Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 3
In tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale ma rappresentato dalle contribuzioni omesse.
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio; ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria , potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
Non può operare la compensazione legale, qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
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- 1. Abuso del diritto in materia di locazioneAccesso limitatoAngela Calaluna · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2010
- 2. Locazione, strumenti utili, valutazione, necessità, abuso del dirittoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14818 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B M IN N1-4 8 18 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE f SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2975/00 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 34584 Cron. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Cons. Rel. Ud. 15/05/02 Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: GM AUTOTRASPORTI società a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor UI RN, elettivamente domiciliato in Carcellewa Corte di Cassatione, Roma, via de Amicis 1.1927, presso l'avv. Duccio Jachia che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17 presso gli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e 2167 difendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Lodi dell'8 ottobre - 3 dicembre 1999, n. 601, RGAC 1022 del 1998, cron. 7923; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Antonietta Coretti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Robertto de Augustinis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 8 ottobre-3 dicembre 1999, il Tribunale di Lodi rigettava l'appello proposto dalla s.r.l. GM Autotrasporti avverso la decisione 9-15 luglio 1998 del locale OR che aveva condannato la società GM autotraporti a pagare all'IN lire 100.363.686 oltre interessi e rivalutazione per omesso versamento di contributi previdenziali (previa revoca del decreto ingiuntivo opposto). г La pretesa dell'IN traeva origine da due diverse postazioni contabili: una relativa ai contributi di alcuni mesi, del 1993 e - 1994, per l'importo complessivo di lire 12.645.000, per 2 dedotto di aver già i quali tuttavia la società aveva provvedendo a pagare presentato domanda di condono, alcune rate di esso. Sul punto, i giudici di appello osservavano che non vi era prova che la società avesse terminato la procedura prescritta per il condono né che avesse pagato tutte le rate previste. Pertanto, concludeva il Tribunale, era evidente l'interesse dell'IN ad ottenere l'accertamento del "quantum" considerato che il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe comportato la decadenza della società dai benefici connessi al condono. un'altra ragione di credito riguardava invece l'omesso versamento di contributi sulle somme erogate a titolo di rimborso spese ai propri dipendenti dalla società di autotrasporti. Sul punto, il Tribunale osservava che mancavano le pezze giustificative che potevano confermare la reale natura degli esborsi. Quanto all'entità dei contributi omessi, il Tribunale richiamava le risultanze della consulenza tecnica di ufficio. I giudici di appello osservavano, infine, che non poteva farsi luogo alla compensazione immediata di tali crediti dell'IN con l'importo di lire 63.288.179 (risultato a credito della società per effetto di un 3 indebito versamento di contributi sulla posizione dell'Amministratore Unico della società, UI AR, poi annullata dallo stesso Istituto). Su questo punto, infatti, vi era stata contestazione da parte della società, sicchè non poteva operare la immediata tra le diverse postazioni compensazione contabili. dall'omissione contributiva discendevano In ogni caso, le conseguenze previste dalla legge in ordine all'applicazione delle sanzione e degli accessori. Quanto alle modalità di calcolo delle somme ancora dovute dalla società, i giudici di appello rilevavano che doveva trovare applicazione il principio generale di imputazione dei pagamenti di cui agli articoli 1193 e 1994 codice civile, per cui deve imputarsi il pagamento al credito meno garantito (nel caso di specie individuato in quello relativo alle sanzioni civili). Avverso tale decisione ricorre per cassazione la società GM autotrasporti con tre distinti motivi. Resiste l'IN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1241, 1242 e 1243 codice civile e falsa applicazione degli articoli 1193 e 1194 codice civile. La ricorrente sottolinea che nel ricorso in appello 4 aveva eccepito la compensazione del credito vantato dall'IN (per complessive lire 55.578.000 in linea capitale oltre alle sanzioni) con quello della società opponente nei confronti dello stesso Istituto (per un importo maggiore ed esattamente per lire 63.288.179 oltre accessori, corrispondente ai contributi versati in favore del proprio amministratore unico, nella previdenziale poi annullata dallo stessoposizione Istituto). Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello avrebbero erroneamente escluso, senza alcuna motivazione, l'operatività della compensazione. In tal modo, prima il OR e quindi il Tribunale avrebbero finito con il trasformare un credito dell'Istituto per poco più di dodicimilioni di lire - tra l'altro, già oggetto di condono in un credito di - oltre centomilioni. Il motivo è infondato. M Attraverso la denuncia di violazione di norme di legge, la ricorrente tende in realtà a conseguire il riesame degli elementi di fatto, riservato come noto ai giudici di merito. I giudici di appello, in punto di fatto, hanno chiarito che il credito vantato dalla società di autotrasporti della posizione GM era scaturito dall'annullamento 5 contributiva relativa al rapporto formalmente subordinato intercorrentequalificato come di lavoro tra la stessa società ed il suo amministratore unico, UI AR. Nel corso del giudizio di primo grado, la società aveva proposto domanda riconvenzionale diretta a far valere la sussistenza di tale rapporto di lavoro. Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto che non vi fossero gli estremi per far luogo a ad richiesta di immediata compensazione posto che il credito della società era sorto a seguito -quindi solo dell'accertamento ispettivo del 1995 e - da tale momento 1'IN aveva potuto operare la "compensazione", poiché solo a questo momento doveva farsi risalire il perfezionamento del requisito della coesistenza dei due crediti di cui all'art. 1242 codice civile. Costituisce del resto principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la contestazione dell'esistenza о dell'ammontare del credito opposto in compensazione esclude la liquidità del credito medesimo, e quindi anche l'operatività della compensazione legale. L'art. 1243, primo comma, codice civile nell'indicare i requisiti necessari affinchè la compensazione legale si verifichi, dispone che i due 6 debiti devono essere certi, liquidi ed esigibili. (Cass. S.U. 5 giugno 1975 n.2234). La compensazione legale fa risalire l'effetto estintivo non al momento in cui coesistono i fatti giuridici da cui sorgono, rispettivamente, i crediti ed i debiti contrapposti, bensì a quello in cui coesistono crediti liquidi ed esigibili, dato che la compensazione legale ha per presupposto la liquidità ed esibilità dei crediti (a differenza della compensazione giudiziale, per la quale è sufficiente che il debito opposto sia di pronta e facile soluzione) (Cass. 15 luglio 1982 n. 4161). La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che, quando si tratti di un unico rapporto, ancorché complesso, non ricorre una ipotesi di compensazione, e pertanto il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le regole processuali dettate per tale istituto (Cass. 23 gennaio 1996 n. 479). Nel caso di specie, tuttavia, non si trattava evidentemente di un unico rapporto, ma di due crediti autonomi e contrapposti, poiché al credito dell'IN la 7 società ha opposto in compensazione il proprio controcredito derivante non già da un versamento maggiore di quello dovuto, ma da un indebito versamento di contributi, sorto a seguito degli accertamenti ispettivi compiuti dall'IN, che avevano portato all'annullamento della posizione contributiva del RN. In base alla disposizione contenuta nell'art.2033 codice civile, il diritto agli interessi sulle somme indebitamente versate decorre dal giorno della domanda (e non da quello del pagamento), quando come nel caso - chi le abbia ricevute sia stato in buona di specie - fede. Infondata, pertanto, appare anche la censura della società ricorrente relativa ad una diversa (ed anteriore) decorrenza degli interessi sulle somme indebitamente versate. Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno Я fatto applicazione dei principi relativi alla compensazione. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa г motivazione del giudice di secondo grado circa l'imputazione data dal consulente tecnico d'ufficio ai pagamenti per lire 63.288.179 effettuati dopo il gennaio 1988 dalla società ricorrente. 8 Ad avviso della ricorrente, il calcolo delle sanzioni compiuto dal consulente tecnico di ufficio non terrebbe in alcun conto i tempi dei pagamenti delle somme indebitamente versati all'IN per la posizione contributiva poi annullata. Anche queste censure si rivelano infondate. L'art. 1193 codice civile stabilisce che: "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi al più antico. ' Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti". Appare corretta, alla luce dei principi formulati da questa Corte (Cass. 1° giugno 1974 n. 1572), la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale "il credito meno garantito risulta essere quello per sanzioni civili ei pertanto, l'imputazione operata dall'Istituto ed avallata, in punto conteggi, dalla ctu risulta ineccepibile". denuncia Con il terzo motivo, infine, la ricorrente dell'art.92 comma 2 codice di procedura violazione deducendo che i giudici di appello avevano civile, suo carico le spese della fase monitoria posto a nonostante la revoca del decreto ingiuntivo. Anche questo motivo appare infondato. I giudici di appello hanno spiegato la conferma della decisione del OR anche su questo punto osservando che la ragione creditoria azionata dall'IN aveva trovato pieno accoglimento (infatti la riduzione da lire 195.678.635 a lire 100.363.668 si spiega con la "compensazione atecnica" o meglio con la riduzione del capitale contributivo, maggiorato dalle sanzioni, per effetto dello scomputo da esso del credito vantato dalla GM per la posizione contributiva annullata). Quanto alla specifica censura relativa alla condanna della società opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, disposta dal OR (e confermata dal Tribunale) nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, è appena il caso di ricordare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avversO il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello 10 stesso, non comporta, necessariamente, il venire meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, seppur con riferimento ai limiti delle somme definitivamente attribuite al creditore (Cass, n. 2019 del 1993). Nessuna specifica censura invece la società ricorrente ha mosso in ordine alla congruità delle spese di giudizio liquidate, con riferimento alla somma definitivamente attribuita all'IN. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al delle spese del giudizio, che liquida in pagamento euro.ᏗᏢ . oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002. IL CONSIGLIERE EST.IL PRESIDENTE Tachaku/ Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 OTT. 2002 IL CANCELLIERE"Halle E oggi, R P