Articolo 19 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 luglio 1999
Art. 19. (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela).
1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se e' pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
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