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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/09/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 891/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARTIGNAGO Parte_1 C.F._1 LUCIO elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 71 A MONTEBELLUNA presso lo studio dell'avv. MARTIGNAGO LUCIO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZANIN ENRICA MARIA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in P.LE MARCONI,1 -TERZO PIANO 32100 BELLUNO presso lo studio dell'avv. ZANIN ENRICA MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti si al fine di ottenere a vario CP_1 titolo la restituzione di quanto versato durante il loro rapporto di convivenza.
Ha dedotto, in fatto, di aver contribuito, a proprie spese, al versamento delle rate di mutuo che parte resistente avrebbe sottoscritto per l'acquisto della casa e che, la stessa, avrebbe ricevuto in prestito somme di denaro sia dal padre del ricorrente che dallo stesso per sostenere l'avvio dell'attività Parte_1 avviata.
Ha ritenuto, in diritto, fondate le pretese restitutorie avanzate anche ai sensi dell'art 2041 c.c.
pagina 1 di 5 Si è costituita in giudizio parte resistente contestando quanto ex adverso dedotto, sia in merito agli effettivi conferimenti effettuati da parte ricorrente sia in merito all'assenza di giusta causa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.09.2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Non meritevole di accoglimento è la domanda spiegata di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. per asserito pagamento delle rate di mutuo ad opera dell'odierno ricorrente.
Si rammenta, infatti, sotto il profilo dei presupposti fondanti l'azione de qua, che, in base alla formulazione letterale del succitato disposto, è necessario per la esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento:
1) l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, provocate da un unico fatto costitutivo;
2) la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro;
3) la sussistenza di un rapporto diretto tra arricchito ed impoverito, atteso che l'eventuale arricchimento non può costituire un effetto meramente indiretto o riflesso della prestazione eseguita da un terzo, che sia obbligato - ex lege o in virtù di contratto - nei confronti dell'impoverito.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie l'azione proposta risulta carente sia del presupposto dell'oggettivo vantaggio per la controparte delle prestazioni rese sia della diminuzione patrimoniale asseritamente subita dal ricorrente.
Sotto il primo profilo si evidenzia che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'arricchimento deve consistere nella differenza tra la consistenza del patrimonio quale è in seguito al fatto produttivo dell'arricchimento e quella che avrebbe avuto se tale fatto non si fosse verificato.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che allorquando, come nel caso di specie, parte ricorrente alleghi il risparmio di spesa di cui avrebbe beneficiato l'arricchito, è necessario che il valore economico della spesa risparmiata sia stata sostenuta da altri senza ragione giuridica (C. 20226/2013).
Tale arricchimento, inoltre, deve essere effettivo (C. 17860/2003) e deve, pertanto, essere accertato sulla base di u riferimento all'incremento dei valori economici che si è prodotto nel patrimonio dell'arricchito in relazione alla ragione giuridica specificamente indicata.
Parimenti, anche sotto il secondo profilo, è necessario un accertamento oggettivo da intendersi in senso economico della pagina 2 di 5 diminuzione sul conto dell'impoverito riferita alle motivazioni addotte.
Nel caso di specie non vi è la benché minina prova che vi sia stato un conferimento in denaro ad opera di parte ricorrente specificamente finalizzato ad estinguere le rate di mutuo per l'acquisto della casa.
Parte ricorrente non allega neanche a quanto ammonterebbe la rata di mutuo mensile da sostenere né tantomeno fornisce prova anche solo presuntiva di quanto sia effettivamente confluito mensilmente nel conto corrente comune e di quanto da questo sia poi transitato all'istituto mutuante per l'adempimento dell'obbligazione, nonché di quante e quali fossero le sostanze economica della presunta beneficiaria, tali da ritenere quest'ultima presuntivamente incapace di sostenere gli oneri economici del contratto in oggetto.
La mancata allegazione e prova di tali elementi impedisce ab origine di ritenere provata anche solo in via presuntiva che un effettivo conferimento di denaro per l'adempimento del mutuo sia stato sostenuto dallo stesso ricorrente, tanto più se si considera che non solo l'acquisto della casa ma anche il contratto di mutuo in questione non risulta in alcun modo cointestato alle parti in causa ma sottoscritto unicamente dalla resistente.
Ne consegue che, a fronte della specifica contestazione di parte resistente, è da ritenersi del tutto sfornita di prova l'esistenza di un conferimento in denaro specificamente finalizzato all'estinzione del mutuo tale da ritenere che la stessa beneficiaria ne abbia tratto qualche vantaggio.
Parimenti prive di pregio giuridico le pretese restitutorie avanzate con riferimento agli ulteriori presunti versamenti che sarebbero stati effettuati ,a titolo di prestito, dal padre del ricorrente e dallo stesso ricorrente in difetto di qualsivoglia allegazione e prova dell'esistenza di una pattuizione tra le parti finalizzata alla ripetizione di quanto versato.
