Sentenza 5 maggio 2008
Massime • 1
È reato militare, con la conseguenza della giurisdizione militare, non solo quello esclusivamente militare ma anche quello che, pur previsto con identica struttura dalla legge penale comune, è punito da una specifica disposizione della legge penale militare. (Fattispecie in tema di reato di diffamazione commesso da militare nei confronti di altro militare, che, nonostante gli elementi di comunanza con l'analogo reato previsto dalla legge penale comune, risulta lesivo dell'onore del militare e dell'interesse alla coesione e all'ordine delle Forze armate).
Commentario • 1
- 1. Il reato militare - art. 37 del Codice penale militare di paceAvv. Danilo Argeri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2008, n. 21863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21863 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2008 |
Testo completo
2 1863/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/05/2008
SENTENZA
N. 813/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO CONSIGLIERE
N. 001217/2008 TI 2. Dott.NOVARESE FRANCESCO
3. Dott. VECCHIO MASSIMO "
4.Dott. PIRACCINI PAOLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 12/02/1947 1) POGGIALI GIULIANO
N. IL 00/00/0000 2) POGGIALI FABIO
N. IL 12/02/1947 3) LISTA SALVATORE
avverso SENTENZA del 23/10/2007
CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
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del d. Roberto Rosin, ch be clients ie rigetto del ricorro;
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Ritenuto in fatto
La sentenza oggetto di ricorso della parte civile è quella della corte militare di appello che, confermando la sentenza assolutoria di primo grado, ha mandato assolto il colonnello AT Lista, tratto a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione aggravata (artt. 47 n. 2 e 3, 227 commi 1 e 2 codice penale militare di pace), perché, essendo stato nominato consulente dell'avvocatura generale dello Stato nell'ambito del procedimento penale per disastro aereo ed omicidio colposo in seguito all'incidente aereo avvenuto l'8 agosto 1997 (incidente nel quale aveva perso la vita il capitano dell'aeronautica militare IZ IA, che si trovava a bordo dell'aereo pilotato dal suo collega Matteo Bozzoli), offendeva la memoria del predetto capitano IA, insinuando dubbi circa la sua professionalità e la sua corresponsabilità nell'evento, attribuendo falsamente allo stesso la responsabilità di non aver bloccato le cinture dorsali e di non aver fornito al pilota, durante il volo, tutte le informazioni necessarie, fidandosi della propria conoscenza dei luoghi.
La sentenza impugnata è giunta alla conferma di quella di primo grado analizzando uno per uno i motivi di appello: il primo motivo, concernente la mancata applicazione della sentenza della corte
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costituzionale 128/1979 (che esclude i consulenti di parte dalla causa di non punibilità prevista dall'articolo 598 codice penale), è stato respinto sulla considerazione che la sentenza di primo grado, pur facendo riferimento anche alla norma suddetta, era giunta all'assoluzione in espressa ed esclusiva applicazione dell'articolo 51 codice penale, ritenendo applicabile la scriminante dell'esercizio di un diritto;
gli argomenti addotti col secondo e col terzo motivo, concernenti la circostanza che la relazione del consulente era stata inviata a soggetti diversi che non l'avevano richiesta, in quanto non istituzionalmente interessati, e che sussisteva il dolo del reato di diffamazione, sono stati riconosciuti come pacifici, ma non utilizzati ai fini della decisione;
il quarto motivo, concernente il rigetto dell'istanza di ammissione, quali mezzi di
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prova, degli appelli proposti dal procuratore della Repubblica di Latina e dalla parte civile contro la sentenza resa nel diverso procedimento per i reati di omicidio colposo e disastro aereo è stato disatteso, perché il giudice di primo grado aveva acquisito la sentenza di appello relativa a quei reati, rendendo con ciò inutile l'acquisizione dei motivi di appello;
il quinto motivo, concernente la corresponsabilità del capitano IA, vittima di quell'incidente aereo, responsabilità rilevante ai fini di valutare la veridicità delle affermazioni del consulente, ritenute diffamatorie, è stato respinto.
Il primo dei motivi di ricorso in questa sede ripropone, nella sostanza, il problema dell'inquadramento in un ruolo non istituzionale e della assoluta soggezione alle sole regole del procedimento delle conclusioni del consulente di parte, con esclusione di ogni suo possibile inquadramento istituzionale e quindi con esclusione dell'applicabilità non solo dell'articolo 598 codice penale, ma anche dell'articolo 51 stesso codice, effettuata invece dalla Corte.
