TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 439
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998 e circolare ministeriale prot. n. 4623 del 17 novembre 2020

    La Corte ha ritenuto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione sia applicabile solo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro già instaurato e non anche quando alcun rapporto di lavoro sia mai stato formalizzato. Ha altresì richiamato la normativa che esclude tale permesso per il lavoro stagionale.

  • Rigettato
    Violazione art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit.

    La Corte ha escluso la sussistenza del presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno, poiché alcun rapporto di lavoro era mai stato instaurato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione circolare ministeriale prot. n. 3836 del 20 agosto 2007

    La Corte ha ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione, poiché alcun rapporto di lavoro era stato instaurato e la normativa esclude il permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso di lavoro stagionale.

  • Rigettato
    Violazione art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit. per confusione tra procedure

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché la Prefettura si è limitata ad applicare l'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit. e non l'art. 103, d.l. n. 34 del 2020.

  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere

    La Corte ha rigettato il motivo applicando l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, dato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato nella situazione del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione artt. 2 Cost. e 8 CEDU

    La Corte ha ritenuto il motivo destituito di fondamento fattuale, dato che il ricorrente è entrato in Italia solo recentemente e non può considerarsi 'radicato'.

  • Rigettato
    Violazione artt. 24-bis e 44, d.lgs. n. 286 cit. e 31, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

    La Corte ha rigettato il motivo in quanto la normativa esclude il permesso di soggiorno per attesa occupazione per lavoro stagionale e nessun rapporto di lavoro era stato instaurato.

  • Rigettato
    Violazione artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 cit. e 3, l. 7 agosto 1990 n. 241

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché la normativa applicabile esclude il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di lavoro stagionale e in assenza di un rapporto di lavoro già instaurato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 439
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 439
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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