CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
Massime • 1
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 31908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31908 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
31908-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1311/2023 -Presidente- FILIPPO CASA -CC 11/04/2023 STEFANO APRILE R.G.N. 43331/2022 GA DI GIURO MARCO MARIA MONACO -Relatore- CE LA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. ANTONIETTA PICARDI on via principale per l'inammissibilità e subordinata per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 25/10/2022, depositata 1'8/11/2022, ha accolto il reclamo proposto dalla Procura di L'Aquila e ha annullato il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza in data 5/10/2022 ha concesso a RE AR, sottoposto a regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., un permesso di necessità ai sensi dell'art. 30, comma 2 ord. pen., della durata di un'ora per recarsi, con la scorta, presso l'abitazione familiare della madre, deceduta 1'8/7/2022, con la possibilità di incontrare i figli, la moglie e i fratelli.
3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'articolo 30, comma 2 ord. pen. anche con riferimento agli atti del procedimento. In un unico articolato motivo la difesa -premesso che il presente procedimento ha preso le mosse da un precedente permesso di necessità concesso al detenuto dal Magistrato di Sorveglianza il 9 dicembre 2021 per 1 andare a trovare la madre gravemente ammalata e rimasto ineseguito sebbene il reclamo allora presentato dalla Procura de L'Aquila fosse stato rigettato- rileva l'erroneità e l'assoluta illogicità della conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Sorveglianza. Il diniego dell'attuale permesso, infatti, che peraltro è stato concesso prevedendo l'accompagnamento della scorta, violerebbe il diritto del detenuto di recarsi a portare conforto ai proprio congiunti in occasione della morte della madre che lo stesso non aveva potuto salutare prima della morte, nonostante due provvedimenti a lui favorevoli. Sotto altro profilo, d'altro canto, la decisione risulterebbe in contraddizione con i due precedenti e positivi provvedimenti nei quali, in presenza della medesima situazione, Magistrato di Sorveglianza e lo stesso Tribunale avevano ritenuto che le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica potessero essere adeguatamente tutelate con l'accompagnamento della scorta, prevista anche in questo caso. Da ultimo il ricorrente rileva anche la totale carenza di motivazione quanto alla richiesta subordinata presentata in udienza di usufruire del permesso all'interno della casa circondariale di assegnazione, con le medesime modalità e con i medesimi familiari.
3. In data 2 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Antonietta Picardi, ha chiesto in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto e, nel merito, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Preliminarmente si deve rilevare che il ricorso è ammissibile. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei tribunali di sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto alla limitazione della sola violazione di legge prevista dall'art. 71 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, e il termine per il deposito dell'impugnazione non è quello previsto in tale norma. La disposizione normativa citata, infatti, non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie "continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge", capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter (cfr. Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147-01). Ragione questa per la quale ai provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata 2 dall'art. 678, comma 1, stesso codice, il termine per proporre ricorso per cassazione non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 71 ter della citata legge n.354/1975 (non più operante in quanto ricompreso appunto nel capo II bis del titolo II), ma quello ordinario di quindici giorni previsto per tutti i provvedimenti di camera di consiglio dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., indubbiamente ricompreso fra le "disposizioni sulle impugnazioni" richiamate nel comma 6 dell'art. 666 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 292 del 12/01/1999, Forti, Rv. 212710 01).- L'impugnazione, quindi, per come calcolato dal Procuratore, depositata il quattordicesimo giorno (il 24 novembre 2022) dalla notifica del provvedimento al detenuto (il 10 novembre 2022), è stato depositato nei termini ed è per questo ammissibile.
2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 30, comma 2 ord. pen. con specifico riferimento agli atti del procedimento. La doglianza è infondata.
2.1. Il riferimento contenuto nel ricorso alla vicenda relativa al permesso in precedenza riconosciuto per motivi eccezionali per andare a visitare la madre gravemente malata, sebbene estremamente suggestivo in quanto il detenuto non ha potuto usufruire dello stesso e la mamma è nel frattempo deceduta, è inconferente. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, infatti, il procedimento a quello relativo si è definitivamente concluso e l'attuale ricorso si riferisce alla successiva richiesta di permesso di poter andare ora a visitare la propria moglie, i due figli e i fratelli. La verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge, pertanto, deve essere effettuata solo ed esclusivamente con riferimento a questa seconda richiesta.