Il secondo motivo censura la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, ha ritenuto esistenti tutti gli elementi costitutivi della reato di diffamazione, dall'altro ha
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mandato assolto l'imputato, condividendo l'assunto del giudice di primo grado, che aveva ricondotto la condotta dell'imputato all'esercizio del diritto.
Il terzo motivo ripropone la censura, già formulata come mezzo d'appello, concernente la mancata assunzione dei mezzi di prova indicati, costituiti dagli atti di impugnazione del procuratore della Repubblica di Latina e delle parti civili nel processo per omicidio colposo e disastro aereo, nelle quali si era evidenziato dalla come fosse falso e strumentale l'avere ipotizzato un ruolo di corresponsabilità del capitano IA nella causazione dell'evento.
Considerato in diritto
La questione concernente la ravvisabilità della giurisdizione ordinaria, anziché di quella militare, formulata nella discussione orale e, in ogni caso, astrattamente rilevabile d'ufficio, non ha ragione di essere posta, perché i reati militari, di competenza dei relativi tribunali, sono non solo quelli esclusivamente militari, ma anche quelli che, pur essendo previsti con identica struttura dalla legge penale comune, sono puniti con specifica particolare disposizione dalla legge penale militare. Pertanto, se il reato di diffamazione commesso da militare nei confronti di altro militare ha elementi comuni con l'analogo reato previsto dalla legge penale, esso è di competenza della giurisdizione militare, perché offende l'onore del militare e, indirettamente, essendo commesso da militare contro altro militare, l'interesse alla coesione e all'ordine delle forze armate.
(Così, in fattispecie concernente altro reato, ma con affermazione di principio del tutto estensibile e condivisibile, Sez. 1, Sentenza n. 2792 del 21/01/1994 Rv. 197905, mai disattesa, a quanto risulta, in seguito).
Infondato è il primo motivo di ricorso e la sua infondatezza risulta assorbente rispetto agli altri. Infatti indipendentemente dalla applicabilità dell'articolo 598 cod. pen.., la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la fattispecie merita di essere inquadrata nella scriminante putativa dell'adempimento del dovere, in considerazione del fatto che le espressioni diffamatorie scritte e comunicate dal col. Lista sono inerenti al thema decidendum e rispondono ad una realtà di fatto, vera o supposta. L'imputato prosegue la sentenza - è stato designato quale consulente dell'avvocatura generale dello Stato in quanto ufficiale dell'aeronautica militare ed aveva quindi il dovere giuridico di svolgere il compito conferitogli secondo le proprie capacità e conoscenze, in un'ottica, come sottolineato anche dalla sentenza di primo grado, di tutela degli interessi dell'amministrazione militare. Trattandosi di incarico di natura istituzionale e non connesso ad attività privatistica, è condivisibile che i risultati degli accertamenti compiuti siano stati inviati ad una pluralità di organi della Forza Armata, oltre che all'avvocatura ed al proprio comandante. Si tratta, per ciascuno dei destinatari, di organi che hanno, per aspetti diversi, una specifica o generica competenza in ordine alla sicurezza del volo aereo.
Gli argomenti addotti sono giuridicamente corretti e pienamente condivisibili, anche nella parte in cui prospettano che, se anche talune considerazioni del Lista non potessero essere inquadrate nell'adempimento di un dovere, in quanto eccedenti i limiti dell'incarico e trascendenti in valutazioni (ci si riferisce ad alcune frasi riportate nei capi di imputazione), si resterebbe in ogni caso nell'ambito della scriminante putativa
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prevista dall'articolo 51 cod. pen. Il presupposto per l'applicazione della scriminante risiede in un accertamento di fatto, che tiene conto del particolare spirito che informa di sé la gerarchia militare, particolarmente incisiva e pregnante in ogni momento dell'attività professionale del singolo, accertamento coerentemente svolto nella sentenza impugnata, e pertanto non sindacabile in questa sede.
Il ricorso delle parti civili va pertanto respinto con la condanna dei ricorrenti, in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 05/05/2008
Il Consigliere est. Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
30 MAG 2008
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