CASS
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 40706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40706 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UNIVERSAL SERVICE S.R.L. VO PA nato a [...] il [...] OC FE nato a [...] il [...] avverso il decreto del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Lecce ha rigettato le impugnazioni proposte da Universal service s.r.l. e dalle socie NO RI e VO ZI avverso: - il decreto, in data 4 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Lecce aveva respinto l'istanza di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario, prevista dall'art. 34 bis d.lgs. n. 159 del 2011, ed aveva disposto l’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40706 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 07/11/2025 2 - il decreto, in data 26 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Lecce, ha disposto la proroga, per ulteriori sei mesi, dell'amministrazione giudiziaria. 1.1. A ragione della decisione relativa all’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria in luogo di quella del controllo giudiziario, la Corte distrettuale osserva che il Tribunale aveva correttamente escluso l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, formulando una prognosi negativa sulla concreta possibilità dell’impresa destinataria di interdittiva antimafia di riallinearsi con il contesto economico sano. Nel rispondere alle doglianze difensive, la Corte di appello, in linea con le valutazioni del Tribunale, ha valorizzato la posizione dominante assunta all’interno della società, per un lungo periodo di tempo, da SE RO, ritenuto uomo di fiducia del boss Antonio Zito. Evidenzia al riguardo la Corte salentina che: - RO, oltre all’incarico formale di coordinatore responsabile dell’unità operativa di Massafra, aveva pesantemente condizionato il gestore di fatto della Universal service s.r.l., AS NO, al punto da imporgli il licenziamento di alcuni dipendenti, l’assunzione di altri e la trasformazione della natura del loro rapporto di lavoro;
aveva, inoltre, utilizzato i locali dell’impresa per svolgere attività illecite, incontrandovi appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese interessati alla riscossione di un ingente credito;
- le formali intestatarie delle quote sociali, ZI VO e RI NO, rispettivamente moglie e figlia di AS NO, erano soltanto delle “teste di legno”; - le misure di self clearing, adottate dalla società a seguito dell’interdittiva antimafia, non hanno modificato la situazione di condizionamento;
- il licenziamento nell’anno 2023 di RO non è idoneo ad impedire allo stesso di continuare ad esercitare la sua influenza, che è legata non al rapporto di lavoro ma alla sua caratura criminale, considerato che il capitale sociale è comunque rimasto nella mani della famiglia NO e che AS NO, peraltro di recente condannato per i gravi reati di corruzione e turbativa d’asta, ha gestito di fatto la società per un lungo periodo, ponendosi in rapporto di subordinazione gerarchica proprio rispetto a RO. 1.2. Quanto alla proroga della misura dell'amministrazione giudiziaria, la Corte distrettuale osserva che l'amministratore giudiziario, pur dando atto che nel periodo di durata della misura, la società non aveva operato in contesti diversi da quelli legali e che tutte le attività sono state svolte nel rispetto della legge, ha, comunque, segnalato criticità legate all’esistenza non solo di interazioni con altre società, controllate da NO (valutabili come spia di infiltrazione criminale, considerato il ruolo ricoperto in passato da quest’ultimo), ma anche di un presunto 3 credito contratto dalla società nei confronti da VO ZI “per finanziamento del socio. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione Universal Service s.r.l. e le socie NO RI e VO ZI., per mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale avv. Michele La Forgia, sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo, riferito al rigetto del controllo giudiziario volontario, deduce erronea applicazione per l'art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei consolidati principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, pur correttamente richiamati. L’ordinanza impugnata, pur dando atto della cessazione dei rapporti con le persone compromesse con l'ambiente mafioso ed a loro volta raggiunte da misure interdittive (AS NO nel 2019 e SE RO nel 2023), non ne hanno tratto le dovute conseguenze nel giudizio sulla sussistenza dei presupposti del controllo giudiziario. Avrebbe dovuto, invece, ritenere sussistente l’occasionalità dell'agevolazione e formulare una prognosi positiva sulla possibilità dell’impresa di riallinearsi al contesto economico sano. Ha trascurato che la società ha nominato un nuovo amministratore unico, estraneo ai suoi predecessori, alla compagine sociale e a AS NO, che ha in concreto dimostrato totale autonomia decisionale rispetto alle titolari delle quote sociali, legate da rapporti di parentela con AS NO, tanto da attivarsi per il licenziamento di RO e per dotare la società di misure di compliance ai fini della gestione dell'attività sociale improntata al più rigoroso rispetto della legalità. Tali misure, in assenza di concreti elementi che dimostrino il contrario, escludono qualunque influenza di RO nell’attività imprenditoriale Non rilevano i rapporti di parentela tra NO e le due socie. