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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10236 del Ruolo Generale dell'anno 2016
avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
"rapp.ta e difesa dall'avv.to Anna Ciliberti ed elett.te domiciliata presso il suo Parte_1
studio in Bellizzi (SA) alla via Pio XI, 173
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv.to
,presso l'Avvocatura Marina Tosini ed elett.te domiciliata in CP_1 , al largo dei Pioppi, 1
Provinciale.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la
وin persona del Presidente legale rapp.te p.t., al fine di sentire condannare la Controparte_1
predetta convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 9.01.16 in Capaccio.
L'attrice, premettendo di aver subito lesioni personali per essere caduta, il giorno 9.01.16, alle ore
13.40 circa, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta la S.P. 175. Km 21 – altezza civico n. 43 di via Foce Sele, a causa del manto stradale sconnesso e dissestato, eccepiva la responsabilità della
Controparte_1 quale ente proprietario della strada e tenuta alla manutenzione della stessa. و
Faceva presente che la sconnessione del manto stradale non era segnalata, tanto da rappresentare un vero e proprio pericolo occulto e quindi dar luogo ad un'insidia non visibile e né prevedibile. A seguito del sinistro, veniva trasportata presso il Presidio ospedaliero S. Maria della Speranza di
Battipaglia ove veniva ricoverata e sottoposta a trattamento chirurgico della frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio destro. Seguivano esami strumentali, visite mediche e cure con programma riabilitativo, oltre alle varie spese sostenute. Asseriva di aver invitato, a mezzo pec del 25.08.16, sia il Controparte_2 in persona del Sindaco p.t. che la in persona del Presidente, a stipulare una convenzione di negoziazione Controparte_1 "
assistita e che il predetto Comune faceva sapere di non aderire atteso che il sinistro sarebbe non riscontrava l'invito alla stipula avvenuto su strada provinciale, mentre la Controparte_1
della suddetta convenzione.
In conclusione, chiedeva la condanna della convenuta ritenuta responsabile in ordine alla produzione del sinistro e alle lesioni riportate al risarcimento dei danni, quantificati in €.
-
20.356,91, o in quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con propria comparsa del 13.01.17 si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva per il
,
rigetto della domanda in quanto infondata e non provata. In subordine, per il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. Allegava copia della perizia sui luoghi di causa e copia relazione tecnica.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, espletata la prova testimoniale e depositata la ctu medica, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni.
All'udienza del 12.09.25 veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Si osserva che, secondo il più condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Si osserva, inoltre, che in tema di responsabilità da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione all'art. 1227 cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Tanto considerato in diritto, mentre occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Nella fattispecie in esame, parte attrice ha posto a fondamento della dedotta responsabilità dell'ente pubblico la circostanza che la strada da lei percorsa in bicicletta, nella direzione di marcia Capaccio-Salerno, presentava un manto stradale sconnesso e dissestato, che avrebbe costituito causa efficiente della sua caduta a terra e delle conseguenti lesioni. Ebbene la suddetta ricostruzione ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, delle quali non sussistono ragioni per dubitarne l'attendibilità, non solo perché indifferenti alle parti e ai fatti di causa, ma soprattutto in ragione del fatto che le dichiarazioni trovano corrispondenza nella produzione documentale e, in particolare, nelle foto relative al luogo del sinistro e nella documentazione attestante l'accesso al pronto soccorso di parte attrice.