2.2. Per la concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (cfr. Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 01; Sez. 1, n. 46035 del - 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274-01). In tale prospettiva, pertanto, il permesso di necessità è un beneficio la cui applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale che, pertanto, può essere concesso esclusivamente al 3 verificarsi di situazioni di eccezionale gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (cfr. Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400 – 01).- In conseguenza della peculiare natura di tale permesso l'interpretazione della norma deve essere particolarmente rigorosa nel senso che deve trattarsi di un episodio straordinario, pressoché insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Simioli, Rv. 278904; Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Ribisi, Rv. 275250 01Sez. 1, n. 48424 del - 26/05/2017, Perrone, Rv. 271476 - 01).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza si è conformato agli indicati criteri e la motivazione, con il riferimento al fatto che il permesso era stato richiesto per fare visita ad alcuni familiari presso l'abitazione della madre, ha dato adeguato conto della natura non eccezionale del permesso, ciò anche considerato che il medesimo colloquio può essere effettuato in carcere.
2.4. In ordine alla dedotta totale carenza di motivazione quanto alla richiesta subordinata presentata in udienza di usufruire del permesso all'interno della casa circondariale di assegnazione, con le medesime modalità e con i medesimi familiari, si deve rilevare che questa non risulta essere stata verbalizzata. Il Tribunale, pertanto, che pure ha fatto riferimento alla possibilità che l'incontro con i familiari si svolga nel corso degli colloqui ordinari, non era tenuto a motivare in modo specifico sul punto. La richiesta, d'altro canto, rappresenta un novum rispetto a quella oggetto dell'attuale procedimento e questa potrà eventualmente essere oggetto di una nuova e distinta istanza da formulare al Magistrato di Sorveglianza.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'11/4/2023 Il Consigliere EstensoreConsigliere Marco Maria Monaco Il Presidente PP AŞ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 24 LUG 2023 IL CANCELLIERE ESPERTO IL TA
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. ANTONIETTA PICARDI on via principale per l'inammissibilità e subordinata per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 25/10/2022, depositata 1'8/11/2022, ha accolto il reclamo proposto dalla Procura di L'Aquila e ha annullato il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza in data 5/10/2022 ha concesso a RE AR, sottoposto a regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., un permesso di necessità ai sensi dell'art. 30, comma 2 ord. pen., della durata di un'ora per recarsi, con la scorta, presso l'abitazione familiare della madre, deceduta 1'8/7/2022, con la possibilità di incontrare i figli, la moglie e i fratelli.
3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'articolo 30, comma 2 ord. pen. anche con riferimento agli atti del procedimento. In un unico articolato motivo la difesa -premesso che il presente procedimento ha preso le mosse da un precedente permesso di necessità concesso al detenuto dal Magistrato di Sorveglianza il 9 dicembre 2021 per 1 andare a trovare la madre gravemente ammalata e rimasto ineseguito sebbene il reclamo allora presentato dalla Procura de L'Aquila fosse stato rigettato- rileva l'erroneità e l'assoluta illogicità della conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Sorveglianza. Il diniego dell'attuale permesso, infatti, che peraltro è stato concesso prevedendo l'accompagnamento della scorta, violerebbe il diritto del detenuto di recarsi a portare conforto ai proprio congiunti in occasione della morte della madre che lo stesso non aveva potuto salutare prima della morte, nonostante due provvedimenti a lui favorevoli. Sotto altro profilo, d'altro canto, la decisione risulterebbe in contraddizione con i due precedenti e positivi provvedimenti nei quali, in presenza della medesima situazione, Magistrato di Sorveglianza e lo stesso Tribunale avevano ritenuto che le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica potessero essere adeguatamente tutelate con l'accompagnamento della scorta, prevista anche in questo caso. Da ultimo il ricorrente rileva anche la totale carenza di motivazione quanto alla richiesta subordinata presentata in udienza di usufruire del permesso all'interno della casa circondariale di assegnazione, con le medesime modalità e con i medesimi familiari.
