Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' و CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORIdal Sig. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0.2 REMALICAS.0 5 3 per diritti € 155 1.2. APR 2002 NE LA C IP: CANCELLIERE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 9031/99 - Cron. 16151 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Ud.14/02/02 Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio D'AMATIdal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti €1.55 15.04.02 DI ODOARDO LUCIANO, domiciliato in ROMA presso LA IL CANCELLIERE CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MILIA GIULIANO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI;
intimato avverso la sentenza n. 16/98 della Sezione distaccata di Pretura di ORTONA, emessa il 27/02/98 - R.G.N. CANCELLERIA 2002 1/97; 711 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al ET di Chieti, sezione distaccata di Ortona, il signor AN Di DO, coordinatore amministrativo presso la USL di Ortona, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 5.12.1996, con la quale il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Chieti gli intimava il pagamento della somma complessiva di lire 516.000, a titolo di sanzione amministrativa per la tardiva comunicazione all'Autorità di P.S. dell'infortunio occorso il 28 aprile 1993 al dipendente USL NI NI. L'opponente assumeva di non essere il soggetto obbligato a provvedere al suindicato adempimento. L'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Chieti si costituiva a mezzo di un proprio funzionario e resisteva all'opposizione. Con sentenza del 27 febbraio 1998 il ET rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive lire 600.000. Il ET escludeva la responsabilità del legale rappresentante della USL, osservando che la notevole complessità della stessa USL rendeva necessario ripartire internamente gli specifici compiti;
che la competenza a provvedere alla denuncia di infortunio mai era stata affidata a figure inferiori, nella scala gerarchica, al coordinatore;
che, d'altra parte, l'inoltro delle denunce di infortunio non comportava l'estrinsecazione di scelte discrezionali, e che il coordinatore aveva di fatto espletato tale compito in numerose occasioni, mostrando così di accettare la delega del legale rappresentante della USL. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, AN Di DO. 3 La Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti (ex Ispettorato del Lavoro) non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 561 (abrogato dall'art. 214 del d. leg.vo 24 febbraio 1998, n. 58) e di ogni altra norma in materia di individuazione del soggetto tenuto ad effettuare la denuncia di cui all'art. 54 citato, nonché vizio di motivazione, la difesa del ricorrente deduce che il ET ha ritenuto, senza espletare alcuna indagine, che la USL di Ortona sia “organismo di notevole complessità"; che non ha accertato in modo concreto la sussistenza di una suddivisione di compiti né se tale suddivisione fosse prevista da norme interne o da disposizioni di legge;
che non ha accertato, inoltre, l'esistenza di una delega, sul punto, dal legale rappresentante della USL al signor Di DO. Con il secondo motivo viene denunciata la mancata applicazione dello jus superveniens costituito dall'art. 214 del d. leg.vo 24 febbraio 1998, n. 58; tale norma ha abrogato l'art. 1 della legge n. 561 del 1993, che prevedeva l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'illecito qui contestato;
la sentenza andrebbe, quindi, cassata senza rinvio, in considerazione della eliminazione dall'ordinamento giuridico dell'illecito amministrativo di cui si tratta. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 c.p.c., 75 disp att. c.p.c., 2697 c.c. e di ogni altra disposizione in materia di liquidazione delle spese in favore della parte che si difende personalmente, nonché vizio di motivazione, la difesa del ricorrente lamenta che il ET ha condannato il signor Di DO alla rifusione delle spese (liquidate in lire 600.000) in favore dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Chieti, nonostante questo non si fosse avvalso del ministero di una difesa tecnica (a mezzo di un avvocato, di un procuratore legale o dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente), e senza che l'Ispettorato, presente in giudizio a mezzo di un suo funzionario, avesse dedotto di aver affrontato delle spese e le avesse indicate in apposita nota. Il secondo motivo di ricorso, che assume carattere pregiudiziale in quanto nega la attuale (e pregressa) sussistenza dell'illecito amministrativo contestato, non è fondato. L'art. 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevedeva, nella formulazione originaria, l'ammenda fino a lire 80.000 per i datori di lavoro contravventori alle disposizioni del testo unico (salvo i casi in cui fossero stabilite specifiche sanzioni). La depenalizzazione attuata con la legge 24 novembre 1981, n. 689 non riguardò, fra le altre, la contravvenzione prevista dall'art. 54 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; la relativa sanzione fu aumentata, per effetto dell'art. 113 della legge n. 689/91, a lire 240.000 di ammenda. Con l'art. 1, comma 1, lett. d) della legge 28 dicembre 1993, n. 561, la sanzione per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 54 del d.P.R. n. 1124/65 fu infine depenalizzata;
