Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14818
CASS
Sentenza 18 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale ma rappresentato dalle contribuzioni omesse.

Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio; ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria , potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.

Non può operare la compensazione legale, qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Commentari2

  • 1Abuso del diritto in materia di locazioneAccesso limitato
    Angela Calaluna · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2010

  • 2Locazione, strumenti utili, valutazione, necessità, abuso del dirittoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14818
Data del deposito : 18 ottobre 2002

Testo completo