CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA ZO ( C.U.I. 00EWMH4) nato a [...] il [...] avverso la SENTENZA del 17/04/2023 del CDA ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE Udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata. L'avvocato AL MONDELLO si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1814 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia, che aveva dichiarato NC ET colpevole dei reati a lui ascritti, per essere stato trovato, durante i controlli documentali in ingresso nel territorio nazionale svolti dalla Polizia di frontiera marittima„ in possesso di una carta di identità, apparentemente rilasciata dal Comune di Cerignola, intestata a un'all:ra persona, la cui effige era stata sostituita con quella del ricorrente, ( art. 497 bis cod. pen.), così tentando di indurre in errore il personale intervenuto, fornendo diverse generalità rispetto a quelle reali, ( artt. 56- 494 cod. pen.), nonché per avere formato una patente di guida risultata contraffatta ( artt. 477 — 482 cod. pen.), e, ravvisata la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Matteo OL e AL LO, che svolgono due motivi. 2.1. Con il primo, denunciano erronea applicazione deill'art. 497-bis co. 2 cod. pen., in assenza di prova del concorso dell'imputato nella fabbricazione della carta di identità contraffatta, alla quale l'utilizzatore sarebbe rimasto estraneo, non potendo desumersi il suo contributo alla materiale contraffazione dalla mera circostanza di avere fornito la propria fotografia, invocando la riqualificazione dei fatto ai sensi del primo comma della predetta disposizione di legge, sollecitando la Corte a una rimeditazione del proprio orientamento giurisprudenziale , anche richiamato in sentenza, sostenendosi che, seguendo tale linea interpretativa, il primo comma sarebbe, di fatto, inapplicabile, laddove il maggiore rigore sanziiDnatorio deve riferirsi esclusivamente a chi si presti alla contraffazione per consentire a terzi di avvalersene. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 494 cod. pen., sostenendo l'assorbimento della sostituzione di persona nel reato di cui al capo A), essendo la fabbricazione del documento diretta specificamente alla sua utilizzazione. P.G. conclude per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Manifestannente infondato il primo motivo, che sollecita una rivisitazione del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale che ritiene integrato il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma 1 della stessa disposizione di legge, dal possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 38984 del 22/06/2023; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01); difatti, la fattispecie di cui all'art. 497- bis cod. pen., comma 2, è applicabile a chi fabbrica, o comunque forma, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo detiene non per farne uso personale (si pensi al contraffattore che 2 venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo detiene per farne uso personale, ma avendo concorso nella sua contraffazione", ipotesi accomunate dalla "partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave;
al contrario, le ipotesi di cui al 10 comma vengono in rilievo esclusivamente nel caso di totale estraneità al circuito illecito delle contraffazioni, perciò punite con una fattispecie meno grave."(cfr. Sez. 5 n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427) . 1.1. Si è osservato, del tutto condivisibilmente, che, pur potendo ipol:izzarsi in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia, la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione. (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018 Rv. 273303). La deduzione del ricorrente ripropone un percorso argomentativo già esaminato e confutato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha considerato come la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - sia quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014 - dep. 2015, Amir, Rv. 262221, resa in fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse;
cfr. anche Sez. 5, 28/06/2017, n. 54297, non massimata). Le stesse obiezioni proposte dal ricorrente sono state affrontate compiutamente nella pronuncia di questa Quinta Sezione, n. 18535 del 15/02/2013, BE (massimata solo sotto il diverso profilo della natura autonoma del reato di cui al comma secondo) a cui hanno fatto riferimento gli arresti successivi. Anche in quell caso, il ricorrente lamentava erronea qualificazione giuridica del fatto, assumendo che avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ipotesi del comma 1 la detenzione del documento falso per uso personale: una ipotesi alla quale dovrebbe estendersi la previsione della formazione del documento falso, finalizzata ad uso personale, altrimenti non potendo trovare applicazione mai l'ipotesi non aggravata. La Corte ha osservato, del tutto condivisibilmente, che i due commi di cui all'art. 497-bis puniscono diversamente, in ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l'espatrio, da un lato, e la condotta, ben più allarmante sul piano delle falsità personali, per la connotazione organizzativa che la caratterizza, costituita dalla previa contraffazione del documento stesso ad opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui alla falsa formazione del documento o, infine, dalla detenzione fuori dai casi di uso personale. Il possesso di cui al comma primo riguarda il caso, di minore allarme sociale, del possesso di documento/i per uso personale in assenza di concorso nella fabbricazione. 