-Si precisa, a tal proposito, che la verifica in ordine all'attendibilità del teste che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/04/2016, n. 7623). Ciò posto, ritiene questo Giudice che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la buca/sconnessione presente sulla strada percorsa e ampiamente descritta. Si osserva, inoltre, che, sebbene possa essere utile, ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio richiesto, la produzione di un verbale della polizia poiché dotato di fede privilegiata in alcune sue parti, quest'ultimo non è essenziale ben potendo parte attrice provare l'an della propria pretesa ricorrendo ad altre tipologie di prove, come appunto accaduto nel caso di specie. Tanto posto, passando ad esaminare la posizione della parte convenuta, quest'ultima quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito». La convenuta CP_1 infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un و
comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della strada ( sconnessione) si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente. Parte convenuta si riporta alla relazione tecnica dell'ufficio in cui lo stesso tecnico attesta di non aver ricevuto alcuna segnalazione di una situazione di pericolo all'epoca dei fatti di causa. La convenuta ha, poi, essenzialmente sostenuto che le seguenti circostanze (la strada percorsa si presentava in perfette condizioni di manutenzione e il sinistro era avvenuto in ora diurna) fossero idonee ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, dovendo quest'ultimo addebitarsi al comportamento dell'attrice.
Passando alle considerazioni in merito al comportamento della Pt_1 si ritiene che, pur essendo
,
confermata la caduta e la presenza della sconnessione/buca non segnalata, non può escludersi un concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento considerato che esso è avvenuto in orario diurno (ore 13:40 circa) in un giorno in cui non vi era nulla che potesse impedire di vedere la presenza della sconnessione del manto stradale, stante anche le favorevoli condizioni metereologiche al momento del sinistro. Insomma, la situazione di pericolo non era imprevedibile e, anzi, era facilmente evitabile, usando la normale diligenza con una dovuta attenzione, anche in considerazione del fatto che l'attrice non era a piedi ma sulla bicicletta - circostanza questa che comporta maggiore avvedutezza. Dai rilievi fotografici prodotti, si rileva che la buca/sconnessione del manto stradale era tale, per le sue caratteristiche ( evidente grandezza della buca) da poter essere percepita visivamente da una persona prudente, anche in ragione dell'orario e quindi dell'illuminazione presente al momento del sinistro.
Alla luce di tali considerazioni e in applicazione dei dettami giurisprudenziali per i quali, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, la condotta della danneggiata può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 cc, si ritiene equo diminuire del 50% il risarcimento spettante all'attrice, in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi dell'evento danno. Passando dunque all'esame del quantum, si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu come risultanti dalla espletata perizia. Nel caso di specie si applicano le tabelle di Milano, che rappresentano uno strumento di valutazione del danno biologico e non patrimoniale per stabilire l'entità del risarcimento da corrispondere alla vittima di un evento dannoso.
Parte_1 nell'infortunio stradale del 9Nella relazione peritale si legge che la signora gennaio 2016 riportò un trauma contusivo del polso destro con frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio destro, per il quale il ctu, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto del tipo di lesività riportata, ha considerato un periodo di inabilità temporanea intesa come danno biologico temporaneo che è stata totale (ITT) per 14 giorni, parziale al tasso medio del 75% per 20 giorni, parziale al tasso medio del 50% per 15 giorni e parziale al tasso medio del 25% per ulteriori 20 giorni, con danno biologico permanente nella misura percentuale del 5%
(cinque%). Le spese sanitarie sostenute sono quelle documentate.
Tenuto conto delle valutazioni esposte dal ctu, alle quali questo giudice ritiene attenersi, il totale del danno ammonta ad €.11.597,50, di cui €.6.575,00, per danno non patrimoniale risarcibile ed
€.4.772,50, per totale danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolate le spese mediche documentate. Non ci sono i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
Il predetto totale deve essere ridotto al 50% per il riscontrato concorso di colpa, per cui all'attrice vanno riconosciuti complessivi €. 5.798,80, oltre rivalutazione monetarie e interessi legali.
Per le motivazioni esposte, la domanda va parzialmente accolta
Giusti motivi ricorrono per compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta e, dichiarata la responsabilità al 50% nella causazione del sinistro, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di Pt_1
[...] , della somma di €. 5.798,80, a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulle somme via via rivalutate fino al soddisfo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è allegata al verbale di udienza di pari data e viene depositata telematicamente in cancelleria.
