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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Lo Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353718 12 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00353718 12 000, notificatagli in data 28.01.2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.846,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità 2008, 2010 e 2012.
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza del diritto di credito, affermando che la cartella impugnata costituiva il primo atto a lui notificato. In subordine, lamentava la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici e per difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti al merito della pretesa e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un precedente avviso di intimazione. Nel merito, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, avendo agito sulla base di un ruolo regolarmente trasmesso dall'ente impositore.
Si costituiva altresì Società_1 S.p.A. in liquidazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento), asseritamente notificati e divenuti definitivi. Nel merito, contestava l'eccezione di prescrizione e decadenza, sostenendo di aver validamente interrotto i termini con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 290397, perfezionatasi in data 10.10.2019
a seguito di rifiuto del destinatario.
Con memorie illustrative, il ricorrente insisteva nelle proprie tesi, evidenziando, con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10012/2021, la mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto interruttivo per omessa produzione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); ribadiva, inoltre, la facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione ai sensi della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16743/2024).
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso e di carenza di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti.
Quanto all'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell'atto presupposto (intimazione di pagamento), si osserva che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una pretesa tributaria, non rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili tassativamente elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue, come chiarito dalla Suprema Corte, che la sua impugnazione costituisce una mera facoltà e non un obbligo per il contribuente, il quale può legittimamente far valere l'eventuale prescrizione maturata in sede di impugnazione del successivo atto della riscossione (cfr. Cass.
n. 16743 del 17 giugno 2024).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della NE. Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, sussiste un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione. La questione della legittimazione passiva rileva, piuttosto, ai fini del riparto delle spese di lite, secondo il principio di causalità, a seconda che i vizi accertati siano imputabili all'uno o all'altro ente (cfr. Cass. n. 8587/2024).
Quanto al merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata.
I crediti in contestazione, relativi a TARSU/TIA per gli anni 2008, 2010 e 2012, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Tale termine, per le annualità in esame, sarebbe spirato, rispettivamente, il
31 dicembre 2013, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2017.
L'ente impositore Società_1 S.p.A. sostiene di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 290397, che assume perfezionata in data 10.10.2019 a seguito del “rifiuto” del destinatario. Tale tesi non può essere condivisa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la dirimente sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, hanno statuito il seguente principio di diritto:
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”
Nel caso di specie, l'ente impositore, su cui grava il relativo onere probatorio, non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(CAD) relativa all'intimazione di pagamento del 2019. La documentazione versata in atti (copia della busta con l'annotazione “rifiutato”) è, alla luce del citato e consolidato orientamento, del tutto insufficiente a dimostrare il perfezionamento dell'iter notificatorio.
Ne consegue che la notifica dell'intimazione di pagamento del 2019 deve considerarsi giuridicamente inesistente o, comunque, nulla e, pertanto, inidonea a produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Del pari, essa non ha impedito il maturare della decadenza dal potere di accertamento, il cui termine, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Anche tale termine risulta ampiamente decorso per tutte le annualità in contestazione.
Poiché nessun altro atto interruttivo è stato allegato o provato dalle parti resistenti, la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento n. 295 2024 00353718 12 000, notificata al contribuente solo in data
28.01.2025, deve ritenersi irrimediabilmente estinta per intervenuta prescrizione e decadenza.
L'accoglimento del motivo principale del ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico solidale delle parti resistenti, essendo il vizio che ha condotto all'annullamento dell'atto (prescrizione del credito) imputabile all'inerzia dell'ente impositore, Società_1 S.p.A., ed essendo la lite scaturita dalla notifica della cartella da parte dell'Agente della NE. La condotta processuale dell'ente impositore, che ha resistito in giudizio nonostante la manifesta fondatezza delle eccezioni del contribuente alla luce di consolidati e recenti principi giurisprudenziali, Banca_1 gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c. p.c. (applicabile al processo tributario), giustificando un aumento del compenso liquidato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.M. 55/2014.
La liquidazione viene effettuata come da nota spese prodotta, ritenuta congrua, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Corte in funzione monocratica, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00353718 12 000.Condanna
l'Agenzia delle Entrate - NE e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.253,25, oltre accessori di legge ed a rimborso del
CUT se assolto, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina,lì 18.11.2025
Il Giudice
OL TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Lo Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353718 12 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00353718 12 000, notificatagli in data 28.01.2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.846,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU/TIA) per le annualità 2008, 2010 e 2012.