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la prova del condizionamento, stabile e non occasionale, dell'attività di impresa, in caso di familiari ritenuti portatori di criminosità, non può essere affidato alla presunzione semplice derivante dalla contiguità familiare. 2.2. Con il secondo motivo, riferito ai presupposti applicativi dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria, denuncia violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte distrettuale ha condiviso la tesi del Tribunale secondo cui l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria costituisce un atto consequenziale al semplice rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario avanzato dalla società ricorrente. 4 Dal combinato disposto degli articoli 17, 6, 7 e 34 d.lgs. n. 159 del 2011 e dalla pacifica interpretazione giurisprudenziale si evince, al contrario, che l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, lungi dall’essere applicabile in via automatica a richiesta di parte, richiede la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte al procedimento penale per una serie di delitti, tra cui quello di associazione mafiosa. Sul piano soggettivo è, quindi, necessario che la persona giuridica, attraverso le persone fisiche dotate di poteri decisionali o di controllo, ponga in essere condotte censurabili, quantomeno sul piano di rimproverabilità colposa quindi negligenti, imprudenti, imperite. La Corte d'appello non ha fatto cenno né ai sufficienti indizi in ordine alle attività agevolatrice né alle condotte colpose riferibili alla società, ritenendo sufficiente la sola presenza in azienda di RO, il quale, peraltro, non è più dipendente della società da settembre 2023. 3. Con il terzo motivo, riferito alla proroga dell'amministrazione giudiziaria, denuncia erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta che la Corte di appello ha trascurato il reale contenuto della relazione finale dell'amministratore, che descrive una situazione diametralmente opposta a quella che secondo l'articolo 34 cit. giustifica la prosecuzione della misura. Se tale disposizione stabilisce che l'amministrazione giudiziaria può essere prorogata “a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”, la relazione finale nel caso della Universal Service non solo ha escluso l’emersione di “comportamenti espressivi di esposizione ad infiltrazioni mafiose”, ma ha ritenuto risolte le criticità indicate nella misura interdittiva a seguito del licenziamento di RO SE, di sua figlia e delle altre persone pericolose, concludendo che “nel corso dell'amministrazione giudiziaria non è stato riscontrato né segnalato nessun genere di contatto tra costoro e organico lavorativo di Universal service che potesse impattare con il regolare svolgimento della gestione aziendale”. In senso contrario non possono valorizzarsi né le interazioni della società sottoposta ad amministrazione giudiziaria con altre imprese controllate da AS NO e le conseguenti criticità gestionali, né le costanti perdite di fatturato perché non hanno alcuna correlazione con le “situazioni di fatto e di 5 diritto” che hanno determinato l’applicazione della misura e non costituiscono spie di infiltrazione criminale stabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va ricordato che il ricorso in tema di amministrazione giudiziaria può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. L’art. 34 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiama espressamente, a proposito della disciplina delle impugnazioni, l'art. 27, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale, a sua volta, in tema di impugnazioni, richiama l'art. 10 del d.lgs. n. 159 cit., il cui comma 3 limita alla violazione di legge l'ambito delle censure proponibili con il ricorso per cassazione. In questa prospettiva, del resto, è univoca l'indicazione che si trae da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, che nell’esaminare le modifiche introdotte dalla legge 161 del 2017 ha affermato che l'intervento del legislatore si è concentrato sulla previsione di procedure camerali ex art. 127 cod. proc. pen. destinate a garantire, in molti dei casi previsti, la conoscenza ed il contraddittorio anticipati, «lasciando libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione», che è quello elaborato nell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011 (la «norma fondamentale delle impugnazioni»); di qui la conclusione circa la fisionomia di un «sistema che, col doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge - si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata». Sempre in premessa, mette conto sottolineare che Sez. U, n. 46898 del 2019, Ricchiuto, cit. ha osservato come, ai fini dell'applicazione dell'amministrazione giudiziaria sia doveroso «il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie». Chiarito il perimetro del sindacato esercitabile da parte del Giudice di legittimità, possono esaminarsi i tre motivi dedotti dalla società ricorrente. 2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati. 6 2.1. I giudici del merito, nel ritenere configurabili i presupposti dell’amministrazione giudiziaria in luogo di quelli del controllo giudiziario, hanno, con valutazioni conformi, escluso il carattere “occasionale” dell'infiltrazione mafiosa e, per converso, ritenuto sussistente un forte e perdurante condizionamento dell’attività imprenditoriale svolta dalla società da parte di un soggetto, SE RO, inserito nel contesto mafioso, tanto da essere sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in data 9 marzo 2023 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre per traffico di stupefacenti ed estorsione. In particolare, SE RO, aveva, per un lungo periodo di tempo, condizionato la vita della società, instaurando un rapporto di sovra ordinazione gerarchica nei confronti del gestore di fatto, AS NO, coniuge e padre delle due titolari delle quote sociali, al punto da inserirsi a pieno titolo nella gestione sociale, stabilendo l'assunzione di alcuni dipendenti ed il licenziamento di altri, nonché le condizioni di alcuni rapporti di lavoro, finendo per svolgere sistematicamente compiti ben diversi, per il loro evidente contenuto decisionale, rispetto a quelli correlati all'incarico formale di lavoratore dipendente. Solo una tale forma di ingerenza, non occasionale ed avente oggettiva valenza agevolativa nei confronti di persona sottoposta a procedimento penale per il reato di associazione mafiosa, spiega perché RO, pur essendo formalmente un dipendente, poteva liberamente utilizzare i locali della società per compiere atti intimidatori e violenti finalizzati a costringere un commerciante a saldare un debito nei confronti di fornitori calabresi vicini alla criminalità organizzata. La difesa del ricorrente ha censurato l’omessa valutazione di circostanze, pur adeguatamente documentate, quali il licenziamento del RO e di altri dipendenti a lui legati, la nomina di un nuovo amministratore, l'approvazione di un codice etico e l’adozione di altre misure formali di self clearing. Invero, si tratta di circostanze che sono state apprezzate dai Giudici del merito, che le hanno, però, ritenute recessive rispetto a quelle di segno contrario, sintomatiche, nel loro complesso, del carattere permanente dell’infiltrazione realizzata attraverso il forte condizionamento sull’attività imprenditoriale in termini, comunque, sufficienti a giustificare l'applicazione della più penetrante misura dell'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2.2. Oltre che plausibile in fatto, il delineato percorso motivazionale fa corretta applicazione dei principi giuridici regolanti la materia. I requisiti previsti dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 per l’applicazione del controllo giudiziario sono i medesimi previsti dal precedente art. 34 per 7 l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, salvo che per il fatto che l’agevolazione ovvero la soggezione di cui al primo comma di quest’ultima disposizione devono risultare “occasionali” Sul punto è insuperabile il dato letterale dell’art. 34 bis: “Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività”. Nel sistema delineato dal legislatore, pertanto, l’amministrazione giudiziaria rappresenta una misura di prevenzione patrimoniale che si rivolge alle imprese nei cui riguardi non ricorrono i presupposti del sequestro e della confisca, ma la cui attività sia sottoposta non in modo occasionale alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero che possano, comunque, agevolare l’attività di persone nei cui confronti sia stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b), e i-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, o