l'art. 2 della citata legge n. 561 prevede una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre l'art. 4 stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, quando il 5 T procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile. Con l'art. 214, lett. gg), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legge n. 561 del 1993 fu abrogata. L'abrogazione della depenalizzazione ebbe però breve durata, atteso che il legislatore, con l'art. 15 della legge 25 giugno 1999, n. 205, sostituì la lettera gg) dell'art. 214 del d. leg.vo n. 58/98: ad essere abrogata non fu più la legge n. 561 del 1993 nel suo complesso, ma solo l'articolo 1, comma 1, lettera f), della stessa. Ne consegue che la violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1124 del 1965 costituisce tuttora un illecito amministrativo (e non un reato). A ciò va aggiunto che l'abrogazione di cui all'art. 214, lettera gg) del decreto leg.vo n. 58 del 1998, non aveva carattere retroattivo;
donde la applicabilità della legge vigente al momento del verificarsi dell'illecito amministrativo (v. Cass., 25 novembre 1996 n, 10400; 6 aprile 2001 n. 5141). Il primo motivo di ricorso è anch'esso infondato. Il ET ha ritenuto che il signor AN Di DO, coordinatore amministrativo della USL n. 9 di Ortona, avesse legittimamente sottoscritto la denuncia, all'Autorità di P.S., dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente USL Dragoni NI il 28 aprile 1993. Ha infatti osservato che la USL n. 9 di Ortona è organismo di notevole complessità, “operando nell'ambito di tutte le attività di supporto amministrativo dell'erogazione del servizio sanitario nazionale"; che è quindi necessaria la ripartizione interna di specifici compiti amministrativi, affidati alle varie figure professionali che fanno capo al coordinatore 9 ་ amministrativo;
che l'attività di denuncia degli infortuni sul lavoro era un'attività ordinaria, non discrezionale, per l'espletamento della quale non occorreva effettuare scelte di particolare momento contabile o gestionale, tali da richiedere la decisione del legale rappresentante;
che la competenza relativa mai era stata affidata a persone inferiori, nella scala gerarchica, al coordinatore amministrativo, il quale aveva di fatto espletato in numerose occasioni il compito in questione, così mostrando di accettare, qualora ve ne fosse stato bisogno, la delega del legale rappresentante della USL. La motivazione è completa ed esaustiva, priva di errori logici o giuridici. La notevole complessità della USL è stata desunta dai compiti alla stessa affidati dalla legge;
la suddivisione dei compiti e l'affidamento di quello relativo alle denunce infortunistiche al coordinatore amministrativo (e non ad impiegati gerarchicamente inferiori) è stata desunta da quanto in passato avvenuto al riguardo, con il ripetuto espletamento del compito poi contestato nella occasione per cui è causa;
si è poi aggiunto che proprio la sottoscrizione delle denunce di infortunio in numerose occasioni precedenti mostrava, qualora ve ne fosse stato bisogno, la accettazione della delega al riguardo da parte del legale rappresentante della USL, delega comunque ben affidata a soggetto "culturalmente attrezzato", nonché presunta in base all'attuale e pregresso comportamento dell'opponente. Fondato, invece, è il terzo motivo. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un 7 funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per la difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass., 14 febbraio 1994 n. 1445; 6 maggio 1996 n. 4213; 4 giugno 2001 n. 7540). Nella fattispecie in esame il ET ha liquidato le spese all'Ispettorato del Lavoro di Chieti, che era stato in giudizio attraverso un proprio funzionario, in maniera forfettaria, nella misura di lire 600.000, dando atto che alla richiesta non era “seguita la notula"; con violazione del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, e del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e succ. modifiche, nonché dell'art. 91 c.p.c. In conclusione, va accolto il terzo motivo, mentre vanno rigettati i primi due motivi di ricorso;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della opposizione proposta da AN Di DO avverso l'ordinanza ingiunzione 5.12.1996 emessa dal Capo dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Chieti;
nessun provvedimento va preso in ordine alle spese del giudizio di primo grado, non avendo l'Amministrazione opposta depositato alcuna nota delle stesse. Si ritiene equo, in considerazione del rigetto dei primi due motivi e della particolarità della fattispecie, compensare fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da AN Di DO avverso l'ordinanza ingiunzione contro di lui emessa dal Capo dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Chieti il 5 dicembre 1996; nulla dispone in ordine alle spese del primo grado e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. egliche Camuthluult Il cons. estensore Il Presidente Алий I D A 0 , S 2 1 S O 3 . L A 5 L T T , R O . Shill A B A ' S N I L E L D P 3 S E A 7 I - D T IL CANCELLIERE * N 8 I S - S G O 1 Depositato in Cancelleria N O P 1 E M A S I E Oggi 12 APR. 2002 D I G A E A , D G O O E E R T L T T T IL CANCELLIERE I N S I R E A Phill I G S L E D E L R E O D