Con riferimento a tali ulteriori pretese restitorie, occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, conforme ai canoni probatori discendenti dall'art 2697 c.c., che l'attore, che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le tantissime C. 9541/2010; C. 17050/2014; C. 2003/12119).
In ragione di tali elementi fondanti la pretesa restitutoria discendente dall'invocato contratto di mutuo, la datio di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, ben potendo avvenire per svariate ragioni, di per sé
pagina 3 di 5 inidonee a legittimare una richiesta di restituzione (ex multis C. 180/2018; C. 6295/2013).
Di qui la necessità della rigorosa prova, a carico dell'attore, dell'esistenza di un titolo implicante il suddetto obbligo restitutorio.
Pertanto, per come più volte statuito dalla Suprema Corte, anche allorquando “il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata […] rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore [in merito all'esistenza di un accordo avente ad oggetto anche l'obbligo di restituzione della somma consegnata], con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo” (ex multis C. 6295/2013; C. 7343/1996; nello stesso senso, da ultimo C. 180/2018 che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio a carico dell'attore anche “allorquando l'accipiens ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa [restitutoria]”).
L'onere probatorio rigoroso imposto dalla giurisprudenza consolidata appare ancora più pregnante nell'ipotesi, rilevante nel caso di specie, di prestito tra coniugi, operando, in questi casi, la presunzione relativa di cui all'art 143 c.c.
Nel caso di specie, l'odierno attore ha fornito prova della consegna di denaro ma non dell'esistenza di un diverso titolo che giustifichi l'obbligo di restituzione (C. 3258/2007).
I consolidati principi sopra enunciati consentono altresì di ritenere non meritevole di accoglimento la domanda restitutoria formulata anche nella sua diversa qualificazione di indebito arricchimento, ancorché non espressamente formulata dall'odierno ricorrente, in ragione del difetto di carattere di sussidiarietà.
Nel caso di specie, come detto, la pretesa restitutoria di parte ricorrente si fonda, secondo le stesse deduzioni fornite, sull'asserita esistenza di un contratto di prestito al fine di avviare la propria attività lavorativa, per come pattiziamente concordato, di talché la relativa pretesa restitutoria, postulando un inadempimento contrattuale di parte resistente in merito alla restituzione di quanto versato, sarebbe stata meritevole di accoglimento solo in caso di prova del titolo contrattuale asseritamente intercorso tra le parti in merito alla dedotta obbligazione di restituzione delle somme di denaro conferite.
Ne consegue l'infondatezza di tutte le domande proposte
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 3900,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 891/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARTIGNAGO Parte_1 C.F._1 LUCIO elettivamente domiciliato in VIA PIAVE 71 A MONTEBELLUNA presso lo studio dell'avv. MARTIGNAGO LUCIO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZANIN ENRICA MARIA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in P.LE MARCONI,1 -TERZO PIANO 32100 BELLUNO presso lo studio dell'avv. ZANIN ENRICA MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti si al fine di ottenere a vario CP_1 titolo la restituzione di quanto versato durante il loro rapporto di convivenza.
Ha dedotto, in fatto, di aver contribuito, a proprie spese, al versamento delle rate di mutuo che parte resistente avrebbe sottoscritto per l'acquisto della casa e che, la stessa, avrebbe ricevuto in prestito somme di denaro sia dal padre del ricorrente che dallo stesso per sostenere l'avvio dell'attività Parte_1 avviata.
Ha ritenuto, in diritto, fondate le pretese restitutorie avanzate anche ai sensi dell'art 2041 c.c.
pagina 1 di 5 Si è costituita in giudizio parte resistente contestando quanto ex adverso dedotto, sia in merito agli effettivi conferimenti effettuati da parte ricorrente sia in merito all'assenza di giusta causa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.09.2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Non meritevole di accoglimento è la domanda spiegata di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. per asserito pagamento delle rate di mutuo ad opera dell'odierno ricorrente.
Si rammenta, infatti, sotto il profilo dei presupposti fondanti l'azione de qua, che, in base alla formulazione letterale del succitato disposto, è necessario per la esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento:
1) l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, provocate da un unico fatto costitutivo;
2) la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro;
3) la sussistenza di un rapporto diretto tra arricchito ed impoverito, atteso che l'eventuale arricchimento non può costituire un effetto meramente indiretto o riflesso della prestazione eseguita da un terzo, che sia obbligato - ex lege o in virtù di contratto - nei confronti dell'impoverito.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie l'azione proposta risulta carente sia del presupposto dell'oggettivo vantaggio per la controparte delle prestazioni rese sia della diminuzione patrimoniale asseritamente subita dal ricorrente.
Sotto il primo profilo si evidenzia che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'arricchimento deve consistere nella differenza tra la consistenza del patrimonio quale è in seguito al fatto produttivo dell'arricchimento e quella che avrebbe avuto se tale fatto non si fosse verificato.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che allorquando, come nel caso di specie, parte ricorrente alleghi il risparmio di spesa di cui avrebbe beneficiato l'arricchito, è necessario che il valore economico della spesa risparmiata sia stata sostenuta da altri senza ragione giuridica (C. 20226/2013).