di cui agli artt. 603-bis, 629, 644, 648-bis ter cod. pen. Il sistema è imperniato su una reciproca interconnessione tra le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così che da un lato si consente di passare dal controllo all'amministrazione giudiziaria, nel caso in cui si riconosca la non occasionalità delle infiltrazioni, dall'altro, qualora sia stata preventivamente disposta l'amministrazione giudiziaria, si prevede la revoca di tale misura e 'la "contestuale" applicazione del controllo giudiziario (art. 34, comma 6). In quest'ultima ipotesi, quindi, è la norma stessa che specifica l'unitarietà del contesto procedimentale nell'ambito del quale è consentito il passaggio dalla misura più invasiva a quella del mero controllo. 3. Il terzo motivo è fondato L’art. 34 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che “L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”. Il provvedimento impugnato, come lamentato dalla società ricorrente, non ha fondato la proroga, imposta dall’esigenza ineludibile di verificare la permanenza della situazione di fatto che ha determinato l'adozione dello strumento 8 prevenzionale, sulle valutazioni dell’amministratore, che, anzi, aveva, espressamente ed in termini perentori, escluso l’emersione, nel periodo di applicazione della misura, di “condotte e comportamenti espressivi di esposizione a infiltrazioni mafiose”, ma dalla perduranza dei condizionamenti che avevano imposto l’amministrazione giudiziaria, desunta, però, in via meramente congetturale, da elementi equivoci come i rapporti stabili con altre imprese facenti capo a AS NO, nemmeno sospettate di vicinanza a contesti illeciti, ed altre criticità gestionali, quali perdite di fatturato e iscrizione a bilancio di esposizioni debitorie verso una delle socie, nient’affatto dimostrative di ingerenze esterne rilevanti ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio sia del decreto impugnato nella parte in cui ha confermato, in assenza dei presupposti di legge, la proroga dell’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Lecce in data 26 gennaio 2025 sia di quest’ultimo provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto della Corte di appello di Lecce nella parte in cui conferma il decreto del Tribunale di Lecce del 26/1/2025, che annulla. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma 7 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CE LI GI RO
lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Lecce ha rigettato le impugnazioni proposte da Universal service s.r.l. e dalle socie NO RI e VO ZI avverso: - il decreto, in data 4 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Lecce aveva respinto l'istanza di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario, prevista dall'art. 34 bis d.lgs. n. 159 del 2011, ed aveva disposto l’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40706 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 07/11/2025 2 - il decreto, in data 26 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Lecce, ha disposto la proroga, per ulteriori sei mesi, dell'amministrazione giudiziaria. 1.1. A ragione della decisione relativa all’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria in luogo di quella del controllo giudiziario, la Corte distrettuale osserva che il Tribunale aveva correttamente escluso l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, formulando una prognosi negativa sulla concreta possibilità dell’impresa destinataria di interdittiva antimafia di riallinearsi con il contesto economico sano. Nel rispondere alle doglianze difensive, la Corte di appello, in linea con le valutazioni del Tribunale, ha valorizzato la posizione dominante assunta all’interno della società, per un lungo periodo di tempo, da SE RO, ritenuto uomo di fiducia del boss Antonio Zito. Evidenzia al riguardo la Corte salentina che: - RO, oltre all’incarico formale di coordinatore responsabile dell’unità operativa di Massafra, aveva pesantemente condizionato il gestore di fatto della Universal service s.r.l., AS NO, al punto da imporgli il licenziamento di alcuni dipendenti, l’assunzione di altri e la trasformazione della natura del loro rapporto di lavoro;
aveva, inoltre, utilizzato i locali dell’impresa per svolgere attività illecite, incontrandovi appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese interessati alla riscossione di un ingente credito;
- le formali intestatarie delle quote sociali, ZI VO e RI NO, rispettivamente moglie e figlia di AS NO, erano soltanto delle “teste di legno”; - le misure di self clearing, adottate dalla società a seguito dell’interdittiva antimafia, non hanno modificato la situazione di condizionamento;
