Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE FRELIMINARI DI VENDI Composta dagli Ill,mi Sigg.ri Magistrati: NA MENTO Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 9136/01 Cron.
1.3.145 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUS50 Rp. 5os501 SCHETTINO Consigliere Dott. Olindo Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud. 24/09/02 Dott. Vincenzo MAZZAGANE Consigliere ha pronunciato la segu S ENTENZA sul ricorso proposto da: SUL MAR SRL, in persona del suo legale rapp.te p.t. Sig.ra INES ARMENTANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCO R. RICCI, difeso dall'avvocato NICOLA GUERRERA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GA NN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA LA CANCELLERIA DELLA CORTE DICAVOUR. presso BELMONTE, CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GU IDO giusta delega in atti, 2002 controricorrente 1227 1- avverso la sentenza n. 999999/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 23/04/79; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZAČANE; udito il P.M. i persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CE NICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.11.1985 RO LO conveni va in giucizio dinanzi al Tribunale di Paola la s.r.
1. Sul Mar chiedendo dichiararsi ia risoluzione del Con falt.o preliminare di vendita stipulato con la suddetta società 1 8.4.1984 averte ad oggetto 11 appartamento in fase di costruzione _ I San Nicola A cella, Parco silio, per inadempimento del_a promit Lonte venditrice con conseguente condanna alla resti Luxione della somma già corrisposta di lire 12.500.000 oltre a_ risarcimento dei danni;
l'attore assumeva che, secondo 1 paltcizione contenuta nel preliminare, la consegna dell'immobile era stata slabili a al 30.6.1985, сол previsione di ritardo non indennizzabile fino a re полrosi, е che alla suddetta data l'appartamento era stato consegnato, né risultava esser Einiziata la costruzione. Si costituiva in giudizio la converuta chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che il LO aveva accettato che la consegna dell'immobile fossc differiza di un anno rispetto al termine stabilito nel preliminare del 30.6.1985 e che pertanto doveva ritenersi inadempiente la controparte por on aver provveduto al versamente degli altcriori acconti dovut:. I l Tribunale adilo con senten del 31.1.1997 condannava la società Sui 'ખત al pagamento della Somma di Lire 15.500.000 oltre rivalutazione monotaria ed interessi. A seguito di impugnazione Ca parte della suddetta società cui resistova il LO, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 23.4.1999 rigettava l'appello 台 rivalutava (ino a la data della decisiona la somma oggetto della condanna di primo grado. Tid Corto terzi Loriale, esaminando il motivo di appello relativo alla mancat a missione da parte cel giudice di primo grado della prova tcalimoniale, pur ritenendo ammissibile tale prova in quanto avente ad cggetto pattuizioni aggiuntive contra::lo apportate modificative del posteriormente alla riteneva chesua FORMAZIONE, correttamento il Tribunale di Pacia пе aveva escluso a pertinenza 2 la verosimiglianza in considerazione della qualità de le parti, della nal a del contratto avente ad oggetto una cosa del comportamento del LO che aveva futura Tempestivamente 日 denunciare provveduto 'inadempimento ed a chiedero risoluzione del ccntratto. 11 giucice di appello evidenziava comunque l'irrilevanza della suddetta prova testimoniale in considerazione dolla gravità dell'inadempimento della promittente venditrice, considerato che 1'immobile promesso in vendititay non cra stato neppure realizzato per non essero state rilasciato le prescritte autorizzazioni amministrative. Per la cassazione di tale ser enza la società Sul Mar ha proposto n ricorso a licolato in Jn unico motivo a quale ha resistito il LO he successivamente ha presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con 1'unico motivo formulate a ricorrente, denunciando la nullità della sentenza per omessa, insuf iciente 0 contradditoria motivazione Su U punto decisivo della controversia, Lamenta 1 mancata ammissione da par del giudice di appello della prova per OS dedotta dalla sociozà appellante tendente a dimostrare che il LO nel mese di aprile 1985 aveva rinunciato alla facoltà di risolvere il contrat o stipulato tra le parti ed aveva accettato il differimento dolla consegna de l' ob le oggetto del preliminare entro il 30.6.1986; rileva che le circostanze oggetto della erano sogge=te ai limiti provisti prova non wall'art. 2723 C. C., 10 vertendosi in -ema di patio aggiunto Q contrario a contenuto dccumento, ed erano altresì verosimili;
assume inoltre che a Corte territoriale aveva ritenuto la gravilà dell'inadempimento ая parte della promittente vendi-rice sulla base della tautologica affermazione che I'immobile non era stalo realizzato valorizzando in proposito ura dichiarazione resa i primo grado a l'udienza dal delia del]'±1.6.1999 procuratore convenuta, invecc tale dichiarazione si riferiva laddove soltanto al formale rilascic del certificato di abitabilità, ccsi. non considerando che il tabbricato ir: questione era stalo regolarmente costruito. La censura è infondata. giudice di appello ha ritenuto l'irrilevanza della prova per testi dedolla dalla società Sul Mar Avente ad oggetto tra l'altro IN accorde dei contraenti successivo alla stipula del preliminare di vendita dell'8.4.1984 in base al quale le parti avrebbero convenuto di differire la consegna dell'immobile entro il 30.6.1986, evidenziando che nel contratto preliminare medesimo i l bene era stato espressamente Identifica.o con gli estremi deila concessione edilizia rilascia a dal Comune di A. Nicola Arcella in data 11.8.1983, laddove invece tule circostaNZA nor era erersa dagl شابات processuali, specificando in proposito che l'appellato, cui era Stalo Conces80 apposizo termino per il deposico della relativa documentazione, zulla aveva provalo al riguardo;
pertanto la Corte territoriale าล concluso che I'immobile promesso in vendita non cra stato neppure realizzato a seguito del mancato rilascio colla concessione edilizia, cosicché doveva condividersi 16 pronuncia de 1 giudice ci prime grado di risoluzione del contratto preliminare di vendita pe= grave inadempimento della promitton'c venditrice. Orbono rileva il Collegio che tale statuizione del giudice di Appello, sufficier Le di per só a sorreggere il rigento della impugnazione, non slala oggetto di specifica Censura in tale sede;
pertanto la motivazione con cai la senLenza irrilevante la prova perimpugnata ha ritenuto Testi dedott A da¨ l'appellarte assor za di .. CON rilascioelemento probatorio in ordine all'avvenuto 7 dolla concessione edilizia ed alla effettiva realizzazione del bene, à corretta e priva di viz' logici, ē come calo si allesottrae censure sollevate dalla ricorrente. Il ricorso devo essere quindi rigettato;
spese seguono la soccombenza = sono quidate come in aiapositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta i ricorso e condanna la ricorrente al curo..91,10 pagamento di ..pe apeso e di. eu c 3.000 por onorari di avvocato. Apresodunde Così deciso in Roma il 24.9.2002. View пречестие я щики DECOM ATA IN LANGELLERIA IL CANCELLIERE JU GETI 2003 IA Di ZZ Oggi, Marie обить IL CANCELLIERE IA Di ZZ 2