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza del diritto di credito, affermando che la cartella impugnata costituiva il primo atto a lui notificato. In subordine, lamentava la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici e per difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti al merito della pretesa e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un precedente avviso di intimazione. Nel merito, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, avendo agito sulla base di un ruolo regolarmente trasmesso dall'ente impositore.
Si costituiva altresì Società_1 S.p.A. in liquidazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento), asseritamente notificati e divenuti definitivi. Nel merito, contestava l'eccezione di prescrizione e decadenza, sostenendo di aver validamente interrotto i termini con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 290397, perfezionatasi in data 10.10.2019
a seguito di rifiuto del destinatario.
Con memorie illustrative, il ricorrente insisteva nelle proprie tesi, evidenziando, con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10012/2021, la mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto interruttivo per omessa produzione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); ribadiva, inoltre, la facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione ai sensi della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16743/2024).
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso e di carenza di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti.
Quanto all'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell'atto presupposto (intimazione di pagamento), si osserva che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una pretesa tributaria, non rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili tassativamente elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue, come chiarito dalla Suprema Corte, che la sua impugnazione costituisce una mera facoltà e non un obbligo per il contribuente, il quale può legittimamente far valere l'eventuale prescrizione maturata in sede di impugnazione del successivo atto della riscossione (cfr. Cass.
n. 16743 del 17 giugno 2024).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della NE. Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, sussiste un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione. La questione della legittimazione passiva rileva, piuttosto, ai fini del riparto delle spese di lite, secondo il principio di causalità, a seconda che i vizi accertati siano imputabili all'uno o all'altro ente (cfr. Cass. n. 8587/2024).
Quanto al merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata.
I crediti in contestazione, relativi a TARSU/TIA per gli anni 2008, 2010 e 2012, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Tale termine, per le annualità in esame, sarebbe spirato, rispettivamente, il
31 dicembre 2013, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2017.
L'ente impositore Società_1 S.p.A. sostiene di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 290397, che assume perfezionata in data 10.10.2019 a seguito del “rifiuto” del destinatario. Tale tesi non può essere condivisa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la dirimente sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, hanno statuito il seguente principio di diritto:
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A. D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”
Nel caso di specie, l'ente impositore, su cui grava il relativo onere probatorio, non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(CAD) relativa all'intimazione di pagamento del 2019. La documentazione versata in atti (copia della busta con l'annotazione “rifiutato”) è, alla luce del citato e consolidato orientamento, del tutto insufficiente a dimostrare il perfezionamento dell'iter notificatorio.
Ne consegue che la notifica dell'intimazione di pagamento del 2019 deve considerarsi giuridicamente inesistente o, comunque, nulla e, pertanto, inidonea a produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione.
Del pari, essa non ha impedito il maturare della decadenza dal potere di accertamento, il cui termine, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Anche tale termine risulta ampiamente decorso per tutte le annualità in contestazione.
Poiché nessun altro atto interruttivo è stato allegato o provato dalle parti resistenti, la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento n. 295 2024 00353718 12 000, notificata al contribuente solo in data
28.01.2025, deve ritenersi irrimediabilmente estinta per intervenuta prescrizione e decadenza.
L'accoglimento del motivo principale del ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico solidale delle parti resistenti, essendo il vizio che ha condotto all'annullamento dell'atto (prescrizione del credito) imputabile all'inerzia dell'ente impositore, Società_1 S.p.A., ed essendo la lite scaturita dalla notifica della cartella da parte dell'Agente della NE. La condotta processuale dell'ente impositore, che ha resistito in giudizio nonostante la manifesta fondatezza delle eccezioni del contribuente alla luce di consolidati e recenti principi giurisprudenziali, Banca_1 gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c. p.c. (applicabile al processo tributario), giustificando un aumento del compenso liquidato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.M. 55/2014.
La liquidazione viene effettuata come da nota spese prodotta, ritenuta congrua, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Corte in funzione monocratica, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00353718 12 000.Condanna
l'Agenzia delle Entrate - NE e ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.253,25, oltre accessori di legge ed a rimborso del
CUT se assolto, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina,lì 18.11.2025
Il Giudice
OL TI