Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 5
CASS
Sentenza 27 marzo 1992

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In tema di smaltimento di rifiuti industriali, con il d.l. 9 settembre 1988, n. 397, conv. in legge 9 novembre 1988, n. 475, si è inteso riservare un regime giuridico diverso da quello cui sono sottoposti i rifiuti in generale ai residui derivanti da processi produttivi, suscettibili di riutilizzazione, qualificabili come materie prime secondarie ai sensi dell'art. 2 di detto d.l.. Peraltro nel menzionato art. 2 il legislatore ha dettato solo una normativa - quadro, di tal che, perché a siffatti residui sia applicabile la nuova disciplina in deroga, è necessario che siano prima emanate le norme di cui ai commi quarto e sesto del predetto articolo. Ne consegue che sino a tale momento alle materie prime secondarie continua ad applicarsi la disciplina generale sui rifiuti di cui al d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915. (Nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha anche evidenziato che le materie prime secondarie, proprio perché si tratta pur sempre di sostanze di cui il detentore si disfa o ha l'intenzione di disfarsi, non rappresentano una categoria autonoma ed alternativa rispetto ai rifiuti veri e propri, ma ne costituiscono solo una specie, sia pure particolare, attesa la loro provenienza e la loro attitudine ad essere utilizzate come materie prime in altri processi produttivi). (V. Sent. n. 512, 15 ottobre 1990 C. Cost.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 5
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5
    Data del deposito : 27 marzo 1992

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