Art. 3.
Per fruire delle riduzioni di cui agli articoli 1 e 2, gli alto-atesini dovranno presentare alla stazione di confine italiana apposite autorizzazioni rilasciate dalla competente autorita' consolare italiana, indicanti le generalita' dell'optante ed eventualmente dei famigliari, gli estremi del viaggio, il peso delle masserizie trasportate, il peso e la natura degli utensili e strumenti nonche' il numero dei capi di bestiame.
Per fruire delle riduzioni di cui agli articoli 1 e 2, gli alto-atesini dovranno presentare alla stazione di confine italiana apposite autorizzazioni rilasciate dalla competente autorita' consolare italiana, indicanti le generalita' dell'optante ed eventualmente dei famigliari, gli estremi del viaggio, il peso delle masserizie trasportate, il peso e la natura degli utensili e strumenti nonche' il numero dei capi di bestiame.