agli impiegati - ma soltanto ai salariati - ne' fosse imposto dalla costituzione per lavoratori che, essendo retribuiti in misura fissa, ricevono già la retribuzione anche per le giornate festive.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12
disp. prel. Cod. civ., "in relazione all'articolo 92 CCNL di settore") - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere commisurato l'aliquota giornaliera, pretesa dalle controparti, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, sebbene questa, nella specie, retribuisse anche le giornate festive e, di conseguenza, andasse applicato il divisore trenta. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, ora in esame, non sono fondati.
1.2. Invero la disciplina legislativa della soggetta materia (di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, Modificazioni alla legge 27 maggio 1949 n. 260, sulle ricorrente festive) - con riferimento specifico,
quanto esclusivo, alle festività nazionali indicate contestualmente (al comma 1) - sancisce testualmente (comma 3):
"Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la, normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera".
Pur non essendo mancate - in passato - pronunce di segno diverso (vedi Cass., 21 gennaio 1982 n. 406, Cass. 18 aprile 1983 n. 2654), la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10309, 6747, 4998, 2918/02, 9206/00, 1273/98) - in tema di compenso aggiuntivo ("una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera"), per il caso di coincidenza delle "suindicate festività" con la domenica, previsto in favore dei "salariati retribuiti in misura fissa" (ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del citato art. 3 legge n. 260 del 1949) - pare ora consolidata nel senso che quel compenso compete a tutti i lavoratori subordinati "retribuiti in misura fissa", in dipendenza esclusiva della coincidenza tra festività e domenica - a prescindere, quindi, dalla categoria d'inquadramento (di cui all'articolo 2095 c.c.) e dalla prestazione effettiva della propria opera (contemplata, invece, dal primo periodo dello stesso comma 3) - nella misura di un sesto della retribuzione settimanale (siccome previsto, contestualmente, al primo comma dello stesso articolo 5) - e, coerentemente, di un ventiseiesimo della retribuzione mensile - e trova la propria giustificazione (ratio) nel fatto che il lavoratore perde un giorno di riposo - in dipendenza, appunto, della coincidenza di dette festività con la domenica - senza esserne compensato, tuttavia, dalla propria retribuzione in misura fissa.
Alla luce dei principi di diritto enunciati - che questa Corte intende ribadire, non essendo state addotte ragioni per discostarsene, diverse da quelle motivatamente confutate dai ricordati precedenti - la sentenza impugnata non merita le censure, che le vengono mosse con il primo ed il secondo motivo di ricorso. Fondato è, invece, il terzo motivo.
2.1. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 5, 1^ e 2^ comma, legge n. 260/49, 3 legge n. 90/54, 12 disp. prel. Cod. civ.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la società ricorrente, infatti, censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto al compenso aggiuntivo, preteso dalle controparti, anche per festività e semifestività contrattuali (quali: festa del santo patrono e, rispettivamente, 14 agosto, 2 novembre e 31 dicembre) - in dipendenza della coincidenza con la domenica - sebbene il contratto collettivo non rechi alcun rinvio alle fonti legislative - per il trattamento retributivo delle festività previste dallo stesso contratto - mentre le fonti legislative prevedono le festività e le fattispecie, alle quali si applica quel trattamento.
Il motivo di ricorso, ora in esame, è fondato - come è stato anticipato - e merita, quindi, accoglimento.
2.2. Invero esaminata disciplina legislativa in materia (art. 5, comma 3, ultimo periodo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, cit.)
prevede il compenso aggiuntivo ("una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera") - in dipendenza, appunto, della coincidenza con la domenica - con riferimento specifico, quanto esclusivo, alle festività, nazionali indicate contestualmente (al comma 1).
Nè la disciplina contrattuale ha esteso lo stesso trattamento - parimenti in dipendenza della coincidenza con la domenica - alle ricorrenze festive e semifestive ulteriori, istituite contestualmente.
Peraltro non rileva, in contrario, l'articolo 2, alinea e lettera e), della legge n. 90 del 1954, laddove sancisce testualmente:
"il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore,
anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
(..........................................) e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro".
Ne risulta, invero, una estensione della "coincidenza della festività" - oltre che con la domenica - anche con ogni "altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro", (vedi Cass. n. 1273/88, 10309/02, cit). La prospettata estensione, tuttavia, si applica (ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 90 del 1954) "limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali sono retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro compiute ". Non trova applicazione, quindi, alle dedotte fattispecie, che - per quanto si è detto - riguardano lavoratori retribuiti in misura fissa ed il compenso aggiuntivo per questi previsto. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il terzo motivo di ricorso, ora in esame.
3. Pertanto - mentre vanno rigettati i primi due motivi di ricorso - ne dev'essere accolto il terzo.
Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata - in relazione al motivo accolto - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 385, 3 comma, c.p.c).
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003