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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8933 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 02/11/1985) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IO DA giusta procura speciale in atti;
E
NO (RM), 11/03/1977), con il patrocinio dell'avv. CP_1
IO DA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 con cui
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 CP_1
voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento dei figli minori Per_1
(Roma, 05/07/2015) e (Roma, 02/10/2019) alle
[...] Persona_2
condizioni di seguito indicate:
“a) i genitori vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) i figli minori e vivranno stabilmente insieme alla madre Per_1 Per_2
CP_ nella casa di proprietà della Società sita a Roma in Via Monte Sirino,
14, scala G, int. 9, in forza del regolare contratto di assegnazione dell'alloggio popolare;
c) Il padre Sig. potrà tener con sé i figli il martedì e il giovedì Persona_1
dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00 dopo cena e nei weekend alternati tra i genitori dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore
19.00 o in diversi orari concordati tra i genitori;
d) I genitori avranno diritto di tenere con sé i minori a turno negli anni per il periodo natalizio nella seguente modalità: dal 23 dicembre dalle ore 09.00
fino al 30 dicembre alle ore 20.00 e dal 31 dicembre al 06 gennaio dalle ore
09.00 alle ore 20.00; tali periodi verranno alternati negli anni tra i genitori,
restando inteso che a prescindere dal periodo di permanenza dai genitori, i minori alterneranno le giornate di festa tra gli stessi, nella seguente modalità: 24/30 con la madre, ma il padre li terrà con sé il 25.12 - il 31.12
al 06.01 con il padre ma la madre terrà con sé i figli il 01.01, così alternando i periodi negli anni successivi;
e) A Pasqua e a Pasquetta dal venerdì al Lunedi sera alle ore 20:30 ad anni alterni;
f) I minori trascorreranno con padre il giorno della “festa del papà” e con 3 la madre il giorno della “festa della mamma”. Inoltre i genitori si impegnano a far festeggiare i compleanni dei nonni e degli zii;
g) Per quanto riguarda le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29
giugno, 2 novembre e 8 dicembre, i minori resteranno in compagnia dei genitori per tre festività da alternarsi negli anni e da concordarsi tra loro;
h) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e con euro Per_1 Per_2
400/00 mensili oltre l'intera somma dell'assegno unico, da versarsi direttamente sul c/c della Sig.ra o in altro modo in cui i genitori Parte_1
riterranno più opportuno con rivalutazione ISTAT annuale, oltre il 60% delle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale
di Roma che si allega e che forma parte integrante del presente atto;
i) Per il periodo estivo i minori, dalla chiusura della scuola alla riapertura,
rimarranno in compagnia della madre e del padre, o in caso di impossibilità
dovute al loro lavoro o impegni, i minori frequenteranno i centri estivi o staranno in compagnia di una baby sitter, dividendo tali spese al 50% tra i genitori, mentre i minori rimarranno in compagnia del padre 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto da concordarsi entro e non oltre il 30/04 di ogni anno;
j) I genitori provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
k) i genitori si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per i figli e;
Per_1 Per_2
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti i figli e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del 4 presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 8933/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8933 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 02/11/1985) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IO DA giusta procura speciale in atti;
E
NO (RM), 11/03/1977), con il patrocinio dell'avv. CP_1
IO DA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 con cui
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 CP_1
voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento dei figli minori Per_1
(Roma, 05/07/2015) e (Roma, 02/10/2019) alle
[...] Persona_2
condizioni di seguito indicate:
“a) i genitori vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) i figli minori e vivranno stabilmente insieme alla madre Per_1 Per_2
CP_ nella casa di proprietà della Società sita a Roma in Via Monte Sirino,
14, scala G, int. 9, in forza del regolare contratto di assegnazione dell'alloggio popolare;
c) Il padre Sig. potrà tener con sé i figli il martedì e il giovedì Persona_1
dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00 dopo cena e nei weekend alternati tra i genitori dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore
19.00 o in diversi orari concordati tra i genitori;
d) I genitori avranno diritto di tenere con sé i minori a turno negli anni per il periodo natalizio nella seguente modalità: dal 23 dicembre dalle ore 09.00
fino al 30 dicembre alle ore 20.00 e dal 31 dicembre al 06 gennaio dalle ore
09.00 alle ore 20.00; tali periodi verranno alternati negli anni tra i genitori,
restando inteso che a prescindere dal periodo di permanenza dai genitori, i minori alterneranno le giornate di festa tra gli stessi, nella seguente modalità: 24/30 con la madre, ma il padre li terrà con sé il 25.12 - il 31.12
al 06.01 con il padre ma la madre terrà con sé i figli il 01.01, così alternando i periodi negli anni successivi;
e) A Pasqua e a Pasquetta dal venerdì al Lunedi sera alle ore 20:30 ad anni alterni;
f) I minori trascorreranno con padre il giorno della “festa del papà” e con 3 la madre il giorno della “festa della mamma”. Inoltre i genitori si impegnano a far festeggiare i compleanni dei nonni e degli zii;
g) Per quanto riguarda le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29
giugno, 2 novembre e 8 dicembre, i minori resteranno in compagnia dei genitori per tre festività da alternarsi negli anni e da concordarsi tra loro;
h) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e con euro Per_1 Per_2
400/00 mensili oltre l'intera somma dell'assegno unico, da versarsi direttamente sul c/c della Sig.ra o in altro modo in cui i genitori Parte_1
riterranno più opportuno con rivalutazione ISTAT annuale, oltre il 60% delle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale
di Roma che si allega e che forma parte integrante del presente atto;
i) Per il periodo estivo i minori, dalla chiusura della scuola alla riapertura,
rimarranno in compagnia della madre e del padre, o in caso di impossibilità
dovute al loro lavoro o impegni, i minori frequenteranno i centri estivi o staranno in compagnia di una baby sitter, dividendo tali spese al 50% tra i genitori, mentre i minori rimarranno in compagnia del padre 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto da concordarsi entro e non oltre il 30/04 di ogni anno;
j) I genitori provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
k) i genitori si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per i figli e;
Per_1 Per_2
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti i figli e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del 4 presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 8933/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi