TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12064 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 22458 /2025 promossa da:
Parte_1
Con gli avv.ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER;
AN AB e;
Parte_2
RICORRENTE contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato Parte_1 premesso di essere docente nelle scuole statali;
di aver lavorato con contratti a tempo determinato;
di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art 7 del CCNL 2001 corrisposto, di contro, ai decenti di ruolo e a quelli con contratto a tempo determinato di durata annuale conveniva in giudizio il CP_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ . Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . Per Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.390,95, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori. Previe argomentazioni in diritto concludeva come sopra.
Il non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia . CP_1
All'udienza odierna, la causa istruita documentalmente veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale
Il Ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La questione della “ retribuzione professionale dei docenti a tempo determinato è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità . In particolare la Suprema Corte , con riguardo all'art 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15.3.2001 che attribuisce la “ retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente e educativo ha affermato il principio secondo cui tale articolo debba essere interpretato in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/CE nel senso di essere esteso a tutto il personale , ivi compreso quello assunto a tempo determinato , a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n 124 del 1999. Poiché non vi sono ragioni per discostarsi da detto principio la domanda di falco deve essere accolta, risultando in contrasto con detto principio la tesi del ministero convenuto secondo cui la retribuzione professionale docenti spetterebbe a coloro che hanno effettuato supplenze per periodi brevi e discontinui.
Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente di ottenere la retribuzione professionale docenti per il periodo di servizio a tempo determinato indicato in ricorso con la condanna del al pagamento di detta voce retributiva , in misura di legge e CP_1 da rimodularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi legali da ogni rateo mensile fino al saldo.
Le spese di giudizio , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della retribuzione professionale docenti ex art 7 comma 1 del CCNL
[...] comparto scuola del 15.3.2001, per il periodo dal 2.1.2020 al 11.6.2021, in misura di legge e da modularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato , oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo. Condanna il a rimborsare le spese di lite che si liquidano in euro 1650,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Così deciso, Roma 25 NOVEMBRE 2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 22458 /2025 promossa da:
Parte_1
Con gli avv.ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER;
AN AB e;
Parte_2
RICORRENTE contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato Parte_1 premesso di essere docente nelle scuole statali;
di aver lavorato con contratti a tempo determinato;
di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art 7 del CCNL 2001 corrisposto, di contro, ai decenti di ruolo e a quelli con contratto a tempo determinato di durata annuale conveniva in giudizio il CP_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ . Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . Per Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.390,95, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori. Previe argomentazioni in diritto concludeva come sopra.
Il non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia . CP_1
All'udienza odierna, la causa istruita documentalmente veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale
Il Ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La questione della “ retribuzione professionale dei docenti a tempo determinato è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità . In particolare la Suprema Corte , con riguardo all'art 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15.3.2001 che attribuisce la “ retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente e educativo ha affermato il principio secondo cui tale articolo debba essere interpretato in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/CE nel senso di essere esteso a tutto il personale , ivi compreso quello assunto a tempo determinato , a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n 124 del 1999. Poiché non vi sono ragioni per discostarsi da detto principio la domanda di falco deve essere accolta, risultando in contrasto con detto principio la tesi del ministero convenuto secondo cui la retribuzione professionale docenti spetterebbe a coloro che hanno effettuato supplenze per periodi brevi e discontinui.
Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente di ottenere la retribuzione professionale docenti per il periodo di servizio a tempo determinato indicato in ricorso con la condanna del al pagamento di detta voce retributiva , in misura di legge e CP_1 da rimodularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi legali da ogni rateo mensile fino al saldo.
Le spese di giudizio , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della retribuzione professionale docenti ex art 7 comma 1 del CCNL
[...] comparto scuola del 15.3.2001, per il periodo dal 2.1.2020 al 11.6.2021, in misura di legge e da modularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato , oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo. Condanna il a rimborsare le spese di lite che si liquidano in euro 1650,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Così deciso, Roma 25 NOVEMBRE 2025.
Il Giudice