Tale arricchimento, inoltre, deve essere effettivo (C. 17860/2003) e deve, pertanto, essere accertato sulla base di u riferimento all'incremento dei valori economici che si è prodotto nel patrimonio dell'arricchito in relazione alla ragione giuridica specificamente indicata.
Parimenti, anche sotto il secondo profilo, è necessario un accertamento oggettivo da intendersi in senso economico della pagina 2 di 5 diminuzione sul conto dell'impoverito riferita alle motivazioni addotte.
Nel caso di specie non vi è la benché minina prova che vi sia stato un conferimento in denaro ad opera di parte ricorrente specificamente finalizzato ad estinguere le rate di mutuo per l'acquisto della casa.
Parte ricorrente non allega neanche a quanto ammonterebbe la rata di mutuo mensile da sostenere né tantomeno fornisce prova anche solo presuntiva di quanto sia effettivamente confluito mensilmente nel conto corrente comune e di quanto da questo sia poi transitato all'istituto mutuante per l'adempimento dell'obbligazione, nonché di quante e quali fossero le sostanze economica della presunta beneficiaria, tali da ritenere quest'ultima presuntivamente incapace di sostenere gli oneri economici del contratto in oggetto.
La mancata allegazione e prova di tali elementi impedisce ab origine di ritenere provata anche solo in via presuntiva che un effettivo conferimento di denaro per l'adempimento del mutuo sia stato sostenuto dallo stesso ricorrente, tanto più se si considera che non solo l'acquisto della casa ma anche il contratto di mutuo in questione non risulta in alcun modo cointestato alle parti in causa ma sottoscritto unicamente dalla resistente.
Ne consegue che, a fronte della specifica contestazione di parte resistente, è da ritenersi del tutto sfornita di prova l'esistenza di un conferimento in denaro specificamente finalizzato all'estinzione del mutuo tale da ritenere che la stessa beneficiaria ne abbia tratto qualche vantaggio.
Parimenti prive di pregio giuridico le pretese restitutorie avanzate con riferimento agli ulteriori presunti versamenti che sarebbero stati effettuati ,a titolo di prestito, dal padre del ricorrente e dallo stesso ricorrente in difetto di qualsivoglia allegazione e prova dell'esistenza di una pattuizione tra le parti finalizzata alla ripetizione di quanto versato.
Con riferimento a tali ulteriori pretese restitorie, occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, conforme ai canoni probatori discendenti dall'art 2697 c.c., che l'attore, che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le tantissime C. 9541/2010; C. 17050/2014; C. 2003/12119).
In ragione di tali elementi fondanti la pretesa restitutoria discendente dall'invocato contratto di mutuo, la datio di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, ben potendo avvenire per svariate ragioni, di per sé
pagina 3 di 5 inidonee a legittimare una richiesta di restituzione (ex multis C. 180/2018; C. 6295/2013).
Di qui la necessità della rigorosa prova, a carico dell'attore, dell'esistenza di un titolo implicante il suddetto obbligo restitutorio.
Pertanto, per come più volte statuito dalla Suprema Corte, anche allorquando “il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata […] rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore [in merito all'esistenza di un accordo avente ad oggetto anche l'obbligo di restituzione della somma consegnata], con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo” (ex multis C. 6295/2013; C. 7343/1996; nello stesso senso, da ultimo C. 180/2018 che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio a carico dell'attore anche “allorquando l'accipiens ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa [restitutoria]”).
L'onere probatorio rigoroso imposto dalla giurisprudenza consolidata appare ancora più pregnante nell'ipotesi, rilevante nel caso di specie, di prestito tra coniugi, operando, in questi casi, la presunzione relativa di cui all'art 143 c.c.
Nel caso di specie, l'odierno attore ha fornito prova della consegna di denaro ma non dell'esistenza di un diverso titolo che giustifichi l'obbligo di restituzione (C. 3258/2007).
I consolidati principi sopra enunciati consentono altresì di ritenere non meritevole di accoglimento la domanda restitutoria formulata anche nella sua diversa qualificazione di indebito arricchimento, ancorché non espressamente formulata dall'odierno ricorrente, in ragione del difetto di carattere di sussidiarietà.
Nel caso di specie, come detto, la pretesa restitutoria di parte ricorrente si fonda, secondo le stesse deduzioni fornite, sull'asserita esistenza di un contratto di prestito al fine di avviare la propria attività lavorativa, per come pattiziamente concordato, di talché la relativa pretesa restitutoria, postulando un inadempimento contrattuale di parte resistente in merito alla restituzione di quanto versato, sarebbe stata meritevole di accoglimento solo in caso di prova del titolo contrattuale asseritamente intercorso tra le parti in merito alla dedotta obbligazione di restituzione delle somme di denaro conferite.
Ne consegue l'infondatezza di tutte le domande proposte
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in euro 3900,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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