Salerno, 12.09.25 il gop dott.ssa Paola Corabi
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10236 del Ruolo Generale dell'anno 2016
avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
"rapp.ta e difesa dall'avv.to Anna Ciliberti ed elett.te domiciliata presso il suo Parte_1
studio in Bellizzi (SA) alla via Pio XI, 173
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv.to
,presso l'Avvocatura Marina Tosini ed elett.te domiciliata in CP_1 , al largo dei Pioppi, 1
Provinciale.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la
وin persona del Presidente legale rapp.te p.t., al fine di sentire condannare la Controparte_1
predetta convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 9.01.16 in Capaccio.
L'attrice, premettendo di aver subito lesioni personali per essere caduta, il giorno 9.01.16, alle ore
13.40 circa, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta la S.P. 175. Km 21 – altezza civico n. 43 di via Foce Sele, a causa del manto stradale sconnesso e dissestato, eccepiva la responsabilità della
Controparte_1 quale ente proprietario della strada e tenuta alla manutenzione della stessa. و
Faceva presente che la sconnessione del manto stradale non era segnalata, tanto da rappresentare un vero e proprio pericolo occulto e quindi dar luogo ad un'insidia non visibile e né prevedibile. A seguito del sinistro, veniva trasportata presso il Presidio ospedaliero S. Maria della Speranza di
Battipaglia ove veniva ricoverata e sottoposta a trattamento chirurgico della frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio destro. Seguivano esami strumentali, visite mediche e cure con programma riabilitativo, oltre alle varie spese sostenute. Asseriva di aver invitato, a mezzo pec del 25.08.16, sia il Controparte_2 in persona del Sindaco p.t. che la in persona del Presidente, a stipulare una convenzione di negoziazione Controparte_1 "
assistita e che il predetto Comune faceva sapere di non aderire atteso che il sinistro sarebbe non riscontrava l'invito alla stipula avvenuto su strada provinciale, mentre la Controparte_1
della suddetta convenzione.
In conclusione, chiedeva la condanna della convenuta ritenuta responsabile in ordine alla produzione del sinistro e alle lesioni riportate al risarcimento dei danni, quantificati in €.
-
20.356,91, o in quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con propria comparsa del 13.01.17 si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva per il
,
rigetto della domanda in quanto infondata e non provata. In subordine, per il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro. Allegava copia della perizia sui luoghi di causa e copia relazione tecnica.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, espletata la prova testimoniale e depositata la ctu medica, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni.
All'udienza del 12.09.25 veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Si osserva che, secondo il più condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Si osserva, inoltre, che in tema di responsabilità da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione all'art. 1227 cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Tanto considerato in diritto, mentre occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Nella fattispecie in esame, parte attrice ha posto a fondamento della dedotta responsabilità dell'ente pubblico la circostanza che la strada da lei percorsa in bicicletta, nella direzione di marcia Capaccio-Salerno, presentava un manto stradale sconnesso e dissestato, che avrebbe costituito causa efficiente della sua caduta a terra e delle conseguenti lesioni. Ebbene la suddetta ricostruzione ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, delle quali non sussistono ragioni per dubitarne l'attendibilità, non solo perché indifferenti alle parti e ai fatti di causa, ma soprattutto in ragione del fatto che le dichiarazioni trovano corrispondenza nella produzione documentale e, in particolare, nelle foto relative al luogo del sinistro e nella documentazione attestante l'accesso al pronto soccorso di parte attrice.