3. In data 2 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Antonietta Picardi, ha chiesto in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto e, nel merito, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Preliminarmente si deve rilevare che il ricorso è ammissibile. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei tribunali di sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto alla limitazione della sola violazione di legge prevista dall'art. 71 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, e il termine per il deposito dell'impugnazione non è quello previsto in tale norma. La disposizione normativa citata, infatti, non più operante, per le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per effetto dell'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie "continuano ad osservarsi le disposizioni della L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge", capo nel quale è appunto compreso l'art. 71 ter (cfr. Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147-01). Ragione questa per la quale ai provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata 2 dall'art. 678, comma 1, stesso codice, il termine per proporre ricorso per cassazione non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 71 ter della citata legge n.354/1975 (non più operante in quanto ricompreso appunto nel capo II bis del titolo II), ma quello ordinario di quindici giorni previsto per tutti i provvedimenti di camera di consiglio dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., indubbiamente ricompreso fra le "disposizioni sulle impugnazioni" richiamate nel comma 6 dell'art. 666 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 292 del 12/01/1999, Forti, Rv. 212710 01).- L'impugnazione, quindi, per come calcolato dal Procuratore, depositata il quattordicesimo giorno (il 24 novembre 2022) dalla notifica del provvedimento al detenuto (il 10 novembre 2022), è stato depositato nei termini ed è per questo ammissibile.
2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 30, comma 2 ord. pen. con specifico riferimento agli atti del procedimento. La doglianza è infondata.
2.1. Il riferimento contenuto nel ricorso alla vicenda relativa al permesso in precedenza riconosciuto per motivi eccezionali per andare a visitare la madre gravemente malata, sebbene estremamente suggestivo in quanto il detenuto non ha potuto usufruire dello stesso e la mamma è nel frattempo deceduta, è inconferente. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, infatti, il procedimento a quello relativo si è definitivamente concluso e l'attuale ricorso si riferisce alla successiva richiesta di permesso di poter andare ora a visitare la propria moglie, i due figli e i fratelli. La verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge, pertanto, deve essere effettuata solo ed esclusivamente con riferimento a questa seconda richiesta.
2.2. Per la concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (cfr. Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 01; Sez. 1, n. 46035 del - 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274-01). In tale prospettiva, pertanto, il permesso di necessità è un beneficio la cui applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale che, pertanto, può essere concesso esclusivamente al 3 verificarsi di situazioni di eccezionale gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (cfr. Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400 – 01).- In conseguenza della peculiare natura di tale permesso l'interpretazione della norma deve essere particolarmente rigorosa nel senso che deve trattarsi di un episodio straordinario, pressoché insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Simioli, Rv. 278904; Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Ribisi, Rv. 275250 01Sez. 1, n. 48424 del - 26/05/2017, Perrone, Rv. 271476 - 01).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza si è conformato agli indicati criteri e la motivazione, con il riferimento al fatto che il permesso era stato richiesto per fare visita ad alcuni familiari presso l'abitazione della madre, ha dato adeguato conto della natura non eccezionale del permesso, ciò anche considerato che il medesimo colloquio può essere effettuato in carcere.
2.4. In ordine alla dedotta totale carenza di motivazione quanto alla richiesta subordinata presentata in udienza di usufruire del permesso all'interno della casa circondariale di assegnazione, con le medesime modalità e con i medesimi familiari, si deve rilevare che questa non risulta essere stata verbalizzata. Il Tribunale, pertanto, che pure ha fatto riferimento alla possibilità che l'incontro con i familiari si svolga nel corso degli colloqui ordinari, non era tenuto a motivare in modo specifico sul punto. La richiesta, d'altro canto, rappresenta un novum rispetto a quella oggetto dell'attuale procedimento e questa potrà eventualmente essere oggetto di una nuova e distinta istanza da formulare al Magistrato di Sorveglianza.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'11/4/2023 Il Consigliere EstensoreConsigliere Marco Maria Monaco Il Presidente PP AŞ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 24 LUG 2023 IL CANCELLIERE ESPERTO IL TA