Art. 4.
Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui al quadro 3, tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 , resta ad esaurimento; nella carriera di concetto dei segretari tecnici debbono essere lasciati vacanti tanti posti, di qualifica pari o superiore, quanti sono quelli coperti nel ruolo predetto.
Il personale collocato nel ruolo degli aiutanti tecnici o nel corrispondente ruolo aggiunto in applicazione del disposto dell'articolo 1, ultimo comma, del citato decreto 11 agosto 1959, n 750, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine:
1) nella qualifica di segretario tecnico di 2ª classe:
a) aiutante tecnico superiore;
b) aiutanti tecnici capi;
c) primi aiutanti tecnici;
2) nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe:
a) aiutanti tecnici di 1ª classe;
b) aiutanti tecnici di 2ª classe;
c) aiutanti tecnici di 2ª classe del ruolo aggiunto.
Nella prima attuazione della presente legge, il personale, appartenente da almeno tre anni ai ruoli anche ad esaurimento delle carriere esecutive del Ministero della sanita' o ai corrispondenti ruoli aggiunti, e' ammesso a partecipare ad un concorso per esame speciale, costituito da una prova pratica ed un colloquio, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto dei segretari tecnici nei limiti di un decimo dei posti del ruolo di detta carriera. I vincitori del concorso prenderanno posto dopo il personale inquadrato ai sensi del comma precedente.
I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della sanita' a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianita' di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.
I segretari tecnici di 3ª classe, in possesso di un'anzianita' di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinati per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promossi, saranno iscritti nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal secondo comma del presente articolo.
Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui al quadro 3, tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 , resta ad esaurimento; nella carriera di concetto dei segretari tecnici debbono essere lasciati vacanti tanti posti, di qualifica pari o superiore, quanti sono quelli coperti nel ruolo predetto.
Il personale collocato nel ruolo degli aiutanti tecnici o nel corrispondente ruolo aggiunto in applicazione del disposto dell'articolo 1, ultimo comma, del citato decreto 11 agosto 1959, n 750, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine:
1) nella qualifica di segretario tecnico di 2ª classe:
a) aiutante tecnico superiore;
b) aiutanti tecnici capi;
c) primi aiutanti tecnici;
2) nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe:
a) aiutanti tecnici di 1ª classe;
b) aiutanti tecnici di 2ª classe;
c) aiutanti tecnici di 2ª classe del ruolo aggiunto.
Nella prima attuazione della presente legge, il personale, appartenente da almeno tre anni ai ruoli anche ad esaurimento delle carriere esecutive del Ministero della sanita' o ai corrispondenti ruoli aggiunti, e' ammesso a partecipare ad un concorso per esame speciale, costituito da una prova pratica ed un colloquio, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto dei segretari tecnici nei limiti di un decimo dei posti del ruolo di detta carriera. I vincitori del concorso prenderanno posto dopo il personale inquadrato ai sensi del comma precedente.
I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della sanita' a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianita' di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.
I segretari tecnici di 3ª classe, in possesso di un'anzianita' di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinati per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promossi, saranno iscritti nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal secondo comma del presente articolo.