CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16175 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA AU nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. AL;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, F. Vanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di AU NA e ha disposto la misura della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena il cui esaurimento è previsto in data 11 aprile 2026. Si tratta della sostituzione della misura alternativa concessa dal Tribunale di sorveglianza, il 29 ottobre 2024, in esecuzione dal 12 marzo 2025. 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. F. A. Gastaldo, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16175 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BA Data Udienza: 24/02/2026 2 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, nonché contraddittorietà della stessa, travisamento del fatto, con la violazione degli artt. 47 Ord. pen. e 678 del codice di rito. Dopo aver delineato gli ambiti di operatività del vizio di travisamento della prova si denuncia il travisamento relativo alla circostanza, posta a base del provvedimento impugnato, della mancata attivazione di contatti, da parte del condannato, con la Scuola dell'Infanzia specificamente indicata per lo svolgimento di attività di volontariato. La IF deduce che il condannato ha iniziato il volontariato presso la scuola il 17 maggio 2025, proseguendo ininterrottamente sino al 16 settembre 2025 come dimostrato attraverso il registro di presenze. Sicché l'affermazione del Tribunale, secondo la quale il condannato non avrebbe preso contatti con la struttura, è errata. Il travisamento denunciato, a parere del ricorrente, è decisivo, vista la motivazione del Tribunale che ha posto tale mancato svolgimento a base della disposta revoca, tenuto altresì conto del valore rieducativo dell'attività di volontariato presso la Scuola dell'infanzia, dell'esistenza di un indicatore prognostico favorevole, quello cioè della regolare frequenza del volontariato, attività specifica a base della misura dell'affidamento in prova. Deduce la IF che l'erronea valutazione trae origine dalla relazione dell'UEPE, del 6 giugno 2025, nella quale si afferma che il condannato non aveva preso contatti con la Scuola, mentre risulterebbe che il volontariato aveva già avuto inizio il 17 maggio 2025. Si assume che, nel caso di specie, l'Ufficio non aveva mai verificato presso la Scuola dell'infanzia l'effettivo svolgimento del volontariato. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Tribunale di sorveglianza ha l'onere di basarsi su dati aggiornati e verificati onde valutare l'affidamento in prova. Nella specie invece si sarebbe fatto affidamento sul contenuto di una relazione di tre mesi precedente all'udienza, non aggiornata. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del diritto di difesa per impossibilità di accesso tempestivo agli atti del procedimento, con violazione degli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 666, comma 6, 678 del codice di rito. I principi del giusto processo permeano anche il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza. L'art 666, comma 3, cod. proc. pen. prevede il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti, le quali potranno estrarne copia, fino a 5 giorni prima dell'udienza, termine corrispondente a quello per presentare memorie. Nel caso concreto vi è stata impossibilità di accesso agli atti come documentato dalla corrispondenza p.e.c. allegata al ricorso (v. p. 11 e ss.). 3 Di qui l'impossibilità, da parte della IF, di conoscere il contenuto della relazione UEPE e di produrre tempestivamente documentazione a confutazione della relazione medesima. Si sostiene che le garanzie difensive previste dagli artt. 666 - 678 cod. proc. pen. sono presidiate da nullità in quanto funzionali al rispetto del principio del contraddittorio. Nel caso di specie, il fascicolo si trovava presso il giudice relatore per lo studio preliminare degli atti e tale circostanza non può giustificare la compressione del diritto di difesa. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. L'affidamento in prova costituisce misura alternativa alla detenzione finalizzata al reinserimento, la cui revoca non opera automaticamente in presenza di violazioni ma richiede una valutazione complessiva, anche circa la incompatibilità della condotta con la prosecuzione del percorso rieducativo. Nel caso di specie, si deduce l'assenza di presupposti per addivenire alla revoca, tenuto conto del presunto mancato svolgimento di volontariato che invece era stato regolarmente iniziato e svolto, a far data dal 17 maggio 2025. Sull'assenza di attività lavorativa si deduce che non vi è adeguata verifica anche di questa circostanza e che il giudizio prognostico complessivo del Tribunale è intrinsecamente contraddittorio perché avrebbe potuto condurre, eventualmente, alla mera modifica delle prescrizioni dell'affidamento e non alla revoca della misura più ampia, revoca disposta sulla base di presupposti fattuali errati. Per contro, il condannato ha regolarmente rispettato le prescrizioni, ha svolto l'attività di volontariato presso l'istituto d'infanzia, non ha commesso nuovi reati, né ha palesato una specifica significativa pericolosità sociale. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, F. Vanorio, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. I motivi primo e terzo sono fondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) questa non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla 4 disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 -01). È stato, inoltre, più di recente chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l'affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall'esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022, Pugliese, non massimata;
Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare). È noto, invero, che i benefici penitenziari non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Si è precisato che il provvedimento che ammette al beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza così da non averne potuto tener conto nella sua decisione. Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque, consiste 5 nell'affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01). Ciò premesso, si osserva che, nel caso in valutazione, la revoca con sostituzione della misura risulta adottata, come principale ratio decidendi, in base al riscontrato mancato avvio dell’attività lavorativa e per la mancanza di contatti con la Scuola dell'infanzia indicata, ove il condannato avrebbe dovuto svolgere attività di volontariato, come da prescrizioni secondo la relazione dell’UEPE del 6 giugno 2025. Tuttavia, tale ultimo punto risulta contestato dal ricorrente che, invece, denuncia travisamento per omissione per essere documentati i contatti con l’Istituto scolastico, l’avvio e il prosieguo del prescritto programma di volontariato. Invero, si osserva che la relazione UEPE rende conto di due colloqui con l’affidato, l’ultimo dei quali del 13 maggio 2025, all’esito del quale risultava il mancato contatto con l’Istituto scolastico, si che l’Ufficio sollecitava a tal fine l’odierno ricorrente. L’esame degli atti allegati al ricorso, necessitato dal denunciato travisamento per omissione (v. all. d 4 a 6 consistenti nel registro delle presenze presso l'associazione scolastica “Madonnina”, nella relazione della responsabile e in una comunicazione del 28 luglio 2025 all’UEPE), rende conto di un’attività di volontariato che il Tribunale indica come mai avviata, evidentemente in base a quanto emerso dalla relazione dell’UEPE del precedente 6 giugno 2025, richiamata a p. 2 dell’ordinanza. Ancora, si osserva che nella memoria difensiva, datata 11 settembre 2025, trasmessa al Tribunale per l’udienza del 16 successivo, si assume che l’attività di volontariato presso l’Istituto era stata intrapresa regolarmente ed è allegata dichiarazione di risarcimento della parte lesa. Inoltre, risulta prodotta, prima, al Tribunale - per chiedere l’annullamento in autotutela del provvedimento censurato - e, poi, in allegato al ricorso per cassazione, la documentazione dell’effettivo svolgimento dei lavori a partire dal 17 maggio 2025 (registro presenze e attestato dell’Associazione scolastica). Sicché il giudizio del Tribunale, ancorché fondato anche sulla mancanza assoluta di attività lavorativa, diversamente da quanto indicato dall’affidato (che invece al giugno 2025 è indicato come disoccupato), quanto meno nella parte in cui finisce per ravvisare un totale disinteresse verso il progetto socio-riabilitativo, 6 appare riferirsi a risultanze istruttorie non attuali rispetto alla data della decisione (16 settembre 2025), relativamente alla riscontrata assenza del necessario impegno, da parte del condannato, presso l’Istituto scolastico indicato. Dunque, si riscontra il dedotto vizio di motivazione quanto meno dal punto di vista dell’attualità del giudizio rispetto alla documentazione relativa all’attività di volontariato avviata. Tale conclusione assorbe le altre censure di cui al secondo motivo di ricorso. 2. Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza competente, perché, in piena libertà di giudizio ma facendo applicazione degli enunciati principi di cui alla parte motiva, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso, il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AL GI UC
udita la relazione svolta dal consigliere B. AL;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, F. Vanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di AU NA e ha disposto la misura della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena il cui esaurimento è previsto in data 11 aprile 2026. Si tratta della sostituzione della misura alternativa concessa dal Tribunale di sorveglianza, il 29 ottobre 2024, in esecuzione dal 12 marzo 2025. 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. F. A. Gastaldo, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16175 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BA Data Udienza: 24/02/2026 2 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, nonché contraddittorietà della stessa, travisamento del fatto, con la violazione degli artt. 47 Ord. pen. e 678 del codice di rito. Dopo aver delineato gli ambiti di operatività del vizio di travisamento della prova si denuncia il travisamento relativo alla circostanza, posta a base del provvedimento impugnato, della mancata attivazione di contatti, da parte del condannato, con la Scuola dell'Infanzia specificamente indicata per lo svolgimento di attività di volontariato. La IF deduce che il condannato ha iniziato il volontariato presso la scuola il 17 maggio 2025, proseguendo ininterrottamente sino al 16 settembre 2025 come dimostrato attraverso il registro di presenze. Sicché l'affermazione del Tribunale, secondo la quale il condannato non avrebbe preso contatti con la struttura, è errata. Il travisamento denunciato, a parere del ricorrente, è decisivo, vista la motivazione del Tribunale che ha posto tale mancato svolgimento a base della disposta revoca, tenuto altresì conto del valore rieducativo dell'attività di volontariato presso la Scuola dell'infanzia, dell'esistenza di un indicatore prognostico favorevole, quello cioè della regolare frequenza del volontariato, attività specifica a base della misura dell'affidamento in prova. Deduce la IF che l'erronea valutazione trae origine dalla relazione dell'UEPE, del 6 giugno 2025, nella quale si afferma che il condannato non aveva preso contatti con la Scuola, mentre risulterebbe che il volontariato aveva già avuto inizio il 17 maggio 2025. Si assume che, nel caso di specie, l'Ufficio non aveva mai verificato presso la Scuola dell'infanzia l'effettivo svolgimento del volontariato. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Tribunale di sorveglianza ha l'onere di basarsi su dati aggiornati e verificati onde valutare l'affidamento in prova. Nella specie invece si sarebbe fatto affidamento sul contenuto di una relazione di tre mesi precedente all'udienza, non aggiornata. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del diritto di difesa per impossibilità di accesso tempestivo agli atti del procedimento, con violazione degli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 666, comma 6, 678 del codice di rito. I principi del giusto processo permeano anche il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza. L'art 666, comma 3, cod. proc. pen. prevede il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti, le quali potranno estrarne copia, fino a 5 giorni prima dell'udienza, termine corrispondente a quello per presentare memorie. Nel caso concreto vi è stata impossibilità di accesso agli atti come documentato dalla corrispondenza p.e.c. allegata al ricorso (v. p. 11 e ss.). 3 Di qui l'impossibilità, da parte della IF, di conoscere il contenuto della relazione UEPE e di produrre tempestivamente documentazione a confutazione della relazione medesima. Si sostiene che le garanzie difensive previste dagli artt. 666 - 678 cod. proc. pen. sono presidiate da nullità in quanto funzionali al rispetto del principio del contraddittorio. Nel caso di specie, il fascicolo si trovava presso il giudice relatore per lo studio preliminare degli atti e tale circostanza non può giustificare la compressione del diritto di difesa. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. L'affidamento in prova costituisce misura alternativa alla detenzione finalizzata al reinserimento, la cui revoca non opera automaticamente in presenza di violazioni ma richiede una valutazione complessiva, anche circa la incompatibilità della condotta con la prosecuzione del percorso rieducativo. Nel caso di specie, si deduce l'assenza di presupposti per addivenire alla revoca, tenuto conto del presunto mancato svolgimento di volontariato che invece era stato regolarmente iniziato e svolto, a far data dal 17 maggio 2025. Sull'assenza di attività lavorativa si deduce che non vi è adeguata verifica anche di questa circostanza e che il giudizio prognostico complessivo del Tribunale è intrinsecamente contraddittorio perché avrebbe potuto condurre, eventualmente, alla mera modifica delle prescrizioni dell'affidamento e non alla revoca della misura più ampia, revoca disposta sulla base di presupposti fattuali errati. Per contro, il condannato ha regolarmente rispettato le prescrizioni, ha svolto l'attività di volontariato presso l'istituto d'infanzia, non ha commesso nuovi reati, né ha palesato una specifica significativa pericolosità sociale. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, F. Vanorio, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. I motivi primo e terzo sono fondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con particolare riferimento alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) questa non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla 4 disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 -01). È stato, inoltre, più di recente chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l'affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall'esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022, Pugliese, non massimata;
Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare). È noto, invero, che i benefici penitenziari non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Si è precisato che il provvedimento che ammette al beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza così da non averne potuto tener conto nella sua decisione. Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque, consiste 5 nell'affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01). Ciò premesso, si osserva che, nel caso in valutazione, la revoca con sostituzione della misura risulta adottata, come principale ratio decidendi, in base al riscontrato mancato avvio dell’attività lavorativa e per la mancanza di contatti con la Scuola dell'infanzia indicata, ove il condannato avrebbe dovuto svolgere attività di volontariato, come da prescrizioni secondo la relazione dell’UEPE del 6 giugno 2025. Tuttavia, tale ultimo punto risulta contestato dal ricorrente che, invece, denuncia travisamento per omissione per essere documentati i contatti con l’Istituto scolastico, l’avvio e il prosieguo del prescritto programma di volontariato. Invero, si osserva che la relazione UEPE rende conto di due colloqui con l’affidato, l’ultimo dei quali del 13 maggio 2025, all’esito del quale risultava il mancato contatto con l’Istituto scolastico, si che l’Ufficio sollecitava a tal fine l’odierno ricorrente. L’esame degli atti allegati al ricorso, necessitato dal denunciato travisamento per omissione (v. all. d 4 a 6 consistenti nel registro delle presenze presso l'associazione scolastica “Madonnina”, nella relazione della responsabile e in una comunicazione del 28 luglio 2025 all’UEPE), rende conto di un’attività di volontariato che il Tribunale indica come mai avviata, evidentemente in base a quanto emerso dalla relazione dell’UEPE del precedente 6 giugno 2025, richiamata a p. 2 dell’ordinanza. Ancora, si osserva che nella memoria difensiva, datata 11 settembre 2025, trasmessa al Tribunale per l’udienza del 16 successivo, si assume che l’attività di volontariato presso l’Istituto era stata intrapresa regolarmente ed è allegata dichiarazione di risarcimento della parte lesa. Inoltre, risulta prodotta, prima, al Tribunale - per chiedere l’annullamento in autotutela del provvedimento censurato - e, poi, in allegato al ricorso per cassazione, la documentazione dell’effettivo svolgimento dei lavori a partire dal 17 maggio 2025 (registro presenze e attestato dell’Associazione scolastica). Sicché il giudizio del Tribunale, ancorché fondato anche sulla mancanza assoluta di attività lavorativa, diversamente da quanto indicato dall’affidato (che invece al giugno 2025 è indicato come disoccupato), quanto meno nella parte in cui finisce per ravvisare un totale disinteresse verso il progetto socio-riabilitativo, 6 appare riferirsi a risultanze istruttorie non attuali rispetto alla data della decisione (16 settembre 2025), relativamente alla riscontrata assenza del necessario impegno, da parte del condannato, presso l’Istituto scolastico indicato. Dunque, si riscontra il dedotto vizio di motivazione quanto meno dal punto di vista dell’attualità del giudizio rispetto alla documentazione relativa all’attività di volontariato avviata. Tale conclusione assorbe le altre censure di cui al secondo motivo di ricorso. 2. Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza competente, perché, in piena libertà di giudizio ma facendo applicazione degli enunciati principi di cui alla parte motiva, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso, il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AL GI UC