- il licenziamento nell’anno 2023 di RO non è idoneo ad impedire allo stesso di continuare ad esercitare la sua influenza, che è legata non al rapporto di lavoro ma alla sua caratura criminale, considerato che il capitale sociale è comunque rimasto nella mani della famiglia NO e che AS NO, peraltro di recente condannato per i gravi reati di corruzione e turbativa d’asta, ha gestito di fatto la società per un lungo periodo, ponendosi in rapporto di subordinazione gerarchica proprio rispetto a RO. 1.2. Quanto alla proroga della misura dell'amministrazione giudiziaria, la Corte distrettuale osserva che l'amministratore giudiziario, pur dando atto che nel periodo di durata della misura, la società non aveva operato in contesti diversi da quelli legali e che tutte le attività sono state svolte nel rispetto della legge, ha, comunque, segnalato criticità legate all’esistenza non solo di interazioni con altre società, controllate da NO (valutabili come spia di infiltrazione criminale, considerato il ruolo ricoperto in passato da quest’ultimo), ma anche di un presunto 3 credito contratto dalla società nei confronti da VO ZI “per finanziamento del socio. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione Universal Service s.r.l. e le socie NO RI e VO ZI., per mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale avv. Michele La Forgia, sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo, riferito al rigetto del controllo giudiziario volontario, deduce erronea applicazione per l'art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei consolidati principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, pur correttamente richiamati. L’ordinanza impugnata, pur dando atto della cessazione dei rapporti con le persone compromesse con l'ambiente mafioso ed a loro volta raggiunte da misure interdittive (AS NO nel 2019 e SE RO nel 2023), non ne hanno tratto le dovute conseguenze nel giudizio sulla sussistenza dei presupposti del controllo giudiziario. Avrebbe dovuto, invece, ritenere sussistente l’occasionalità dell'agevolazione e formulare una prognosi positiva sulla possibilità dell’impresa di riallinearsi al contesto economico sano. Ha trascurato che la società ha nominato un nuovo amministratore unico, estraneo ai suoi predecessori, alla compagine sociale e a AS NO, che ha in concreto dimostrato totale autonomia decisionale rispetto alle titolari delle quote sociali, legate da rapporti di parentela con AS NO, tanto da attivarsi per il licenziamento di RO e per dotare la società di misure di compliance ai fini della gestione dell'attività sociale improntata al più rigoroso rispetto della legalità. Tali misure, in assenza di concreti elementi che dimostrino il contrario, escludono qualunque influenza di RO nell’attività imprenditoriale Non rilevano i rapporti di parentela tra NO e le due socie. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la prova del condizionamento, stabile e non occasionale, dell'attività di impresa, in caso di familiari ritenuti portatori di criminosità, non può essere affidato alla presunzione semplice derivante dalla contiguità familiare. 2.2. Con il secondo motivo, riferito ai presupposti applicativi dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria, denuncia violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte distrettuale ha condiviso la tesi del Tribunale secondo cui l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria costituisce un atto consequenziale al semplice rigetto della richiesta di applicazione del controllo giudiziario avanzato dalla società ricorrente. 4 Dal combinato disposto degli articoli 17, 6, 7 e 34 d.lgs. n. 159 del 2011 e dalla pacifica interpretazione giurisprudenziale si evince, al contrario, che l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, lungi dall’essere applicabile in via automatica a richiesta di parte, richiede la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte al procedimento penale per una serie di delitti, tra cui quello di associazione mafiosa. Sul piano soggettivo è, quindi, necessario che la persona giuridica, attraverso le persone fisiche dotate di poteri decisionali o di controllo, ponga in essere condotte censurabili, quantomeno sul piano di rimproverabilità colposa quindi negligenti, imprudenti, imperite. La Corte d'appello non ha fatto cenno né ai sufficienti indizi in ordine alle attività agevolatrice né alle condotte colpose riferibili alla società, ritenendo sufficiente la sola presenza in azienda di RO, il quale, peraltro, non è più dipendente della società da settembre 2023. 