Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2025, proposto da HM AB HM Elhadad, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Montanari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Stampa 125 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. michelamontanari@ordineavvocatiroma.org;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
del decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. 73585 del 17 ottobre 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza prat. n. P-FR/L/Q/2024/108139 di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Frosinone;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il cons. AL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota prot. n. 73585 del 17 ottobre 2025 la Prefettura di Frosinone ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente sulla base del fatto che l’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, lo prevede per la sola ipotesi di interruzione del precedente rapporto di lavoro e non anche di indisponibilità del datore di lavoro ad assumere il lavoratore straniero;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 10 dicembre 2025, parte ricorrente, nel rappresentare di avere ottenuto il nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale per lavoro subordinato stagionale e di essere giunto in Italia il 30 giugno 2025, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione sotto un primo profilo dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998 e della circolare ministeriale prot. n. 4623 del 17 novembre 2020, che prevedono l’istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione per le ipotesi di perdita incolpevole del lavoro, tra cui rientrerebbe l’indisponibilità della parte datoriale a formalizzare l’assunzione promessa;
II) violazione sotto un secondo profilo dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit., perché il rapporto di lavoro non si è concluso per causa imputabile unicamente al datore, che si sarebbe reso irreperibile per sottoscrivere il contratto di soggiorno;
III) eccesso di potere e violazione della circolare ministeriale prot. n. 3836 del 20 agosto 2007, perché il provvedimento impugnato addossa al lavoratore la conseguenza di condotte imputabili esclusivamente alla controparte contrattuale;
IV) violazione sotto un terzo profilo dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit., perché la prefettura resistente avrebbe confuso la procedura di ingresso sul territorio nazionale mediante i c.d. decreti flussi e quella di emersione dal lavoro irregolare prevista dall’art. 103, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020 n. 77;
V) violazione dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere, perché la Prefettura di Frosinone non ha mai notificato un preavviso di rigetto né valutato alternative o sopravvenienze;
VI) violazione degli artt. 2 Cost. e 8 CEDU perché il provvedimento impugnato “ sacrificherebbe i diritti fondamentali del ricorrente già radicato in Italia ”;
VII) violazione degli artt. 24- bis e 44, d.lgs. n. 286 cit. e 31, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, perché l’amministrazione non avrebbe attivato “ i poteri sostitutivi di verifica e senza considerare la possibilità di conversione del titolo ”;
VIII) violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 cit. e 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, perché il lavoratore è incolpevole rispetto all’inadempimento datoriale;
Ritenuto che il ricorso sia nel complesso infondato e possa essere deciso alla stregua dei principi affermati dalla sezione nelle sentenze 22 dicembre 2025 n. 1123, 26 novembre 2025 n. 1013 e 14 ottobre 2025 n. 839;
Visti gli artt. 22, comma 11 e 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 286 cit., per il quale il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è applicabile al lavoro stagionale;
Visto l’art. dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. 11 ottobre 2024 n. 145, conv. nella l. 9 dicembre 2024 n. 187, che ha ribadito la preclusione del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale;
Visti il primo, il secondo, il terzo e l’ottavo motivo di gravame e ritenuto di poterli esaminare e rigettare unitariamente sulla base delle considerazioni che seguono;
Considerato che “ l’unica possibilità di rilascio del titolo per attesa occupazione è legata alla circostanza, non verificatasi nella presente vicenda, dell’avvenuta interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro correttamente instauratosi (Cons. Stato, sez. III, 11 aprile 2025 n. 3158; sez. III, 24 marzo 2025 n. 2403; sez. III, 21 gennaio 2025 n. 399) ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 22 dicembre 2025 n. 1123; sez. I, 26 novembre 2025 n. 1013);
Considerato che nella specie alcun rapporto di lavoro risulta essersi mai instaurato tra il ricorrente e il promittente datore di lavoro, sì che non sussiste il suddetto presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, con susseguente correttezza sotto tali profili dell’operato dell’amministrazione resistente;
Considerato infatti che parte ricorrente ha comprovato in atti di aver ottenuto in data 11 aprile 2025 un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, avente una durata di nove mesi, per ricoprire un’occupazione nel settore turistico e di essere entrato in Italia il 30 giugno 2025 e che in tale ipotesi la possibilità di assentire il permesso di soggiorno per attesa occupazione è testualmente esclusa dall’art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 286 cit. – che dichiara non applicabile al lavoro stagionale il precedente art. 22, commi 11 e 11- bis – e dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. 11 ottobre 2024 n. 145, conv. nella l. 9 dicembre 2024 n. 187, che ha ribadito la preclusione del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale (TAR Lazio, Latina, sez. I, 26 novembre 2025 n. 1013; TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 gennaio 2025 n. 113);
Visti il quarto ed il settimo motivo di ricorso e ritenuto che gli stessi siano manifestamente infondati per la loro conclamata non attinenza con i fatti di causa, dato che la Prefettura di Frosinone si è limitata ad applicare, come era corretto che fosse, l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit. e che, pertanto, non si comprende da dove parte ricorrente tragga elementi per sostenere che l’amministrazione abbia invece applicato l’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, conv. nella l. n. 77 del 2020;
Visto il quinto mezzo di gravame, concernente la violazione delle garanzie partecipative, e ritenuto che lo stesso possa essere rigettato sulla base dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, l. n. 241 del 1990 – per il quale “2 . Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” – essendo manifesto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato nella situazione in cui versa il ricorrente, stante il disposto ostativo degli artt. 22, comma 11, 24, comma 1 e 1, comma 1, lett. f), d.l. n. 145 del 2024, conv. nella l. n. 187 del 2024;
Visto il sesto motivo di ricorso e ritenuto che lo stesso sia destituito di qualunque fondamento fattuale, dato che il ricorrente, che è entrato sul territorio nazionale soltanto il 30 giugno 2025, non può certo considerarsi “ radicato ” in Italia;
Ritenuto che, nondimeno, sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
AL OR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL OR | DO SC |
IL SEGRETARIO