-Si precisa, a tal proposito, che la verifica in ordine all'attendibilità del teste che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/04/2016, n. 7623). Ciò posto, ritiene questo Giudice che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la buca/sconnessione presente sulla strada percorsa e ampiamente descritta. Si osserva, inoltre, che, sebbene possa essere utile, ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio richiesto, la produzione di un verbale della polizia poiché dotato di fede privilegiata in alcune sue parti, quest'ultimo non è essenziale ben potendo parte attrice provare l'an della propria pretesa ricorrendo ad altre tipologie di prove, come appunto accaduto nel caso di specie. Tanto posto, passando ad esaminare la posizione della parte convenuta, quest'ultima quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito». La convenuta CP_1 infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un و
comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della strada ( sconnessione) si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente. Parte convenuta si riporta alla relazione tecnica dell'ufficio in cui lo stesso tecnico attesta di non aver ricevuto alcuna segnalazione di una situazione di pericolo all'epoca dei fatti di causa. La convenuta ha, poi, essenzialmente sostenuto che le seguenti circostanze (la strada percorsa si presentava in perfette condizioni di manutenzione e il sinistro era avvenuto in ora diurna) fossero idonee ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, dovendo quest'ultimo addebitarsi al comportamento dell'attrice.
Passando alle considerazioni in merito al comportamento della Pt_1 si ritiene che, pur essendo
,
confermata la caduta e la presenza della sconnessione/buca non segnalata, non può escludersi un concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento considerato che esso è avvenuto in orario diurno (ore 13:40 circa) in un giorno in cui non vi era nulla che potesse impedire di vedere la presenza della sconnessione del manto stradale, stante anche le favorevoli condizioni metereologiche al momento del sinistro. Insomma, la situazione di pericolo non era imprevedibile e, anzi, era facilmente evitabile, usando la normale diligenza con una dovuta attenzione, anche in considerazione del fatto che l'attrice non era a piedi ma sulla bicicletta - circostanza questa che comporta maggiore avvedutezza. Dai rilievi fotografici prodotti, si rileva che la buca/sconnessione del manto stradale era tale, per le sue caratteristiche ( evidente grandezza della buca) da poter essere percepita visivamente da una persona prudente, anche in ragione dell'orario e quindi dell'illuminazione presente al momento del sinistro.
Alla luce di tali considerazioni e in applicazione dei dettami giurisprudenziali per i quali, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, la condotta della danneggiata può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 cc, si ritiene equo diminuire del 50% il risarcimento spettante all'attrice, in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi dell'evento danno. Passando dunque all'esame del quantum, si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu come risultanti dalla espletata perizia. Nel caso di specie si applicano le tabelle di Milano, che rappresentano uno strumento di valutazione del danno biologico e non patrimoniale per stabilire l'entità del risarcimento da corrispondere alla vittima di un evento dannoso.
Parte_1 nell'infortunio stradale del 9Nella relazione peritale si legge che la signora gennaio 2016 riportò un trauma contusivo del polso destro con frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio destro, per il quale il ctu, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto del tipo di lesività riportata, ha considerato un periodo di inabilità temporanea intesa come danno biologico temporaneo che è stata totale (ITT) per 14 giorni, parziale al tasso medio del 75% per 20 giorni, parziale al tasso medio del 50% per 15 giorni e parziale al tasso medio del 25% per ulteriori 20 giorni, con danno biologico permanente nella misura percentuale del 5%
(cinque%). Le spese sanitarie sostenute sono quelle documentate.
Tenuto conto delle valutazioni esposte dal ctu, alle quali questo giudice ritiene attenersi, il totale del danno ammonta ad €.11.597,50, di cui €.6.575,00, per danno non patrimoniale risarcibile ed
€.4.772,50, per totale danno biologico temporaneo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolate le spese mediche documentate. Non ci sono i presupposti per una personalizzazione del danno biologico.
Il predetto totale deve essere ridotto al 50% per il riscontrato concorso di colpa, per cui all'attrice vanno riconosciuti complessivi €. 5.798,80, oltre rivalutazione monetarie e interessi legali.
Per le motivazioni esposte, la domanda va parzialmente accolta
Giusti motivi ricorrono per compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta e, dichiarata la responsabilità al 50% nella causazione del sinistro, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore di Pt_1
[...] , della somma di €. 5.798,80, a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulle somme via via rivalutate fino al soddisfo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è allegata al verbale di udienza di pari data e viene depositata telematicamente in cancelleria.
Salerno, 12.09.25 il gop dott.ssa Paola Corabi