1.2. Non sussiste la ravvisata necessità di una interpretazione estensiva del primo comma in ragione della pratica impossibilità, in caso contrario, di vedere riconosciuta la meno grave 3 fattispecie all'agente che pure sia trovato in possesso di un documento per uso evidentemente personale, contraffatto con apposizione della foto dell'indagato stesso e iscrizione delle sue generalità. L'applicazione, in tale ipotesi, del comma 2 in luogo del comma 1 costituisce, infatti, il frutto di una valutazione del fatto da parte del giudice del merito sulla base delle prove raccolte a proposito dell'eventuale concorso dell'agente anche nella condotta di falsificazione, non potendosi escludere, per converso, in linea di principio, che anche nella situazione descritta (possesso di documento falso, recante la propria fotografia) possa operare il comma 1 della norma. Ciò, per esempio, si verifica quando possa sostenersi che una organizzazione criminale di un certo spessore o altra analoga realtà criminale o un terzo abbiano deciso autonomamente la formazione di falsi documenti concernenti il soggetto di interesse, di cui si conoscano generalità e si posseggano, a vario titolo, documenti di diverso tipo o foto, magari forniti in buona fede dallo stesso interessato: documenti, quindi, così falsificati dal terzo al di fuori del concorso, dei quali poi il soggetto interessato viene dotato per scopi che trascendono quelli personali e immediati. Allo stesso modo, può ipotizzarsi che la fattispecie di cui al comma 1 sarà applicabile all'agente che, sfruttando la somiglianza dei tratti somatici (magari perché proveniente da regioni geografiche le cui popolazioni siano ritenute caratterizzate da connotati meno 'distinguibili' dalle popolazioni occidentali, o perché proprie di un parente), venga trovato in possesso ed esibisca un documento valido per l'espatrio con l'effigie e i dati anagrafici di un'altra persona;
al riguardo, va evidenziato che, mentre il comma 2 descrive condotte di falsità materiale (fabbrica o forma un documento falso), il comma 1 concentra il nucleo di disvalore penale( Sez. 5 n. 48241 del 04/11/2019,Rv. 277427). 1.3. Nella sostanza, l'obiezione del ricorrente valorizza, per prospettare l'inapplicabilità del primo comma, assunti che rientrano pienamente nella valutazione dei fatti storici da parte del giudice del merito. Non è impossibile, infatti, che l'imputato, colto nel possesso di un documento falso recante la propria fotografia, non abbia concorso alla falsificazione del documento ma abbia solo successivamente ricevuto il documento, possedendolo consapevolmente. Di conseguenza, l'argomentazione confonde il livello dell'analisi strutturale della norma e la sua capacità di inclusione descrittiva delle condotte con quello dei fatti storici oggetto cli ricostruzione da parte del giudice del merito, laddove evidentemente, in difetto di altri elementi, la presenza di una fotografia dell'intestatario apparente del documento falso, possiede una prepotente efficacia indiziaria di un suo concorso nel processo di predisposizione del falso. Nella fattispecie, il ricorrente si limita alla contestazione in linea di diritto, sopra esaminata e confutata, e non svolge alcuna argomentazione volta a dimostrare che, nel caso concreto, esso ricorrente non avesse fornito ai falsificatori la propria fotografia o lo avesse fatto in buona fede;
risulta, anzi, dalla ricostruzione dei giudici di merito, che l'imputato abbia confessato di avere materialmente consegnato la propria effige fotografica a un suo 'contatto' per creare un documento di identità totalmente falso che ha utilizzato in occasione del controllo doganale. Gli argomenti proposti dal ricorrente, costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo 4 demandato alla Corte di cassazione è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito. 2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo, giacchè è pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello per il quale il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497-bis cod. pen.), sussistendo concorso materiale tra i due reati e non concorso apparente di norme. Invero, l'art. 497-bis cod. pen. punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre l'art. 494 cod. pen. - laddove la sostituzione avvenga ricorrendo a un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497-bis cod. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 8543/19 del 16/11/2018, Rv. 276027; Sez. 5, n. 3182/19 del 14/11/2018, Rv. 275412; Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Rv. 270206). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. CONSIDERATO IN DIRITTO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 05 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE Udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata. L'avvocato AL MONDELLO si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1814 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia, che aveva dichiarato NC ET colpevole dei reati a lui ascritti, per essere stato trovato, durante i controlli documentali in ingresso nel territorio nazionale svolti dalla Polizia di frontiera marittima„ in possesso di una carta di identità, apparentemente rilasciata dal Comune di Cerignola, intestata a un'all:ra persona, la cui effige era stata sostituita con quella del ricorrente, ( art. 497 bis cod. pen.), così tentando di indurre in errore il personale intervenuto, fornendo diverse generalità rispetto a quelle reali, ( artt. 56- 494 cod. pen.), nonché per avere formato una patente di guida risultata contraffatta ( artt. 477 — 482 cod. pen.), e, ravvisata la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Matteo OL e AL LO, che svolgono due motivi. 2.1. Con il primo, denunciano erronea applicazione deill'art. 497-bis co. 2 cod. pen., in assenza di prova del concorso dell'imputato nella fabbricazione della carta di identità contraffatta, alla quale l'utilizzatore sarebbe rimasto estraneo, non potendo desumersi il suo contributo alla materiale contraffazione dalla mera circostanza di avere fornito la propria fotografia, invocando la riqualificazione dei fatto ai sensi del primo comma della predetta disposizione di legge, sollecitando la Corte a una rimeditazione del proprio orientamento giurisprudenziale , anche richiamato in sentenza, sostenendosi che, seguendo tale linea interpretativa, il primo comma sarebbe, di fatto, inapplicabile, laddove il maggiore rigore sanziiDnatorio deve riferirsi esclusivamente a chi si presti alla contraffazione per consentire a terzi di avvalersene. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 494 cod. pen., sostenendo l'assorbimento della sostituzione di persona nel reato di cui al capo A), essendo la fabbricazione del documento diretta specificamente alla sua utilizzazione. P.G. conclude per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Manifestannente infondato il primo motivo, che sollecita una rivisitazione del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale che ritiene integrato il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma 1 della stessa disposizione di legge, dal possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 38984 del 22/06/2023; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01); difatti, la fattispecie di cui all'art. 497- bis cod. pen., comma 2, è applicabile a chi fabbrica, o comunque forma, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo detiene non per farne uso personale (si pensi al contraffattore che 2 venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo detiene per farne uso personale, ma avendo concorso nella sua contraffazione", ipotesi accomunate dalla "partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave;
al contrario, le ipotesi di cui al 10 comma vengono in rilievo esclusivamente nel caso di totale estraneità al circuito illecito delle contraffazioni, perciò punite con una fattispecie meno grave."(cfr. Sez. 5 n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427) . 1.1. Si è osservato, del tutto condivisibilmente, che, pur potendo ipol:izzarsi in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia, la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione. (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018 Rv. 273303). La deduzione del ricorrente ripropone un percorso argomentativo già esaminato e confutato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha considerato come la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - sia quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014 - dep. 2015, Amir, Rv. 262221, resa in fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse;
cfr. anche Sez. 5, 28/06/2017, n. 54297, non massimata). Le stesse obiezioni proposte dal ricorrente sono state affrontate compiutamente nella pronuncia di questa Quinta Sezione, n. 18535 del 15/02/2013, BE (massimata solo sotto il diverso profilo della natura autonoma del reato di cui al comma secondo) a cui hanno fatto riferimento gli arresti successivi. Anche in quell caso, il ricorrente lamentava erronea qualificazione giuridica del fatto, assumendo che avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ipotesi del comma 1 la detenzione del documento falso per uso personale: una ipotesi alla quale dovrebbe estendersi la previsione della formazione del documento falso, finalizzata ad uso personale, altrimenti non potendo trovare applicazione mai l'ipotesi non aggravata. La Corte ha osservato, del tutto condivisibilmente, che i due commi di cui all'art. 497-bis puniscono diversamente, in ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l'espatrio, da un lato, e la condotta, ben più allarmante sul piano delle falsità personali, per la connotazione organizzativa che la caratterizza, costituita dalla previa contraffazione del documento stesso ad opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui alla falsa formazione del documento o, infine, dalla detenzione fuori dai casi di uso personale. Il possesso di cui al comma primo riguarda il caso, di minore allarme sociale, del possesso di documento/i per uso personale in assenza di concorso nella fabbricazione. 