3. Con il terzo motivo, riferito alla proroga dell'amministrazione giudiziaria, denuncia erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta che la Corte di appello ha trascurato il reale contenuto della relazione finale dell'amministratore, che descrive una situazione diametralmente opposta a quella che secondo l'articolo 34 cit. giustifica la prosecuzione della misura. Se tale disposizione stabilisce che l'amministrazione giudiziaria può essere prorogata “a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”, la relazione finale nel caso della Universal Service non solo ha escluso l’emersione di “comportamenti espressivi di esposizione ad infiltrazioni mafiose”, ma ha ritenuto risolte le criticità indicate nella misura interdittiva a seguito del licenziamento di RO SE, di sua figlia e delle altre persone pericolose, concludendo che “nel corso dell'amministrazione giudiziaria non è stato riscontrato né segnalato nessun genere di contatto tra costoro e organico lavorativo di Universal service che potesse impattare con il regolare svolgimento della gestione aziendale”. In senso contrario non possono valorizzarsi né le interazioni della società sottoposta ad amministrazione giudiziaria con altre imprese controllate da AS NO e le conseguenti criticità gestionali, né le costanti perdite di fatturato perché non hanno alcuna correlazione con le “situazioni di fatto e di 5 diritto” che hanno determinato l’applicazione della misura e non costituiscono spie di infiltrazione criminale stabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va ricordato che il ricorso in tema di amministrazione giudiziaria può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. L’art. 34 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiama espressamente, a proposito della disciplina delle impugnazioni, l'art. 27, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale, a sua volta, in tema di impugnazioni, richiama l'art. 10 del d.lgs. n. 159 cit., il cui comma 3 limita alla violazione di legge l'ambito delle censure proponibili con il ricorso per cassazione. In questa prospettiva, del resto, è univoca l'indicazione che si trae da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, che nell’esaminare le modifiche introdotte dalla legge 161 del 2017 ha affermato che l'intervento del legislatore si è concentrato sulla previsione di procedure camerali ex art. 127 cod. proc. pen. destinate a garantire, in molti dei casi previsti, la conoscenza ed il contraddittorio anticipati, «lasciando libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione», che è quello elaborato nell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011 (la «norma fondamentale delle impugnazioni»); di qui la conclusione circa la fisionomia di un «sistema che, col doppio grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per sola violazione di legge - si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi perseguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata». Sempre in premessa, mette conto sottolineare che Sez. U, n. 46898 del 2019, Ricchiuto, cit. ha osservato come, ai fini dell'applicazione dell'amministrazione giudiziaria sia doveroso «il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie». Chiarito il perimetro del sindacato esercitabile da parte del Giudice di legittimità, possono esaminarsi i tre motivi dedotti dalla società ricorrente. 2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati. 6 2.1. I giudici del merito, nel ritenere configurabili i presupposti dell’amministrazione giudiziaria in luogo di quelli del controllo giudiziario, hanno, con valutazioni conformi, escluso il carattere “occasionale” dell'infiltrazione mafiosa e, per converso, ritenuto sussistente un forte e perdurante condizionamento dell’attività imprenditoriale svolta dalla società da parte di un soggetto, SE RO, inserito nel contesto mafioso, tanto da essere sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in data 9 marzo 2023 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre per traffico di stupefacenti ed estorsione. In particolare, SE RO, aveva, per un lungo periodo di tempo, condizionato la vita della società, instaurando un rapporto di sovra ordinazione gerarchica nei confronti del gestore di fatto, AS NO, coniuge e padre delle due titolari delle quote sociali, al punto da inserirsi a pieno titolo nella gestione sociale, stabilendo l'assunzione di alcuni dipendenti ed il licenziamento di altri, nonché le condizioni di alcuni rapporti di lavoro, finendo per svolgere sistematicamente compiti ben diversi, per il loro evidente contenuto decisionale, rispetto a quelli correlati all'incarico formale di lavoratore dipendente. Solo una tale forma di ingerenza, non occasionale ed avente oggettiva valenza agevolativa nei confronti di persona sottoposta a procedimento penale per il reato di associazione mafiosa, spiega perché RO, pur essendo formalmente un dipendente, poteva liberamente utilizzare i locali della società per compiere atti intimidatori e violenti finalizzati a costringere un commerciante a saldare un debito nei confronti di fornitori calabresi vicini alla criminalità organizzata. La difesa del ricorrente ha censurato l’omessa valutazione di circostanze, pur adeguatamente documentate, quali il licenziamento del RO e di altri dipendenti a lui legati, la nomina di un nuovo amministratore, l'approvazione di un codice etico e l’adozione di altre misure formali di self clearing. Invero, si tratta di circostanze che sono state apprezzate dai Giudici del merito, che le hanno, però, ritenute recessive rispetto a quelle di segno contrario, sintomatiche, nel loro complesso, del carattere permanente dell’infiltrazione realizzata attraverso il forte condizionamento sull’attività imprenditoriale in termini, comunque, sufficienti a giustificare l'applicazione della più penetrante misura dell'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2.2. Oltre che plausibile in fatto, il delineato percorso motivazionale fa corretta applicazione dei principi giuridici regolanti la materia. I requisiti previsti dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 per l’applicazione del controllo giudiziario sono i medesimi previsti dal precedente art. 34 per 7 l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, salvo che per il fatto che l’agevolazione ovvero la soggezione di cui al primo comma di quest’ultima disposizione devono risultare “occasionali” Sul punto è insuperabile il dato letterale dell’art. 34 bis: “Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività”. Nel sistema delineato dal legislatore, pertanto, l’amministrazione giudiziaria rappresenta una misura di prevenzione patrimoniale che si rivolge alle imprese nei cui riguardi non ricorrono i presupposti del sequestro e della confisca, ma la cui attività sia sottoposta non in modo occasionale alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero che possano, comunque, agevolare l’attività di persone nei cui confronti sia stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b), e i-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, o di cui agli artt. 603-bis, 629, 644, 648-bis ter cod. pen. Il sistema è imperniato su una reciproca interconnessione tra le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così che da un lato si consente di passare dal controllo all'amministrazione giudiziaria, nel caso in cui si riconosca la non occasionalità delle infiltrazioni, dall'altro, qualora sia stata preventivamente disposta l'amministrazione giudiziaria, si prevede la revoca di tale misura e 'la "contestuale" applicazione del controllo giudiziario (art. 34, comma 6). In quest'ultima ipotesi, quindi, è la norma stessa che specifica l'unitarietà del contesto procedimentale nell'ambito del quale è consentito il passaggio dalla misura più invasiva a quella del mero controllo. 3. Il terzo motivo è fondato L’art. 34 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che “L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”. Il provvedimento impugnato, come lamentato dalla società ricorrente, non ha fondato la proroga, imposta dall’esigenza ineludibile di verificare la permanenza della situazione di fatto che ha determinato l'adozione dello strumento 8 prevenzionale, sulle valutazioni dell’amministratore, che, anzi, aveva, espressamente ed in termini perentori, escluso l’emersione, nel periodo di applicazione della misura, di “condotte e comportamenti espressivi di esposizione a infiltrazioni mafiose”, ma dalla perduranza dei condizionamenti che avevano imposto l’amministrazione giudiziaria, desunta, però, in via meramente congetturale, da elementi equivoci come i rapporti stabili con altre imprese facenti capo a AS NO, nemmeno sospettate di vicinanza a contesti illeciti, ed altre criticità gestionali, quali perdite di fatturato e iscrizione a bilancio di esposizioni debitorie verso una delle socie, nient’affatto dimostrative di ingerenze esterne rilevanti ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio sia del decreto impugnato nella parte in cui ha confermato, in assenza dei presupposti di legge, la proroga dell’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Lecce in data 26 gennaio 2025 sia di quest’ultimo provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto della Corte di appello di Lecce nella parte in cui conferma il decreto del Tribunale di Lecce del 26/1/2025, che annulla. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma 7 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CE LI GI RO