1.2. Non sussiste la ravvisata necessità di una interpretazione estensiva del primo comma in ragione della pratica impossibilità, in caso contrario, di vedere riconosciuta la meno grave 3 fattispecie all'agente che pure sia trovato in possesso di un documento per uso evidentemente personale, contraffatto con apposizione della foto dell'indagato stesso e iscrizione delle sue generalità. L'applicazione, in tale ipotesi, del comma 2 in luogo del comma 1 costituisce, infatti, il frutto di una valutazione del fatto da parte del giudice del merito sulla base delle prove raccolte a proposito dell'eventuale concorso dell'agente anche nella condotta di falsificazione, non potendosi escludere, per converso, in linea di principio, che anche nella situazione descritta (possesso di documento falso, recante la propria fotografia) possa operare il comma 1 della norma. Ciò, per esempio, si verifica quando possa sostenersi che una organizzazione criminale di un certo spessore o altra analoga realtà criminale o un terzo abbiano deciso autonomamente la formazione di falsi documenti concernenti il soggetto di interesse, di cui si conoscano generalità e si posseggano, a vario titolo, documenti di diverso tipo o foto, magari forniti in buona fede dallo stesso interessato: documenti, quindi, così falsificati dal terzo al di fuori del concorso, dei quali poi il soggetto interessato viene dotato per scopi che trascendono quelli personali e immediati. Allo stesso modo, può ipotizzarsi che la fattispecie di cui al comma 1 sarà applicabile all'agente che, sfruttando la somiglianza dei tratti somatici (magari perché proveniente da regioni geografiche le cui popolazioni siano ritenute caratterizzate da connotati meno 'distinguibili' dalle popolazioni occidentali, o perché proprie di un parente), venga trovato in possesso ed esibisca un documento valido per l'espatrio con l'effigie e i dati anagrafici di un'altra persona;
al riguardo, va evidenziato che, mentre il comma 2 descrive condotte di falsità materiale (fabbrica o forma un documento falso), il comma 1 concentra il nucleo di disvalore penale( Sez. 5 n. 48241 del 04/11/2019,Rv. 277427). 1.3. Nella sostanza, l'obiezione del ricorrente valorizza, per prospettare l'inapplicabilità del primo comma, assunti che rientrano pienamente nella valutazione dei fatti storici da parte del giudice del merito. Non è impossibile, infatti, che l'imputato, colto nel possesso di un documento falso recante la propria fotografia, non abbia concorso alla falsificazione del documento ma abbia solo successivamente ricevuto il documento, possedendolo consapevolmente. Di conseguenza, l'argomentazione confonde il livello dell'analisi strutturale della norma e la sua capacità di inclusione descrittiva delle condotte con quello dei fatti storici oggetto cli ricostruzione da parte del giudice del merito, laddove evidentemente, in difetto di altri elementi, la presenza di una fotografia dell'intestatario apparente del documento falso, possiede una prepotente efficacia indiziaria di un suo concorso nel processo di predisposizione del falso. Nella fattispecie, il ricorrente si limita alla contestazione in linea di diritto, sopra esaminata e confutata, e non svolge alcuna argomentazione volta a dimostrare che, nel caso concreto, esso ricorrente non avesse fornito ai falsificatori la propria fotografia o lo avesse fatto in buona fede;
risulta, anzi, dalla ricostruzione dei giudici di merito, che l'imputato abbia confessato di avere materialmente consegnato la propria effige fotografica a un suo 'contatto' per creare un documento di identità totalmente falso che ha utilizzato in occasione del controllo doganale. Gli argomenti proposti dal ricorrente, costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo 4 demandato alla Corte di cassazione è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito. 2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo, giacchè è pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello per il quale il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497-bis cod. pen.), sussistendo concorso materiale tra i due reati e non concorso apparente di norme. Invero, l'art. 497-bis cod. pen. punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre l'art. 494 cod. pen. - laddove la sostituzione avvenga ricorrendo a un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497-bis cod. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 8543/19 del 16/11/2018, Rv. 276027; Sez. 5, n. 3182/19 del 14/11/2018, Rv. 275412; Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Rv. 270206). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. CONSIDERATO IN DIRITTO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 05 dicembre 2023 Il Consigliere estensore